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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 948/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CISTERNA ALBERTO MICHELE, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 432/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240031877166000 CONTR. BONIFICA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6185/2025 depositato il 24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 21.12.2024 il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 09420240031877166000, notificata tramite il servizio postale in data 22.10.2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione richiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 57,88, a titolo di contributo consortile per l'anno 2022, in favore del Consorzio_1
, in relazione a terreni siti nei Comuni di Taurianova e di Rizziconi;
il ricorrente esponeva che l'atto impugnato costituiva il primo atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992; deduceva l'illegittimità della pretesa contributiva per violazione della disciplina in materia di contribuzione consortile, contestando la sussistenza del beneficio fondiario diretto e specifico in evidenza dei fondi di proprietà, nonché la legittimità del piano di classifica del Consorzio_1, come richiamato nella motivazione della cartella;
deduceva, altresì, l'inapplicabilità dell'art. 14, comma 6-bis, del d.lgs. 546/1992, sostenendo la piena legittimità della scelta processuale di evocare in giudizio esclusivamente l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. 112/1999, nonché l'assenza del presupposto impositivo del contributo consortile per carenza del beneficio fondiario;
richiamava, inoltre, l'efficacia espansiva del giudicato esterno formatosi su precedenti decisioni della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria concernenti le medesime parti e la medesima questione di diritto, relative ad annualità precedenti;
si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale depositava controdeduzioni ex art. 23 del d.lgs. 546/1992; l'ente resistente eccepiva preliminarmente la violazione dell'art. 14, comma 6-bis, del d.lgs. 546/1992 per omessa evocazione in giudizio dell'ente impositore Consorzio_1, chiedendo l'integrazione del contraddittorio ovvero, in via subordinata, di essere autorizzata alla chiamata in causa dell'ente creditore ai sensi degli artt. 23 del d.lgs. 546/1992 e 39 del d.lgs. 112/1999, con salvezza dei termini di difesa e differimento dell'udienza; la parte resistente eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione in relazione alle censure afferenti il merito della pretesa contributiva e la formazione del ruolo, trattandosi di profili di esclusiva competenza dell'ente impositore;
deduceva, infine, la legittimità della cartella di pagamento impugnata e chiedeva il rigetto del ricorso;
il Consorzio_1, pur evocato ai fini della litis denuntiatio , non risultava costituito;
all'odierna udienza la controversia era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve rigettarsi la violazione dell'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. 546/1992, in quanto con la notifica della memoria di costituzione in uno con l'atto introduttivo di lite all'ente impositore Consorzio_1 ai sensi di cui all'art 14 del d.lgs. 546/92 e all'art. 39 del d.lgs. 112/99, devono intendersi salvaguardate le esigenze di contraddittorio imposte da quella disposizione.
Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto;
La Corte adita, è bene precisare, condivide del tutto la giurisprudenza secondo cui «l'ente impositore, al quale viene contestato il diritto di pretendere l'assolvimento dell'obbligo della corresponsione del c.d. contributo consortile, assolve all'onere probatorio, che su di esso grava, producendo il piano di classifica, corredato dal perimetro di contribuenza, che individui le opere che prevede di realizzare o ha realizzato nell'ambito territoriale in cui è ubicato l'immobile per cui si chiede il tributo. In siffatta evenienza, spetta al contribuente, che contesta la pretesa tributaria, fornire la prova dell'assenza di interventi che giustifichino, con riferimento al suo immobile, la fondatezza della stessa. Nella fattispecie, l'appellante ha prodotto in primo grado il piano di classifica, validato, a cui sono allegati vari rilievi cartografici con le zone d'intervento ed ha integrato detta documentazione con diversi atti illustrativi delle opere eseguite nel comprensorio di bonifica. La delibera di validazione del piano di classifica era già stata acquisita in atti nella fase precedente, mentre la trascrizione del provvedimento di perimetrazione della contribuenza, richiamato nella sentenza appellata, assolve ad una funzione di mera pubblicità-notizia, per cui la sua eventuale mancata produzione o trascrizione nell'atto di approvazione del piano di classifica, che lo contiene, non pone a carico del consorzio l'onere di provare la sussistenza del beneficio diretto del fondo del consorziato (Cass. 5 ottobre 2018, n. 24644)» (così in motivazione Corte tributaria di secondo grado della Calabria n. 1720/2023). E, parimenti, certo che si debba anche, nello specifico, assicurare continuità all'indirizzo di questa Corte di giustizia tributaria nella parte in cui ha piuttosto accolto ricorsi proposti avverso il medesimo Consorzio di bonifica rilevando quanto segue: «Occorre rilevare che l'obbligo di contribuire e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo dei Consorzi discende direttamente dalla legge, in particolare dall'art. 10, comma 1, R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 "Testo unico sulla bonifica integrale", il quale stabilisce che "nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza"; nonché dall'art. 860 del codice civile, il quale stabilisce che "i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica". Inoltre, l'art. 11, comma 1, del citato regio decreto stabilisce che "la ripartizione della quota di spesa fra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a sè stanti, di esse;
e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del benefìcio conseguibile". Il successivo art. 17, comma 1, precisa che "la manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza statale sono a carico dei proprietari degli immobili situati entro il perimetro di competenza, a partire dalla data della dichiarazione di compimento di ciascun lotto". Infine, l'art. 59, comma 2, prevede che "per adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere di imporre contributi alle proprietà consortili, alle quali si applicano le disposizioni dell'art. 21". Con il progressivo trasferimento delle competenze alle Regioni, anche il legislatore regionale si è preoccupato di disciplinare la materia. In tal senso, la Regione Calabria ha provveduto a disciplinare la materia della bonifica con la legge n. 11 del 2003, successivamente modificata con legge n. 13 del 2017. Dopo aver catalogato dettagliatamente gli interventi di bonifica (art. 3), la legge regionale del 2003 prevede che su tutto il territorio regionale possano esserci comprensori di bonifica, ciascuno come area di operatività di un singolo consorzio destinato a realizzare le opere e l'attività di bonifica (art. 13). L'art. 17 della medesima legge regionale prescrive che i proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo art. 24. Il perimetro di contribuenza è reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ai sensi dell'art. 58 del r.d. n. 215 del 1933. In ragione di tale iscrizione, i consorziati, divenuti consorziati-contribuenti, sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica di cui all'art. 23. L'art. 24 stabilisce che il piano di classifica individua i «benefici diretti, indiretti e potenziali», derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori di bonifica e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile. L'assoggettamento a contribuzione consortile è quindi condizionato all'iscrizione dell'immobile nel perimetro di contribuenza risultante dal piano di classifica, in ragione della verificata sussistenza di un beneficio diretto, indiretto o potenziale per l'immobile, non essendo sufficiente il mero dato spaziale della sua collocazione nel comprensorio di bonifica. La legge disciplina poi in dettaglio i contributi consortili all'art. 23 che, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate con legge n. 13/17, stabiliva che il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri: a) «per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario»; b) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio. Vi erano quindi due quote del contributo consortile, la prima delle quali - quota a) - testualmente indipendente dal beneficio fondiario, mentre la seconda - quota b) - presupponente il beneficio per il consorziato. La Corte costituzionale con la sentenza 188/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 23, comma 1, lett. a), "nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto "indipendentemente dal beneficio fondiario" invece che "in presenza del beneficio"", ma ha precisato che, la successiva legge n. 13 del 2017, ha posto rimedio a tale vulnus per il futuro, in quanto all'art. 1 ha novellato l'art. 23, comma 1 della l.r. n. 11/03, statuendo "senza più distinguere tra quota a) e quota b) - che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi del successivo art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore". Così delineato il quadro normativo di riferimento, è utile richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova nella materia in esame. Secondo il costante orientamento della Suprema Corte in tema di contributi di bonifica, "in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite;
diversamente, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c. e art. 10 R.D. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile.." (cfr. ex multis Cass. civ. n. 20359/2021). Se, dunque, vi è un piano di classifica regolarmente approvato dalla competente autorità l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto benefìcio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (cfr. Cass. civ. n. 8079/2020). Il Piano di classifica è dunque, lo strumento indicato dal legislatore per individuare i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica e stabilisce, nel rispetto delle linee guida emanate dalla Regione, i parametri per la quantificazione dei medesimi e i conseguenti metodi per la determinazione dei contributi a carico dei consorziati;
attraverso di esso è possibile verificare la correttezza dell'imposizione di bonifica e comprendere in maniera chiara la presenza o meno del beneficio a vantaggio delle proprietà consorziate e i criteri utilizzati per la ripartizione tra i vari immobili e degli oneri che il Consorzio sostiene annualmente. Tanto premesso e venendo all'esame della pretesa consacrata nella cartella impugnata, deve rilevarsi che a pag. 6 della cartella nella sezione dedicata alla “Tipologia del contributo richiesto” si fa riferimento all'art. 23 comma 1 Lett. A) – L.R. 11/2003”. Ora l'espresso richiamo alla quota a) del contributo consortile di cui al comma 1 dell'art. 23 rende la pretesa senz'altro illegittima proprio alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale n. 188/18. Va poi evidenziato che a pag. 7 nella sezione dedicata a “Comunicazioni dell'Ente” si dà atto che “IL CONTRIBUTO È CALCOLATO CON RIFERIMENTO ALLE PARTICELLE CATASTALI DI CUI LEI È' TITOLARE, RISULTANTI IN BANCA DATI CONSORTILE E RICADENTI NEL COMPRENSORIO DEL SUDDETTO CONSORZIO, APPLICANDO I CRITERI INDICATI NEL PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DEGLI ONERI CONSORTILI ADOTTATO DAL CONSORZIO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI N. 11 DEL 26/06/2014 SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA STABILITE DALLA REGIONE CALABRIA IN 16/01/2014. IL SUDDETTO PIANO DI CLASSIFICA È STATO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 266 DEL 04/08/2015, E SUCCESSIVAMENTE DAL CONSIGLIO REGIONALE CON DELIBERA N. 199 DEL 05/06/2017, PUBBLICATA SUL BURC N. 58 DEL 19/06/2017”. Orbene, la suddetta specificazione nel fare menzione del piano di classifica non vale a legittimare la pretesa avanzata dal Consorzio_1. Ed invero, il Piano di Classifica richiamato è quello adottato dal diverso Consorzio_3 , nel cui comprensorio pacificamente non ricade l'immobile in controversia che è ricompreso nell'ambito territoriale del Consorzio_1. Trattasi dunque di atto promanante da un ente impositore diverso dal Consorzio_1 e dunque non utilmente invocabile da quest'ultimo. Il ricorso va quindi accolto» (così in motivazione sentenza n. 1260 del 20.2.2024 e altre). A favore del ricorrente depone, in buona sostanza, l'argomentazione che l'Ente impositore abbia tralaticiamente dedotto a fondamento della pretesa consortile il «Piano di Classifica del Consorzio_3 . Proposta ai sensi del comma 6, articolo 24 della L.R. n.11/2003 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)» ossia di un ente diverso;
e tale errore non può essere supplito dallo scarno contenuto dell'avviso; Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da ER mette conto osservare con riguardo alla sua ricaduta anche sulle spese di lite che, quantunque risulti evidente la circostanza per cui entrambi i resistenti devono ritenersi responsabile della soccombenza, la Corte di legittimità ha ripetutamente affermato (Cassazione sez. 6-3, n. 3105 del 06/02/2017; sez.
6-3 n. 3154 del 07/02/2017; sez. 2, n.14125 del 11/07/2016; sez. 3, n. 15390 del 13/06/2018 e sez. 6-2, n. 23459 del 10/11/2011) che tra Ente impositore e concessionario non si configura una ipotesi di litisconsorzio necessario, onde ciascuno di essi ha la facoltà e l'onere di chiamare in giudizio il secondo, ovvero spiegare domanda di manleva nei suoi confronti, ove non intenda rispondere in proprio dell'esito della lite (cfr. Cassazione sez. unite n. 16412 del 25/07/2007 e, da ultimo, 22/11/2021 n. 36044);
ora, una siffatta domanda trasversale non è stata espressamente esercitata da ER, per cui salva la rivalsa nei rapporti interni (certo ammissibile per la citata notifica ex art. 39) non può disporsi sul punto con la presente pronuncia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014 (caratteristiche, pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché numero delle parti), sono liquidate come da dispositivo, attestandosi sul parametro minimo dei valori tabellari, in considerazione della minima rilevanza delle questioni trattate e del valore della controversia.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
condanna le parti intimate al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in euro 180,00 oltre accessori di legge e rimborso contributo unificato da distrarsi ex art. 93, comma 1, cod. proc. civ. in favore del difensore costituito.
(firmato digitalmente)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CISTERNA ALBERTO MICHELE, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 432/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240031877166000 CONTR. BONIFICA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6185/2025 depositato il 24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 21.12.2024 il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 09420240031877166000, notificata tramite il servizio postale in data 22.10.2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione richiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 57,88, a titolo di contributo consortile per l'anno 2022, in favore del Consorzio_1
, in relazione a terreni siti nei Comuni di Taurianova e di Rizziconi;
il ricorrente esponeva che l'atto impugnato costituiva il primo atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992; deduceva l'illegittimità della pretesa contributiva per violazione della disciplina in materia di contribuzione consortile, contestando la sussistenza del beneficio fondiario diretto e specifico in evidenza dei fondi di proprietà, nonché la legittimità del piano di classifica del Consorzio_1, come richiamato nella motivazione della cartella;
deduceva, altresì, l'inapplicabilità dell'art. 14, comma 6-bis, del d.lgs. 546/1992, sostenendo la piena legittimità della scelta processuale di evocare in giudizio esclusivamente l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. 112/1999, nonché l'assenza del presupposto impositivo del contributo consortile per carenza del beneficio fondiario;
richiamava, inoltre, l'efficacia espansiva del giudicato esterno formatosi su precedenti decisioni della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria concernenti le medesime parti e la medesima questione di diritto, relative ad annualità precedenti;
si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale depositava controdeduzioni ex art. 23 del d.lgs. 546/1992; l'ente resistente eccepiva preliminarmente la violazione dell'art. 14, comma 6-bis, del d.lgs. 546/1992 per omessa evocazione in giudizio dell'ente impositore Consorzio_1, chiedendo l'integrazione del contraddittorio ovvero, in via subordinata, di essere autorizzata alla chiamata in causa dell'ente creditore ai sensi degli artt. 23 del d.lgs. 546/1992 e 39 del d.lgs. 112/1999, con salvezza dei termini di difesa e differimento dell'udienza; la parte resistente eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione in relazione alle censure afferenti il merito della pretesa contributiva e la formazione del ruolo, trattandosi di profili di esclusiva competenza dell'ente impositore;
deduceva, infine, la legittimità della cartella di pagamento impugnata e chiedeva il rigetto del ricorso;
il Consorzio_1, pur evocato ai fini della litis denuntiatio , non risultava costituito;
all'odierna udienza la controversia era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve rigettarsi la violazione dell'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. 546/1992, in quanto con la notifica della memoria di costituzione in uno con l'atto introduttivo di lite all'ente impositore Consorzio_1 ai sensi di cui all'art 14 del d.lgs. 546/92 e all'art. 39 del d.lgs. 112/99, devono intendersi salvaguardate le esigenze di contraddittorio imposte da quella disposizione.
Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto;
La Corte adita, è bene precisare, condivide del tutto la giurisprudenza secondo cui «l'ente impositore, al quale viene contestato il diritto di pretendere l'assolvimento dell'obbligo della corresponsione del c.d. contributo consortile, assolve all'onere probatorio, che su di esso grava, producendo il piano di classifica, corredato dal perimetro di contribuenza, che individui le opere che prevede di realizzare o ha realizzato nell'ambito territoriale in cui è ubicato l'immobile per cui si chiede il tributo. In siffatta evenienza, spetta al contribuente, che contesta la pretesa tributaria, fornire la prova dell'assenza di interventi che giustifichino, con riferimento al suo immobile, la fondatezza della stessa. Nella fattispecie, l'appellante ha prodotto in primo grado il piano di classifica, validato, a cui sono allegati vari rilievi cartografici con le zone d'intervento ed ha integrato detta documentazione con diversi atti illustrativi delle opere eseguite nel comprensorio di bonifica. La delibera di validazione del piano di classifica era già stata acquisita in atti nella fase precedente, mentre la trascrizione del provvedimento di perimetrazione della contribuenza, richiamato nella sentenza appellata, assolve ad una funzione di mera pubblicità-notizia, per cui la sua eventuale mancata produzione o trascrizione nell'atto di approvazione del piano di classifica, che lo contiene, non pone a carico del consorzio l'onere di provare la sussistenza del beneficio diretto del fondo del consorziato (Cass. 5 ottobre 2018, n. 24644)» (così in motivazione Corte tributaria di secondo grado della Calabria n. 1720/2023). E, parimenti, certo che si debba anche, nello specifico, assicurare continuità all'indirizzo di questa Corte di giustizia tributaria nella parte in cui ha piuttosto accolto ricorsi proposti avverso il medesimo Consorzio di bonifica rilevando quanto segue: «Occorre rilevare che l'obbligo di contribuire e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo dei Consorzi discende direttamente dalla legge, in particolare dall'art. 10, comma 1, R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 "Testo unico sulla bonifica integrale", il quale stabilisce che "nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza"; nonché dall'art. 860 del codice civile, il quale stabilisce che "i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica". Inoltre, l'art. 11, comma 1, del citato regio decreto stabilisce che "la ripartizione della quota di spesa fra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a sè stanti, di esse;
e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del benefìcio conseguibile". Il successivo art. 17, comma 1, precisa che "la manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza statale sono a carico dei proprietari degli immobili situati entro il perimetro di competenza, a partire dalla data della dichiarazione di compimento di ciascun lotto". Infine, l'art. 59, comma 2, prevede che "per adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere di imporre contributi alle proprietà consortili, alle quali si applicano le disposizioni dell'art. 21". Con il progressivo trasferimento delle competenze alle Regioni, anche il legislatore regionale si è preoccupato di disciplinare la materia. In tal senso, la Regione Calabria ha provveduto a disciplinare la materia della bonifica con la legge n. 11 del 2003, successivamente modificata con legge n. 13 del 2017. Dopo aver catalogato dettagliatamente gli interventi di bonifica (art. 3), la legge regionale del 2003 prevede che su tutto il territorio regionale possano esserci comprensori di bonifica, ciascuno come area di operatività di un singolo consorzio destinato a realizzare le opere e l'attività di bonifica (art. 13). L'art. 17 della medesima legge regionale prescrive che i proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo art. 24. Il perimetro di contribuenza è reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ai sensi dell'art. 58 del r.d. n. 215 del 1933. In ragione di tale iscrizione, i consorziati, divenuti consorziati-contribuenti, sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica di cui all'art. 23. L'art. 24 stabilisce che il piano di classifica individua i «benefici diretti, indiretti e potenziali», derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori di bonifica e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile. L'assoggettamento a contribuzione consortile è quindi condizionato all'iscrizione dell'immobile nel perimetro di contribuenza risultante dal piano di classifica, in ragione della verificata sussistenza di un beneficio diretto, indiretto o potenziale per l'immobile, non essendo sufficiente il mero dato spaziale della sua collocazione nel comprensorio di bonifica. La legge disciplina poi in dettaglio i contributi consortili all'art. 23 che, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate con legge n. 13/17, stabiliva che il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri: a) «per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario»; b) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio. Vi erano quindi due quote del contributo consortile, la prima delle quali - quota a) - testualmente indipendente dal beneficio fondiario, mentre la seconda - quota b) - presupponente il beneficio per il consorziato. La Corte costituzionale con la sentenza 188/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 23, comma 1, lett. a), "nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto "indipendentemente dal beneficio fondiario" invece che "in presenza del beneficio"", ma ha precisato che, la successiva legge n. 13 del 2017, ha posto rimedio a tale vulnus per il futuro, in quanto all'art. 1 ha novellato l'art. 23, comma 1 della l.r. n. 11/03, statuendo "senza più distinguere tra quota a) e quota b) - che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi del successivo art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore". Così delineato il quadro normativo di riferimento, è utile richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova nella materia in esame. Secondo il costante orientamento della Suprema Corte in tema di contributi di bonifica, "in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite;
diversamente, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c. e art. 10 R.D. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile.." (cfr. ex multis Cass. civ. n. 20359/2021). Se, dunque, vi è un piano di classifica regolarmente approvato dalla competente autorità l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto benefìcio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (cfr. Cass. civ. n. 8079/2020). Il Piano di classifica è dunque, lo strumento indicato dal legislatore per individuare i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica e stabilisce, nel rispetto delle linee guida emanate dalla Regione, i parametri per la quantificazione dei medesimi e i conseguenti metodi per la determinazione dei contributi a carico dei consorziati;
attraverso di esso è possibile verificare la correttezza dell'imposizione di bonifica e comprendere in maniera chiara la presenza o meno del beneficio a vantaggio delle proprietà consorziate e i criteri utilizzati per la ripartizione tra i vari immobili e degli oneri che il Consorzio sostiene annualmente. Tanto premesso e venendo all'esame della pretesa consacrata nella cartella impugnata, deve rilevarsi che a pag. 6 della cartella nella sezione dedicata alla “Tipologia del contributo richiesto” si fa riferimento all'art. 23 comma 1 Lett. A) – L.R. 11/2003”. Ora l'espresso richiamo alla quota a) del contributo consortile di cui al comma 1 dell'art. 23 rende la pretesa senz'altro illegittima proprio alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale n. 188/18. Va poi evidenziato che a pag. 7 nella sezione dedicata a “Comunicazioni dell'Ente” si dà atto che “IL CONTRIBUTO È CALCOLATO CON RIFERIMENTO ALLE PARTICELLE CATASTALI DI CUI LEI È' TITOLARE, RISULTANTI IN BANCA DATI CONSORTILE E RICADENTI NEL COMPRENSORIO DEL SUDDETTO CONSORZIO, APPLICANDO I CRITERI INDICATI NEL PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DEGLI ONERI CONSORTILI ADOTTATO DAL CONSORZIO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI N. 11 DEL 26/06/2014 SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA STABILITE DALLA REGIONE CALABRIA IN 16/01/2014. IL SUDDETTO PIANO DI CLASSIFICA È STATO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 266 DEL 04/08/2015, E SUCCESSIVAMENTE DAL CONSIGLIO REGIONALE CON DELIBERA N. 199 DEL 05/06/2017, PUBBLICATA SUL BURC N. 58 DEL 19/06/2017”. Orbene, la suddetta specificazione nel fare menzione del piano di classifica non vale a legittimare la pretesa avanzata dal Consorzio_1. Ed invero, il Piano di Classifica richiamato è quello adottato dal diverso Consorzio_3 , nel cui comprensorio pacificamente non ricade l'immobile in controversia che è ricompreso nell'ambito territoriale del Consorzio_1. Trattasi dunque di atto promanante da un ente impositore diverso dal Consorzio_1 e dunque non utilmente invocabile da quest'ultimo. Il ricorso va quindi accolto» (così in motivazione sentenza n. 1260 del 20.2.2024 e altre). A favore del ricorrente depone, in buona sostanza, l'argomentazione che l'Ente impositore abbia tralaticiamente dedotto a fondamento della pretesa consortile il «Piano di Classifica del Consorzio_3 . Proposta ai sensi del comma 6, articolo 24 della L.R. n.11/2003 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)» ossia di un ente diverso;
e tale errore non può essere supplito dallo scarno contenuto dell'avviso; Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da ER mette conto osservare con riguardo alla sua ricaduta anche sulle spese di lite che, quantunque risulti evidente la circostanza per cui entrambi i resistenti devono ritenersi responsabile della soccombenza, la Corte di legittimità ha ripetutamente affermato (Cassazione sez. 6-3, n. 3105 del 06/02/2017; sez.
6-3 n. 3154 del 07/02/2017; sez. 2, n.14125 del 11/07/2016; sez. 3, n. 15390 del 13/06/2018 e sez. 6-2, n. 23459 del 10/11/2011) che tra Ente impositore e concessionario non si configura una ipotesi di litisconsorzio necessario, onde ciascuno di essi ha la facoltà e l'onere di chiamare in giudizio il secondo, ovvero spiegare domanda di manleva nei suoi confronti, ove non intenda rispondere in proprio dell'esito della lite (cfr. Cassazione sez. unite n. 16412 del 25/07/2007 e, da ultimo, 22/11/2021 n. 36044);
ora, una siffatta domanda trasversale non è stata espressamente esercitata da ER, per cui salva la rivalsa nei rapporti interni (certo ammissibile per la citata notifica ex art. 39) non può disporsi sul punto con la presente pronuncia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014 (caratteristiche, pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché numero delle parti), sono liquidate come da dispositivo, attestandosi sul parametro minimo dei valori tabellari, in considerazione della minima rilevanza delle questioni trattate e del valore della controversia.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
condanna le parti intimate al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in euro 180,00 oltre accessori di legge e rimborso contributo unificato da distrarsi ex art. 93, comma 1, cod. proc. civ. in favore del difensore costituito.
(firmato digitalmente)