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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/04/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1550/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio ex art.392 cpc iscritto al numero di ruolo sopra riportato
TRA
quale erede di (C.F. Parte_1 Persona_1
), elettivamente domiciliata in VIA MAZZINI 97 85100 POTENZA C.F._1 presso lo Studio dell'Avv. BRANCATI LUIGI ( C.F.: ) che la C.F._2
rappresenta e difende giusta delega in atti;
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(già con sede legale in VIA VITTOR PISANI CP_1 Controparte_2
N.6 MILANO
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE (n.c.)
OGGETTO: Vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI:
Per : “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, previa Parte_1
ammissione dei mezzi istruttori già ritualmente e tempestivamente richiesti al primo grado di giudizio e qui opportunamente riproposti, rigettata ogni avversa difesa, eccezione, deduzione e richiesta, così provvedere:
1) In via principale, dichiarare ed accertare che il , titolare dell'omonima ditta Persona_1 Co individuale, nulla deve alla società appellata (ora e per l'effetto respingere le CP_2 domande tutte per come formulate negli atti di causa da parte avversa siccome infondate in fatto ed pagina 1 di 6 in diritto e non provate, con conseguenziale revoca del Decreto Ingiuntivo n. 26937/06, emesso dal
Tribunale di Milano, nella persona della Dott.ssa S. D'Antona, il 19.07.2006 e depositato in
Cancelleria il 16.10.06;
2) In estremo subordine, accertare e dichiarare che l'appellante, , ha già corrisposto Persona_1 in favore della società appellata la somma di Euro 25.000,00 a titolo di acconto sul CP_1 rimanente importo di cui al decreto ingiuntivo opposto (Euro 57.232,45) e per l'effetto detrarre dalla somma ingiunta l'importo di Euro 25.000,00.
In ogni caso con condanna alle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori ritualmente articolati e richiesti in atto di citazione in opposizione, riproposti con la seconda memoria ex art. 183 co. VI° c.p.c., nonché di quelli ritualmente articolati e tempestivamente richiesti, quali prove contrarie, con la con la terza memoria di cui al predetto articolo, che qui di seguito opportunamente si trascrivono:
1)“Vero è che la società (ora srl) ha fornito solo una minima parte della merce CP_2 indicata nell'allegato A del contratto del 11.02.2005 stipulato con la ditta ”; Persona_1 Co
2)“Vero è che la società (ora non ha eseguito o prestato alcun servizio di quelli CP_2 indicati nell'allegato A del contratto del 11.02.2005 stipulato con la ditta , in favore Persona_1 di quest'ultimo”;
3)“Vero è che in fase di redazione della contabilità finale relativa al contratto intercorso tra la società (ora e la ditta è emerso che è stata fornita CP_2 CP_1 Persona_1 merce per un valore inferiore a Euro 25.000,00”;
4)“Vero è che l'Unità periferica DDC SS1 per CTA-POS 194 RR 15.2 (dell'importo di Euro 50.483,67), il Terminale operatore TT 16 (dell'importo di Euro 868,80) indicati nel contratto Co dell'11/2/2005 pagg 13-14-15 non sono stati forniti dalla (ora ”; 5)“Vero è che CP_2 la di Pieve di Soligo stipulava con altra ditta contratto per il completamento degli Parte_2 impianti di regolazione automatica presso l'Ospedale di Vittorio Veneto e precisamente con la ditta TE Electric srl”; 6)“Vero è che il sistema, come previsto nell'allegato B del contratto dell'11/2/2005, non veniva Co attivato dalla (ora presso l'Ospedale di Vittorio Veneto”. CP_2 Si indicano a testi su tutte le circostanze di cui ai punti dal n. 1 al n. 6, i sigg.ri…OMISSIS… Con riserva, all'esito delle prove testimoniali, di richiedere idonea Consulenza tecnica tesa a verificare la quantità del materiale fornito e dei servizi prestati dalla al CP_2 Persona_1
e, previa acquisizione del contratto di completamento stipulato tra la società TE Electric srl e la n. 7 di Pieve di Soligo, la verifica dei materiali e dei servizi forniti da quest'ultima Pt_2 società, relativi anch'essi all'impianto di regolazione automatica da effettuare presso il nuovo blocco operatorio centralizzato per il presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto”.
FATTO E DIRITTO
A seguito dell'ordinanza n.5548/24 della Corte di Cassazione Parte_1
quale erede di , ha tempestivamente riassunto ex art.392
[...] Persona_1
cpc il giudizio introdotto da (ora attraverso ricorso CP_2 CP_1
per decreto ingiuntivo, emesso con il numero 26937/06 dal Tribunale di Milano per l'importo di Euro 57.232,45 a titolo di saldo della fornitura di componenti di
“sale operatorie ospedale Vittorio Veneto”, sulla base di contratto 11.2.2005 che prevedeva un prezzo complessivo di Euro 80.000,00 + IVA e rispetto alla quale il aveva versato solo l'acconto di Euro 25.000,00. Il Tribunale di Milano, Per_1
pagina 2 di 6 con sentenza n.12188/2010, aveva respinto l'opposizione proposta dal , Per_1
ritenendo la validità della procura alle liti rilasciata dal legale rappresentante di e la prova a carico di quest'ultima dell'integrale esecuzione della CP_2
fornitura ordinata nel febbraio 2005, e così confermato il decreto ingiuntivo opposto. L'appello proposto dal avverso detta sentenza è stato respinto Per_1
dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n.4121/14, poi annullata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.17028/18 con la quale, in accoglimento del primo motivo di impugnazione, si è rimesso alla Corte d'Appello di Milano perché “in altra composizione, esamini e decida la domanda di decurtazione articolata dall'odierno ricorrente nel giudizio d'appello”, e dichiarando in motivazione assorbito il secondo motivo di ricorso (relativo alla violazione dell'onere probatorio circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni per le quali era stato chiesto il pagamento). Riassunto il giudizio ad opera del , la Corte Per_1
d'Appello di Milano con sentenza n.5157/19 ha nuovamente confermato la sentenza del Tribunale, ritenendo infondato il motivo di impugnazione relativo alla mancata decurtazione dell'acconto di Euro 25.000,00 (da imputarsi a parziale pagamento dell'intero corrispettivo dovuto di Euro 80.000,00 + IVA e quindi con un residuo debito a carico del pari all'importo azionato in via monitoria). Per_1
Deceduto , l'erede ha nuovamente proposto Persona_1 Parte_1
ricorso per Cassazione, accolto dalla Suprema Corte con ordinanza n. 5548/24 la quale ha rilevato come in sede di primo rinvio fosse stata devoluto alla Corte
d'Appello anche quanto oggetto del motivo di ricorso dichiarato assorbito, restando pertanto ancora da esaminarsi la questione relativa alla prova della fornitura di merci e della prestazione di servizi, contestata dal (e ora dalla Per_1
) per l'importo ulteriore rispetto all'acconto versato di Euro 25.000,00. La Pt_1
ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, e quindi Pt_1
la revoca del decreto ingiuntivo n. 26937/06 (atteso che per la somma ivi portata non aveva fornito prova della propria controprestazione) o, in CP_2
subordine, che dalla somma portata dal decreto ingiuntivo fosse detratto l'importo pagina 3 di 6 di Euro 25.000,00 (riconosciuto come versato dalla stessa : il tutto CP_2
previa ammissione di prova orale sui capitoli formulati ed espletamento di CTU diretta a stimare il valore dei beni consegnati e dei servizi resi da CP_2
cui è stato ritualmente notificato l'atto di citazione in riassunzione, CP_1
non si è costituita ed è stata dunque dichiarata contumace.
Certamente la prova del credito residuo azionato – che secondo l'ordinario criterio di cui all'art.2967 c.c. compete ad con riferimento non solo CP_1
all'accordo negoziale fonte delle reciproche obbligazioni, ma anche dell'effettiva esecuzione delle prestazioni a suo carico - non può trarsi dalla lettera in data
18.3.2005 prodotta da proveniente dalla la CP_2 Controparte_3
dichiarazione di detta società, operante ad altro titolo nel cantiere dell'ospedale di
Vittorio Veneto ove avrebbe dovuto eseguire le forniture e le CP_2
prestazioni oggetto del contratto di cui si discute, liberamente apprezzabile quale prova atipica, può evidentemente riferirsi solo alle consegne di materiali eseguite fino a tale data, che secondo gli stessi documenti di trasporto depositati da datati 25.5.05, 2.3.05, 4.3.05, 8.3.05 e 14.3.05) hanno un controvalore CP_2
di Euro 24.421,34. Ne segue l'irrilevanza ai fini della prova del credito azionato, come si è detto relativo al saldo (al netto dell'acconto di Euro 25.000,00) della pretesa fornitura per complessivi Euro 80.000,00 +IVA.
Non è possibile poi valutare l'efficacia probatoria degli ulteriori documenti di trasporto prodotti da nelle precedenti fasi processuali, per essere la CP_2
parte rimasta contumace nel presente giudizio di rinvio e non essendo disponibili le sue produzioni nel fascicolo d'ufficio: il e poi la , del resto, Per_1 Pt_1
hanno sempre contestato che esse attestassero una consegna di materiale al vettore, essendo prive di ricevuta da parte di questo, del conducente o del destinatario, e sostenuto comunque che si riferissero a prodotti diversi da quelli espressamente contemplati in contratto.
pagina 4 di 6 Il credito della risulta invece dimostrato quanto all'importo di Euro CP_2
44.000,00 dalla lettera in data 26.11.05 inviata dal (doc. 10 ), cui Per_1 Pt_1
va riconosciuto valore di riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c.. Si tratta infatti di risposta alla precedente intimazione di pagamento per la suddetta somma inviata dal legale di il 9.11.05 e ricevuta il 18.11.05 (doc.9 ), CP_2 Pt_1
rispetto alla quale il “comunica di essere disponibile a versare il Per_1
pagamento delle somme a Vs credito”, senza subordinarlo ad alcuna verifica delle prestazioni effettivamente rese da controparte (come sostenuto dalla Difesa dell'odierna riassumente), bensì all'ottenimento della provvista da parte del committente principale (in questo senso dovendosi intendere la spiegazione della richiesta dilazione: “a causa di problematiche di carattere tecnico-amministrative,
e delle lungaggini burocratiche tipiche delle amministrazioni pubbliche…a causa dei lunghi tempi di redazione della contabilità finale e dello stato finale, nei quali saranno contabilizzate le forniture effettuate dalla ditta ). Resta, a CP_2
questo punto, solo da stabilire se da detto importo riconosciuto come dovuto debba o meno essere detratto l'acconto di Euro 25.000,00, e cioè se il riconoscimento di debito sia o meno al netto di quanto già versato al momento della conclusione del contratto: il fatto che la dichiarazione non faccia esplicito riferimento alla somma pretesa da controparte (Euro 44.000,00), ma “alle somme a Vs credito” porta a concludere che solo l'intera controprestazione sia stata riconosciuta in Euro 44.000,00, ma che l'impegno al pagamento sia stato invece limitato al residuo ancora dovuto (detratto quindi l'acconto di euro 25.000,00).
previa revoca del decreto ingiuntivo Trib. Milano n. Parte_1
26937/06, deve pertanto essere condannata al pagamento della minor somma di
Euro 19.000,00, oltre interessi ex d.lgs n.231/02 dalle scadenze delle fatture al saldo. Tale condanna deve essere pronunciata nonostante la contumacia della atteso che “in tema di giudizio di rinvio prosecutorio, la riassunzione, CP_2
anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle pagina 5 di 6 conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi si tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione” (Cass. n. 12065/24).
L'esito della lite, che ha visto un limitato accoglimento delle domande di giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le CP_2
parti, relativamente a tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo Tribunale di Milano n. 26937/06 e condanna quale erede di , al pagamento della Parte_1 Persona_1
somma di Euro 19.000,00, oltre interessi ex d. lgs. n.231/02 dalla scadenza delle fatture al saldo.
2. Compensa integralmente le spese processuali tra le parti per tutti i gradi di giudizio.
Così deciso, in Milano l'1/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maura Barberis Dott. Roberto Aponte
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio ex art.392 cpc iscritto al numero di ruolo sopra riportato
TRA
quale erede di (C.F. Parte_1 Persona_1
), elettivamente domiciliata in VIA MAZZINI 97 85100 POTENZA C.F._1 presso lo Studio dell'Avv. BRANCATI LUIGI ( C.F.: ) che la C.F._2
rappresenta e difende giusta delega in atti;
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(già con sede legale in VIA VITTOR PISANI CP_1 Controparte_2
N.6 MILANO
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE (n.c.)
OGGETTO: Vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI:
Per : “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, previa Parte_1
ammissione dei mezzi istruttori già ritualmente e tempestivamente richiesti al primo grado di giudizio e qui opportunamente riproposti, rigettata ogni avversa difesa, eccezione, deduzione e richiesta, così provvedere:
1) In via principale, dichiarare ed accertare che il , titolare dell'omonima ditta Persona_1 Co individuale, nulla deve alla società appellata (ora e per l'effetto respingere le CP_2 domande tutte per come formulate negli atti di causa da parte avversa siccome infondate in fatto ed pagina 1 di 6 in diritto e non provate, con conseguenziale revoca del Decreto Ingiuntivo n. 26937/06, emesso dal
Tribunale di Milano, nella persona della Dott.ssa S. D'Antona, il 19.07.2006 e depositato in
Cancelleria il 16.10.06;
2) In estremo subordine, accertare e dichiarare che l'appellante, , ha già corrisposto Persona_1 in favore della società appellata la somma di Euro 25.000,00 a titolo di acconto sul CP_1 rimanente importo di cui al decreto ingiuntivo opposto (Euro 57.232,45) e per l'effetto detrarre dalla somma ingiunta l'importo di Euro 25.000,00.
In ogni caso con condanna alle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori ritualmente articolati e richiesti in atto di citazione in opposizione, riproposti con la seconda memoria ex art. 183 co. VI° c.p.c., nonché di quelli ritualmente articolati e tempestivamente richiesti, quali prove contrarie, con la con la terza memoria di cui al predetto articolo, che qui di seguito opportunamente si trascrivono:
1)“Vero è che la società (ora srl) ha fornito solo una minima parte della merce CP_2 indicata nell'allegato A del contratto del 11.02.2005 stipulato con la ditta ”; Persona_1 Co
2)“Vero è che la società (ora non ha eseguito o prestato alcun servizio di quelli CP_2 indicati nell'allegato A del contratto del 11.02.2005 stipulato con la ditta , in favore Persona_1 di quest'ultimo”;
3)“Vero è che in fase di redazione della contabilità finale relativa al contratto intercorso tra la società (ora e la ditta è emerso che è stata fornita CP_2 CP_1 Persona_1 merce per un valore inferiore a Euro 25.000,00”;
4)“Vero è che l'Unità periferica DDC SS1 per CTA-POS 194 RR 15.2 (dell'importo di Euro 50.483,67), il Terminale operatore TT 16 (dell'importo di Euro 868,80) indicati nel contratto Co dell'11/2/2005 pagg 13-14-15 non sono stati forniti dalla (ora ”; 5)“Vero è che CP_2 la di Pieve di Soligo stipulava con altra ditta contratto per il completamento degli Parte_2 impianti di regolazione automatica presso l'Ospedale di Vittorio Veneto e precisamente con la ditta TE Electric srl”; 6)“Vero è che il sistema, come previsto nell'allegato B del contratto dell'11/2/2005, non veniva Co attivato dalla (ora presso l'Ospedale di Vittorio Veneto”. CP_2 Si indicano a testi su tutte le circostanze di cui ai punti dal n. 1 al n. 6, i sigg.ri…OMISSIS… Con riserva, all'esito delle prove testimoniali, di richiedere idonea Consulenza tecnica tesa a verificare la quantità del materiale fornito e dei servizi prestati dalla al CP_2 Persona_1
e, previa acquisizione del contratto di completamento stipulato tra la società TE Electric srl e la n. 7 di Pieve di Soligo, la verifica dei materiali e dei servizi forniti da quest'ultima Pt_2 società, relativi anch'essi all'impianto di regolazione automatica da effettuare presso il nuovo blocco operatorio centralizzato per il presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto”.
FATTO E DIRITTO
A seguito dell'ordinanza n.5548/24 della Corte di Cassazione Parte_1
quale erede di , ha tempestivamente riassunto ex art.392
[...] Persona_1
cpc il giudizio introdotto da (ora attraverso ricorso CP_2 CP_1
per decreto ingiuntivo, emesso con il numero 26937/06 dal Tribunale di Milano per l'importo di Euro 57.232,45 a titolo di saldo della fornitura di componenti di
“sale operatorie ospedale Vittorio Veneto”, sulla base di contratto 11.2.2005 che prevedeva un prezzo complessivo di Euro 80.000,00 + IVA e rispetto alla quale il aveva versato solo l'acconto di Euro 25.000,00. Il Tribunale di Milano, Per_1
pagina 2 di 6 con sentenza n.12188/2010, aveva respinto l'opposizione proposta dal , Per_1
ritenendo la validità della procura alle liti rilasciata dal legale rappresentante di e la prova a carico di quest'ultima dell'integrale esecuzione della CP_2
fornitura ordinata nel febbraio 2005, e così confermato il decreto ingiuntivo opposto. L'appello proposto dal avverso detta sentenza è stato respinto Per_1
dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n.4121/14, poi annullata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.17028/18 con la quale, in accoglimento del primo motivo di impugnazione, si è rimesso alla Corte d'Appello di Milano perché “in altra composizione, esamini e decida la domanda di decurtazione articolata dall'odierno ricorrente nel giudizio d'appello”, e dichiarando in motivazione assorbito il secondo motivo di ricorso (relativo alla violazione dell'onere probatorio circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni per le quali era stato chiesto il pagamento). Riassunto il giudizio ad opera del , la Corte Per_1
d'Appello di Milano con sentenza n.5157/19 ha nuovamente confermato la sentenza del Tribunale, ritenendo infondato il motivo di impugnazione relativo alla mancata decurtazione dell'acconto di Euro 25.000,00 (da imputarsi a parziale pagamento dell'intero corrispettivo dovuto di Euro 80.000,00 + IVA e quindi con un residuo debito a carico del pari all'importo azionato in via monitoria). Per_1
Deceduto , l'erede ha nuovamente proposto Persona_1 Parte_1
ricorso per Cassazione, accolto dalla Suprema Corte con ordinanza n. 5548/24 la quale ha rilevato come in sede di primo rinvio fosse stata devoluto alla Corte
d'Appello anche quanto oggetto del motivo di ricorso dichiarato assorbito, restando pertanto ancora da esaminarsi la questione relativa alla prova della fornitura di merci e della prestazione di servizi, contestata dal (e ora dalla Per_1
) per l'importo ulteriore rispetto all'acconto versato di Euro 25.000,00. La Pt_1
ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, e quindi Pt_1
la revoca del decreto ingiuntivo n. 26937/06 (atteso che per la somma ivi portata non aveva fornito prova della propria controprestazione) o, in CP_2
subordine, che dalla somma portata dal decreto ingiuntivo fosse detratto l'importo pagina 3 di 6 di Euro 25.000,00 (riconosciuto come versato dalla stessa : il tutto CP_2
previa ammissione di prova orale sui capitoli formulati ed espletamento di CTU diretta a stimare il valore dei beni consegnati e dei servizi resi da CP_2
cui è stato ritualmente notificato l'atto di citazione in riassunzione, CP_1
non si è costituita ed è stata dunque dichiarata contumace.
Certamente la prova del credito residuo azionato – che secondo l'ordinario criterio di cui all'art.2967 c.c. compete ad con riferimento non solo CP_1
all'accordo negoziale fonte delle reciproche obbligazioni, ma anche dell'effettiva esecuzione delle prestazioni a suo carico - non può trarsi dalla lettera in data
18.3.2005 prodotta da proveniente dalla la CP_2 Controparte_3
dichiarazione di detta società, operante ad altro titolo nel cantiere dell'ospedale di
Vittorio Veneto ove avrebbe dovuto eseguire le forniture e le CP_2
prestazioni oggetto del contratto di cui si discute, liberamente apprezzabile quale prova atipica, può evidentemente riferirsi solo alle consegne di materiali eseguite fino a tale data, che secondo gli stessi documenti di trasporto depositati da datati 25.5.05, 2.3.05, 4.3.05, 8.3.05 e 14.3.05) hanno un controvalore CP_2
di Euro 24.421,34. Ne segue l'irrilevanza ai fini della prova del credito azionato, come si è detto relativo al saldo (al netto dell'acconto di Euro 25.000,00) della pretesa fornitura per complessivi Euro 80.000,00 +IVA.
Non è possibile poi valutare l'efficacia probatoria degli ulteriori documenti di trasporto prodotti da nelle precedenti fasi processuali, per essere la CP_2
parte rimasta contumace nel presente giudizio di rinvio e non essendo disponibili le sue produzioni nel fascicolo d'ufficio: il e poi la , del resto, Per_1 Pt_1
hanno sempre contestato che esse attestassero una consegna di materiale al vettore, essendo prive di ricevuta da parte di questo, del conducente o del destinatario, e sostenuto comunque che si riferissero a prodotti diversi da quelli espressamente contemplati in contratto.
pagina 4 di 6 Il credito della risulta invece dimostrato quanto all'importo di Euro CP_2
44.000,00 dalla lettera in data 26.11.05 inviata dal (doc. 10 ), cui Per_1 Pt_1
va riconosciuto valore di riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c.. Si tratta infatti di risposta alla precedente intimazione di pagamento per la suddetta somma inviata dal legale di il 9.11.05 e ricevuta il 18.11.05 (doc.9 ), CP_2 Pt_1
rispetto alla quale il “comunica di essere disponibile a versare il Per_1
pagamento delle somme a Vs credito”, senza subordinarlo ad alcuna verifica delle prestazioni effettivamente rese da controparte (come sostenuto dalla Difesa dell'odierna riassumente), bensì all'ottenimento della provvista da parte del committente principale (in questo senso dovendosi intendere la spiegazione della richiesta dilazione: “a causa di problematiche di carattere tecnico-amministrative,
e delle lungaggini burocratiche tipiche delle amministrazioni pubbliche…a causa dei lunghi tempi di redazione della contabilità finale e dello stato finale, nei quali saranno contabilizzate le forniture effettuate dalla ditta ). Resta, a CP_2
questo punto, solo da stabilire se da detto importo riconosciuto come dovuto debba o meno essere detratto l'acconto di Euro 25.000,00, e cioè se il riconoscimento di debito sia o meno al netto di quanto già versato al momento della conclusione del contratto: il fatto che la dichiarazione non faccia esplicito riferimento alla somma pretesa da controparte (Euro 44.000,00), ma “alle somme a Vs credito” porta a concludere che solo l'intera controprestazione sia stata riconosciuta in Euro 44.000,00, ma che l'impegno al pagamento sia stato invece limitato al residuo ancora dovuto (detratto quindi l'acconto di euro 25.000,00).
previa revoca del decreto ingiuntivo Trib. Milano n. Parte_1
26937/06, deve pertanto essere condannata al pagamento della minor somma di
Euro 19.000,00, oltre interessi ex d.lgs n.231/02 dalle scadenze delle fatture al saldo. Tale condanna deve essere pronunciata nonostante la contumacia della atteso che “in tema di giudizio di rinvio prosecutorio, la riassunzione, CP_2
anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle pagina 5 di 6 conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi si tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione” (Cass. n. 12065/24).
L'esito della lite, che ha visto un limitato accoglimento delle domande di giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le CP_2
parti, relativamente a tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo Tribunale di Milano n. 26937/06 e condanna quale erede di , al pagamento della Parte_1 Persona_1
somma di Euro 19.000,00, oltre interessi ex d. lgs. n.231/02 dalla scadenza delle fatture al saldo.
2. Compensa integralmente le spese processuali tra le parti per tutti i gradi di giudizio.
Così deciso, in Milano l'1/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maura Barberis Dott. Roberto Aponte
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