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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/06/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4407/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente dott. Carmen Arcellaschi Giudice Relatore dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4407/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente in [...], assistito dall'abogado Gianluca Guaraldo (C.F. :
), appartenente al Foro del collegio de abogados di Madrid, e iscritto nel C.F._2 registro speciale Dlgs. 96/2001 del Foro di Velletri (RM), che agisce d' intesa con l' avvocato Tania Giupponi (C.F. : ) PI: (0 2 7 3 3 3 0 0 5 9 0), giusta procura speciale, con C.F._3 dichiarazione di intesa specifica depositata agli atti e Chiara Pozzi del Foro di NZ
CF( ) e presso i cui legali elegge domicilio nel loro studio sito in Via Dante, 14 a C.F._4
Lissone (MB), con giusta procura in calce al ricorso, e che inoltre dichiara di voler ricevere tutte le notifiche e tutte le comunicazioni ex art. 133 c.pc.p relative alla seguente causa ai seguenti recapiti:
Fax: 039.4655146;
Pec: ; Email_1 Email_2
RICORRENTE contro
(C.F. nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._5 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Aida CAPISSI (C.F.: , PEC: CodiceFiscale_6 e dell'Avv. Marco CARDINI (C.F.: , Email_3 C.F._7
PEC: in NZ (MB), Via Italia n. 28 che la rappresentano e la Email_4 difendono congiuntamente e disgiuntamente tra loro in forza di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83, III comma c.p.c. da intendersi in calce alla memoria di costituzione anche ai sensi dell'art. 18. Co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/201, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni di cancelleria ex art.136
c.p.c. ai predetti indirizzi di posta certificata o al numero di fax: 039 2328076 pagina 1 di 17 RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI per AR
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
1.Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai SIg.ri e AR in Roma in data 8.06.1997 e trascritto nei Registri del Comune di Roma all'atto n. CP_1 00080, p. 2, serie A06, disponendo che l'Ufficiale dello Stato civile dello stesso Comune provveda alle relative annotazioni;
2. Disporre che la SI.ra resti ad abitare presso la casa coniugale di proprietà di CP_1 entrambi i coniugi al 50%, sita in Agrate AN (MB) in via Pignacca n. 10/D, che è stata recentemente venduta all'asta, con i tre figli e con tutti gli arredi che la compongono, fino alla data in cui dovrà consegnarla agli aggiudicatari, mentre il SI. che aveva già lasciato la casa coniugale, _1 trasferendosi con tutti i suoi beni, rimarrà ad abitare presso l'abitazione di MO (SO), via Tommaso Ambrosetti n. 10;
3. disporre l'affidamento congiunto del figlio , nato in data [...], ad [...] i genitori, Per_1 con collocamento presso la madre, con la quale resteranno ad abitare anche gli altri due figli maggiorenni, , nato in data [...], e , nato in data [...]; Per_2 Per_3
4. disporre che il figlio minore possa trascorrere con il padre un fine settimana al mese dal Per_1 sabato mattina alle ore 9,30 fino alla domenica sera, allorchè il SI. accompagnerà il figlio dalla _1 mamma entro le ore 21, con pernottamento presso il padre, ed un sabato, andando a prenderlo per le ore
9,30 e riportandolo dalla mamma per le ore 21,00;
5. quanto alle festività ed al periodo di vacanza, disporre che il figlio minore possa Per_1 trascorrere con il padre la metà dei giorni di vacanza scolastica ed indicativamente dal 24.12 al 30.12 oppure dal 31.12 al 6.01, alternando il periodo di anno in anno tra ciascun genitore ed il Natale ed il
Capodanno. Nel periodo pasquale il padre terrà con sé il figlio per la metà dei giorni di vacanza scolastica sempre con il criterio dell'alternanza tra i genitori di anno in anno quanto al periodo comprendente il giorno di Pasqua. Nel periodo estivo trascorrerà almeno due settimane Per_1 consecutive con ciascun genitore nel mese di agosto, alternando il ferragosto. Eventuali vacanze i Italia e/o all'estero, dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
6. quanto agli altri due figli, e , potranno decidere in autonomia quanto incontrare e/o Per_2 Per_3 trascorrere dei periodi di festività o di vacanza con il padre, essendo ormai ultra- maggiorenni;
7. Disporre a carico del SI. oggi sovraindebitato, l'obbligo di contribuire al AR mantenimento solo per i due figli , maggiorenne ma ancora studente e , minorenne, Per_3 Per_1 corrispondendo l'importo di € 300,00 mensili per ciascun figlio, per un totale di € 600,00, e provvedendo mediante versamento diretto, quanto a , tramite bonifico bancario in suo favore, e Per_3 quanto a , tramite bonifico in favore della SI.ra da versarsi entro il giorno 15 di Per_1 CP_1 ogni mese. Detta somma verrà rivalutata annualmente, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati;
8. Disporre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative ai figli e , in osservanza al Protocollo del Tribunale di NZ che qui si intende Per_3 Per_1 integralmente richiamato;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di pagina 2 di 17 una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivo dissenso in forma scritta nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altra genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
9. Rigettare la richiesta di versamento del contributo al mantenimento per il figlio , che oggi ha Per_2 quasi 24 anni e mezzo, in quanto, dopo essersi già reso autonomo economicamente, qualche mese fa ha deciso di lasciare il lavoro per mettersi a studiare;
10. Rigettare la richiesta di versamento di assegno divorzile in favore della SI.ra in CP_1 quanto è autonoma, economicamente indipendente, è cointestataria di un immobile in Sardegna, lavora da due anni presso il Comune di NZ, e non ha quindi diritto a percepire l'assegno divorzile;
11. Disporre che l'autovettura Ford Fusion, intestata alla SI.ra resti intestata alla CP_1 medesima, la quale provvederà in via esclusiva alle spese per l'assicurazione, il bollo, la manutenzione e la benzina, e che l'autovettura Dahiatsu Matiz, intestata ed acquistata da resti intestata CP_2 al medesimo, che provvederà in via esclusiva alle spese per l'assicurazione, il bollo, la manutenzione e la benzina;
12. Tenuto conto della disponibilità del SI. a vendere la casa di Alghero di proprietà di entrambi _1
i coniugi, disporre la vendita di tale immobile, cointestato, del valore di € 250.000,00, per consentire così l'acquisto di una casa famigliare;
13. I genitori si impegnano ad acconsentire al reciproco rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli;
14. Le detrazioni famigliari per i figli a carico, in ragione dell'affidamento condiviso, spetteranno a ciascun coniuge al 50%, così come l' assegno unico. Con vittoria di spese, onorari e compensi del presente giudizio
per CP_1
Voglia questo Ill.mo Tribunale adìto contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: Dichiarare, per i motivi dedotti in atto, l'inammissibilità delle domande ex adverso formulate. Per l'effetto respingersi le stesse. Con vittoria di spese e compensi di lite.
NEL MERITO:
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della eccezione formulata in via preliminare rigettare comunque le domande proposte ex adverso in quanto infondate in fatto e diritto:
I) 1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 08/06/1997 e trascritto nei Registri del predetto Comune all'atto n. 00080 Parte II Serie A06 disponendo che l'ufficiale dello Stato Civile dello stesso Comune provveda alle relative annotazioni;
2. Affidare il figlio minore in via esclusiva alla SI.ra con collocamento Per_1 CP_1 prevalente presso la madre, disponendo che il padre potrà vedere il figlio secondo i desiderata dello stesso, il quale si rifiuta di recarsi da lui, per tutti i motivi in atti, ovvero confermare quanto disposto con l'ordinanza del 20/05/2024;
3. Disporre che la casa coniugale di Agrate con i mobili e arredi e suppellettili ivi esistenti, in comproprietà tra i coniugi, resti assegnata alla SI.ra che vi vivrà con i tre figli fino a CP_1 quando anche l'ultimo di questi sarà divenuto autonomo economicamente. Disporre che il SI. _1 pagina 3 di 17 corrisponda le rate del mutuo contratto per l'acquisto del predetto immobile e tutte le spese condominiali e gli oneri relativi al predetto immobile. Tale disposizione non potrà più essere attuata alla luce del fatto che la casa coniugale di Agrate AN, Via Pignacca n. 10/D è stata venduta all'asta in data 6/03/2025 (Doc. 13);
4. Disporre che la casa sita in località Regione Maristella Alghero, continui ad essere a disposizione della famiglia in quanto i figli hanno espresso alla madre di volersi trasferire in Sardegna insieme alla stessa, disponendo che il SI. corrisponda gli oneri relativi al predetto immobile (IMU e _1
TARI);
5. Disporre, a parziale modifica dei provvedimenti presidenziali di cui all'ordinanza 13/11/2023, che il SI. corrisponda la somma di € 1.800,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli o di _1 altra somma ritenuta di giustizia e la somma di € 800,00 a titolo di contributo divorzile della moglie o di altra somma ritenuta di giustizia da versarsi entrambi entro il giorno 5 di ogni mese.
Detti assegni di mantenimento dovranno essere entrambi rivalutati secondo gli indici ISTAT dalla domanda e negli stessi dovranno essere considerati gli oneri abitativi di una casa in affitto che la SI.ra dovrà reperire al più presto per garantire un tetto ai figli. Cosa a cui il padre non si è CP_1 minimamente preoccupato;
6. Disporre e confermare, come da ordinanza 13/11/2023, che il SI. orrisponda il 70% delle _1 spese straordinarie come da protocollo inerenti i figli adottate dal Tribunale di NZ e dall'Ordine degli Avvocati di NZ, considerato che e hanno entrambi intrapreso il percorso Per_3 Per_2 universitario e non hanno alcuna autosufficienza economica ed il minore è studente al 1° Per_1 anno della scuola media superiore;
7. Disporre che i coniugi prestino reciproco consenso al rinnovo della carta d'identità e del passaporto anche con inserimento del minore;
Per_1
8. Condannare il SI. l pagamento delle spese legali del presente procedimento, per aver agito _1 in mala fede e con responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; II) Confermare, per tutti i motivi dedotti in atti, ex art. 8, 7° comma 1 n. 898/1970 ovvero ex art. 156
c.p.c. o 671 c.p.c. ed ex art. 473 bis 36 3° comma c.p.c. il sequestro sui beni del ed in _1 particolare sulla quota dell'immobile di Alghero loc. Regione Maristella Alghero e altresì su tutti i beni mobili anche presso terzi fino alla concorrenza di almeno € 200.000,00 e/o € 150.000,00 come da ordinanza 13/11/2023. Si precisa che il sequestro è stato trascritto in data 21/11/2023 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sassari RG 20169, R. part. 15366;
III) Disporre che la Strada n. 7, Palazzo T2 Controparte_3
Rozzano, datore di lavoro o società datrice degli emolumenti in favore di esegua una AR trattenuta sugli emolumenti di spettanza del SI. i valore pari all'assegno di mantenimento in _1 favore dei figli e della moglie versandolo mensilmente in favore della SI.ra . Su CP_1 tale condizione la resistente si riserva di agire nuovamente ex art. 473 bis n. 37 c.p.c. nei confronti del ricorrente.
IN VIA ISTRUTTORIA: a) Si chiede all'Illustre Giudice adìto di ordinare ex art. 210 c.p.c. l'esibizione di tutta la documentazione bancaria del ricorrente, in particolare del conto corrente BNL n. 5546004256 aperto dal ricorrente il 9/06/2020 sottaciuto dallo stesso ed emerso dall'indagine della Guardia di Finanza, ma su esso non è mai stato disposto l'ordine di acquisizione da parte di Codesto Tribunale, nonché ai propri rapporti di conto corrente e titoli di cui lo stesso è titolare in Italia e all'estero, in particolare presso la Computer Share Investitor Service P.l.c. di IS (The Pavillons - IS 85138 AE) ed il pagina 4 di 17 valore degli stessi titoli investiti nonché titoli azionari/stock option dell'AN HR con sede in GR (AU), Sternackerweg 16. Quest'ultima solo allorquando la GDF non vi abbia provveduto;
b) Si chiede sin d'ora all'Illustre Giudice adìto di ordinare ex art. 210 c.p.c. alla computer Share Investitor Service P.l.c. di IS (The Pavillons - IS 85138 AE) e alla dell'AN HR con sede in GR (AU), Sternackerweg 16 l'esibizione di tutta la documentazione relativa ai titoli di cui il titolare presso la stessa;
_1 c) Si chiede che voglia il G.D. in ogni caso disporre un'indagine della Polizia Tributaria/Guardia di Finanza avente ad oggetto: L'acquisizione della documentazione presso i competenti uffici finanziari e/o tramite interrogazione del terminale ai fini dell'accertamento, sulla base degli atti d'indagine utili compiuti ed a mezzo terminale del patrimonio (denaro, beni immobili e mobili, registrati e non, ed altre utilità) nella titolarità o disponibilità - anche per interposta persona - con acquisizione del titolo legittimativo del SI. _1
L'acquisizione, a mezzo interrogazione dei responsabili delle Banche con sportelli operanti su tutto il territorio nazionale, di copia fotostatica, per il periodo relativo almeno agli ultimi cinque anni:
- dei rapporti di conto corrente intestati/cointestati al SI. ella stessa o a persone comunque a _1 lui riferibili;
- dei libretti al portatore che i responsabili o degli addetti agli sportelli delle sedi principali ed agenzie delle banche interessate presso le quali sono in essere i rapporti descritti siano in grado di riferire al ia per conoscenza diretta sia mediante riscontro di appunti, registri e note informative ad uso _1 interno;
- di dossier titoli aperti a qualunque titolo (azionario, obbligazionario, titoli di stato...);
- di estratti conto e documentazione similare dalla quale risulti la movimentazione relativa ai succitati rapporti, con allegata apposita legenda qualora si tratti di registrazione codificata per l'immediata comprensione dei codici di riferimento delle operazioni analiticamente evidenziate in relazione all'effettiva data di compimento ed alla contabilizzazione per valuta;
- della documentazione di supporto relativa a tutte le operazioni di addebito/accredito che appaiono negli estratti conto. Solo allorquando l'indagine della GDF non vi abbia provveduto o non sia stata soddisfacente. Estendere e l'indagine di cui innanzi anche a rapporti di conto corrente o depositi o altra tipologia di rapporti bancari e finanziari all'estero ed in particolare in AU, estendendo altresì l'ordine di esibizione ex art. 210 e 211 c.p.c. al padre SI. e alla sorella del SI. Controparte_4 Per_4 _1
d) Si chiede, occorrendo, ammettere prova per testi sulle circostanze e capitoli di prove dedotti ed articolati nella comparsa di costituzione datata 9/10/2023 e nella memoria datata 27/10/2023 che qui si riportano integralmente con i testi ivi indicati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, all'esito delle produzioni documentali, dell'interrogatorio formale del ricorrente, dell'audizione del figlio e delle Per_1 indagini della Guardia di Finanza di Sondrio.
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione in forza di sentenza Tribunale di NZ nr. 1706/2020 passata in giudicato. pagina 5 di 17 Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 della L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. ORDINANZA EX ART. 473BIS. 22 C.P.C.
All'udienza del 8.11.2023 avanti il Giudice delegato le parti hanno dichiarato:
Io guadagno euro 3.700 netti mensili come dipendente di ANALOG AR
DEVICES con sede in Rozzano, io lavoro tre giorni in sede e due da casa. Sto cercando una casa più vicina. Ho segnalato a offerte di lavoro che ho visto nell'agenzia interinale Per_2 sotto casa mia a MO ”.
CP_1
”Mio marito non ha pagato per un anno il mio contributo, abbiamo dovuto fare un pignoramento e ha ripreso, ma non ha pagato il mese di novembre 2023, non paga le spese straordinarie per i figli, versa solo il contributo ordinario. Non sta pagando le rate di mutuo, sono pervenute comunicazioni dall'istituto di credito con segnalazioni anche nei confronti della moglie. sta facendo la patente. Per_3
Io ho lavorato fino alla nascita del terzo figlio, poi sono rimasta a casa e mio marito ha iniziato a fare la libera professione.
sta cercando lavoro. Ha perso il sussidio di disoccupazione, in quanto aveva iniziato Per_2
a lavorare per la Star come magazziniere, ma non davano i mezzi di protezione, per cui ha smesso.”
All'esito dell'udienza, il Giudice delegato ha emesso la seguente Ordinanza ex art. 473bis. 22 c.p.c.
Rilevato che il ricorrente chiede la conferma delle condizioni della sentenza di separazione risalente al 22.9.2022 solo relativamente all'affido condiviso del figlio minore, nato in data [...] che Per_1 frequenta il secondo anno di scuola inferiore.
Chiede la revoca del contributo a suo carico per il mantenimento del figlio , nato in data [...] Per_2 allegando che è maggiorenne ed economicamente autosufficiente, la riduzione ad euro 600 mensili di quello in favore di e di nato il [...], quest'ultimo maggiorenne e, a dire del padre, Per_1 Per_3 al termine degli studi nel giugno 2023. La moglie evidenzia che sta frequentando l'ultimo anno delle superiori, ad oggi è Per_3 Per_2 disoccupato, non essendogli stato rinnovato il contratto di lavoro a tempo determinato part time di quattro ore al giorno stipulato con (giusta contratto di lavoro di cui al doc. 14, che documenta la CP_5 cessazione alla data del 7.10.2023 dopo un anno di lavoro come magazziniere).
pagina 6 di 17 La resistente chiede l'affido esclusivo di , in quanto il padre si disinteressa dei figli, che non lo Per_1 frequentano anche perchè si è trasferito a vivere a MO. chiede, inoltre, la revoca del contributo al mantenimento della moglie, allegando che lavora _1 stabilmente con un reddito di euro 1.200 mensili, mentre all'epoca della separazione era disoccupata. Allega il peggioramento della propria situazione economica. Non ha depositato la documentazione reddituale e patrimoniale richiesta dall'art. 473bis 12 c.p.c., per cui non è documentata la situazione attuale, si è limitato a dichiarare all'odierna udienza di guadagnare euro 3.700 netti mensili come dipendente di ANALOG DEVICES con sede in Rozzano.
Nella sentenza di separazione si legge relativamente a _1
“Ha altresì depositato dichiarazione dei redditi PF 2020 da cui risulta un reddito mensile netto su dodici mensilità di Euro 4825,00, PF2019 da cui risulta un reddito mensile netto su dodici mensilità di euro
6432,00. Ha documentato un prospetto di rateizzazione di alcune cartelle esattoriali da cui risulta un debito residuo di euro 239,79 con scadenza al 30.9.2022; un prospetto relativo ad un prestito personale concesso in data 7.9.2017 per un importo complessivo di euro 31.814,76 e con scadenza al 30.9.2024; un prospetto relativo ad un mutuo concesso il 17.6.2011 per un importo complessivo di euro 80.000 e con scadenza il 31.10.2036; altro prospetto per un mutuo di euro 97.565,66 concesso in data 17.6.2011 e con scadenza al 31.8.2036. Ha dedotto (in sede di udienza presidenziale) di essere gravato dalle rate dei mutui relativi sia alla casa coniugale che alla casa di vacanze in Sardegna (€ 592,21 mensili), nonché le spese condominiali della casa coniugale, pari a circa € 500,00 mensili.” Nel presente giudizio ha prodotto :
- comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria dell'Agenzia delle Entrate dalla quale risulta che, alla data del 17.5.2023, ha un debito di euro 73.629,40 per IMPOSTE (IRPEF e addizionali) relative agli anni
2014 – 2015 e 2016 non pagate e per sanzioni amministrative per contravvenzione al CDS irrogate nel
2017 e non pagate.
- verbale di pignoramento dell'autoveicolo Peugeot da parte di per un debito di euro Controparte_6
110.719,40 alla data del 4.5.2023.
La resistente allega che il marito è un ingegnere esperto di verifiche di circuiti integrati (attività molto qualificata), ha prodotto il PF 2018 del marito, dal quale risulta che, nel 2017, ha dichiarato un reddito netto mensile di euro 4.846, l'e/c BNL dal quale risulta che nel 2018 sono stati accreditati sul conto intestato al marito euro 140.167,4 - nel 2019 euro 124.951,04 e nel 2020 (anno Covid) euro 127.695,02. Si tratta quasi esclusivamente di bonifici esteri, alcuni con la dicitura saldo fattura o saldo attività, quindi proventi lordi da attività lavorativa, salvo sporadici e piccoli bonifici per regali. Ciò evidenzia gli introiti lordi derivanti dall'attività lavorativa del marito, che non ha subito rilevanti contrazioni neppure nell'anno Covid. Evidenzia che tali redditi gli avrebbero consentito di far fronte ai debiti nei confronti del Condominio ove è ubicata la casa coniugale per euro 30.000 e con l'Agenzia delle Entrate. Già in sede di separazione veniva allegato ma non provato il peggioramento della situazione reddituale del marito. La moglie, che ha lavorato durante il matrimonio, ha risolto il contratto di lavoro nell' Ottobre 2011, con una buonuscita di 80.000 Euro per incentivo all'esodo, oltre euro 7.000 (lorde) ( doc 10) nonché TFR, che avrebbe investito integralmente detta somma nell'ambito familiare corrispondendo euro 23.500 in favore del marito che affermava di aver contratto debiti e riversando il resto nell'acquisto di mobili di casa, l'acquisto di una cameretta per i bambini, armadio su misura per la camera da letto, un box auto, e persino ingenti spese mediche del dentista del ( doc.11) e nelle spese di casa. _1
Il marito ha deciso di interrompere la propria attività di dipendente per intraprendere la libera professione di consulenze di alto profilo con cospicui introiti resa però possibile sia perché la moglie era rimasta a
pagina 7 di 17 casa con i loro tre figli piccoli, (che all'epoca avevano 2, 7 e 11 anni), sia in ragione della disponibilità finanziaria della moglie in ragione della liquidazione lavorativa introitata.
La non è ancora riuscita a reperire una stabile occupazione, ma solo una collaborazione presso il CP_1 comune di NZ, iniziata in data 16.3.2023 e prorogata fino al 16.3.2024, (doc. 8a 8b-), precisamente una sostituzione maternità per 36 ore settimanali. Allega di dover seguire il figlio nei compiti e nella Per_1 totale assenza della figura paterna.
Inoltre, il figlio , ad oggi maggiorenne ma senza patente, è un atleta agonista ( di livello nazionale) Per_3 dell'atletica leggera che svolge allenamenti quotidiani,( doc.9), per cui la madre deve accompagnare e riprendere al campo dove si allena (la Pro Sesto di Cernusco Sul Naviglio) tutti i giorni in Per_3 settimana, ed alle gare nel week end.
La mancanza di una qualificazione professionale e il raggiungimento di una età critica, rende la collocazione lavorativa della assai difficoltosa e, in ogni caso, ha perso anni di contribuzione ai CP_1 fini pensionistici.
Il marito ha interrotto per un anno il contributo al mantenimento della moglie, riprendendolo dopo la notifica del pignoramento, versa quello per i figli, ad eccezione delle spese straordinarie. La moglie chiede il sequestro degli immobili per la quota del marito e il versamento diretto da parte del datore di lavoro del marito, in via istruttoria acquisire tutta la documentazione bancaria del ricorrente relativa ai propri rapporti di conto corrente e titoli di cui lo stesso è titolare in Italia e all'estero, in particolare presso la Computer Share Investitor Service P.l.c. di IS (The Pavillons- bristol 85138 AE) e 'AN
HR con sede in GR AU , il valore degli stessi titoli investiti.
Allo stato, in assenza della documentazione reddituale del marito per il periodo successivo alla separazione
e degli estratti-conto, che avrebbe dovuto produrre ex lege, il contributo ordinario a suo carico per il mantenimento dei figli e va confermato come da sentenza di separazione. Per_3 Per_1
Il contributo in favore del figlio va ridotto ad euro 200 mensili, con decorrenza dal mese di Per_3 novembre 2023, in considerazione dell'ingresso nel mondo del lavoro nel mese di ottobre 2022 in forza di contratto a tempo determinato, ad oggi scaduto e non rinnovato, il che non lo rende ancora economicamente autosufficiente.
Il contributo in favore della moglie va ridotto come da dispositivo con decorrenza dal deposito del ricorso, in quanto a tale data aveva già iniziato a lavorare ma non ha una stabile attività lavorativa, ha un lungo periodo di omessa contribuzione ai fini pensionistici e, nel contempo, è coobligata al pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale, per cui l'omesso pagamento da parte del marito la espone ad azioni esecutive da parte dell'istituto mutuante. Quanto all'istanza della resistente di pagamento diretto da parte del terzo datore di lavoro del marito va evidenziato che la resistente può procedere direttamente senza intervento del giudice, ai sensi dell'art. 473bis 37 c.p.c. ,anche in forza del presente provvedimento.
In considerazione del parziale inadempimento del marito, che non paga le spese straordinarie per i figli e ha sospeso il versamento del contributo al mantenimento della moglie per un anno, riprendendolo solo dopo la notifica del pignoramento, dell'omesso pagamento della rata di mutuo gravante sulla casa coniugale e relative spese condominiali, dell'omesso pagamento di debiti riferibili alla sua attività (trattandosi di debito verso la e verso l'Agenzia delle Entrate per imposte e tasse non Parte_2 pagate prima ancora della separazione), sussiste il concreto pericolo che venga meno ogni garanzia per il pagamento di quanto dovuto alla moglie in forza della sentenza di separazione. Sussistono i presupposti di cui all'art. 473bis37 III comma c.p.c. per la concessione del sequestro sui beni immobili di a garanzia del credito che la resistente andrà a maturare a titolo di contributo AR per sé e per i figli, per cui viene concesso fino a concorrenza dell'importo di euro 150.000. Quanto alle prove orali dedotte dalla resistente è ammissibile l'interrogatorio formale del resistente sui capitoli 5,6,7,8 e 9, 10, 11 e 12. pagina 8 di 17 I capitoli 1 e 2 sono generici, i capitoli 3,4 13 e 14 documentali.
Si procederà ad audizione del figlio minore nel prosieguo. Per_1
Va aggiornata la situazione reddituale della resistente e acquisita la documentazione bancaria nonché la documentazione reddituale del ricorrente tramite polizia tributaria,
P.Q.M.
Così provvede, in via provvisoria, a parziale modifica delle condizioni della separazione:
1) Pone a carico di l'importo di euro 800 (400 per ciascun figlio), da versarsi in AR via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e del figlio , maggiorenne e studente. Pone a Per_1 Per_3 carico del padre l'importo di euro 200 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio
, maggiorenne ma attualmente disoccupato. Per_2
Tali importi sono dovuti dal mese di novembre 2023. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da novembre 2024 e con riferimento al mese di novembre
2023. Pone inoltre a carico del resistente il 70 per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive dei tre figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore pagina 9 di 17 (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica
(posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza 2) Pone a carico di l'importo di euro 300 mensili con decorrenza dal deposito del ricorso AR
(giugno 2023) a titolo di contributo al mantenimento della moglie, annualmente rivalutabile secondo gli indici istat;
3) Conferma le ulteriori condizioni della separazione;
4) Autorizza il sequestro ai sensi dell'art. 473bis 36 III comma c.p.c. sui beni immobili di AR fino a concorrenza della somma di euro 150.000;
5) delega la Guardia di Finanza di Sondrio a compiere indagini sui redditi dichiarati e/o effettivamente percepiti, sul patrimonio mobiliare ed immobiliare (beni immobili, mobili trascritti, titoli azionari, partecipazioni in società ed ogni altra evidenza che emerga dall'interrogazione della banche dati in uso al Corpo) e sul concreto tenore di vita di: , nato a [...], il [...], residente in [...]
MO (SO) alla Via Tommaso Ambrosetti n. 10.
Nei confronti della medesima persona si vorrà richiedere le dichiarazioni dei redditi percepiti nel 2021- 2022 e 2023 e procedere anche ad indagini finanziarie. A tale scopo si autorizza l'interrogazione dell'Archivio dei Rapporti, (istituito dall'art. 37, comma 4, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) allo scopo di individuare gli istituti di credito e gli altri intermediari presso cui i destinatari del provvedimento intrattengono rapporti continuativi, hanno delega ad operare o hanno effettuato operazioni occasionali, procedendo ad acquisire estratti conto e documentazione ritenuta necessaria agli accertamenti richiesti.
Si precisa che il periodo di riferimento delle indagini finanziarie è dal 1.1.2021 al 31.12.2023.
Si vorrà relazionare entro il 31.3.2024. 6) Ammette l'interrogatorio formale di sui capitoli 5,6,7,8 e 9, 10, 11 e 12; AR
7) Rinvia all'udienza del 16.5.2024 ore 12.30 per l'interrogatorio formale di e l'audizione del figlio _1
, riservato ogni ulteriore provvedimento all'esito, disponendo la trasmissione della sentenza di Per_1 separazione con attestazione di passaggio in giudicato.
Si comunichi anche alla GDF di SONDRIO.
NZ, 13 novembre 2023
Il Giudice
pagina 10 di 17 dott. Carmen Arcellaschi
III. AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEL FIGLIO MINORE nato Per_1 in data 25/10/2010 Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010).
Il figlio minore è stato sentito dal giudice delegato all'udienza del 16.5.2024 e ha Per_1 dichiarato:
“Frequento la III media, pratico il lancio del giavellotto e suono il pianoforte. L'anno prossimo mi iscriverò a Biotecnologie sanitarie presso la scuola Einstein di Vimercate.
Prima vedevo mio padre ad Agrate AN, dove lui viveva. Poi si è trasferito a vivere a MO perché aveva una relazione con una donna di MO, tale . Prima Per_5 andavo da lui a MO ogni 15 giorni, veniva a prendermi il venerdì sera e mi riportava la domenica sera. L'ultima volta che l'ho visto è stato tre settimane fa, a MO. Adesso vorrei che passassimo insieme il sabato ad Agrate ogni 15 giorni e andare a
MO una volta al mese. Quando vado da lui, mangiamo fuori spesso il sabato, poi suono la tastiera, non facciamo grandi cose e mi riaccompagna a casa la domenica. Io ho diversi amici qui che conosco sin dall'asilo, alcuni sono miei compagni di scuola, ho i compagni di atletica. Mio padre si arrabbia facilmente e ha avuto problemi con i miei fratelli, in particolare con e , li ha trattati male e loro non gli parlano più. Per_2 Per_3
Io ho un ottimo rapporto con mia madre e con i miei fratelli, ho un ottimo rapporto soprattutto con . Io sono oggetto di atti di bullismo a scuola e l'unica che sta Per_2 facendo qualcosa è mia madre, mio padre non sta facendo nulla.
Una volta mi ha detto che mia madre e i miei fratelli sono il motivo dei suoi guai.
Mi ha anche detto che se perdiamo la casa, io posso andare da lui. Io non voglio che perdiamo la casa, se la perdiamo non voglio più andare da lui.”
La casa coniugale è stata venduta all'asta in seguito al pignoramento promosso dal per l'omesso pagamento delle spese condominiali, nella procedura sono Parte_3 intervenuti anche l'Agenzia delle Entrate e un'altra società, è comprensibilmente Per_1 provato dalla perdita della casa coniugale, secondo quanto si legge negli screenshot che il padre ha scambiato con lui (doc. 19), cercando di giustificare la situazione con la sua situazione debitoria, divenuta per lui insostenibile, per cui appare logico desumere che pagina 11 di 17 non vorrà più frequentare il padre, che si è già trasferito da tempo a MO a Per_1 vivere con la nuova compagna.
La distanza tra le rispettive residenze, la mancanza di un solido rapporto con il figlio minore
, che presumibilmente non vorrà più andare da lui, dopo la perdita della casa Per_1 coniugale, tra l'altro riferita dal padre alle insegnanti di , legittimano l'affido Per_1 esclusivo alla madre con collocamento presso di lei. Data l'età, potrà concordare Per_1 direttamente con il padre eventuali periodi di permanenza presso di lui.
IV. In seguito alla vendita all'asta della casa coniugale, non devono essere adottati provvedimenti sul punto. V. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle eSIenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori. La moglie ha lavorato fino alla nascita del terzo figlio, dal 2011 è rimasta a casa e il marito ha iniziato a fare la libera professione.
è un ingegnere esperto di verifiche di circuiti integrati (attività molto AR qualificata), la ricorrente ha documentato i seguenti redditi del marito ricavati suddividendo su 12 mensilità il reddito imponibile al netto degli oneri tributari risultanti dal PF: nel 2017 ha dichiarato un reddito netto mensile di euro 5.196 mensili, nel 2018 di euro 6.432 nel 2019 di euro 4.825.
Dall'e/c BNL risulta che nel 2018 sono stati accreditati sul conto intestato al marito euro 139.685,86 - nel 2019 euro 124.275,52 e nel 2020 (anno Covid) euro 126.659,87. Si tratta quasi esclusivamente di bonifici esteri, alcuni con la dicitura saldo fattura o saldo attività, quindi proventi lordi da attività lavorativa. Non si è tenuto conto di sporadici e piccoli bonifici per regali. Ciò evidenzia gli introiti lordi derivanti dall'attività lavorativa del marito, che non ha subito rilevanti contrazioni neppure nell'anno Covid. Alla prima udienza nel presente giudizio ha dichiarato di guadagnare euro 3.700 mensili.
Dalla Cu 2025 si evince che, nel 2024, ha dichiarato un reddito netto mensile di euro 5.406 ricavato suddividendo il reddito annuo al netto degli oneri tributari.
Nel corso dell'interrogatorio formale tenutosi nel pendente giudizio all'udienza del 16/05/2024, ha dichiarato di aver venduto i propri titoli azionari e di aver incassato _1 l'importo di €40.000,00, mentre dalla documentazione bancaria confluita in atti è emerso invece che la vendita di quei titoli azionari aveva prodotto un ricavo di ben € 57.000,00. Vive a MO in locazione con un canone di euro 7.200 annui. La evidenzia che i redditi che il ha ricavato dall'attività lavorativa gli CP_1 _1 avrebbero consentito di far fronte ai debiti nei confronti del Condominio ove era ubicata la casa coniugale per euro 30.000 e con l'Agenzia delle Entrate per imposte e tasse non pagate prima ancora della separazione (euro 73.629,4 per irpef e addizionali risalenti al 2015-
2017), oltre a debiti verso la Parte_2
pagina 12 di 17 La casa coniugale è stata pignorata per i debiti verso il Condominio. Dalla vendita, in data
6.3.2025, sono stati ricavati euro 180.000 è intervenuta anche l'Agenzia delle Entrate e un'altra società. La posizione debitoria del verso l'Agenzia delle Entrate è di euro 434.268 dal 2000 a _1 gennaio 2025.
La che ha lavorato durante il matrimonio, ha risolto il contratto di lavoro nell' CP_1 Ottobre 2011, con una buonuscita di 80.000 Euro per incentivo all'esodo, oltre euro 7.000 (lorde) ( doc 10) nonché TFR, che avrebbe investito integralmente detta somma nell'ambito familiare corrispondendo euro 23.500 in favore del marito che affermava di aver contratto debiti e riversando il resto nell'acquisto di mobili di casa, l'acquisto di una cameretta per i bambini, armadio su misura per la camera da letto, un box auto, e persino ingenti spese mediche del dentista del ( doc.11) e nelle spese di casa. _1
Il marito ha deciso di interrompere la propria attività di dipendente per intraprendere la libera professione di consulenze di alto profilo con cospicui introiti resa però possibile sia perché la moglie era rimasta a casa con i loro tre figli piccoli, che all'epoca avevano 2, 7 e
11 anni, sia in ragione della disponibilità finanziaria della moglie in ragione della liquidazione lavorativa introitata.
La non è ancora riuscita a reperire una stabile occupazione, ma solo una CP_1 collaborazione presso il Comune di NZ, iniziata in data 16.3.2023 e prorogata fino al 16.9.2025, (doc. 15), precisamente una sostituzione maternità per 36 ore settimanali con uno stipendio di euro 1.386 per 13 mensilità.
La mancanza di una qualificazione professionale e l'età critica rendono la collocazione lavorativa della assai difficoltosa e, in ogni caso, ha perso anni di contribuzione ai CP_1 fini pensionistici. Il figlio , ad oggi maggiorenne, è un atleta agonista ( di livello nazionale) dell'atletica Per_3 leggera che svolge allenamenti quotidiani,( doc.9), ai quali ora potrà recarsi in autonomia vendo conseguito la patente. In seguito alla vendita all'asta della casa coniugale, la dovrà reperire un'altra CP_1 soluzione abitativa per sé e per i figli. Le parti sono comproprietarie della casa in Sardegna, sottoposta a sequestro nel presente giudizio a garanzia del contributo al mantenimento dei figli e della moglie.
Il contributo al mantenimento dei figli (29.5.2005) e Persona_6 Per_1
(25.10.2010) viene stabilito come da dispositivo.
Il figlio (3.2.2001) aveva reperito nell'ottobre 2022 un lavoro per con Per_2 CP_7 contratto a tempo determinato scaduto il 9.4.2025. Ha documentato di essersi iscritto ad un corso per istruttore fitness.
Il contributo in suo favore viene stabilito in euro 200 mensili fino al 31.12.2025 in considerazione della cessazione dell'attività lavorativa per potendosi presumere CP_7 che, entro tale termine, possa reperire un'altra attività lavorativa. L'assegno unico familiare va attribuito per intero alla in forza dell'affido esclusivo CP_1
e della mancanza di rapporti con il padre, che non provvede al loro mantenimento diretto, salvo qualche breve permanenza del figlio presso di lui. Per_1
pagina 13 di 17 VI. Con sentenza nr. 11504 del 10.5.2017 la S.C. ha enunciato i principi di diritto cui il Giudice del divorzio deve uniformarsi se richiesto di pronunciarsi in merito al riconoscimento dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6 L. 898 del 1970: Il giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell'ordine progressivo tra le stesse stabilito da tale norma:
A) deve verificare, nella fase dell'an debeatur - informata al principio dell'"autoresponsabilità economica" di ciascuno degli ex coniugi quali "persone singole", ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o no, del diritto all'assegno di divorzio fatto valere dall'ex coniuge richiedente -, se la domanda di quest'ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), con esclusivo riferimento all"'indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso, desunta dai principali "indici" - salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie - del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
B) deve "tener conto", nella fase del quantum debeatur - informata al principio della
«solidarietà economica» dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro in quanto "persona" economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.), il cui oggetto è costituito esclusivamente dalla determinazione dell'assegno, ed alla quale può accedersi soltanto all'esito positivo della prima fase, conclusasi con il riconoscimento del diritto-, di tutti gli elementi indicati dalla norma («[ .... ] condizioni dei coniugi, [ .... ] ragioni della decisione, [ .... ] contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, [
.... ] reddito di entrambi [ .... ]» ), e "valutare" «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio», al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno di divorzio;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.). Con la pronuncia n. 18287 del 11 luglio 2018 le SS.UU., nel comporre il contrasto giurisprudenziale di cui precede, hanno preso le distanze da entrambi gli orientamenti ora citati, offrendo una lettura costituzionalmente orientata dall'art. 5 c. 6 L. div. Più nello specifico, le SS.UU. hanno osservato che entrambi gli orientamenti precedenti avrebbero ricercato il parametro della adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi in capo al coniuge richiedente l'assegno al di fuori degli indici contenuti nell'art. 5 della L. div., con il rischio di astrattezza rispetto alla effettività della relazione matrimoniale. La stessa scelta di distinguere nettamente le fasi dell'an e del quantum debeatur, utilizzando criteri diversi nell'una e nell'altra, sarebbe contraria alla ratio dell'art. 5, comma 6 l. div. come modificato nel 1987. Con la novella del 1987, infatti, il legislatore avrebbe inteso riconoscere all'assegno divorzile una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. La valutazione del giudice del merito, in definitiva, non potrà esimersi dal considerare il modello di vita familiare in concreto scelto dalle parti, poiché solo in tal modo si valorizzeranno i principi di libertà e autoresponsabilità che devono governare il rapporto di coniugio pagina 14 di 17 e ai quali il legislatore ha dato rilievo nel codificare i criteri fissati nell'incipit dell'art. 5 comma 6 L. div. In tale logica, la valutazione della adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente l'assegno ha natura necessariamente comparativa e concreta. Ove all'esito della disamina della condizione patrimoniale dei coniugi – consentita dagli oneri di produzione imposti alle parti dallo stesso art. 5, comma 6 L. div. – il giudice del merito dovesse verificare che sussiste una disparità evidente tra di loro, dovrà indagare se tale condizione sia conseguenza di una scelta di vita comune e, quindi, in chiave prognostica, dovrà valutare se vi sia la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico eventualmente dipeso dalla scelta condivisa di fare assumere a un coniuge un ruolo prevalentemente consumato all'interno della famiglia e volto alla formazione del patrimonio comune. In un simile quadro, l'assegno divorzile assumerà una funzione equilibratrice e perequativa piuttosto che assistenziale in senso stretto, e si eviteranno i rischi di locupletazioni ingiustificate senza sacrificare il principio di pari dignità tra i coniugi codificato all'interno dell'art. 5, VII protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti Umani, dell'art. 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani proclamata il 10 dicembre 1948 e degli artt. 2, 3 e 29 Cost.
Come già esposto, la ricorrente ha lavorato durante il matrimonio, contribuendo alla formazione del patrimonio familiare, ha smesso di lavorare nell'ottobre 2011, dopo la nascita del terzo figlio per decisione che deve presumersi condivisa dalle parti, anche per il fatto che avevano tre figli in tenera età da crescere. Ha ripreso a lavorare il 15.3.2023, dopo la separazione, per il Comune di NZ in sostituzione maternità in forza di contratto a tempo determinato con scadenza 16.9.2025.
In sede di separazione è stato stabilito un contributo al mantenimento della moglie che, all'epoca non lavorava, di euro 600 mensili, ridotto alla prima udienza avanti il giudice delegato ad euro 300 mensili con decorrenza giugno 2023 in considerazione del fatto che la moglie aveva reperito un'attività lavorativa. Tenuto conto della precarietà della situazione lavorativa della e dell'assenza dal CP_1 mondo del lavoro per 12 anni, per scelta che deve ritenersi condivisa con il marito, per i motivi sopra indicati, sussistono i presupposti per l'attribuzione in suo favore di un assegno divorzile, con funzione per lo più compensativa, ma non può escludersi un profilo assistenziale, trattandosi di lavoro precario e che viene stabilito come da dispositivo con decorrenza dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
VII. In caso di inadempimento all'obbligo di cui al capo che precede, la ricorrente potrà procedere direttamente ai sensi dell'art. 473bis.37 c.p.c. VIII. In considerazione della rilevante situazione debitoria del che si è reso inadempiente _1 al pagamento del contributo al mantenimento della moglie, va confermato il sequestro concesso ai sensi dell'art. 473bis. 36 III comma c.p.c. sui beni immobili di fino a _1 concorrenza dell'importo di euro 150.000 a garanzia del pagamento del contributo al mantenimento dei figli e dell'assegno divorzile;
IX. Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico di nella misura di AR
½, in quanto soccombente sulla domanda di affido del figlio minore, di contributo al mantenimento della moglie e di sequestro, dichiarando compensato il residuo importo per la natura necessaria del giudizio.
Sono liquidate nel dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 come mod. dal d.m. 147/2022.
P.Q.M.
pagina 15 di 17 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e AR
in data 8.6.1997 in ROMA (trascritto al nr. 80 parte II serie A;
CP_1
II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato civile del Comune di ROMA per le annotazioni ai sensi degli artt. 5 e 10 L.
1.12.1970 n. 898;
III. Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre con collocamento prevalente Per_1 presso di lei. Il figlio potrà vedere il padre accordandosi direttamente con lui;
IV. Pone a carico di l'importo di euro 1.000 (euro 500 per ogni figlio), da AR versarsi a con decorrenza dal mese di maggio 2025 in via anticipata, entro CP_1 il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei figli e e di euro 200 in favore del figlio . Sono comprese in tale CP_4 Per_3 Per_2 somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da maggio 2026 e con riferimento al mese di maggio 2025.
Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per pagina 16 di 17 corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza. Il contributo in favore di cesserà dal 1.1.2026 ovvero prima in caso di reperimento di Per_2 un'attività lavorativa. V. Dispone che l'assegno unico familiare sia attribuito per intero alla madre;
VI. Pone a carico di la somma di euro 400 mensili, da versare a entro il _1 CP_1 giorno 10 di ogni mese con decorrenza dal passaggio in giudicato della presente sentenza a titolo di assegno divorzile, annualmente rivalutabile secondo gli indici istat;
VII. Conferma il sequestro ai sensi dell'art. 473bis. 36 III comma c.p.c. sui beni immobili di fino a concorrenza dell'importo di euro 150.000 a garanzia del pagamento del _1 contributo al mantenimento dei figli e dell'assegno divorzile;
VIII. Condanna a rimborsare a le spese del presente AR CP_1 giudizio nella misura di ½, che liquida nella misura già ridotta di euro 6.000 per compensi, oltre spese forfetarie 15%, iva e cpa, dichiarando compensate tra le parti le spese residue.
Così deciso in NZ, nella camera di conSIlio del 22.5.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi dott. Laura Gaggiotti
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