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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/06/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 393/21
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa con atto di citazione e posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 08/01/2025
d a
con il patrocinio dell'avv. Parte_1
OGGETTO:
Controparte_1
Altri contratti bancari e APPELLANTE controversie tra c o n t r o banche, etc
Controparte_2 Controparte_3
GIA' on il patrocinio Controparte_3
dell'avv. SIRACUSANO CARLA
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1458/2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante: - Nel merito, in via principale: previa la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui dichiara la responsabilità minima della banca convenuta , quantificata in primo Controparte_4
grado in via equitativa nel 20% per l'assegno 8202046809-08 di euro
7.970,00 intestato ad e nella parte in cui dichiara la CP_5
corresponsabilità al 50% della attrice nella causazione del danno, Parte_1
1 condannare la , in persona del legale Controparte_6
rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore della
, quantificato nella somma complessiva di euro Parte_1
24.195,99, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sull'importo rivalutato;
- In subordine, previa la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui dichiara la responsabilità minima della banca convenuta
[...]
quantificata in primo grado in via Controparte_6 equitativa nel 20% per l'assegno 8202046809-08 di euro 7.970,00 intestato ad , e nella parte in cui dichiara la corresponsabilità al 50% CP_5
della attrice nella causazione del danno con declaratoria di Parte_1
corresponsabilità minoritaria a carico della attrice della attrice appellante condannare la in Parte_1 Controparte_6
persona del legale rappresentante pro tempore, al proporzionale risarcimento del danno complessivamente ammontante ad euro 24.195,99 in favore della oltre alla rivalutazione monetaria ed agli Parte_1
interessi sull'importo rivalutato;
- con la rifusione di competenze e spese di causa tanto del primo grado, in accoglimento del relativo motivo di appello, che del secondo grado del giudizio
Dell'appellata:
1) Sia rigettato, con la migliore formula e nella sua integralità, l'atto di appello avverso e le domande ivi proposte, con tutte le declaratorie del caso favorevoli all'Istituto, confermando la sentenza del I° anche perché coerente con la migliore e innovativa giurisprudenza, della Cassazione a ripetute SS.
UU. e del merito;
2) Con vittoria di spese e compensi del presente grado e conferma delle spese del I°, salvo migliore pronunzia a favore dell' . CP_7
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bergamo accoglieva parzialmente la domanda con cui l'odierna appellante aveva chiesto la condanna di
[...]
successivamente incorporata in per CP_8 Controparte_9
aver negoziato, senza la dovuta diligenza, sette assegni bancari non trasferibili, di cui uno era stato incassato da persona diversa dal prenditore,
2 mentre gli altri sei erano stati incassati a seguito di contraffazione.
“Nel primo caso, quindi, la contraffazione riguardava i documenti di identità, avendo il malfattore generato documenti di identità falsi, assumendo l'identità del beneficiario, mentre negli altri sei, l'assegno veniva alterato con la sostituzione del nome del beneficiario”.
Il Tribunale accertava che
- “in nessun caso veniva richiesto, o quantomeno prodotto, il doppio documento di identità, come invece suggerito alle Banche dalla Circolare
ABI del 7 maggio 2001”;
-“in tutti i sette casi di apertura di conto corrente, gli stessi risultavano aperti poco tempo prima del versamento degli assegni contraffatti per cui è causa”
e “dai documenti prodotti non vi era prova di eventuali altre esigenze legate all'apertura dei conti correnti in esame, ad eccezione del primo assegno, in cui risulta emessa anche la “carta enjoy”;
-sempre ad eccezione del primo assegno, inoltre, accanto al nome del beneficiario venivano apposte specificazioni inusuali, quali o la dicitura “c/o avvocato Curcio Marco”, o il codice fiscale.
Secondo il Tribunale, le circostanze sopra descritte avrebbero dovuto comportare, soprattutto per i casi di assegno contraffatto, “una maggiore diligenza da parte dei funzionari della per i quali, inoltre, i soggetti CP_8
che si erano presentati ad aprire il conto, non erano già conosciuti come clienti”;
Il Tribunale accertava, altresì, che l'attrice aveva fornito prova di aver effettuato, tramite bonifico, sette nuovi pagamenti.
Dalla CTU disposta in corso di causa, risultava che gli assegni dal secondo al settimo, ossia quelli per cui era stata denunciata la contraffazione, presentavano “una evidente anomalia nella spaziatura interletterale”, mentre per il secondo, terzo , quarto e settimo anche un “diverso modello di carattere di stampa rispetto a quello utilizzato per le altre scritte”, “uno spessore del tratto più marcato e con colore di tonalità grigio scuro che inopinabilmente si distingue dal nero delle altre scritte” nonché la “bassa
3 definizione dei profili letterali”. Secondo il CTU, inoltre, “tutte le anomalie sopra descritte erano rilevabili “ictu oculi”.
Secondo il Tribunale, quindi, per tutti gli assegni oggetto di esame peritale, la non aveva operato con diligenza. CP_8
Il Tribunale, valorizzava, quindi, il fatto che tutti gli assegni erano stati spediti con posta ordinaria e riteneva, quindi, esistente, alla luce delle SU
9769/2020, un nesso di causa tra le modalità di invio dell'assegno e l'incasso fraudolento.
Con riguardo al primo assegno, ossia quello per cui “venivano generati falsi documenti di identità”, occorreva “invece considerare che, pur in assenza di copia di doppio documento di identità, quello prodotto risultava perfettamente leggibile e che veniva anche effettuata la ricerca nell'”archivio documenti rubati”, che dava esito negativo (doc. 10 di parte convenuta)”.
Alla luce di tali circostanze, il Tribunale riteneva equo determinare “un concorso di colpa del 50% per quanto concerne gli assegni oggetto di esame peritale, vale a dire quelli in cui era contraffatto il nome del beneficiario”.
Con riguardo al primo assegno, il Tribunale determinava una responsabilità minima della quantificata nella misura del 20%, atteso che l'unico CP_8
inadempimento della era stato quello di non avere richiesto il doppio CP_8
documento di identità, come invece suggerito alle Banche dalla Circolare
ABI.
Il Tribunale, in conclusione, così statuiva: dichiara la responsabilità di (oggi Controparte_10 [...]
, nella misura del 20% per il primo assegno e la responsabilità nella CP_8
misura del 50% per i restanti , in ordine alla relativa negoziazione per cui è causa , e , conseguentemente, - condanna Controparte_11
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento
[...]
del danno in favore di parte attrice, quantificato nella somma complessiva di euro 9.707,00, oltre rivalutazione monetaria calcolata dalla data di pagamento di ogni singolo assegno ed interessi legali calcolati sulla somma
4 rivalutata annualmente, fino al saldo effettivo;
condanna altresì parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 4.025,00, di cui euro 875,00 per la fase di studio, euro 740,00 per la fase introduttiva, euro 1.600,00 per la fase istruttoria, euro 810,00 per la fase decisoria , oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per euro 264,00; pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese liquidate per la CTU espletata in corso di causa. proponeva appello, affidandosi a due motivi. Parte_1
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_9
All'udienza del 15 settembre 2021, celebratasi in modalità cartolare, la Corte, preso atto del mancato deposito delle note da parte dell'appellata, rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'8 gennaio 2025.
Con ricorso ai sensi dell'art. 303 c.p.c., depositato il 21 dicembre 2021, parte appellante, preso atto del decesso del difensore di parte appellata, chiedeva fissarsi l'udienza per la prosecuzione del giudizio.
Il Presidente del Collegio fissava, quindi, per la prosecuzione, l'udienza del
20 aprile 2022. si costituiva con il nuovo difensore. Controparte_9
All'udienza del 20 aprile 2024, la Corte rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'8 gennaio 2025.
A tale udienza le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la
Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censurava “la erronea attribuzione della responsabilità minima in relazione alla negoziazione dell'assegno n.
8202046809-08 di euro 7.970,00 intestato ad ”, ossia CP_5
all'assegno incassato da persona diversa dal prenditore.
Secondo l'appellante, “una volta riconosciuto l'inadempimento della CP_8
nella identificazione del cliente per non aver rispettato le indicazioni dell'ABI, che costituiscono il riferimento della buona prassi richiesta al
5 banchiere, non vi era spazio per una graduazione della responsabilità”, essendosi “in presenza di un inadempimento contrattuale che ha generato un danno alla controparte”. A parere dell'appellante, “la gravità dell'inadempimento in ambito contrattuale rileva in tema di riduzione della controprestazione, non in tema di risarcimento del danno”.
Parte appellante censurava, inoltre, il capo della sentenza con cui il Tribunale aveva fondato la propria decisione sul fatto che i documenti fossero perfettamente leggibili e sul fatto che la banca avesse effettuato la ricerca sulla banca dati dei documenti rubati. Ed infatti la prima circostanza non avrebbe influito sulla diligenza della banca, mentre il fatto che l'assegno non rientrasse tra quelli segnalati come oggetto di furto, significava soltanto che quel numero di assegno non era presente nel data base.
Con il secondo motivo censurava il capo della sentenza con cui il Tribunale aveva ritenuto un concorso di responsabilità dell'attrice per aver spedito gli assegni a mezzo di posta ordinaria.
Parte appellante, pur prendendo atto dell'orientamento espresso dalle SU citate dal Tribunale, non lo condivideva, ritenendo che vi fosse “una evidente contraddizione nella affermazione secondo la quale la responsabilità della banca ha natura contrattuale e dunque dipende dalla diligenza con la quale ha adempiuto ai propri obblighi, e che tuttavia le conseguenze di quell'inadempimento variano a seconda di un elemento estraneo, del tutto ignoto al contraente”, costituito dalle modalità di invio dell'assegno.
Riteneva che, in astratto, l'orientamento delle SU sarebbe stato applicabile ove la causa fosse stata intentata nei confronti di ma non nel CP_12
caso di specie.
Con il terzo motivo censurava comunque l'erronea attribuzione della responsabilità paritetica tra le parti, per avere l'attrice spedito l'assegno per posta ordinaria.
Secondo l'appellante dovrebbe esservi una graduazione tra il comportamento di chi si espone ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi
6 degli altri soggetti coinvolti nella vicenda e il comportamento di colui che, in violazione delle norme di legge e di un suo preciso dovere contrattuale, cagiona quel danno. Secondo l'appellante, quindi, la corresponsabilità dell'attrice non avrebbe potuto essere valutata in misura superiore al 20%
Con il quarto motivo censurava il capo della sentenza con cui il Tribunale, quanto alle spese di lite, aveva liquidato, per la fase decisoria, l'importo di euro 810,00 anziché 1.610,00.
L'appello è infondato.
Venendo adesso al primo motivo, occorre premettere che in caso di pagamento dell'assegno non trasferibile in favore di un soggetto diverso da quello effettivamente legittimato, la domanda di rimborso del relativo importo proposta dal traente o dal richiedente nei confronti della banca trattaria o negoziatrice si distingue da quella avente ad oggetto il pagamento dell'assegno, non avendo natura cambiaria, ma risarcitoria, in quanto trova fondamento non già nell'inadempimento del debito incorporato nel titolo, al cui pagamento la banca è tenuta esclusivamente nei confronti del prenditore, ma nella violazione dell'obbligo di procedere all'identificazione di colui che ha presentato il titolo all'incasso, previsto dall'art. 43 del r.d. n. 1736 del 1933
a tutela di tutti i soggetti interessati alla regolare circolazione del titolo (cfr.
Cass., Sez. Un., 26/06/2007). Da ciò discende l'infondatezza della prospettazione dell'appellante secondo cui, in questo caso, non vi sarebbe spazio per una riduzione del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227
c.c.
Va, in secondo luogo osservato, e ciò vale anche per il secondo ed il terzo motivo, che le Sezioni unite hanno chiarito che
“la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello
7 consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”
(Sez. U - , Sentenza n. 9769 del 26/05/2020).
La Corte ha, innanzitutto rilevato che “se è vero, infatti, che il pagamento dell'assegno è subordinato al riscontro della corrispondenza tra il soggetto indicato come prenditore e colui che presenta il titolo all'incasso, e quindi all'identificazione di tale soggetto, alla quale la banca deve procedere mediante l'adozione di tutte le cautele e gli accorgimenti suggeriti dalla diligenza professionale, è anche vero, però, che tale pagamento non può aver luogo in mancanza della materiale disponibilità dell'assegno, la cui presentazione alla banca ne costituisce un presupposto indispensabile”.
Su queste basi qualora, secondo le SU, se la sottrazione è stata cagionata o comunque agevolata “dall'adozione di modalità di trasmissione inidonee a garantire, per quanto possibile, che l'assegno pervenga al destinatario” “non può dubitarsi … “che la scelta delle predette modalità” abbia costituito, “al pari dell'errore nell'identificazione del presentatore, un antecedente necessario dell'evento dannoso, che rispetto ad esso non si presenta come una conseguenza affatto inverosimile o imprevedibile”.
Questa Corte intende dare seguito all'orientamento delle Sezioni Unite. Su queste basi, il mancato rispetto delle buone pratiche suggerite, in tema di identificazione del prenditore, dall'ABI, non è, quindi, idoneo a costituire causa sopravvenuta, idonea, ai sensi dell'art. 41 c.p., ad interrompere il nesso causale derivante dalla spedizione incauta dell'assegno.
Ad avviso della Corte, inoltre, il Tribunale ha correttamente valutato, ai fini della graduazione della responsabilità della Banca, le circostanze per cui il documento di identità presentato fosse perfettamente leggibile e che non risultasse presente nell'archivio documenti rubati. Si tratta, infatti, di circostanze che, unite alla presentazione del titolo, sono idonee a rafforzare
8 il convincimento di pagare al prenditore, ossia al titolare del diritto incorporato nel titolo.
Il primo motivo è, quindi, infondato.
Venendo adesso al secondo e terzo motivo, vanno innanzitutto richiamate le considerazioni svolte in merito alla sentenza delle Sezioni Unite di cui si è dato conto e che sono, quindi, sufficienti a ritenere l'infondatezza del secondo motivo.
Anche il terzo motivo è, però, infondato.
Ed infatti, nella sentenza già citata, le Sezioni Unite hanno statuito che “la scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell'assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione (posta raccomandata o assicurata) o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri (quali il bonifico bancario o il pagamento elettronico), si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente, che non può non costituire oggetto di valutazione ai fini dell'individuazione della causa dell'evento dannoso”.
Il rischio in questione è quello della sottrazione del titolo e della sua presentazione all'incasso da parte di un soggetto non legittimato, che lo espone all'obbligo di effettuare un nuovo pagamento in favore del beneficiario rimasto insoddisfatto, impedendogli nel contempo di rivalersi nei confronti della banca trattaria o negoziatrice, ove la stessa abbia incolpevolmente provveduto al pagamento dell'assegno. Si tratta, secondo il
Supremo collegio, di un rischio non solo ingiustificato, avuto riguardo al valore economico dell'oggetto spedito ed alla possibilità di avvalersi di forme di corrispondenza che offrono adeguate garanzie (oltre che di strumenti di pagamento più sicuri), ma idoneo anche ad accrescere la probabilità di pagamenti a soggetti non legittimati, e quindi a comportare un aggravamento della posizione della banca trattaria o negoziatrice, maggiormente esposta alla possibilità di andare incontro a responsabilità, e quindi costretta a munirsi di strumenti tecnici sempre più sofisticati e costosi per l'identificazione dei presentatori ed il contrasto dell'uso di documenti falsificati. E' per questo che
9 “l'utilizzazione della posta ordinaria si pone in contrasto non solo con le regole di comune prudenza, le quali suggerirebbero di avvalersi di modalità di trasmissione più idonee ad assicurare il controllo sul buon esito della spedizione, ma anche con il dovere di agire in modo da preservare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, ove ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a proprio carico, e ciò in ossequio al principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost., che a livello di legislazione ordinaria trova espressione proprio nella regola di cui all'art. 1227 cod. civ., operante sia in materia extracontrattuale, in virtù dell'espresso richiamo di tale disposizione da parte dell'art. 2056 cod. civ., sia in materia contrattuale, come riflesso dell'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, previsto dall'art. 1175 cod. civ.”.
Su queste basi, quindi, la decisione del Tribunale di ravvisare un concorso paritario quanto agli assegni contraffatti è corretta, in quanto la negligenza del traente e della banca negoziatrice si pongono sullo stesso piano. Si ribadisce, infatti, che la presentazione di un assegno contraffatto da parte di persona correttamente identificata non è idonea, per i motivi già illustrati, a costituire causa sopravvenuta rilevante, ai sensi dell'art. 41 c.p., ad interrompere il nesso causale.
Venendo, infine, al quarto motivo, anch'esso è infondato.
L'appellante si è, infatti, limitato ad affermare che, in relazione alla fase decisoria, il Tribunale ha ridotto del 50% i valori previsti dai parametri del
DM 55/14.
Va, al riguardo, osservato che “in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo” (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021).
10 Ebbene, l'importo liquidato dal Tribunale corrisponde al valore minimo previsto dai parametri del DM 55/14, applicabile ratione temporis, in relazione allo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00.
Il motivo è, quindi, infondato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione da € 5.201 a € 26.000,00) ad eccezione della fase istruttoria/trattazione, per la quale si applicano i valori minimi, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1458/2020.
Condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese del grado, che liquida in € 1.134,00 per la “fase di studio”, € 921,00 per la “fase introduttiva” € 922,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €
1.911,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 393/21
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa con atto di citazione e posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 08/01/2025
d a
con il patrocinio dell'avv. Parte_1
OGGETTO:
Controparte_1
Altri contratti bancari e APPELLANTE controversie tra c o n t r o banche, etc
Controparte_2 Controparte_3
GIA' on il patrocinio Controparte_3
dell'avv. SIRACUSANO CARLA
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1458/2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante: - Nel merito, in via principale: previa la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui dichiara la responsabilità minima della banca convenuta , quantificata in primo Controparte_4
grado in via equitativa nel 20% per l'assegno 8202046809-08 di euro
7.970,00 intestato ad e nella parte in cui dichiara la CP_5
corresponsabilità al 50% della attrice nella causazione del danno, Parte_1
1 condannare la , in persona del legale Controparte_6
rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore della
, quantificato nella somma complessiva di euro Parte_1
24.195,99, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sull'importo rivalutato;
- In subordine, previa la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui dichiara la responsabilità minima della banca convenuta
[...]
quantificata in primo grado in via Controparte_6 equitativa nel 20% per l'assegno 8202046809-08 di euro 7.970,00 intestato ad , e nella parte in cui dichiara la corresponsabilità al 50% CP_5
della attrice nella causazione del danno con declaratoria di Parte_1
corresponsabilità minoritaria a carico della attrice della attrice appellante condannare la in Parte_1 Controparte_6
persona del legale rappresentante pro tempore, al proporzionale risarcimento del danno complessivamente ammontante ad euro 24.195,99 in favore della oltre alla rivalutazione monetaria ed agli Parte_1
interessi sull'importo rivalutato;
- con la rifusione di competenze e spese di causa tanto del primo grado, in accoglimento del relativo motivo di appello, che del secondo grado del giudizio
Dell'appellata:
1) Sia rigettato, con la migliore formula e nella sua integralità, l'atto di appello avverso e le domande ivi proposte, con tutte le declaratorie del caso favorevoli all'Istituto, confermando la sentenza del I° anche perché coerente con la migliore e innovativa giurisprudenza, della Cassazione a ripetute SS.
UU. e del merito;
2) Con vittoria di spese e compensi del presente grado e conferma delle spese del I°, salvo migliore pronunzia a favore dell' . CP_7
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bergamo accoglieva parzialmente la domanda con cui l'odierna appellante aveva chiesto la condanna di
[...]
successivamente incorporata in per CP_8 Controparte_9
aver negoziato, senza la dovuta diligenza, sette assegni bancari non trasferibili, di cui uno era stato incassato da persona diversa dal prenditore,
2 mentre gli altri sei erano stati incassati a seguito di contraffazione.
“Nel primo caso, quindi, la contraffazione riguardava i documenti di identità, avendo il malfattore generato documenti di identità falsi, assumendo l'identità del beneficiario, mentre negli altri sei, l'assegno veniva alterato con la sostituzione del nome del beneficiario”.
Il Tribunale accertava che
- “in nessun caso veniva richiesto, o quantomeno prodotto, il doppio documento di identità, come invece suggerito alle Banche dalla Circolare
ABI del 7 maggio 2001”;
-“in tutti i sette casi di apertura di conto corrente, gli stessi risultavano aperti poco tempo prima del versamento degli assegni contraffatti per cui è causa”
e “dai documenti prodotti non vi era prova di eventuali altre esigenze legate all'apertura dei conti correnti in esame, ad eccezione del primo assegno, in cui risulta emessa anche la “carta enjoy”;
-sempre ad eccezione del primo assegno, inoltre, accanto al nome del beneficiario venivano apposte specificazioni inusuali, quali o la dicitura “c/o avvocato Curcio Marco”, o il codice fiscale.
Secondo il Tribunale, le circostanze sopra descritte avrebbero dovuto comportare, soprattutto per i casi di assegno contraffatto, “una maggiore diligenza da parte dei funzionari della per i quali, inoltre, i soggetti CP_8
che si erano presentati ad aprire il conto, non erano già conosciuti come clienti”;
Il Tribunale accertava, altresì, che l'attrice aveva fornito prova di aver effettuato, tramite bonifico, sette nuovi pagamenti.
Dalla CTU disposta in corso di causa, risultava che gli assegni dal secondo al settimo, ossia quelli per cui era stata denunciata la contraffazione, presentavano “una evidente anomalia nella spaziatura interletterale”, mentre per il secondo, terzo , quarto e settimo anche un “diverso modello di carattere di stampa rispetto a quello utilizzato per le altre scritte”, “uno spessore del tratto più marcato e con colore di tonalità grigio scuro che inopinabilmente si distingue dal nero delle altre scritte” nonché la “bassa
3 definizione dei profili letterali”. Secondo il CTU, inoltre, “tutte le anomalie sopra descritte erano rilevabili “ictu oculi”.
Secondo il Tribunale, quindi, per tutti gli assegni oggetto di esame peritale, la non aveva operato con diligenza. CP_8
Il Tribunale, valorizzava, quindi, il fatto che tutti gli assegni erano stati spediti con posta ordinaria e riteneva, quindi, esistente, alla luce delle SU
9769/2020, un nesso di causa tra le modalità di invio dell'assegno e l'incasso fraudolento.
Con riguardo al primo assegno, ossia quello per cui “venivano generati falsi documenti di identità”, occorreva “invece considerare che, pur in assenza di copia di doppio documento di identità, quello prodotto risultava perfettamente leggibile e che veniva anche effettuata la ricerca nell'”archivio documenti rubati”, che dava esito negativo (doc. 10 di parte convenuta)”.
Alla luce di tali circostanze, il Tribunale riteneva equo determinare “un concorso di colpa del 50% per quanto concerne gli assegni oggetto di esame peritale, vale a dire quelli in cui era contraffatto il nome del beneficiario”.
Con riguardo al primo assegno, il Tribunale determinava una responsabilità minima della quantificata nella misura del 20%, atteso che l'unico CP_8
inadempimento della era stato quello di non avere richiesto il doppio CP_8
documento di identità, come invece suggerito alle Banche dalla Circolare
ABI.
Il Tribunale, in conclusione, così statuiva: dichiara la responsabilità di (oggi Controparte_10 [...]
, nella misura del 20% per il primo assegno e la responsabilità nella CP_8
misura del 50% per i restanti , in ordine alla relativa negoziazione per cui è causa , e , conseguentemente, - condanna Controparte_11
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento
[...]
del danno in favore di parte attrice, quantificato nella somma complessiva di euro 9.707,00, oltre rivalutazione monetaria calcolata dalla data di pagamento di ogni singolo assegno ed interessi legali calcolati sulla somma
4 rivalutata annualmente, fino al saldo effettivo;
condanna altresì parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 4.025,00, di cui euro 875,00 per la fase di studio, euro 740,00 per la fase introduttiva, euro 1.600,00 per la fase istruttoria, euro 810,00 per la fase decisoria , oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per euro 264,00; pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese liquidate per la CTU espletata in corso di causa. proponeva appello, affidandosi a due motivi. Parte_1
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_9
All'udienza del 15 settembre 2021, celebratasi in modalità cartolare, la Corte, preso atto del mancato deposito delle note da parte dell'appellata, rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'8 gennaio 2025.
Con ricorso ai sensi dell'art. 303 c.p.c., depositato il 21 dicembre 2021, parte appellante, preso atto del decesso del difensore di parte appellata, chiedeva fissarsi l'udienza per la prosecuzione del giudizio.
Il Presidente del Collegio fissava, quindi, per la prosecuzione, l'udienza del
20 aprile 2022. si costituiva con il nuovo difensore. Controparte_9
All'udienza del 20 aprile 2024, la Corte rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'8 gennaio 2025.
A tale udienza le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la
Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censurava “la erronea attribuzione della responsabilità minima in relazione alla negoziazione dell'assegno n.
8202046809-08 di euro 7.970,00 intestato ad ”, ossia CP_5
all'assegno incassato da persona diversa dal prenditore.
Secondo l'appellante, “una volta riconosciuto l'inadempimento della CP_8
nella identificazione del cliente per non aver rispettato le indicazioni dell'ABI, che costituiscono il riferimento della buona prassi richiesta al
5 banchiere, non vi era spazio per una graduazione della responsabilità”, essendosi “in presenza di un inadempimento contrattuale che ha generato un danno alla controparte”. A parere dell'appellante, “la gravità dell'inadempimento in ambito contrattuale rileva in tema di riduzione della controprestazione, non in tema di risarcimento del danno”.
Parte appellante censurava, inoltre, il capo della sentenza con cui il Tribunale aveva fondato la propria decisione sul fatto che i documenti fossero perfettamente leggibili e sul fatto che la banca avesse effettuato la ricerca sulla banca dati dei documenti rubati. Ed infatti la prima circostanza non avrebbe influito sulla diligenza della banca, mentre il fatto che l'assegno non rientrasse tra quelli segnalati come oggetto di furto, significava soltanto che quel numero di assegno non era presente nel data base.
Con il secondo motivo censurava il capo della sentenza con cui il Tribunale aveva ritenuto un concorso di responsabilità dell'attrice per aver spedito gli assegni a mezzo di posta ordinaria.
Parte appellante, pur prendendo atto dell'orientamento espresso dalle SU citate dal Tribunale, non lo condivideva, ritenendo che vi fosse “una evidente contraddizione nella affermazione secondo la quale la responsabilità della banca ha natura contrattuale e dunque dipende dalla diligenza con la quale ha adempiuto ai propri obblighi, e che tuttavia le conseguenze di quell'inadempimento variano a seconda di un elemento estraneo, del tutto ignoto al contraente”, costituito dalle modalità di invio dell'assegno.
Riteneva che, in astratto, l'orientamento delle SU sarebbe stato applicabile ove la causa fosse stata intentata nei confronti di ma non nel CP_12
caso di specie.
Con il terzo motivo censurava comunque l'erronea attribuzione della responsabilità paritetica tra le parti, per avere l'attrice spedito l'assegno per posta ordinaria.
Secondo l'appellante dovrebbe esservi una graduazione tra il comportamento di chi si espone ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi
6 degli altri soggetti coinvolti nella vicenda e il comportamento di colui che, in violazione delle norme di legge e di un suo preciso dovere contrattuale, cagiona quel danno. Secondo l'appellante, quindi, la corresponsabilità dell'attrice non avrebbe potuto essere valutata in misura superiore al 20%
Con il quarto motivo censurava il capo della sentenza con cui il Tribunale, quanto alle spese di lite, aveva liquidato, per la fase decisoria, l'importo di euro 810,00 anziché 1.610,00.
L'appello è infondato.
Venendo adesso al primo motivo, occorre premettere che in caso di pagamento dell'assegno non trasferibile in favore di un soggetto diverso da quello effettivamente legittimato, la domanda di rimborso del relativo importo proposta dal traente o dal richiedente nei confronti della banca trattaria o negoziatrice si distingue da quella avente ad oggetto il pagamento dell'assegno, non avendo natura cambiaria, ma risarcitoria, in quanto trova fondamento non già nell'inadempimento del debito incorporato nel titolo, al cui pagamento la banca è tenuta esclusivamente nei confronti del prenditore, ma nella violazione dell'obbligo di procedere all'identificazione di colui che ha presentato il titolo all'incasso, previsto dall'art. 43 del r.d. n. 1736 del 1933
a tutela di tutti i soggetti interessati alla regolare circolazione del titolo (cfr.
Cass., Sez. Un., 26/06/2007). Da ciò discende l'infondatezza della prospettazione dell'appellante secondo cui, in questo caso, non vi sarebbe spazio per una riduzione del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227
c.c.
Va, in secondo luogo osservato, e ciò vale anche per il secondo ed il terzo motivo, che le Sezioni unite hanno chiarito che
“la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello
7 consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”
(Sez. U - , Sentenza n. 9769 del 26/05/2020).
La Corte ha, innanzitutto rilevato che “se è vero, infatti, che il pagamento dell'assegno è subordinato al riscontro della corrispondenza tra il soggetto indicato come prenditore e colui che presenta il titolo all'incasso, e quindi all'identificazione di tale soggetto, alla quale la banca deve procedere mediante l'adozione di tutte le cautele e gli accorgimenti suggeriti dalla diligenza professionale, è anche vero, però, che tale pagamento non può aver luogo in mancanza della materiale disponibilità dell'assegno, la cui presentazione alla banca ne costituisce un presupposto indispensabile”.
Su queste basi qualora, secondo le SU, se la sottrazione è stata cagionata o comunque agevolata “dall'adozione di modalità di trasmissione inidonee a garantire, per quanto possibile, che l'assegno pervenga al destinatario” “non può dubitarsi … “che la scelta delle predette modalità” abbia costituito, “al pari dell'errore nell'identificazione del presentatore, un antecedente necessario dell'evento dannoso, che rispetto ad esso non si presenta come una conseguenza affatto inverosimile o imprevedibile”.
Questa Corte intende dare seguito all'orientamento delle Sezioni Unite. Su queste basi, il mancato rispetto delle buone pratiche suggerite, in tema di identificazione del prenditore, dall'ABI, non è, quindi, idoneo a costituire causa sopravvenuta, idonea, ai sensi dell'art. 41 c.p., ad interrompere il nesso causale derivante dalla spedizione incauta dell'assegno.
Ad avviso della Corte, inoltre, il Tribunale ha correttamente valutato, ai fini della graduazione della responsabilità della Banca, le circostanze per cui il documento di identità presentato fosse perfettamente leggibile e che non risultasse presente nell'archivio documenti rubati. Si tratta, infatti, di circostanze che, unite alla presentazione del titolo, sono idonee a rafforzare
8 il convincimento di pagare al prenditore, ossia al titolare del diritto incorporato nel titolo.
Il primo motivo è, quindi, infondato.
Venendo adesso al secondo e terzo motivo, vanno innanzitutto richiamate le considerazioni svolte in merito alla sentenza delle Sezioni Unite di cui si è dato conto e che sono, quindi, sufficienti a ritenere l'infondatezza del secondo motivo.
Anche il terzo motivo è, però, infondato.
Ed infatti, nella sentenza già citata, le Sezioni Unite hanno statuito che “la scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell'assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione (posta raccomandata o assicurata) o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri (quali il bonifico bancario o il pagamento elettronico), si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente, che non può non costituire oggetto di valutazione ai fini dell'individuazione della causa dell'evento dannoso”.
Il rischio in questione è quello della sottrazione del titolo e della sua presentazione all'incasso da parte di un soggetto non legittimato, che lo espone all'obbligo di effettuare un nuovo pagamento in favore del beneficiario rimasto insoddisfatto, impedendogli nel contempo di rivalersi nei confronti della banca trattaria o negoziatrice, ove la stessa abbia incolpevolmente provveduto al pagamento dell'assegno. Si tratta, secondo il
Supremo collegio, di un rischio non solo ingiustificato, avuto riguardo al valore economico dell'oggetto spedito ed alla possibilità di avvalersi di forme di corrispondenza che offrono adeguate garanzie (oltre che di strumenti di pagamento più sicuri), ma idoneo anche ad accrescere la probabilità di pagamenti a soggetti non legittimati, e quindi a comportare un aggravamento della posizione della banca trattaria o negoziatrice, maggiormente esposta alla possibilità di andare incontro a responsabilità, e quindi costretta a munirsi di strumenti tecnici sempre più sofisticati e costosi per l'identificazione dei presentatori ed il contrasto dell'uso di documenti falsificati. E' per questo che
9 “l'utilizzazione della posta ordinaria si pone in contrasto non solo con le regole di comune prudenza, le quali suggerirebbero di avvalersi di modalità di trasmissione più idonee ad assicurare il controllo sul buon esito della spedizione, ma anche con il dovere di agire in modo da preservare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, ove ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a proprio carico, e ciò in ossequio al principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost., che a livello di legislazione ordinaria trova espressione proprio nella regola di cui all'art. 1227 cod. civ., operante sia in materia extracontrattuale, in virtù dell'espresso richiamo di tale disposizione da parte dell'art. 2056 cod. civ., sia in materia contrattuale, come riflesso dell'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, previsto dall'art. 1175 cod. civ.”.
Su queste basi, quindi, la decisione del Tribunale di ravvisare un concorso paritario quanto agli assegni contraffatti è corretta, in quanto la negligenza del traente e della banca negoziatrice si pongono sullo stesso piano. Si ribadisce, infatti, che la presentazione di un assegno contraffatto da parte di persona correttamente identificata non è idonea, per i motivi già illustrati, a costituire causa sopravvenuta rilevante, ai sensi dell'art. 41 c.p., ad interrompere il nesso causale.
Venendo, infine, al quarto motivo, anch'esso è infondato.
L'appellante si è, infatti, limitato ad affermare che, in relazione alla fase decisoria, il Tribunale ha ridotto del 50% i valori previsti dai parametri del
DM 55/14.
Va, al riguardo, osservato che “in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo” (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021).
10 Ebbene, l'importo liquidato dal Tribunale corrisponde al valore minimo previsto dai parametri del DM 55/14, applicabile ratione temporis, in relazione allo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00.
Il motivo è, quindi, infondato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione da € 5.201 a € 26.000,00) ad eccezione della fase istruttoria/trattazione, per la quale si applicano i valori minimi, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1458/2020.
Condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese del grado, che liquida in € 1.134,00 per la “fase di studio”, € 921,00 per la “fase introduttiva” € 922,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €
1.911,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
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