Decreto decisorio 12 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 12/07/2021, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/07/2021
N. 00890/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 890 del 2016, proposto da
IA PO, rappresentato e difeso, dapprima dagli Avvocati Stefano Trubian e Gianluigi Florian e successivamente – a seguito della rinuncia degli stessi – dall’avvocato Mattia Matarazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vittorio Veneto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Colla e Paola Costalonga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Tocchet Silvano, in qualità di Presidente del Consiglio comunale di Vittorio Veneto, non costituito in giudizio;
Comune di Conegliano, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) della Delibera del Consiglio comunale di Vittorio Veneto n. 25 in data 9 maggio 2016 concernente “ Convalida Convocazione Sessione Consiliare del 30/11/2015 e atti conseguenti, in particolare Deliberazioni Consiliari dal n. 41 al n. 48 ”;
b) del provvedimento pronunciato/emesso dal Presidente del Consiglio comunale di Vittorio Veneto in seno al Consiglio comunale in data 9 maggio 2016;
c) di tutti gli atti pretesamente convalidati e in particolare delle deliberazioni consiliari nn. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del 30 novembre 2015;
d) di ogni atto annesso, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso – depositato in data 22 luglio 2016 - e i relativi allegati;
Visti gli articoli 35, comma 1, lett. c ) e 85 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di rinuncia al ricorso depositato il 14 maggio 2021, con il quale il ricorrente, per mezzo del proprio difensore, ha dichiarato “ di rinunziare al ricorso in epigrafe a spese compensate, come concordato con i difensori di parte resistente ”;
Rilevato che la dichiarazione di rinuncia – pur ritualmente notificata alle parti intimate – non risulta sottoscritta personalmente dal ricorrente, ma proviene dal difensore privo di procura speciale;
Rilevato inoltre che la dichiarazione di rinuncia non risulta opposta dalla parte costituita;
Rilevato ancora che - secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (per tutte, Ad. plen. n. 25 del 2012) – la rinuncia irrituale al ricorso può essere riqualificata, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., sub specie di sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto pertanto, in applicazione del principio dispositivo cui è ispirato il processo amministrativo, che s’impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto, quanto alle spese, che sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
La Segreteria darà formale comunicazione del presente decreto alle parti costituite ai sensi dell'art. 85, comma 2, cod. proc. amm..
Così deciso il giorno 2 luglio 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO