Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Mantova, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 18
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Operazioni soggettivamente inesistenti

    La Corte ha ritenuto che la buona fede della parte ricorrente fosse ampiamente dimostrata e che l'operato della società fornitrice non potesse essere scoperto con l'ordinaria diligenza, dato il breve periodo di collaborazione e l'importo modesto della fornitura rispetto al volume degli acquisti complessivi.

  • Accolto
    Condanna dell'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese

    In accoglimento del ricorso principale, la Corte ha condannato l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Mantova, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 18
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Mantova
    Numero : 18
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo