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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 4723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4723 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr. Michele Magliulo Presidente
dr. Paolo Mariani Consigliere
dr.ssa IE Montefusco Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta n 1827/2021 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1552/2020, del Tribunale di Avellino, Seconda Sezione
Civile, civile, pubblicata in data 22 ottobre 2020 vertente
TRA
la , (già Parte_1 [...]
(partita iva ) (cessionaria dei crediti della Pt_2 P.IVA_1 Controparte_1
giusta contratto di cessione a ministero del notaio di
[...] Persona_1
del 31 dicembre 1996, rep. n. 45847), in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Sorrentino
(codice fiscale ), in virtù della procura in atti C.F._1
-APPELLANTE- E
(codice fiscale ), rappresentato e Controparte_2 C.F._2
difeso dall'avv. Serena Chianese (codice fiscale ), in virtù C.F._3
della procura in atti -APPELLATA-
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.1. Con d.i. n. 77/2017, emesso su ricorso della il Tribunale Parte_2
di Avellino ingiungeva a il pagamento della somma di Controparte_2
€ 400.000,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale saldo debitore per i rapporti di conto intrattenuti dalla concessionaria, CP_3
debitrice principale della garantiti con fideiussione
[...] Controparte_1
da , dapprima con fideiussione omnibus, successivamente Controparte_2
con una fideiussione limitata dalla banca fino al complessivo importo di 5.000.000.000 delle vecchie lire.
I.2. Avverso detto d.i. - con atto di citazione per l'udienza del 15 giugno
2017, ritualmente notificato alla controparte- proponeva Controparte_2
opposizione eccependo pregiudizialmente la prescrizione del credito,
contestando sia l'an che il quantum debeatur , facendo altresì rilevare che l'allora aveva depositato, quale prova scritta del credito vantato unicamente Parte_2
degli estratti contabili relativi alla cessione del credito intervenuta tra la
[...]
e la senza che in essi fossero minimamente Controparte_1 Parte_2
specificati i titoli causali dei debiti per i quali chiedeva ingiunzione nonché il
quantum degli importi richiesti a titolo di interessi;
ciò per di più senza specificare a quale conto corrente il preteso debito facesse riferimento.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto.
I.3. Si costituiva in giudizio la Controparte_4
che contestava le avverse deduzioni difensive rappresentando che il
[...]
conto per cui aveva richiesto il decreto ingiuntivo fosse il n° 8/569, nessun dato contabile, nessun estratto del preteso conto corrente veniva depositato.
I.4. Sospesa la già concessa provvisoria esecuzione del decreto opposto, nelle memorie ex art. 183 comma 6 cpc, la società opposta precisava che quello contraddistinto dal n. 8/569 fosse un conto cd. di appoggio cui erano collegati (come rilevato dall'opponente) ben tre distinti conti correnti della e produceva solo degli estratti scalari Controparte_3
relativi a detto conto n. 8/569 senza null'altro e meglio specificare e provare. In particolare, depositava, nei termini, circa 27 fogli di estratto mensile del conto a scalare relativi al conto n 8/569, riferiti al periodo dicembre 91 – dicembre 96; cioè 27 fogli mensili su 70 estratti a scalare e solo per il periodo succitato;
non ricostruiva la storia del conto al fine di consentire al Giudice ed al CTU, pure nominato, di risalire al cd. saldo zero.
I.5. Proprio in conseguenza dell'assoluto difetto di allegazione e prova del preteso credito per il quale la agiva il Tribunale di Avellino, con Parte_2
sentenza n. 1522/2020, resa in data 22 ottobre 2020, così decideva: -“in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n° 77/2017;
compensa le spese;
” poneva, di contro, quelle dell'ammessa CTU a carico della società opposta. II.1. Avverso detta sentenza- con citazione per l'udienza del 20 settembre 2021, notificata il 16 aprile 2021- la Controparte_5
(già proponeva appello articolando i motivi di
[...] Parte_2
seguito rubricati:
“
1.motivo: della nullità ovvero della erroneità della sentenza per erronea valutazione dell'assolvimento dell'onere della prova”;
“2.motivo: della nullità ovvero della erroneità della sentenza per mancata
e/o inesatta ricostruzione del dovuto”;
“3. Motivo: della nullità ovvero della erroneità della sentenza per erronea valutazione della tipologia del contratto fideiussione”.
Chiedeva all'adita Corte di volere:
“a) rigettare la opposizione spiegata dal sig. perché Controparte_2
infondata in fatto ed in diritto e per assoluta carenza di prova”;
“b) e, per l'effetto confermare integralmente il D.I. n. 77/2017 Tribunale di Avellino”;
“c) in subordine condannare il sig. al pagamento delle Controparte_2
somme maggiori o minori che dovessero determinarsi in corso di giudizio”;
“d)con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio” (cfr. pag. 15-16 della sentenza).
II.2. Con comparsa di risposta all'appello del 31 luglio 2021 si costituiva in giudizio eccependo, in primis, la “nullità/inammissibilità Controparte_2
dell'appello per genericità dei motivi”, nel merito, l'infondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto. Spiegava appello incidentale con cui chiedeva la riforma della decisione impugnata laddove aveva disposto la compensazione della spese processuali, non sussistendone i presupposti.
II.3. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 15 maggio 2015, le parti concludevano e la Corte assegnava la causa in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.
Alla scadenza il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il Tribunale di Avellino ha accolto l'opposizione proposta da
[...]
avverso il d.i. n. 77/2017 con cui su ricorso della (ora CP_2 Parte_2
cessionaria del credito vantato dalla Parte_1 [...]
era stato a lui ingiunto, in qualità di fideiussore della Controparte_1 [...]
il pagamento della somma di € 400.000,00 oltre interessi e spese CP_3
della procedura monitoria, quale saldo debitore dei rapporti di conto intrattenuti dalla concessionaria, con l'istituto bancario convenuto. Per Controparte_6
l'effetto ha revocato il decreto opposto ritenendo che non fosse stata raggiunta una prova “sufficiente” del credito nella fase monitoria e che tale prova comunque non fosse stata integrata nel giudizio di opposizione.
Nella premessa che il cessionario del credito debba fornire la prova dell'esistenza del credito, il Giudice ha evidenziato come non fossero sufficienti a tale dimostrazione, la “dedotta cessione” e la documentazione contabile allegata, peraltro non riferibile al conto ed al suo andamento, e tanto perché:
-non era indicato nel ricorso monitorio il numero di conto corrente e l'epoca della sua accensione;
- nella fase a cognizione piena si era sì precisato che si trattava del conto n. 8/569 ma non era stata precisata l'epoca della sua accensione;
-non era stata resa nota la data della sua chiusura;
- erano stati prodotti estratti conto scalari limitatamente al periodo 31
dicembre 1991 -31 maggio 1996, del tutto insufficienti sia a provare la data di accensione sia la data di chiusura del conto.
Da ultimo ha respinto l'ulteriore argomentazione difensiva della società opposta secondo cui si tratterebbe nella specie di un contratto autonomo di garanzia e non di fideiussione, e dunque, in assenza di tempestiva contestazione del correntista, il fideiussore non potrebbe sollevare eccezioni sull'ammontare delle somme, fermo restando che “la non contestazione del fideiussore” e la “garanzia a prima richiesta” comunque potrebbero operare solo in presenza di rituale deposito in giudizio di documentazione idonea a sostenere il credito nei confronti del debitore principale e non quando la prova sia sostanzialmente omessa o insufficiente.
2. Con i primi due motivi di appello – rubricati “1 motivo: della nullità
ovvero della erroneità della sentenza per erronea valutazione dell'assolvimento dell'onere della prova”; “2.motivo: della nullità ovvero della erroneità della sentenza per mancata e/o inesatta ricostruzione del dovuto”, da trattare unitariamente perché logicamente connessi- la Controparte_5
si duole della decisione impugnata perché:
[...] Parte_1
- in primo luogo, il Giudice ha ritenuto di accogliere l'opposizione sull'erroneo presupposto “che la banca opposta non avesse ottemperato al principio basilare dell'onere della prova su di essa gravante”: di contro, richiamando all'uopo la dinamica dei fatti processuali, anche relativi alla procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Salerno in danno di , poi estinta, asserisce di avere esibito, a Controparte_2
fondamento della richiesta di ingiunzione, prima e nel giudizio di opposizione poi, “tutto il carteggio comprovante il lungo rapporto obbligatorio intercorso tra le parti oltre al saldaconto riferito al conto in contestazione e tutta la documentazione relativa al contratto di conto corrente n. 8/569 gli e/c afferenti il suddetto conto, la fideiussione per cui a fronte di tanto il Giudice di primo grado avrebbe dovuto concludere per il rigetto della opposizione spiegata” (cfr. pag.
9 dell'atto di appello);
- in secondo luogo, il Giudice ha ritenuto che “alcun elemento è stato dedotto e documentato che consenta una ricostruzione del dovuto” : di contro, rilevando come al Giudicante fosse sfuggito che i rapporti obbligatori mai disconosciuti dall'opponente avevano determinato numerosi procedimenti giudiziari pure documentati che avevano soddisfatto solo parzialmente le ragioni creditorie, sostiene di avere dato prova nel corso del rapporto della propria pretesa creditoria depositando tutta la documentazione contabile e ricostruendo il percorso storico dei rapporti intercorrenti tra le parti, in particolare,
“attraverso il deposito nel giudizio di primo grado del carteggio comprovante il lungo rapporto obbligatorio (…) dal saldaconto riferito al conto in contestazione
a tutta la documentazione contabile relativa ( estratti conto, contrattualistica,
fideiussione)” (cfr. pag. 10 -11 dell'atto di appello).
3.Le doglianze scrutinate – prima ancora che infondate- sono inammissibili poiché totalmente generiche nella formulazione. 3.1. Va rilevato preliminarmente che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, il requisito della specificità dei motivi di appello - espressamente richiesto dall'art. 342 c.p.c. - integra una condizione essenziale dell'atto di impugnazione, posto che la relativa funzione - non rappresentando il giudizio di appello un nuovo giudizio - è proprio quella di indicare esattamente i limiti della devoluzione, investendo il giudice del gravame del potere di riesaminare, sulla base delle critiche svolte dall'appellante, le questioni di cui questi lamenta la erronea definizione.
La specificità dei motivi di appello esige, in particolare, che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante volte a incrinare il fondamento logico giuridico delle prime. Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'atto di appello alla parte volitiva - volta a ottenere la riforma in tutto o in parte della decisione di primo grado - deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Non
è sufficiente, quindi, che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata, senza che possa bastare,
a tale fine, il mero richiamo alle difese e alle argomentazioni già svolte nel precedente grado (pt. Cass. 03/03/2022, n.7081; 26/07/2021, n.21401). L'atto di appello deve, in pratica, "dialogare con la sentenza", confutando specificamente le motivazioni poste a fondamento della decisione del Tribunale, sia con riferimento alla ricostruzione del fatto, che alla motivazione in diritto.
3.2. Ciò premesso in diritto, nel caso in esame, come innanzi esposto, il
Giudice di prime cure ha accolto l'opposizione proposta da e Controparte_2
revocato il decreto opposto perché ha ritenuto che non fosse stata offerta una prova sufficiente, da parte della società ricorrente, del credito azionato in monitorio, non fungendo a tale scopo né la “dedotta cessione” , né la documentazione contabile a corredo, peraltro non riferibile al conto ed al suo andamento. Ha, nello specifico, osservato che:
-non era indicato nel ricorso monitorio il numero di conto corrente e l'epoca della sua accensione;
- nella fase a cognizione piena si era sì precisato che si trattava del conto n. 8/569 ma non era stata precisata l'epoca della sua accensione;
-non era stata resa nota la data della sua chiusura;
- erano stati prodotti estratti conto scalari limitatamente al periodo 31
dicembre 1991 -31 maggio 1996, del tutto insufficienti sia a provare la data di accensione sia la data di chiusura del conto.
A fronte di tali precise ed analitiche argomentazioni, peraltro pienamente condivisibili, l'appellante ha sviluppato le sue doglianze in termini del tutto apodittici ed astratti, ribadendo, del tutto genericamente, di avere esibito, a fondamento della richiesta di ingiunzione, prima, e nel giudizio di opposizione, poi, “tutto il carteggio comprovante il lungo rapporto obbligatorio intercorso tra le parti oltre al saldaconto riferito al conto in contestazione e tutta la documentazione relativa al contratto di conto corrente n. 8/569 gli e/c afferenti il suddetto conto, la fideiussione per cui a fronte di tanto il Giudice di primo grado avrebbe dovuto concludere per il rigetto della opposizione spiegata”. Nulla ha però, in alcun modo dedotto, quanto al conto corrente per il quale agiva
(recte ha agito), né tantomeno ha depositato ulteriore documentazione atta a ricostruirne l'intera vicenda contabile.
Come evidenziato già dal Tribunale, infatti, la nel giudizio di Parte_2
opposizione, aveva depositato, nei termini di cui all'art. 183 cpc, a supporto della propria pretesa creditoria, solo 27 fogli di estratto mensile del conto a scalare relativi al conto n 8/569, e riferiti al periodo dicembre 91 – dicembre 96,
cioè 27 fogli mensili su 70 estratti a scalare e solo per il periodo succitato.
Trattandosi di estratti incompleti e frammentari “non essendo nota la data di accensione e di chiusura del conto” il Giudice aveva, condivisibilmente, reputato tale documentazione inidonea a ricostruire la storia del conto o meglio dei tre conti correnti che su esso confluivano nonché a consentire sia al Giudice che al CTU, pure nominato, di risalire al cd. saldo zero.
Senza in alcun modo confrontarsi con le ragioni espresse dal Tribunale per accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo, l'istante, con la proposta impugnazione, attraverso apodittiche argomentazioni, ha richiamato
“tutta” la documentazione esibita che, a suo dire, comproverebbe “il lungo
rapporto obbligatorio intercorso tra le parti oltre al saldaconto riferito al conto in contestazione e tutta la documentazione relativa al contratto di conto corrente
n. 8/569 gli e/c afferenti il suddetto conto, la fideiussione (…)” . Tuttavia ha omesso di spiegare perché e in che termini tali atti dimostrerebbero la cessione
Parte del credito tra le due società, e il credito vantato e la Controparte_1
legittimazione dell'allora agire. E ciò a prescindere dalla fatto che CP_7
si trattasse o meno di un cd. conto di anticipo fatture, di cui -come sottolineato dal Tribunale - l'attuale appellante non ha provato neppure la chiusura.
Da ultimo, si appalesa inconferente con le ragioni della decisione anche l'ulteriore osservazione dell'appellante secondo cui - essendovi delle procedure esecutive già in corso o già definite nei confronti della e dei Controparte_3
suoi garanti rispetto alle quali non erano contestati i rapporti di credito - la storia dei rapporti tra la e la in uno a Controparte_8 Controparte_1
“tutta la documentazione esibita” avrebbe provato il credito vantato quanto all'an ed al quantum: trattasi, invero, di contenziosi, di altra natura, relativi peraltro a crediti controversi già in sede di esecuzione.
Per quanto detto, essendo carente una esposizione puntuale delle ragioni di fatto e di diritto invocate a sostegno del gravame, è mancata certamente una critica idonea a contrastare l'iter logico-argomentativo seguito dal primo giudicante, così da porre la Corte adita in condizioni di percepire il contenuto delle censure, in riferimento – si ribadisce - alle precise ragioni giustificative poste a fondamento della sentenza appellata, tanto più se si considera che la specificità dei motivi di appello deve essere anche commisurata alla ampiezza e alla portata della sentenza impugnata.
In definitiva, i primi due motivi dedotti nell'atto di appello, lungi dall'essere “specifici”, risultano meramente apparenti o inconferenti, risolvendosi, in sostanza, in un'astratta affermazione del contrario di quanto ritenuto dal giudice di primo grado senza tenere conto delle motivazioni espresse da quest'ultimo.
Ne deriva la loro inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
4. Con il terzo motivo di appello – rubricato “ della nullità ovvero della
erroneità della sentenza per erronea valutazione della tipologia del contratto fideiussorio” (cfr. pag. 12 dell'atto di appello)- l'appellante critica la sentenza impugnata perché ha ritenuto che la garanzia prestata dal CP_2
fosse una fideiussione e non un contratto autonomo di garanzia. Sostiene , invece, che le eccezioni sollevate dall'opponente fossero inammissibili “in quanto la garanzia prestata dallo stesso rientra nell'istituto del contratto
autonomo di garanzia” (cfr. pag. 12 dell'atto di appello). Ed aggiunge che “il tenore letterale dell'atto sottoscritto dal sig. è assolutamente Controparte_2
inconfutabile e immune da interpretazioni giuridiche che conducono a qualifiche differenti da quella di contratto autonomo di garanzia” (cfr. pag. 14 dell'atto di appello).
Anche tale doglianza, al limite della inammissibilità per difetto del predicato di specificità, è infondata.
4.1. In via preliminare, occorre, seppur brevemente, far luce, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Cassazione, sui tratti caratterizzanti le figure contrattuali della fideiussione e della garanzia autonoma, per poi, valutare, nel caso di specie, la corretta qualificazione giuridica dei contratti oggetto di controversia.
Come noto, il contratto autonomo di garanzia, riconducibile all'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha lo scopo di tenere indenne il debitore dalle conseguenze derivanti dal mancato adempimento della prestazione a carico del debitore principale. Al contrario, il contratto di fideiussione, regolato dagli artt.
1936 e ss. c.c., garantisce l'adempimento dell'obbligazione principale, data l'identità tra la prestazione del debitore e quella dovuta dal garante.
Più precisamente, la causa concreta del contratto di garanzia autonoma consiste nel trasferire, in capo al garante, il rischio economico del creditore, relativo al mancato adempimento della prestazione da parte del debitore principale (cfr. c. cass., ord. N.8874 del 31.04.2021)
Nel caso della fideiussione, invece, ciò che si manifesta è l'elemento dell'accessorietà, tutelando l'interesse a un corretto adempimento della medesima obbligazione principale.
Ne consegue che, mentre il fideiussore funge da sostituto del debitore,
l'obbligazione del garante autonomo è completamente indipendente da quella principale, essendo qualitativamente diversa e non necessariamente sovrapponibile all'obbligazione garantita. Essa si concentra, infatti, sull'indennizzo del creditore insoddisfatto attraverso il pagamento tempestivo di una somma di denaro commisurata al rischio economico che il creditore sopporta nel caso di mancato o parziale adempimento del debitore principale.
Posta tale funzione, il contratto autonomo di garanzia, dunque, si caratterizza rispetto alla fideiussione per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (cfr. C.Cass., n.19693 del 17.06.2022), laddove l'accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952, secondo comma, c.c., all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore (cfr. C.cass., n.15108 del 17.06.2013).
4.2 Ebbene, sotto entrambi i profili, a parere di questa Corte, la garanzia di cui si discute non può qualificarsi come “autonoma”.
All'uopo, giova rammentare che in tema di contratto autonomo di garanzia,
la Corte di Cassazione, si è espressa nel senso che «l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicchè, ai fini
dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto» (cfr. c.cass., n.4717 del 19.02.2019).
Dunque, tenendo conto dell'orientamento summenzionato, non basta – contrariamente a quanto affermato dall'appellante - il semplice utilizzo di formule quali “pagamento a prima richiesta” per far venir meno l'accessorietà della garanzia, ma è necessario che tale volontà si evinca dall'analisi complessiva delle clausole contrattuali. Nello specifico, dall'analisi dell'oggetto della garanzia in esame, non si evince la finalità di mera copertura del rischio economico, non presentandosi come distinto rispetto a quello dell'obbligazione oggetto del rapporto fondamentale (circostanza che potrebbe invece giustificare la qualificazione della garanzia contrattualmente assunta come autonoma). Al contrario, la garanzia si rivela strutturata proprio mediante l'assunzione, da parte del garante, sia pure entro un predeterminato limite quantitativo, delle medesime obbligazioni che verso la banca ha assunto la debitrice principale.
Sul punto, non appare rilevante l'inserimento della clausola di pagamento
“ a semplice richiesta scritta”, che risulta essere una mera clausola solve et
repete ex art. 1462 c.c., da cui consegue la possibilità, per i garanti, di opporre al creditore le eccezioni concernenti il rapporto principale, anche se in un momento successivo rispetto al pagamento. Tale clausola non risulta, quindi, affatto incompatibile con l'accessorietà tipica della fideiussione, consentendo che il garante (sia pure dopo l'avvenuto pagamento) possa agire in ripetizione verso il beneficiario, facendo valere tutti i diritti spettanti al debitore in base al rapporto principale (mentre nel contratto autonomo di garanzia, il garante, una volta effettuato il pagamento, non è legittimato a promuovere azione di ripetizione nei confronti del creditore, basata su eccezioni relative al rapporto principale, spettandogli unicamente l'azione di regresso contro il debitore principale -cfr. sul punto Cass. civ., 19 giugno 2001, n. 8324 -).
Parimenti, si pone in coerenza con la natura accessoria della garanzia c.d.
“clausola di sopravvivenza”, che vale ad estendere la fideiussione, in caso di invalidità del rapporto principale, agli obblighi restitutori nascenti dalla già avvenuta erogazione di somme (che divengono indebite), atteso che, con tale clausola le parti prevedono, essenzialmente che, ove l'obbligazione principale sia dichiarata invalida, la fideiussione resti comunque efficace, al fine di garantire la restituzione delle somme comunque già erogate da parte della banca in esecuzione del contratto. Rimane ferma, dunque, l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto al debito principale, dal momento che per effetto di tale clausola la fideiussione viene a garantire l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme indebitamente ricevute in esecuzione di un contratto nullo (in pratica, l'obbligo del fideiussore di garantire la restituzione delle somme comunque erogate, anche se le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, non comporta che il fideiussore non possa eccepire la invalidità dell'obbligazione garantita, ma soltanto che l'eventuale dichiarazione di nullità non può influire sull'obbligo di restituzione della sorte capitale effettivamente erogata).
Quanto poi alla clausola del contratto che prevede: “il fideiussore non può esercitare il diritto di recesso, di surroga che gli spettasse nei confronti del
debitore, di coobbligati e di garantiti ancorché confideiussori, sino a quando ogni ragione della non sia stata interamente estinta” neppure vale a qualificare CP_9
la garanzia in oggetto come autonoma.
Infine, anche l'interpretazione letterale del contratto in esame (intestazione e qualifica formale dell'obbligato come fideiussore) conferma la qualificazione della garanzia come accessoria e non autonoma, tenuto anche conto del fatto che il modulo contrattuale è stato predisposto dalla banca che, quale professionista qualificato, non può più ignorare il precipuo significato giuridico dei termini adoperati e la distinzione strutturale e funzionale fra fideiussione e garanzia autonoma.
In aggiunta il contratto in questione, pur prevedendo quanto sopra riportato, non fa riferimento all'eventuale rinuncia del garante – richiesta dalla giurisprudenza di legittimità per interpretare il contratto nel senso qui divisato da parte appellante – a formulare le eccezioni derivanti dal rapporto principale e afferma, anzi, prevede il suo diritto di ottenere informazioni sull'andamento di quest'ultimo, che mal si concilia con l'eventuale deroga al regime di accessorietà proprio della fideiussione.
Per quanto esposto, le clausole sin qui esaminate, pur prevedendo deroghe alla disciplina codicistica, non alterano, né singolarmente, né complessivamente considerate, il carattere accessorio della garanzia prestata da . Controparte_2
Dalla qualificazione della garanzia come fideiussoria deriva la possibilità del garante ex art 1945 c.c. di poter proporre tutte le eccezioni afferenti il rapporto di base.
Anche sul punto al decisione impugnata va confermata.
5. A questo punto si passa ad esaminare l'appello incidentale proposto da con cui l'istante censura la sentenza Controparte_2
appellata limitatamente al profilo delle spese processuali. In particolare, deduce che il Giudice di prime cure, visto l'esito del giudizio, abbia ingiustamente disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti,
laddove invece, più correttamente, avrebbe dovuto condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controparte, vittoriosa. Invoca pertanto una riforma della decisione appellata con condanna della al pagamento delle spese Controparte_5
del doppio grado in suo favore.
La doglianza va accolta.
Giova rammentare che secondo la formulazione dell'art. 92 c.p.c. ratione temporis vigente, le gravi ragioni nella compensazione delle spese legali si riferiscono a motivi eccezionali, specificamente indicati nella sentenza, che giustificano il fatto che ciascuna parte sostenga i propri costi processuali, in deroga alla regola generale della soccombenza. I presupposti includono, ad esempio, la soccombenza reciproca, la novità assoluta della questione trattata o un mutamento della giurisprudenza.
Ebbene nel caso in esame, si ritiene che la “complessa ricostruzione del rapporto bancario” cui fa riferimento, genericamente, il Giudice non giustifichi affatto la disposta compensazione delle spese, pertanto, sul punto la decisione va emendata.
Dal ché, in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della gravata decisione, limitatamente al profilo delle spese processuali, la
[...]
(già va condannata, per rigore di Parte_1 Parte_2
soccombenza, a pagare le spese della fase monitoria, del primo grado di giudizio e del secondo grado in favore di . Controparte_2
Dette spese si liquidano in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'impegno difensivo svolto e dell'esito della decisione, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da ragguagliare al petitum da € 260.000,01 a € 520.000,00) dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, con esclusione della fase istruttoria per il giudizio di appello.
Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), applicabile ratione temporis, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo del medesimo articolo per la proposta impugnazione, totalmente respinta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla CP_5 Controparte_5
(già )- con atto di citazione per l'udienza del 20 Controparte_5 Parte_2
settembre 2021, notificato il 16 aprile 2021- e sull'appello incidentale proposto da – con comparsa di risposta all'appello depositata il 31 Controparte_2
luglio 2021 - avverso la sentenza n. 1522/2020 del Tribunale di Avellino-
Seconda Sezione Civile, pubblicata in data 22 ottobre 2020 , così provvede:
A. rigetta l'appello principale;
B. accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione appellata, condanna la Controparte_5
(già )a pagare in favore di - con attribuzione
[...] Parte_2 Controparte_2
all'avv. Serena Chianese- le spese della fase monitoria, del primo grado di giudizio e del giudizio di appello, che liquida per la fase monitoria in € 4.394,00
per i compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, per il primo grado in € 22.457,00 per i compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, e per il secondo grado in € 14.239,00 per i compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
C. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato par a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa IE Montefusco dr. Michele Magliulo