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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/03/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1121 / 2023
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1121 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
e con l'avv.to FATICONI MAURIZIO;
Parte_1 Parte_2
ricorrente
E
con l'avv.to FIORE GIANNA;
CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.05.2023 e ritualmente notificato a controparte, i ricorrenti, eredi di hanno esposto: che il de cuius aveva presentato in data 4.5.22, a seguito di Persona_1
decesso del padre avvenuto il 23.4.22, domanda di pensione di reversibilità; che Persona_2 in data 5.05.2022, l' comunicava la reiezione della domanda per insussistenza del CP_2
requisito della vivenza a carico al momento del decesso del padre;
che in data 22.05.2023 proponevano ricorso gerarchico al Comitato Provinciale, anch'esso respinto;
che, ritenendo sussistente il prescritto requisito, essendo la sig.ra quale soggetto a carico del Persona_1
CP_ suo dante causa, sig. adiva il Tribunale chiedendo condannarsi l' al Persona_2
pagamento della prestazione invocata, spese vinte. CP_ Nel costituirsi l' ha contestato: il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, in assenza di prova della loro qualità di eredi;
improcedibilità del ricorso ex art. 443 c.p.c. per mancata definizione dell'iter amministrativo;
la ricorrenza del requisito della vivenza a carico e del requisito sanitario, rilevando come non sussista “la sussistenza del prescritto requisito medico- legale dell'inabilità richiesta dalla legge ex art. 8 L.222/84, bensì la diversa condizione di inabile accertata e dichiarata secondo altri criteri medico-legali di cui all'art.12 della
L.118/71”.
Acquisita la documentazione prodotta (anche, da ultimo, la certificazione Unica 2023 del de cuius), all'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Con riferimento alla preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva deve rilevarsi che il possesso della qualità di erede, in quanto incide sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio, non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito ed è quindi rilevabile d'ufficio dal giudice in tutto il corso del processo: invero solo la legittimazione va verificata in base alla prospettazione della domanda, mentre l'appartenenza del diritto controverso riguarda la fondatezza della domanda.
A tale fine, ex art. 421 c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno depositato certificato storico di famiglia di dal quale risulta che gli stessi hanno assunto la qualità di eredi a Persona_2
seguito del decesso di Persona_1
A mente dell'art. 443 c.p.c. “La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo [disp. att. 147 2, 148]. Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva
l'improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa”. Orbene, nel caso di specie, il DPR n. 639/79 e la L. n. 89/88 prevedono la necessità di previo esperimento del ricorso amministrativo avverso i provvedimenti dell' . CP_1
Nel caso di specie, il ricorso amministrativo risulta proposto in data 25.05.23.
La circostanza, tuttavia, non determina, nella presente fattispecie, l'improcedibilità della domanda (né la necessità di sospensione del giudizio), atteso che tra la data di presentazione del ricorso amministrativo e quella del presente provvedimento giurisdizionale è intercorso un termine di gran lunga superiore rispetto a quello previsto per la definizione dell'iter amministrativo.
Nel merito si osserva quanto segue.
L'art. 13 del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, modificato dall'art. 22 L. n. 903/65, stabilisce che
“nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempre che per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 2, lett. A) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”. Per i superstiti di un pensionato la reversibilità non è subordinata ad alcun requisito contributivo. Nel caso di figli inabili, la pensione in esame tende a garantire la continuità del sostentamento del superstite inabile, anche se maggiorenne, sulla base del necessario nesso di dipendenza causale fra lo stato di bisogno dell'inabile a carico del genitore e l'evento morte del genitore stesso.
Ai fini del diritto alla corresponsione della suddetta prestazione, l'inabilità va intesa nel senso che il soggetto non deve essere inidoneo a qualunque lavoro, ma soltanto incapace di applicarsi ad un lavoro produttivo di adeguato profitto e, cioè, adatto a consentirgli di provvedere, in modo normale e non usurante, alle proprie esigenze di vita (cfr. Cass. civ. sez. lav. 13.4.1981 n.
2204).
Ulteriore requisito, necessario perché nasca il diritto alla corresponsione del beneficio in esame,
è la vivenza a carico del “de cuius”. Detto requisito si intende soddisfatto quando il lavoratore deceduto provvedeva in maniera continuativa al sostentamento familiare. La giurisprudenza ha precisato che non è necessario un completo mantenimento, essendo sufficiente che l'aiuto economico, per la sua costanza e regolarità, abbia costituito un mezzo normale, sia pure parziale, del mantenimento.
I requisiti della inabilità al lavoro e della vivenza a carico devono sussistere al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non essendo consentito spostare la decorrenza del predetto trattamento ad un momento successivo per aggravamento della malattia. Insegna al riguardo la Suprema Corte: “In tema di pensione di reversibilità di cui all'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo sostituito dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, il requisito della inabilità, prescritto ai fini della sussistenza del diritto alla pensione di reversibilità o indiretta in favore del figlio ultradiciottenne vivente a carico del genitore, pensionato o assicurato, al momento del decesso di quest'ultimo, deve esistere con riferimento
a tale momento perché possa ritenersi integrata la fattispecie costitutiva del diritto stesso, restando lo stato di inabilità irrilevante ove insorga successivamente a quel momento, attesa la inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., riguardante soltanto la pensione diretta di invalidità. La prova del requisito della vivenza a carico, poi, non si esaurisce con la dimostrazione della convivenza, occorrendo anche provare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile
(Sez. L, Sentenza n. 15440 del 10/08/2004 Presidente: Sciarelli G. Estensore: Vidiri G. P.M.
Velardi M. (Conf.).
In ordine al requisito della “vivenza a carico” l'orientamento della S.C. appare ormai consolidato nel principio secondo cui se è vero che lo stesso non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, lo stesso va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il de cuius provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del superstite;
tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (ex plurimis ordinanza n. 9237 del 13.4.18, ordinanza n.15041 del 29.5.24).
Nel caso di specie dalla documentazione in atti ritiene questo Giudice che emerga la prova che il Caso fosse a carico nel padre al momento del decesso di quest'ultimo: premesso che Per_1
vi era convivenza della figlia con il padre (stato famiglia del che certifica Parte_3
che alla data del decesso di era convivente nella medesima Persona_2 Persona_1
abitazione), risulta dalle certificazioni reddituali in atti come alla data del decesso la stessa percepisse un reddito da pensione pari a circa 5.000,00 euro annui, senza percezione di altri redditi (cfr. certificazioni dell'Agenzia dell'Entrate in atti relative agli anni 2021 e 2022, acquisite ex art. 421 c.p.c.)., importo non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale (cfr. Cass. 14996/2007).
Dal complesso di tali emergenze documentali deve quindi ritenersi che emerga la prova presuntiva che il padre della de ciuius alla data del suo decesso fosse l'unico soggetto
(convivente) a sostentare e che quindi ricorresse il requisito della vivenza a Persona_1 carico necessario per l'ottenimento della prestazione reclamata in questa sede.
Quanto al requisito sanitario, con verbale del 27.03.2012, affetta da CP_1 Persona_1
sclerosi multipla, è stata riconosciuta invalida nella misura del 100%, con diritto alla indennità
CP_ di accompagnamento (cfr. verbale sanitario del 27.03.2012) e tale accertamento non è stato in alcun modo contestato dall' che, a bene vedere, ha rigettato la domanda degli CP_2 odierni ricorrenti sulla base dell'assenza del requisito della vivenza a carico.
La domanda deve quindi trovare accoglimento: le spese di lite, poste a carico dell'
[...]
, sono liquidate al valore medio dello scaglione di riferimento, nonché distratte ex CP_3
art. 93 c.p.c.
p.q.m.
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto di alla pensione di Persona_1
reversibilità a decorrere dalla data della domanda amministrativa sino al decesso;
- condanna l' alla corresponsione in favore di e di dei CP_1 Parte_1 Parte_2
relativi ratei arretrati in misura di legge e con la decorrenza indicata, oltre interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo, per i ratei aventi scadenza fino a tale data e a decorrere dalla data di scadenza di ciascun rateo e fino al saldo, per quelli aventi scadenza successiva a tale data;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.620,00 CP_1
oltre spese generali come per legge, IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in data 27.03.2025
Il Giudice
Annalisa Gualtieri
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1121 / 2023
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1121 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
e con l'avv.to FATICONI MAURIZIO;
Parte_1 Parte_2
ricorrente
E
con l'avv.to FIORE GIANNA;
CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.05.2023 e ritualmente notificato a controparte, i ricorrenti, eredi di hanno esposto: che il de cuius aveva presentato in data 4.5.22, a seguito di Persona_1
decesso del padre avvenuto il 23.4.22, domanda di pensione di reversibilità; che Persona_2 in data 5.05.2022, l' comunicava la reiezione della domanda per insussistenza del CP_2
requisito della vivenza a carico al momento del decesso del padre;
che in data 22.05.2023 proponevano ricorso gerarchico al Comitato Provinciale, anch'esso respinto;
che, ritenendo sussistente il prescritto requisito, essendo la sig.ra quale soggetto a carico del Persona_1
CP_ suo dante causa, sig. adiva il Tribunale chiedendo condannarsi l' al Persona_2
pagamento della prestazione invocata, spese vinte. CP_ Nel costituirsi l' ha contestato: il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, in assenza di prova della loro qualità di eredi;
improcedibilità del ricorso ex art. 443 c.p.c. per mancata definizione dell'iter amministrativo;
la ricorrenza del requisito della vivenza a carico e del requisito sanitario, rilevando come non sussista “la sussistenza del prescritto requisito medico- legale dell'inabilità richiesta dalla legge ex art. 8 L.222/84, bensì la diversa condizione di inabile accertata e dichiarata secondo altri criteri medico-legali di cui all'art.12 della
L.118/71”.
Acquisita la documentazione prodotta (anche, da ultimo, la certificazione Unica 2023 del de cuius), all'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Con riferimento alla preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva deve rilevarsi che il possesso della qualità di erede, in quanto incide sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio, non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito ed è quindi rilevabile d'ufficio dal giudice in tutto il corso del processo: invero solo la legittimazione va verificata in base alla prospettazione della domanda, mentre l'appartenenza del diritto controverso riguarda la fondatezza della domanda.
A tale fine, ex art. 421 c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno depositato certificato storico di famiglia di dal quale risulta che gli stessi hanno assunto la qualità di eredi a Persona_2
seguito del decesso di Persona_1
A mente dell'art. 443 c.p.c. “La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo [disp. att. 147 2, 148]. Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva
l'improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa”. Orbene, nel caso di specie, il DPR n. 639/79 e la L. n. 89/88 prevedono la necessità di previo esperimento del ricorso amministrativo avverso i provvedimenti dell' . CP_1
Nel caso di specie, il ricorso amministrativo risulta proposto in data 25.05.23.
La circostanza, tuttavia, non determina, nella presente fattispecie, l'improcedibilità della domanda (né la necessità di sospensione del giudizio), atteso che tra la data di presentazione del ricorso amministrativo e quella del presente provvedimento giurisdizionale è intercorso un termine di gran lunga superiore rispetto a quello previsto per la definizione dell'iter amministrativo.
Nel merito si osserva quanto segue.
L'art. 13 del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, modificato dall'art. 22 L. n. 903/65, stabilisce che
“nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempre che per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 2, lett. A) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”. Per i superstiti di un pensionato la reversibilità non è subordinata ad alcun requisito contributivo. Nel caso di figli inabili, la pensione in esame tende a garantire la continuità del sostentamento del superstite inabile, anche se maggiorenne, sulla base del necessario nesso di dipendenza causale fra lo stato di bisogno dell'inabile a carico del genitore e l'evento morte del genitore stesso.
Ai fini del diritto alla corresponsione della suddetta prestazione, l'inabilità va intesa nel senso che il soggetto non deve essere inidoneo a qualunque lavoro, ma soltanto incapace di applicarsi ad un lavoro produttivo di adeguato profitto e, cioè, adatto a consentirgli di provvedere, in modo normale e non usurante, alle proprie esigenze di vita (cfr. Cass. civ. sez. lav. 13.4.1981 n.
2204).
Ulteriore requisito, necessario perché nasca il diritto alla corresponsione del beneficio in esame,
è la vivenza a carico del “de cuius”. Detto requisito si intende soddisfatto quando il lavoratore deceduto provvedeva in maniera continuativa al sostentamento familiare. La giurisprudenza ha precisato che non è necessario un completo mantenimento, essendo sufficiente che l'aiuto economico, per la sua costanza e regolarità, abbia costituito un mezzo normale, sia pure parziale, del mantenimento.
I requisiti della inabilità al lavoro e della vivenza a carico devono sussistere al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non essendo consentito spostare la decorrenza del predetto trattamento ad un momento successivo per aggravamento della malattia. Insegna al riguardo la Suprema Corte: “In tema di pensione di reversibilità di cui all'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo sostituito dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, il requisito della inabilità, prescritto ai fini della sussistenza del diritto alla pensione di reversibilità o indiretta in favore del figlio ultradiciottenne vivente a carico del genitore, pensionato o assicurato, al momento del decesso di quest'ultimo, deve esistere con riferimento
a tale momento perché possa ritenersi integrata la fattispecie costitutiva del diritto stesso, restando lo stato di inabilità irrilevante ove insorga successivamente a quel momento, attesa la inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., riguardante soltanto la pensione diretta di invalidità. La prova del requisito della vivenza a carico, poi, non si esaurisce con la dimostrazione della convivenza, occorrendo anche provare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile
(Sez. L, Sentenza n. 15440 del 10/08/2004 Presidente: Sciarelli G. Estensore: Vidiri G. P.M.
Velardi M. (Conf.).
In ordine al requisito della “vivenza a carico” l'orientamento della S.C. appare ormai consolidato nel principio secondo cui se è vero che lo stesso non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, lo stesso va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il de cuius provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del superstite;
tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (ex plurimis ordinanza n. 9237 del 13.4.18, ordinanza n.15041 del 29.5.24).
Nel caso di specie dalla documentazione in atti ritiene questo Giudice che emerga la prova che il Caso fosse a carico nel padre al momento del decesso di quest'ultimo: premesso che Per_1
vi era convivenza della figlia con il padre (stato famiglia del che certifica Parte_3
che alla data del decesso di era convivente nella medesima Persona_2 Persona_1
abitazione), risulta dalle certificazioni reddituali in atti come alla data del decesso la stessa percepisse un reddito da pensione pari a circa 5.000,00 euro annui, senza percezione di altri redditi (cfr. certificazioni dell'Agenzia dell'Entrate in atti relative agli anni 2021 e 2022, acquisite ex art. 421 c.p.c.)., importo non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale (cfr. Cass. 14996/2007).
Dal complesso di tali emergenze documentali deve quindi ritenersi che emerga la prova presuntiva che il padre della de ciuius alla data del suo decesso fosse l'unico soggetto
(convivente) a sostentare e che quindi ricorresse il requisito della vivenza a Persona_1 carico necessario per l'ottenimento della prestazione reclamata in questa sede.
Quanto al requisito sanitario, con verbale del 27.03.2012, affetta da CP_1 Persona_1
sclerosi multipla, è stata riconosciuta invalida nella misura del 100%, con diritto alla indennità
CP_ di accompagnamento (cfr. verbale sanitario del 27.03.2012) e tale accertamento non è stato in alcun modo contestato dall' che, a bene vedere, ha rigettato la domanda degli CP_2 odierni ricorrenti sulla base dell'assenza del requisito della vivenza a carico.
La domanda deve quindi trovare accoglimento: le spese di lite, poste a carico dell'
[...]
, sono liquidate al valore medio dello scaglione di riferimento, nonché distratte ex CP_3
art. 93 c.p.c.
p.q.m.
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto di alla pensione di Persona_1
reversibilità a decorrere dalla data della domanda amministrativa sino al decesso;
- condanna l' alla corresponsione in favore di e di dei CP_1 Parte_1 Parte_2
relativi ratei arretrati in misura di legge e con la decorrenza indicata, oltre interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo, per i ratei aventi scadenza fino a tale data e a decorrere dalla data di scadenza di ciascun rateo e fino al saldo, per quelli aventi scadenza successiva a tale data;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.620,00 CP_1
oltre spese generali come per legge, IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in data 27.03.2025
Il Giudice
Annalisa Gualtieri