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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 8308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8308 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 21481/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella ha pronunziato ai sensi dell'art. 281-sexies u.c. c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 21481/2024 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi e vertente
TRA
, C.F. difensore di se Parte_1 C.F._1
stesso, con studio in Napoli Piazzetta Mondragone n. 13, rapp.to e difeso anche congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Alberto Galia con studio in Napoli Piazzetta Mondragone n. 13, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Napoli via Medina, 13, presso l'avv. Vincenzo Maria
Bonadies, il quale lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: compensi di avvocato per prestazioni giudiziali civili
Conclusioni: come da note recepite nell'ordinanza ex art. 127-ter
c.p.c. del 22.9.2025
n. 21481/2024 r.g.a.c. Pag. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con ricorso ex art. 281-decies ss. c.p.c, depositato il 14.10.2024 e notificato il 17.10.2024, il ricorrente citava il resistente, dinanzi al sopra intestato Tribunale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare che il Sig. deve all'Avv. Controparte_1
la somma di euro 35.875,69 per l'attività professionale Parte_1
svolta, così come riportato nel prospetto fattura allegato alla PEC del
28/7/2023 (allegato n. 11)
2) per l'effetto, condannare il convenuto Sig. al Controparte_1
pagamento della suddetta somma di euro 35.875,69
3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”.
A fondamento della propria pretesa deduceva di aver svolto attività giudiziale in favore del resistente, dinanzi al sopra intestato Tribunale, in un giudizio di scioglimento della comunione di beni immobili (RGN
n. 21481/2024 r.g.a.c. Pag. 2 22264/2016), conclusosi con l'estinzione del giudizio previa transazione stragiudiziale, e di non essere stato pagato, richiedendo i compensi ai valori medi, con aumento del 25% per la conciliazione della lite.
3. Fissata l'udienza del 22.9.2025, il resistente si costituiva il 18.9.2025, eccependo l'esistenza di un accordo orale di compenso di € 3.000,00, già versati in contanti, l'applicazione di uno scaglione errato ed in ogni caso l'eccessività della pretesa.
4. In data 22.9.2025, precisate le conclusioni, sostituita l'udienza con il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. (come preannunciato con decreto del
17.10.2024, notificato alla resistente).
5. La domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui di seguito.
5.1. Nessun dubbio sussiste circa l'attività svolta dal ricorrente: essa è ampiamente provata in forza della documentazione depositata sub doc.
2-10.
Del resto parte resistente, a fronte della suddetta documentazione che comprova l'attività svolta dal ricorrente, ha contestato, sotto svariati profili, soltanto il quantum dovuto.
6. Il compenso richiesto è tuttavia eccessivo.
6.1. E' innanzitutto inutile la prova per testi articolata da parte resistente volta a comprovare l'esistenza di un accordo sul compenso di €
3.000,00.
Seppure tale accordo fosse stato raggiunto, esso sarebbe nullo, per violazione dell'art. 2233 u.c. c.c., ed in quanto tale improduttivo di effetti.
Inammissibile è poi la richiesta di prova per testi articolata circa il pagamento di € 3.000,00 in contanti;
circostanza negata dal ricorrente.
Invero la suddetta circostanza è generica con riferimento alle circostanze temporali (si indica genericamente nell'ottobre 2020) e soprattutto spaziale (non essendo stato neppure indicato nei capitoli di prova dove sarebbe avvenuto tale pagamento).
n. 21481/2024 r.g.a.c. Pag. 3 Peraltro tenuto conto della qualità delle parti (un avvocato ed un commercialista), la prova per testi appare inammissibile, ex art. 2721-
2726 c.c..
D'altro canto, a fronte della messa in mora ricevuta, parte convenuta non ha mai obiettato l'acconto pagato di 3.000,00
6.2. Ciò posto, va premesso che l'attività è stata svolta dal 2019 al 2020.
Com'è noto, la Legge 4.8.17, n. 124 (G.U. 14.8.17 n.189) “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, ha modificato l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, introducendo l'obbligo del preventivo di spesa in forma scritta.
In particolare l'innovativa disposizione in vigore dal 29 agosto 2017, prevede che:
- Il compenso per le prestazioni professionali, al momento del conferimento dell'incarico deve essere pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento;
- Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente, il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico.
6.2.1. Nel caso in esame non vi è alcun preventivo scritto;
conseguentemente appare equo liquidare l'attività ai valori minimi, secondo gli scaglioni - corretti - individuati dal professionista in base ai parametri di cui al DM 55/14 (ante modifiche di cui al DM 147/2022, non operante ratione temporis).
Peraltro i valori minimi sono giustificati anche dal fatto che il professionista ha sostituito un precedente difensore, facendo proprie le relative argomentazioni difensive (senza svolgere dunque alcun tipo particolare di attività) e che il valore della controversia (€ 530.000,00 circa) supera di poco lo scaglione precedente.
6.3. E' fondata altresì la doglianza sullo scaglione corretto (trattasi di mera difesa e non di eccezione non rilevabile d'ufficio, posto che lo scaglione da applicare rientra nello iura novit curia).
n. 21481/2024 r.g.a.c. Pag. 4 Ai sensi dell'art. 5 DM 55/14: “Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione.
Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere (ma non è questo il caso di specie), si ha riguardo a quest'ultima.”.
E' irrilevante poi quanto indicato dalla controparte dell'odierno resistente nel giudizio a quo; quel valore rileva soltanto a fini fiscali per il pagamento del contributo unificato.
Pertanto, come correttamente dedotto dal resistente, lo scaglione da applicare è quello fino ad € 52.000,00
6.4. Va riconosciuto viceversa l'aumento per conciliazione della lite del 25%, essendo agli atti lo scambio di pec tra avvocati al fine di estinguere il giudizio per intervenuta conciliazione.
Pertanto, non comparendo in giudizio, hanno in ogni caso agevolato la conciliazione della lite.
Poichè la norma mira ad incentivare le conciliazioni e le transazioni attribuendo ai difensori delle parti, in caso di esito conciliativo della lite, un incremento del compenso, tale finalità verrebbe frustrata qualora non si applicasse l'aumento richiesto.
6.5. Deve tuttavia chiarirsi come l'aumento del 25% va aggiunto alla fase decisoria, anche se questa non è stata espletata (come in questo caso), proprio perché l'obiettivo della disposizione normativa è favorire la conciliazione (Cass. n. 17325/2023, pronunciatasi in un'ipotesi anteriore alle modifiche di cui al DM 147/22, come nel caso in esame).
Conseguentemente va riconosciuto l'importo di € 4.318,00
(comprensivo di aumento del 25% per conciliazione controversia), oltre iva, se dovuta, cpa e rimb spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
n. 21481/2024 r.g.a.c. Pag. 5 7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM
147/2022, ai valori minimi, stante la non particolare complessità della vicenda, in fatto ed in diritto , con esclusione della fase di trattazione/istruttoria, non espletata (scaglione fino ad € 26.000,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1
della somma di € 4.318,00, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb spese forf.
(nella misura del 15% del compenso);
b) condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 delle spese di giudizio che liquida in € 1.700,00 per compensi professionali ed € 545,00 per esborsi, oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Il Giudice dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 21481/2024 r.g.a.c. Pag. 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella ha pronunziato ai sensi dell'art. 281-sexies u.c. c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 21481/2024 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi e vertente
TRA
, C.F. difensore di se Parte_1 C.F._1
stesso, con studio in Napoli Piazzetta Mondragone n. 13, rapp.to e difeso anche congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Alberto Galia con studio in Napoli Piazzetta Mondragone n. 13, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Napoli via Medina, 13, presso l'avv. Vincenzo Maria
Bonadies, il quale lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: compensi di avvocato per prestazioni giudiziali civili
Conclusioni: come da note recepite nell'ordinanza ex art. 127-ter
c.p.c. del 22.9.2025
n. 21481/2024 r.g.a.c. Pag. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con ricorso ex art. 281-decies ss. c.p.c, depositato il 14.10.2024 e notificato il 17.10.2024, il ricorrente citava il resistente, dinanzi al sopra intestato Tribunale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare che il Sig. deve all'Avv. Controparte_1
la somma di euro 35.875,69 per l'attività professionale Parte_1
svolta, così come riportato nel prospetto fattura allegato alla PEC del
28/7/2023 (allegato n. 11)
2) per l'effetto, condannare il convenuto Sig. al Controparte_1
pagamento della suddetta somma di euro 35.875,69
3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”.
A fondamento della propria pretesa deduceva di aver svolto attività giudiziale in favore del resistente, dinanzi al sopra intestato Tribunale, in un giudizio di scioglimento della comunione di beni immobili (RGN
n. 21481/2024 r.g.a.c. Pag. 2 22264/2016), conclusosi con l'estinzione del giudizio previa transazione stragiudiziale, e di non essere stato pagato, richiedendo i compensi ai valori medi, con aumento del 25% per la conciliazione della lite.
3. Fissata l'udienza del 22.9.2025, il resistente si costituiva il 18.9.2025, eccependo l'esistenza di un accordo orale di compenso di € 3.000,00, già versati in contanti, l'applicazione di uno scaglione errato ed in ogni caso l'eccessività della pretesa.
4. In data 22.9.2025, precisate le conclusioni, sostituita l'udienza con il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. (come preannunciato con decreto del
17.10.2024, notificato alla resistente).
5. La domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui di seguito.
5.1. Nessun dubbio sussiste circa l'attività svolta dal ricorrente: essa è ampiamente provata in forza della documentazione depositata sub doc.
2-10.
Del resto parte resistente, a fronte della suddetta documentazione che comprova l'attività svolta dal ricorrente, ha contestato, sotto svariati profili, soltanto il quantum dovuto.
6. Il compenso richiesto è tuttavia eccessivo.
6.1. E' innanzitutto inutile la prova per testi articolata da parte resistente volta a comprovare l'esistenza di un accordo sul compenso di €
3.000,00.
Seppure tale accordo fosse stato raggiunto, esso sarebbe nullo, per violazione dell'art. 2233 u.c. c.c., ed in quanto tale improduttivo di effetti.
Inammissibile è poi la richiesta di prova per testi articolata circa il pagamento di € 3.000,00 in contanti;
circostanza negata dal ricorrente.
Invero la suddetta circostanza è generica con riferimento alle circostanze temporali (si indica genericamente nell'ottobre 2020) e soprattutto spaziale (non essendo stato neppure indicato nei capitoli di prova dove sarebbe avvenuto tale pagamento).
n. 21481/2024 r.g.a.c. Pag. 3 Peraltro tenuto conto della qualità delle parti (un avvocato ed un commercialista), la prova per testi appare inammissibile, ex art. 2721-
2726 c.c..
D'altro canto, a fronte della messa in mora ricevuta, parte convenuta non ha mai obiettato l'acconto pagato di 3.000,00
6.2. Ciò posto, va premesso che l'attività è stata svolta dal 2019 al 2020.
Com'è noto, la Legge 4.8.17, n. 124 (G.U. 14.8.17 n.189) “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, ha modificato l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, introducendo l'obbligo del preventivo di spesa in forma scritta.
In particolare l'innovativa disposizione in vigore dal 29 agosto 2017, prevede che:
- Il compenso per le prestazioni professionali, al momento del conferimento dell'incarico deve essere pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento;
- Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente, il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico.
6.2.1. Nel caso in esame non vi è alcun preventivo scritto;
conseguentemente appare equo liquidare l'attività ai valori minimi, secondo gli scaglioni - corretti - individuati dal professionista in base ai parametri di cui al DM 55/14 (ante modifiche di cui al DM 147/2022, non operante ratione temporis).
Peraltro i valori minimi sono giustificati anche dal fatto che il professionista ha sostituito un precedente difensore, facendo proprie le relative argomentazioni difensive (senza svolgere dunque alcun tipo particolare di attività) e che il valore della controversia (€ 530.000,00 circa) supera di poco lo scaglione precedente.
6.3. E' fondata altresì la doglianza sullo scaglione corretto (trattasi di mera difesa e non di eccezione non rilevabile d'ufficio, posto che lo scaglione da applicare rientra nello iura novit curia).
n. 21481/2024 r.g.a.c. Pag. 4 Ai sensi dell'art. 5 DM 55/14: “Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione.
Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere (ma non è questo il caso di specie), si ha riguardo a quest'ultima.”.
E' irrilevante poi quanto indicato dalla controparte dell'odierno resistente nel giudizio a quo; quel valore rileva soltanto a fini fiscali per il pagamento del contributo unificato.
Pertanto, come correttamente dedotto dal resistente, lo scaglione da applicare è quello fino ad € 52.000,00
6.4. Va riconosciuto viceversa l'aumento per conciliazione della lite del 25%, essendo agli atti lo scambio di pec tra avvocati al fine di estinguere il giudizio per intervenuta conciliazione.
Pertanto, non comparendo in giudizio, hanno in ogni caso agevolato la conciliazione della lite.
Poichè la norma mira ad incentivare le conciliazioni e le transazioni attribuendo ai difensori delle parti, in caso di esito conciliativo della lite, un incremento del compenso, tale finalità verrebbe frustrata qualora non si applicasse l'aumento richiesto.
6.5. Deve tuttavia chiarirsi come l'aumento del 25% va aggiunto alla fase decisoria, anche se questa non è stata espletata (come in questo caso), proprio perché l'obiettivo della disposizione normativa è favorire la conciliazione (Cass. n. 17325/2023, pronunciatasi in un'ipotesi anteriore alle modifiche di cui al DM 147/22, come nel caso in esame).
Conseguentemente va riconosciuto l'importo di € 4.318,00
(comprensivo di aumento del 25% per conciliazione controversia), oltre iva, se dovuta, cpa e rimb spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
n. 21481/2024 r.g.a.c. Pag. 5 7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM
147/2022, ai valori minimi, stante la non particolare complessità della vicenda, in fatto ed in diritto , con esclusione della fase di trattazione/istruttoria, non espletata (scaglione fino ad € 26.000,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1
della somma di € 4.318,00, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb spese forf.
(nella misura del 15% del compenso);
b) condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 delle spese di giudizio che liquida in € 1.700,00 per compensi professionali ed € 545,00 per esborsi, oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Il Giudice dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 21481/2024 r.g.a.c. Pag. 6