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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/02/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
all'udienza del 25 febbraio 2025, ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 6559/2024 R.G. e vertente
TRA
, nata a Douar Nmarda Lakhansa dar Chaffai (Marocco) il [...], in [...] Parte_1
e n.q. di genitrice esercente la responsabilità genitoriale su , nato in [...] Persona_1 il 1.6.2010 ed nato in [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Filippo Alessi, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
– sede Controparte_1 di Messina, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Maria Colletti in virtù di procura generale alle liti in notar di Persona_2
Palermo del 19.1.2023 repertorio n. 2536 raccolta n. 1915 registrata a Palermo il 26.1.2023 al n. 2748 serie 1T. RESISTENTE
OGGETTO: rendita ai superstiti ex art 85 D.P.R. n. 1124/1965. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 7.12.2024 in proprio e quale genitrice esercente Parte_1 la responsabilità genitoriale sui figli ed entrambi nati in Persona_1 Parte_2
Marocco, premettendo di essere vedova superstite di , deduceva di avere diritto Persona_3 all'erogazione della rendita di cui all'art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965, stante la morte del marito avvenuta a Catania in data 20.7.2018 a seguito di un grave infortunio sul lavoro subito in data
9.7.2018.
Riferiva di aver già richiesto il suddetto beneficio all' che con provvedimento CP_1 dell'8.10.2024 le aveva comunicato l'impossibilità di erogarlo, stante il decorso dei termini di prescrizione di cui all'art. 112 del D.P.R. n. 1124/1965.
Deduceva che, in via generale, il termine decadenziale per l'esercizio della facoltà dei superstiti di proporre domanda per ottenere la rendita decorreva dalla data in cui questi ultimi avevano ricevuto comunicazione dall'Istituto assicuratore della morte dell'infortunato ed evidenziava che, nella fattispecie, l' aveva omesso di effettuare tale comunicazione. CP_1
Assumeva il mancato decorso del termine triennale di prescrizione in quanto, a suo dire ed alla luce dell'interpretazione sistematica degli artt. 112 e 135 del D.P.R. n. 1124/1965 condivisa dalla Corte di Cassazione, il dies a quo del suddetto termine coincideva con il momento in cui
“uno o più fattori concorrenti diano certezza dello stato morboso, della sua eziologia professionale e della conoscibilità da parte dell'assicurato dei predetti requisiti”.
Chiedeva pertanto di accertare e dichiarare che alcuna prescrizione del diritto alla rendita prevista dall'art. 85 del T.U. n. 1124/1965 fosse intervenuta e, per l'effetto, che ella, in proprio e quale genitrice esercente la potestà sui figli minori, avesse diritto alla rendita ai superstiti, condannando l'Istituto alla costituzione della rendita dal giorno dell'evento, con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.- L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 5.2.2025, contestando CP_1 la fondatezza del ricorso.
Deduceva che solo a mezzo della domanda di rendita ai superstiti presentata in via amministrativa dalla ricorrente in data 3.5.2024 esso istituto era venuto a conoscenza che la morte del signor era stata causata dall'infortunio sul lavoro da questi subito in data Persona_3
9.7.2018. Eccepiva preliminarmente che la domanda della ricorrente era stata proposta oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 122 del T.U. n. 1124/1965 (novanta giorni dalla morte dell'assicurato) e che, in ogni caso, era decorso il termine prescrizionale di cui all'art. 112, stante il tempo trascorso tra il decesso del sig. e la data in cui la ricorrente aveva Persona_3 proposto l'istanza volta ad ottenere la rendita.
Nel merito, deduceva di non essere a conoscenza né della residenza della ricorrente né di un eventuale matrimonio dalla stessa contratto successivamente al decesso del sig. . Persona_3
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso ed instando per la rifusione delle spese di giudizio.
3.- All'udienza del 25.2.2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4.- Ordine logico di trattazione impone di esaminare innanzitutto le eccezioni di decadenza e prescrizione formulate dall' resistente. CP_1
In ordine all'eccepita decadenza, appare opportuno distinguere la rendita per inabilità permanente disciplinata dagli artt. 74 e segg. del D.P.R. n. 1124/1965, spettante all'assicurato e trovante causa nella inabilità permanente, assoluta o parziale, in conseguenza, di infortuni o malattia professionale, dalla rendita disciplinata dal successivo art. 85 e spettante ai superstiti alle condizioni ivi previste, la quale trova titolo nella morte dell'assicurato in conseguenza dell'evento protetto.
Ai sensi dell'art. 122 del D.P.R. nr. 1124/65, quando la morte dell'assicurato sopraggiunge in conseguenza dell'infortunio dopo la liquidazione della rendita di inabilità permanente, la domanda per ottenere la rendita nella misura e nei modi stabiliti nell'art. 85 deve essere proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data della morte.
Giova rammentare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 14/1994, ha dichiarato la parziale incostituzionalità della citata norma nella parte in cui non prevede che l' nel caso CP_1 di decesso dell'assicurato, debba avvertire i superstiti della loro facoltà di proporre domanda per la rendita nelle forme e nei modi previsti dall'art. 85 T.U., nel termine decadenziale di novanta giorni decorrenti dalla data di avvenuta comunicazione. Si tratta dunque di un termine avente natura decadenziale e decorrente dalla data della comunicazione (carente nella CP_1 fattispecie).
Peraltro, presupposto affinché trovi applicazione il termine decadenziale di cui all'art. 122 del
D.P.R. n. 1124/65 è la circostanza che l'assicurato, prima della morte, percepisse la rendita di inabilità permanente;
trattasi di beneficio che nel caso de quo non veniva erogato in favore del sig. prima del decesso. Orbene, alla luce delle superiori argomentazioni, appare Persona_3 inapplicabile alla fattispecie il termine di decadenza di cui all'art. 122 del D.P.R. n. 1124/65 e, per l'effetto, la relativa eccezione deve considerarsi infondata e va pertanto rigettata.
5.- Ad ogni modo, in caso di infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte del lavoratore, la non decorrenza del termine di decadenza previsto dall'art. 122 del D.P.R., che si verifica - per effetto della sentenza della Corte cost. n. 14/1994 - quando l' (in caso di precedente CP_1 riconoscimento di una rendita al lavoratore) non avverte i superstiti della loro facoltà di richiedere la liquidazione di una rendita in loro favore, non incide sulla decorrenza della prescrizione del diritto a questa stessa prestazione, a norma dell'art. 112 del testo unico (cfr.
Cass. civ. sez. lav., 02/06/2000, n.7373).
La rendita di cui all'art. 85 T.U. è dovuta in favore di determinati soggetti (vedova e figli minori in ogni caso, figli maggiorenni se studenti o inabili nonché, in mancanza di tali categorie, in favore degli ascendenti di fratelli e sorelle se viventi in carico dell'assicurato) per il caso di morte dell'assicurato conseguente ad infortuni o a malattia professionale. Si tratta quindi di un diritto che sorge autonomamente, ope legis, in capo agli interessati, in caso di morte dell'assicurato determinata dall'evento lavorativo ed indipendentemente dalla circostanza che per quell'evento sia già stata costituita o meno la rendita in favore del lavoratore infortunato.
Pertanto, poiché la rendita spettante ai superstiti, ex art. 85 T.U., sorge a evento lavorativo e non
è rendita di reversibilità il dies a quo della prescrizione coincide con il giorno a decorrere dal quale il diritto poteva esser fatto valere.
Ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. n. 1124/1965 l'azione per conseguire la prestazione oggetto del presente giudizio si prescrive nel termine di tre anni dal giorno in cui l'infortunio si è verificato o da quello della manifestazione della malattia professionale. Posto che detta prescrizione opera anche nei confronti dei superstiti dell'assicurato deceduto, appare opportuno distinguere il dies
a quo del citato termine prescrizionale, a seconda che si tratti di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Nel caso in cui la morte dell'assicurato consegua a malattia professionale, il termine triennale di prescrizione decorre dal momento in cui viene acquisita la ragionevole certezza della sussistenza della malattia professionale, del superamento della soglia minima di indennizzabilità e che essa sia stata causa o concausa del decesso dell'assicurato, richiedendosi una oggettiva conoscibilità in ordine alla manifestazione della malattia professionale che di fatto può intervenire successivamente al decesso dell'assicurato. In tal caso, affinché possa iniziare il decorso della prescrizione del diritto al conseguimento della prestazione spettante ai superstiti dell'assicurato, è indispensabile il realizzarsi di entrambi i requisiti previsti dalla relativa disciplina, ovvero la morte dell'assicurato e la conoscenza o conoscibilità da parte dei predetti superstiti, dell'eziologia professionale del decesso, la quale può non coincidere con la morte, ma essere raggiunta solo dopo di essa.
Al contrario, nel caso in cui il decesso sia stato causato - non da malattia professionale - ma da infortunio sul lavoro (come nella fattispecie), le superiori argomentazioni non assumono rilevanza, in quanto è pacifico che il dies a quo decorra dalla morte dell'assicurato. A tal proposito, giova rammentare che con sentenza 23 maggio 1986 n. 129 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta nei confronti dell'art. 112, comma 1, nella parte in cui questo disporrebbe che, in caso di infortunio, il termine prescrizionale per il conseguimento della rendita decorre dal momento in cui l'evento lesivo si
è verificato, anche nell'ipotesi in cui il danno si sia manifestato successivamente.
Orbene, il diritto alla rendita in favore dei superstiti di cui all'art. 85 del d.P.R. n. 1124/1965 è soggetto alla prescrizione triennale prevista dall'art. 112 decorrente dal giorno della morte dell'assicurato. Né, tenuto conto delle diversità esistenti tra il suddetto termine e quello di decadenza (sottolineate anche dalla Corte cost. nella sentenza n. 14/1994), appare ipotizzabile alcuna violazione del principio di uguaglianza in riferimento alla suddetta decorrenza e, in particolare, alla sua non coincidenza con quello della comunicazione che l' è tenuto ad CP_1 inviare ai familiari dell'assicurato da cui decorre il termine di decadenza ma non anche quello di prescrizione (cfr. Cass. civ. sez. lav., 8.4.2002, n.4997).
Nella fattispecie, dagli atti di causa emerge che la morte dell'assicurato è avvenuta in data
20.7.2018 a seguito dell'infortunio sul lavoro subito in data 9.7.2018. Tra l'altro, la sussistenza del rapporto di causalità materiale tra l'infortunio subito e il conseguente decesso del sig.
[...]
si evince anche dalla relazione di esame autoptico datata 26.11.2018, nella quale il Per_3
CTU, in persona della dott.ssa , ha accertato che: “la causa del decesso di Persona_4
è da riferirsi ad arresto cardio-circolatorio e respiratorio consecutivo a pregresso Persona_3 grave trauma cranio-encefalico, trattato con craniectomia decompressiva e riportato nel contesto di un politrauma contusivo. Il quadro post-traumatico, direttamente responsabile dell'exitus, può certamente essere posto in rapporto di causalità materiale con la precipitazione dall'alto - così come presunta dai dati circostanziali - occorsa allo sfortunato nella tarda mattinata del 9/7/18, essendo soddisfatti tutti i criteri medico-legali adottati al riguardo”.
Né l' resistente avrebbe potuto dedurre automaticamente e neppure mediante CP_1
l'esame della denuncia/comunicazione di infortunio che il rapporto di lavoro fosse cessato a causa della morte del lavoratore, stante l'impossibilità di escludere a priori la sussistenza di una diversa causa di cessazione del rapporto lavorativo, tra cui, a mero titolo esemplificativo, le dimissioni del lavoratore, un eventuale licenziamento subito o la naturale scadenza del contratto di lavoro, anche in considerazione del fatto che dalla denuncia/comunicazione di infortunio pervenuta all' si evince che l'infortunio è avvenuto poiché il lavoratore è CP_1 scivolato mentre era intento ad annaffiare le piante.
Orbene, posto che la ricorrente ha richiesto l'erogazione della rendita di cui all'art. 85
D.P.R. n. 1124/1965 solo nel 2024 – dapprima a mezzo di domanda presentata in via amministrativa in data 3.5.2024 e, successivamente con l'atto introduttivo del giudizio de quo, depositato il 7.12.2024, alla luce della normativa applicabile in materia, così come correttamente rilevato dall' resistente, deve considerarsi maturato il termine CP_1 prescrizionale di cui all'art. 112 del D.P.R. n. 1124/1965.
Tra l'altro, non appare attinente al caso in esame il richiamo all'interpretazione sistematica degli artt. 112 e 135 del D.P.R. n. 1124/1965 operato dalla ricorrente a sostegno dell'asserito mancato decorso del termine di prescrizione, in quanto l'art. 135 contenuto nel
Capo VII del D.P.R. n. 1124/1965 rubricato “Disposizioni speciali per le malattie professionali” trova applicazione esclusivamente nel caso in cui l'evento lesivo sia rappresentato da una malattia professionale e non anche dal verificarsi di un infortunio sul lavoro.
6.- Orbene, le superiori argomentazioni rendono superfluo ogni ulteriore accertamento ed impongono l'integrale rigetto della domanda attorea.
7. – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n.
55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della limitata attività processuale svolta e della qualità delle parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , in proprio e n.q. di Parte_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale su ed Persona_1 Parte_2 con ricorso depositato in data 7.12.2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore dell' che CP_1 liquida in euro 2.695,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo