CASS
Ordinanza 3 febbraio 2023
Ordinanza 3 febbraio 2023
Commentario • 1
- 1. Fallimento società cancellata registro impresehttps://www.avvocatoticozzi.it/it/blog
19 marzo 2024 Può essere dichiarato il fallimento di una società cancellata dal registro delle imprese? Entro quanto tempo? Una recente sentenza della Cassazione affronta la questione in relazione alla disciplina dell'art. 10 della Legge fallimentare. La sentenza risolve anche il problema della legittimazione e della rappresentanza: se la società è cancellata dal registro delle imprese chi la rappresenta nel procedimento per il fallimento? Sono legittimati anche i soci? Vediamo cosa indica Cass. 3 febbraio 2023, n. 3457 Fallimento della società cancellata dal registro imprese: art 10 legge fallimentare La questione del fallimento della società cancellata dal registro imprese si pone in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 03/02/2023, n. 3457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3457 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso n. 27053-2021 r.g. proposto da: AS IC (cod. fisc. [...]) ed IN TO (cod. fisc. [...]), quali ex soci della Entrust s.r.l. in liquidazione, in quanto cancellata dal Registro delle Imprese l’8 febbraio 2019, rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati Gabriele Galletti e David Giovannino, elettivamente domiciliati in Roma, Via Andrea Vesalio n. 22, presso lo studio dell’Avvocato Galletti.
- ricorrenti -
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3457 Anno 2023 Presidente: BISOGNI GIACINTO Relatore: AMATORE ROBERTO Data pubblicazione: 03/02/2023 2 contro FALLIMENTO della SOCIETA’ ENTRUST s.r.l. in liquidazione (cod. fisc. P.I. 01783010679), in persona del legale rappresentante pro tempore curatore fallimentare Avv. Adelaide Gualini, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato RO VA, con il quale elettivamente domicilia in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 269.
- controricorrente -
contro DI GI DE - intimata - avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, depositata in data 20.9.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/12/2022 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;
RILEVATO CHE 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L’Aquila ha rigettato il reclamo ex art. 18 l. fall. presentato da AS IC ed IN TO, nei confronti di FALLIMENTO della SOCIETA’ ENTRUST s.r.l. in liquidazione e DI GI DE, avverso la sentenza dichiarativa di fallimento n. 2/2020 emessa dal Tribunale di Teramo e pubblicata il 23.1.2020, con la quale era stato dichiarato il fallimento della SOCIETA’ ENTRUST s.r.l. in liquidazione. La corte del merito ha ritenuto - per quanto qui ancora di interesse - che: a) il reclamo era inammissibile perché proposto da soggetti a ciò non legittimati, in quanto: i) i reclamanti avevano fatto derivare la 3 propria legittimazione al reclamo dalla qualità di ex soci della società cancellata dal registro delle imprese e dall’art. 2495 cod. civ. che prevede in tal caso l’estinzione della società e la responsabilità dei soci per i debiti sociali fino alla concorrenza delle somme da costoro riscosse in base al bilancio di liquidazione;
ii) una società cancellata dal registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro l’anno dalla cancellazione, ai sensi dell’art. 10 l. fall., implicando tale previsione che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuino a svolgersi, per fictio iuris, nei confronti della società estinta, non perdendo quest’ultima, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale;
iii) in termini più generali, nel corso della procedura concorsuale, la posizione processuale del fallito è sempre impersonata dalla società e da chi legalmente la rappresenta prima della cancellazione (nella specie, il liquidatore, soggetto diverso dai due ex soci reclamanti); iv) si tratterebbe di una finzione giuridica che postula, come esistente ai soli fini del procedimento concorsuale, un soggetto ormai estinto;
v) sul punto la giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 6070/2013) ha costantemente ritenuto che, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore sociale, il quale, anche dopo la cancellazione è altresì legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento in nome della società pur estinta;
vi) la legittimazione alla proposizione del reclamo non poteva dunque spettare agli ex soci in rappresentanza della società estinta considerato che il potere rappresentativo permane in capo al soggetto (il liquidatore) che ne era munito al momento della cancellazione;
vii) gli ex soci non avrebbero potuto essere ritenuti legittimati al reclamo in proprio nella qualità di “interessati” (qualità che, peraltro, gli odierni reclamanti non hanno dedotto in giudizio), posto che era pur vero che la giurisprudenza aveva più volte affermato la legittimazione al reclamo del socio di società di 4 capitali dichiarata fallita, in quanto titolare di un “interesse morale a che sia accertata la sua partecipazione ad un sodalizio non sottoposto ad alcuna procedura concorsuale” (Cass. 6348/2017) ovvero “di posizioni giuridiche che potrebbero essere pregiudicate dalla dichiarazione di fallimento” (Cass. 20913/2017), risultava altrettanto vero però che, con la cancellazione e la conseguente estinzione della società, simile interesse, morale o patrimoniale, al reclamo in capo all’ex socio non può più considerarsi sussistente, essendo venuta meno la sua stessa partecipazione al soggetto collettivo ormai estinto e dunque le posizioni soggettive che potrebbero essere pregiudicate dal fallimento, tanto più come nel caso di specie ove il socio non aveva riscosso alcuna somma in sede di liquidazione;
b) il reclamo - anche qualora fosse da ritenersi ammissibile - non sarebbe comunque fondato, posto che: 1) non era stato soddisfatto da parte della società fallita l’onere della prova in merito al possesso dei requisiti di non fallibilità; 2) più in particolare, non poteva essere positivamente accertato che i debiti complessivi, scaduti e non scaduti, ammontassero, al momento della dichiarazione di fallimento, ad un importo non superiore ad euro 500.000, in quanto a quelli indicati dai reclamanti ed ammontanti, alla data del 14.12.2019, ad euro 454.000, doveva aggiungersi quello di euro 54.000, insinuato al passivo dall’Avv. Di EO per compensi professionali, non rilevando a tal fine neanche la rinuncia alla domanda di insinuazione del predetto legale. 2. La sentenza, pubblicata il 20.9.2021, è stata impugnata da AS IC ed IN TO con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui il FALLIMENTO della SOCIETA’ ENTRUST s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso. Sono stati ritenuti sussistenti di presupposti di cui all’art. 380 c.p.c. per la trattazione del fascicolo nella Sesta Sezione Civile. I ricorrenti hanno depositato memoria. 5 CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ. e dell’art. 18, 1 comma, l. fall., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe errato nell’escludere la legittimazione attiva alla presentazione del reclamo ex art. 18 l. fall. in capo agli ex soci di una società cancellata. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., degli artt. 113, 1 comma, cod. proc. civ. e 18 l. fall., sul profilo dell’erroneo accertamento da parte della Corte di appello della mancata spendita da parte dei reclamanti della qualità di interessati alla proposizione del reclamo fallimentare. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti con riguardo alla “qualità di interessati ai sensi dell’art. 18, 1 comma, l. fall.” 4. Il quarto mezzo denuncia vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 comma, lett. c, l. fall. e 2424bis, 3 comma, cod. civ., sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe errato nel considerare debito il “fondo rischi e oneri”. 5. I ricorrenti propongono infine un quinto motivo con il quale denunciano la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 132, 3 comma, c.p.c. e 118 disp. att. cod. proc. civ. con riguardo all’esistenza di un indebitamento superiore al limite di fallibilità. 5.1 I primi tre motivi – che possono essere esaminati congiuntamente – sono, in parte, inammissibili ex art. 360bis cod. proc. civ. e, per altra parte, inammissibili in ragione della loro formulazione. Tale declaratoria assorbe inoltre l’esame degli ulteriori due motivi. 6 5.1.1 Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, dichiarato il fallimento di una società entro l'anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, ex art. 10 della l. fall., essa, per "fictio iuris", non perde, benché estinta, la propria capacità processuale ai fini sia del procedimento prefallimentare che della procedura concorsuale, con la conseguenza che il ricorso per cassazione contro la sentenza che, in sede di reclamo, abbia confermato la sentenza dichiarativa di fallimento deve essere proposto, a pena di inammissibilità, da colui che rappresentava la società estinta al tempo della cancellazione di quest'ultima dal registro delle imprese, non avendo gli ex soci, che non sono rappresentanti né successori della stessa, alcuna legittimazione ad impugnare (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22449 del 06/08/2021; Cass. n. 24968 del 2013; Cass. n. 5253 del 2017, n. 28096 del 2018). Come è noto a norma dell'art. 10 l. fall. una società cancellata dal registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro l'anno dalla cancellazione;
tale previsione implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuino a svolgersi, per fictio juris, nei confronti della società estinta, non perdendo quest'ultima, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale (Cass. 1 marzo 2017, n. 5253; Cass. 6 novembre 2013, n. 24968; Cass. 13 settembre 2013, n. 21026; il principio è stato enunciato da Cass. Sez. U. 12 marzo 2013, n. 6070, ma non risulta massimato). In termini generali, nel corso della procedura concorsuale la posizione processuale del fallito è sempre impersonata dalla società e da chi legalmente la rappresentava: si tratta, appunto, di una finzione, che postula come esistente ai soli fini del procedimento concorsuale un soggetto ormai estinto (Cass. Sez. U. 12 marzo 2013, n. 6070 cit., sempre in motivazione). Ne consegue che legittimato alla presentazione del reclamo ex art. 18 l. fall. deve ritenersi solo il legale 7 rappresentante (nella specie, il liquidatore) della società cancellata dal registro delle imprese e non già gli ex soci. 5.1.2 Le ulteriore doglianze dedotte dai ricorrenti, nel secondo e terzo motivo, sono vieppiù inammissibili perché non prendono in considerazione né adeguatamente censurano l’affermazione secondo cui gli ex soci della società estinta, oltre a non essere legittimati - per le ragioni sopra dette - ad impugnare la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 18 l. fall., neanche avevano allegato ed illustrato la loro qualità di “interessati” all’impugnazione (cfr. fol. 4, sentenza impugnata), qualità che avrebbe dovuto essere adeguatamente dedotta ed allegata già in sede di presentazione del reclamo, non essendo a ciò sufficiente il mero richiamo alla qualità di “interessato ex art. 18 l. fall.” che, al contrario, avrebbe dovuto essere oggetto di adeguata illustrazione in ordine ai profili di pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale qualificanti l’interesse all’impugnazione. 6. Da ultimo, va aggiunto che l’ulteriore eccezione di nullità della sentenza di reclamo - sollevata dai ricorrenti per l’asserita mancata integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ., nel giudizio di reclamo ex art. 18 l. fall., anche nei confronti della società fallita - deve ritenersi inammissibile perché dedotta solo in sede di memorie e dunque tardivamente proposta anche in questo giudizio di legittimità. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del fallimento controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000 per compensi, oltre alle spese 8 forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 1.12.2022
- ricorrenti -
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3457 Anno 2023 Presidente: BISOGNI GIACINTO Relatore: AMATORE ROBERTO Data pubblicazione: 03/02/2023 2 contro FALLIMENTO della SOCIETA’ ENTRUST s.r.l. in liquidazione (cod. fisc. P.I. 01783010679), in persona del legale rappresentante pro tempore curatore fallimentare Avv. Adelaide Gualini, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato RO VA, con il quale elettivamente domicilia in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 269.
- controricorrente -
contro DI GI DE - intimata - avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, depositata in data 20.9.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/12/2022 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;
RILEVATO CHE 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L’Aquila ha rigettato il reclamo ex art. 18 l. fall. presentato da AS IC ed IN TO, nei confronti di FALLIMENTO della SOCIETA’ ENTRUST s.r.l. in liquidazione e DI GI DE, avverso la sentenza dichiarativa di fallimento n. 2/2020 emessa dal Tribunale di Teramo e pubblicata il 23.1.2020, con la quale era stato dichiarato il fallimento della SOCIETA’ ENTRUST s.r.l. in liquidazione. La corte del merito ha ritenuto - per quanto qui ancora di interesse - che: a) il reclamo era inammissibile perché proposto da soggetti a ciò non legittimati, in quanto: i) i reclamanti avevano fatto derivare la 3 propria legittimazione al reclamo dalla qualità di ex soci della società cancellata dal registro delle imprese e dall’art. 2495 cod. civ. che prevede in tal caso l’estinzione della società e la responsabilità dei soci per i debiti sociali fino alla concorrenza delle somme da costoro riscosse in base al bilancio di liquidazione;
ii) una società cancellata dal registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro l’anno dalla cancellazione, ai sensi dell’art. 10 l. fall., implicando tale previsione che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuino a svolgersi, per fictio iuris, nei confronti della società estinta, non perdendo quest’ultima, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale;
iii) in termini più generali, nel corso della procedura concorsuale, la posizione processuale del fallito è sempre impersonata dalla società e da chi legalmente la rappresenta prima della cancellazione (nella specie, il liquidatore, soggetto diverso dai due ex soci reclamanti); iv) si tratterebbe di una finzione giuridica che postula, come esistente ai soli fini del procedimento concorsuale, un soggetto ormai estinto;
v) sul punto la giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 6070/2013) ha costantemente ritenuto che, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore sociale, il quale, anche dopo la cancellazione è altresì legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento in nome della società pur estinta;
vi) la legittimazione alla proposizione del reclamo non poteva dunque spettare agli ex soci in rappresentanza della società estinta considerato che il potere rappresentativo permane in capo al soggetto (il liquidatore) che ne era munito al momento della cancellazione;
vii) gli ex soci non avrebbero potuto essere ritenuti legittimati al reclamo in proprio nella qualità di “interessati” (qualità che, peraltro, gli odierni reclamanti non hanno dedotto in giudizio), posto che era pur vero che la giurisprudenza aveva più volte affermato la legittimazione al reclamo del socio di società di 4 capitali dichiarata fallita, in quanto titolare di un “interesse morale a che sia accertata la sua partecipazione ad un sodalizio non sottoposto ad alcuna procedura concorsuale” (Cass. 6348/2017) ovvero “di posizioni giuridiche che potrebbero essere pregiudicate dalla dichiarazione di fallimento” (Cass. 20913/2017), risultava altrettanto vero però che, con la cancellazione e la conseguente estinzione della società, simile interesse, morale o patrimoniale, al reclamo in capo all’ex socio non può più considerarsi sussistente, essendo venuta meno la sua stessa partecipazione al soggetto collettivo ormai estinto e dunque le posizioni soggettive che potrebbero essere pregiudicate dal fallimento, tanto più come nel caso di specie ove il socio non aveva riscosso alcuna somma in sede di liquidazione;
b) il reclamo - anche qualora fosse da ritenersi ammissibile - non sarebbe comunque fondato, posto che: 1) non era stato soddisfatto da parte della società fallita l’onere della prova in merito al possesso dei requisiti di non fallibilità; 2) più in particolare, non poteva essere positivamente accertato che i debiti complessivi, scaduti e non scaduti, ammontassero, al momento della dichiarazione di fallimento, ad un importo non superiore ad euro 500.000, in quanto a quelli indicati dai reclamanti ed ammontanti, alla data del 14.12.2019, ad euro 454.000, doveva aggiungersi quello di euro 54.000, insinuato al passivo dall’Avv. Di EO per compensi professionali, non rilevando a tal fine neanche la rinuncia alla domanda di insinuazione del predetto legale. 2. La sentenza, pubblicata il 20.9.2021, è stata impugnata da AS IC ed IN TO con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui il FALLIMENTO della SOCIETA’ ENTRUST s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso. Sono stati ritenuti sussistenti di presupposti di cui all’art. 380 c.p.c. per la trattazione del fascicolo nella Sesta Sezione Civile. I ricorrenti hanno depositato memoria. 5 CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ. e dell’art. 18, 1 comma, l. fall., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe errato nell’escludere la legittimazione attiva alla presentazione del reclamo ex art. 18 l. fall. in capo agli ex soci di una società cancellata. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., degli artt. 113, 1 comma, cod. proc. civ. e 18 l. fall., sul profilo dell’erroneo accertamento da parte della Corte di appello della mancata spendita da parte dei reclamanti della qualità di interessati alla proposizione del reclamo fallimentare. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti con riguardo alla “qualità di interessati ai sensi dell’art. 18, 1 comma, l. fall.” 4. Il quarto mezzo denuncia vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 comma, lett. c, l. fall. e 2424bis, 3 comma, cod. civ., sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe errato nel considerare debito il “fondo rischi e oneri”. 5. I ricorrenti propongono infine un quinto motivo con il quale denunciano la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 132, 3 comma, c.p.c. e 118 disp. att. cod. proc. civ. con riguardo all’esistenza di un indebitamento superiore al limite di fallibilità. 5.1 I primi tre motivi – che possono essere esaminati congiuntamente – sono, in parte, inammissibili ex art. 360bis cod. proc. civ. e, per altra parte, inammissibili in ragione della loro formulazione. Tale declaratoria assorbe inoltre l’esame degli ulteriori due motivi. 6 5.1.1 Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, dichiarato il fallimento di una società entro l'anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, ex art. 10 della l. fall., essa, per "fictio iuris", non perde, benché estinta, la propria capacità processuale ai fini sia del procedimento prefallimentare che della procedura concorsuale, con la conseguenza che il ricorso per cassazione contro la sentenza che, in sede di reclamo, abbia confermato la sentenza dichiarativa di fallimento deve essere proposto, a pena di inammissibilità, da colui che rappresentava la società estinta al tempo della cancellazione di quest'ultima dal registro delle imprese, non avendo gli ex soci, che non sono rappresentanti né successori della stessa, alcuna legittimazione ad impugnare (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22449 del 06/08/2021; Cass. n. 24968 del 2013; Cass. n. 5253 del 2017, n. 28096 del 2018). Come è noto a norma dell'art. 10 l. fall. una società cancellata dal registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro l'anno dalla cancellazione;
tale previsione implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuino a svolgersi, per fictio juris, nei confronti della società estinta, non perdendo quest'ultima, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale (Cass. 1 marzo 2017, n. 5253; Cass. 6 novembre 2013, n. 24968; Cass. 13 settembre 2013, n. 21026; il principio è stato enunciato da Cass. Sez. U. 12 marzo 2013, n. 6070, ma non risulta massimato). In termini generali, nel corso della procedura concorsuale la posizione processuale del fallito è sempre impersonata dalla società e da chi legalmente la rappresentava: si tratta, appunto, di una finzione, che postula come esistente ai soli fini del procedimento concorsuale un soggetto ormai estinto (Cass. Sez. U. 12 marzo 2013, n. 6070 cit., sempre in motivazione). Ne consegue che legittimato alla presentazione del reclamo ex art. 18 l. fall. deve ritenersi solo il legale 7 rappresentante (nella specie, il liquidatore) della società cancellata dal registro delle imprese e non già gli ex soci. 5.1.2 Le ulteriore doglianze dedotte dai ricorrenti, nel secondo e terzo motivo, sono vieppiù inammissibili perché non prendono in considerazione né adeguatamente censurano l’affermazione secondo cui gli ex soci della società estinta, oltre a non essere legittimati - per le ragioni sopra dette - ad impugnare la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 18 l. fall., neanche avevano allegato ed illustrato la loro qualità di “interessati” all’impugnazione (cfr. fol. 4, sentenza impugnata), qualità che avrebbe dovuto essere adeguatamente dedotta ed allegata già in sede di presentazione del reclamo, non essendo a ciò sufficiente il mero richiamo alla qualità di “interessato ex art. 18 l. fall.” che, al contrario, avrebbe dovuto essere oggetto di adeguata illustrazione in ordine ai profili di pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale qualificanti l’interesse all’impugnazione. 6. Da ultimo, va aggiunto che l’ulteriore eccezione di nullità della sentenza di reclamo - sollevata dai ricorrenti per l’asserita mancata integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ., nel giudizio di reclamo ex art. 18 l. fall., anche nei confronti della società fallita - deve ritenersi inammissibile perché dedotta solo in sede di memorie e dunque tardivamente proposta anche in questo giudizio di legittimità. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del fallimento controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000 per compensi, oltre alle spese 8 forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 1.12.2022