CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Mantova, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Mantova |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PI RI LA, Presidente
FORMIGHIERI PAOLO, Relatore
DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 179/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova - Via Verri N. 25 46100 Mantova MN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T032E00888-2023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: si riporta alle proprie conclusioni e deduzioni in atti. Il rilievo sollevato dall'Agenzia delle
Entrate non è supportato da giuste motivazioni. Dichiarare illegittimo l'avviso di accertamento con rimborso delle spese anticipate.
Resistente: parte resistente ribadisce che la società utilizzata risultava priva di organizzazione aziendale adeguata e parte ricorrente avrebbe potuto facilmente accertarlo. Rigettare il ricorso con rimborso delle spese anticipate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'attività svolta è quella di fabbricazione di imballaggi in legno chiamati pallets: nell'esercizio 2017 ha acquistato materie prime per oltre 17000000,00. La società contribuente ha acquistato per la prima ed unica volta tavole da imballo da Società_1 SRL per € 28536,00 ed IVA € 6278,00. La parte ricorrente descrive i rapporti intercorsi con l'Ufficio Finanziario: sono contestate operazioni soggettivamente inesistenti. La parte ricorrente sostiene di aver svolto indagini preliminari come il possesso della Partita IVA e l'affiliazione a Associazione_1, che è l'elenco dei commercianti di prodotti legnosi: la fornitura è stata contestata e non ha avuto seguito. Buona fede, ordinaria diligenza e tempestiva vigilanza sono state rispettate. Con memoria del 24/6/24 la parte ricorrente precisa che il PVC di Società_1 SRL e le attività fraudolente non erano note. Ad avviso di parte convenuta le operazioni sono avvenute regolarmente ma non con Società_1 SRL che è una cartiera, priva di organizzazione, con certificato CCIAA irregolare, con attività anche estere, con avvisi di accertamento di ADE Reggio Emilia, Prato e
Brescia definitivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di parte convenuta vanno accolti. La buona fede della parte ricorrente è ampiamente dimostrata e occorre precisare che è stata oggetto di una truffa. Con l'ordinaria diligenza non avrebbe potuto scoprire l'operato di Società_1 SRL con la quale ha operato per solo un mese e per un importo modesto tenuto conto del volume degli acquisti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate di Mantova a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro 1500,00 oltre spese generali al 15%, oltre agli accessori di legge se ed in quanto dovuti, oltre al rimborso del CU versato
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PI RI LA, Presidente
FORMIGHIERI PAOLO, Relatore
DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 179/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova - Via Verri N. 25 46100 Mantova MN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T032E00888-2023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: si riporta alle proprie conclusioni e deduzioni in atti. Il rilievo sollevato dall'Agenzia delle
Entrate non è supportato da giuste motivazioni. Dichiarare illegittimo l'avviso di accertamento con rimborso delle spese anticipate.
Resistente: parte resistente ribadisce che la società utilizzata risultava priva di organizzazione aziendale adeguata e parte ricorrente avrebbe potuto facilmente accertarlo. Rigettare il ricorso con rimborso delle spese anticipate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'attività svolta è quella di fabbricazione di imballaggi in legno chiamati pallets: nell'esercizio 2017 ha acquistato materie prime per oltre 17000000,00. La società contribuente ha acquistato per la prima ed unica volta tavole da imballo da Società_1 SRL per € 28536,00 ed IVA € 6278,00. La parte ricorrente descrive i rapporti intercorsi con l'Ufficio Finanziario: sono contestate operazioni soggettivamente inesistenti. La parte ricorrente sostiene di aver svolto indagini preliminari come il possesso della Partita IVA e l'affiliazione a Associazione_1, che è l'elenco dei commercianti di prodotti legnosi: la fornitura è stata contestata e non ha avuto seguito. Buona fede, ordinaria diligenza e tempestiva vigilanza sono state rispettate. Con memoria del 24/6/24 la parte ricorrente precisa che il PVC di Società_1 SRL e le attività fraudolente non erano note. Ad avviso di parte convenuta le operazioni sono avvenute regolarmente ma non con Società_1 SRL che è una cartiera, priva di organizzazione, con certificato CCIAA irregolare, con attività anche estere, con avvisi di accertamento di ADE Reggio Emilia, Prato e
Brescia definitivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di parte convenuta vanno accolti. La buona fede della parte ricorrente è ampiamente dimostrata e occorre precisare che è stata oggetto di una truffa. Con l'ordinaria diligenza non avrebbe potuto scoprire l'operato di Società_1 SRL con la quale ha operato per solo un mese e per un importo modesto tenuto conto del volume degli acquisti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate di Mantova a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro 1500,00 oltre spese generali al 15%, oltre agli accessori di legge se ed in quanto dovuti, oltre al rimborso del CU versato