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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 03/11/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Monica SGARRO - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE - Consigliere ausiliario ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N. 219 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2021
, in persona del Sindaco pro tempore Parte_1
Rappr. e difesa dall' avv. A. TUCCI
- Appellante - contro
Controparte_1
e difesa dall'avv. N. GRIPPA
[...]
-Appellata-
OGGETTO: “mansioni superiori”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello il in epigrafe indicato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale Pt_1 di Taranto-Sezione Lavoro ha accolto la domanda di corresponsione di differenze retributive in relazione all'espletamento, nel periodo gennaio 2010-6 novembre 2016, di mansioni afferenti la qualifica superiore di operaio professionale, cat. B, rispetto a quella posseduta di operaio generico, cat. A5.
Ha assunto l'appellante l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice, non essendo affatto emerso che egli abbia svolto mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, mancando innanzitutto un ordine di servizio specifico rispetto alle mansioni superiori, poi non essendo emerso con quale frequenza egli eventualmente abbia svolto mansioni superiori e comunque stante la genericità delle deposizioni rese dai testi. L'appellante ha concluso chiedendo la riforma della stessa e il rigetto della domanda della ricorrente.
L'appellata ha chiesto la conferma della sentenza impugnata riportandosi alle motivazioni della sentenza impugnata, chiarendo che i conteggi fossero stati redatti sulla base delle buste paga consegnate dal datore di lavoro. .
L'appello è infondato. Non si condividono la prima doglianza relativa alla mancanza di un ordine di servizio relativo alle mansioni superiori e di un posto vacante in pianta organica che, a dire del condizionerebbero il diritto alle differenze retributive del dipendente, perché, secondo la Pt_1 giurisprudenza consolidata “in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost. (v. Cass. n. 2102 del 2019; Cass. n. 18808 del 2013)”. Si è ulteriormente precisato che, in tema di impiego pubblico contrattualizzato, il diritto a percepire la retribuzione commisurata allo svolgimento, di fatto, di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento formale, ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla legittimità, né all'esistenza di un provvedimento del superiore gerarchico, e trova un unico limite nei casi in cui l'espletamento sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento (v. Cass. n. 24266 del 2016)1.
In ordine alla doglianza concernente la genericità della prova testimoniale espletata, si rileva che i testi sono stati colleghi di lavoro con il ricorrente per tanti anni, lavorando quotidianamente nella stessa squadra operativa addetta alla manutenzione degli immobili comunali, per cui sono particolarmente attendibili, proprio perché hanno lavorato fianco a fianco con il ricorrente per tanti anni. Non era possibile pretendere una precisione sui singoli interventi compiuti, anche perché essi hanno riferito che il ricorrente si occupasse unicamente di interventi di idraulica sia di manutenzione che di istallazione impianti idraulici presso gli immobili comunali. Dunque è emersa chiaramente anche la prevalenza delle mansioni svolte di operaio specializzato idraulico 1 Cass. Sent. N. 25848/2022 inquadrabile nella qualifica superiore B.
La contestazione sui conteggi è avvenuta genericamente e si riferiva ai periodi di lavoro part time, ma il Comune non ha specificato a quali periodi esattamente riferisse tale contestazione, tanto più che per effettuare i calcoli sono stati utilizzati i prospetti paga consegnati dal datore di lavoro.
L'appello deve dunque essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo. Sull'appellante grava l'ulteriore contributo unificato, trattandosi di appello depositato dopo il 31/1/2013
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna il appellante alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida Pt_1 in € 3000,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. N. Grippa. Dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13
Taranto, 22/10/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott. ssa M. Sgarro