Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott. Raffaella Genovese Presidente Rel.
Dott. Vincenza Totaro Consigliere
Dott. Rosa Del Prete Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 30/1/2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2792/2021 R. G. Sez. Lav. , vertente
TRA
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Arcangelo Fele e Daniela Sodano e presso il loro studio elett.te domiciliata in Napoli, corso Ponticelli, n.52, come da procura a margine del ricorso in appello.
APPELLANTE
E
(già , in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante p.t., rappr. e dif., dal' Avv. E. Vecchione e presso quest'ultima elett.te dom.ta in Napoli, Corso Umberto I, n.154.
APPELLATA
NONCHE'
- già -, in persona del legale CP_3 CP_4 rappresentante p.t., rappr. e dif. Dall' Avv. Giovanni Valentino e presso lo
1
n.250, giusta procura a margine della memoria difensiva in appello
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Napoli, quale giudice del lavoro, depositato in data
26/7/2016 l'appellante in epigrafe, premesso di essere stata dipendente, fino all'8/11/2007, della e di essere transitata alle Controparte_5 dipendenze della – già - dal 9/11/2007 Controparte_6 CP_4 per intervenuta cessione di ramo d'azienda, unitamente ad altri dipendenti, assumeva l'illegittimità di tale trasferimento, in primo luogo per violazioni nella procedura per la cessione di ramo di azienda attivata dalla CP_2
per la lesione di un complesso di diritti di ella lavoratrice collegati
[...]
a trattamenti di miglior favore applicati dalla e non riconosciuti CP_1 dall'impresa cessionaria ed in secondo luogo per insussistenza di un autonomo ramo di azienda. Deduceva, quindi, che la fattispecie doveva essere inquadrata nella cessione di contratti di lavoro senza consenso dei contraenti ceduti e, in quanto tale, nulla ed improduttiva di effetti e chiedeva accertare e dichiarare la illegittimità, nullità ed inefficacia dell'intervenuta cessione di ramo d'azienda e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la senza soluzione di Controparte_7 continuità dalla data della cessione di azienda e, per l'effetto, ordinare a di reintegrarla nel posto di lavoro proseguendo il Controparte_7
rapporto tra le parti con il contestuale riconoscimento di tutti i trattamenti di miglior favore e con vittoria di spese di lite.
Si costituivano le società e che, con Controparte_1 CP_3
articolate argomentazioni, contestavano la fondatezza delle pretese azionate dalla ricorrente e la sussistenza della denunciata lesione di diritti soggettivi, in particolare sostenendo la legittimità della procedura di consultazione sindacale relativa alla cessione del ramo di azienda e la legittimità di tale cessione e chiedendo il rigetto di tutte le domande, con vittoria di spese del giudizio.
2 Il Tribunale adito, con sentenza del 5/5/2017, dichiarava la decadenza della ricorrente dall'impugnativa della cessione.
Avverso tale sentenza la parte appellante proponeva appello dinanzi a questa
Corte, con ricorso depositato il 26/7/2016 e censurando, con specifiche doglianze che saranno esaminate più avanti, l'affermata decadenza e reiterando nel merito le eccezioni e le conclusioni già proposte in primo grado.
Ricostituitosi il contraddittorio, le società appellate resistevano al gravame, contestandone la fondatezza e svolgendo considerazioni adesive alla motivazione espressa dal Giudice di prime cure.
Conseguentemente chiedevano il rigetto dell'appello con vittoria di spese del grado.
L'appello veniva rigettato con sentenza emessa in data 12/9/2018.
Pertanto, l'odierna appellante propose ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, affidandolo ad un unico motivo, censurando cioè la sentenza ex art.360 co.1
n.3 cpc per violazione e falsa applicazione dell'art.32 L.n.183/2010, essendo la cessione avvenuta in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge
Il motive di ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte Suprema, richiamandosi le motivazioni adottate nella sentenza n.6649/2020 della Corte.
Pertanto con ordinanza n.23526-21 è stato affermato che alle cessioni di contratti di lavoro ex art.2112 C.C., avvenute prima dell'entrata in vigore della citata legge, non si applichi alcun termine decadenziale ex art.32 co.4.
Pertanto la sentenza d'appello impugnata è stata cassata con rinvio a questa
Corted'Appello per un nuovo esame della fattispecie.
Con atto depositato presso questa Corte in data 1/10/2021 la ha Pt_1
proposto ricorso in riassunzione in sede di rinvio ex art. 353 c.p.c., per l'accoglimento della sua domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese di tutti i gradi del giudizio.
Si sono costituite parti appellate chiedendo il rigetto della domanda, perchè infondata in fatto e in diritto con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., la presente causa è stata decisa come da dispositivo trasmesso telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 La Corte accoglie il gravame a suo tempo proposto dalla in data Pt_1
26/7/2016.
Giova ricordare, in via preliminare, che il presente giudizio ha ad oggetto il ricorso in riassunzione in sede di rinvio ex art. 353 c.p.c. operato dalla Suprema
Corte che – con ordinanza n.23526-2021 pubblicata in data 27.08.2021 – ha cassato la sentenza n.4771/2018, pubblicata in data 12.10.2018, della Corte
d'Appello di Napoli.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha disposto che “i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme didiritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della corte di legittimità (ex multis, da ultimo, Sez. 3, n. 8225, 4/4/2013).Con
l'ulteriore ricaduta che la denuncia del mancato rispetto da parte del giudice di rinvio del “decisum” della sentenza di cassazione concreta denuncia di “error in procedendo” (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per aver operato il giudice stesso in ambito eccedente i confini assegnati dalla legge ai suoi poteri di decisione, per la cui verifica la Corte di cassazione ha tutti i poteri del giudice del fatto in relazione alla ricostruzione dei contenuti della sentenza rescindente, la quale va equiparata al giudicato, partecipando della qualità dei comandi giuridici, con la conseguenza che la sua interpretazione deve essere assimilata, per
l'intrinseca natura e per gli effetti che produce, all'interpretazione delle norme giuridiche (Sez. L. n. 6461, 25/3/2005)” (Cass., sez. 2, 29 ottobre 2018, n.
27343).
Va pertanto esclusa la decadenza affermata in primo grado e confermata in sede di appello, dovendosi pertanto dare seguito al deciso della Corte di cassazione e procedere all'esame del merito del giudizio.
Com'è noto, la disciplina dettata dall'articolo 2112 c.c. nella formulazione successiva alla modifica attuata dall'articolo 32 del D. lg.vo n.276/2003, applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, contempla anche i casi di trasferimento di parte dell'azienda definendola come “articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.
4 Come si legge nella relazione parlamentare alla novella, il legislatore ha inteso, con le modifiche apportate alla disposizione in esame, “agevolare quelle forme di decentramento e segmentazione dell'attività produttiva e organizzativa così connaturate alle esigenze di un'economia moderna… aprendo alle imprese nuovi spazi di azione in materia di organizzazione dell'attività produttiva”. Nella stessa relazione, tuttavia, si fa significativo riferimento all'intento di adeguare la disciplina normativa alle innovazioni del mondo produttivo senza, però, indurre una diminuzione delle tutele riconosciute ai lavoratori, per cui l'interpretazione del testo deve essere operata tenendo conto delle opposte esigenze che il legislatore ha inteso mediare. Ritiene quindi il Collegio che l'articolo 2112 c.c. nella sua attuale stesura non si presti né ad interpretazioni totalmente restrittive, che finiscano per privare di qualsiasi significato l'intervento legislativo, né ad opzioni ermeneutiche che, in senso opposto, demandino alla esclusiva volontà delle parti ogni scelta, ritenendo quindi che il ramo di azienda debba essere individuato come tale solo perché così qualificato dai contraenti. Poiché il legislatore non ha modificato la norma nella parte in cui definisce il ramo di azienda come “articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata” non vi è dubbio che cedente e cessionario possano definire i contenuti e l'insieme dei mezzi oggetto del negozio traslativo delineando i confini di un'entità che deve configurarsi come un'articolazione autonoma, capace cioè di perseguire lo scopo economico prefissato con i propri autonomi mezzi. L'autonomia funzionale delle attività da trasferire costituisce quindi il filtro selettivo che consente di distinguere la legittima cessione del ramo di azienda, riconducibile allo schema tipico delineato dal citato articolo 2112 c.c., da operazioni di scomposizione e di smembramento indiscriminato dell'azienda, che finiscano per risolversi in un'espulsione non controllata di forza lavoro. La nuova formulazione della disposizione in esame non ha dunque legittimato tutte le operazioni di “esternalizzazione” di servizi, né tanto meno una pura e semplice espulsione di quote di personale, attuata evitando all'imprenditore di affrontare i costi ed i rischi di un licenziamento collettivo e privando i lavoratori delle relative inderogabili tutele.
Tale interpretazione ha trovato un autorevole riscontro nella giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che “in materia di trasferimento di parte (c.d. ramo)
5 di azienda, tanto la normativa comunitaria (direttiva del Consiglio UE del 29 giugno 1998 n. 98/50 e poi 12 marzo 2001 n. 01/23) quanto la legislazione nazionale (art. 2112 c.c., comma 5, sostituito dal D.Lgs. 10 settembre 2003,
n. 276, art. 32) perseguono il fine di evitare che il trasferimento si trasformi in semplice strumento di sostituzione del datore di lavoro, in una pluralità di rapporti individuali, con altro sul quale i lavoratori possano riporre minore affidamento sul piano sia della solvibilità sia dell'attitudine a proseguire con continuità l'attività produttiva. A questo fine la citata direttiva del 1998 richiede che il ramo d'azienda oggetto del trasferimento costituisca un'entità economica con propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati per un'attività economica, essenziale o accessoria. Analogamente l'art. 2112 c.c., comma 5, cit. parla di 'parte d'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata'. La giurisprudenza esige così la ravvisabilità di un'entità economica organizzata in modo stabile e non destinata all'esecuzione di una sola opera (Corte giustizia
UE 24 gennaio 2002 in causa 51/00)” (Cass. sent. n.13171 del 2009).
L'entità economica deve essere dunque organizzata in maniera stabile e conservare, al momento del trasferimento, la sua identità: “il che presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente e non anche una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti, di articolazioni, non autonomi, unificati soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza dei rapporti di lavoro ad un ramo di azienda già costituito” (Cass. Sez. L. sent. n.9641/2014).
In ordine, in particolare, al requisito della preesistenza è stato autorevolmente chiarito che “nonostante talune difformi opinioni basate sul dato letterale della non menzione, nelle direttive comunitarie, del concetto di preesistenza,
l'entità economica trasferita deve in realtà ritenersi preesistente al trasferimento visto che le stesse direttive fanno espresso riferimento alla conservazione dell'identità ed è evidente come non possa conservarsi quel che non c'è… Il concetto di preesistenza deve poi ritenersi necessariamente riferito ad un'articolazione funzionalmente autonoma dell'azienda, posto che qualunque lavorazione aziendale, per poter essere ceduta, non potrebbe che
6 preesistere al negozio traslativo, essendone il necessario oggetto contrattuale. Tale conclusione risulta obbligata anche alla luce della legge delega n. 30 del 2003, considerando che essa prevedeva la sussistenza del requisito dell'autonomia funzionale del ramo d'azienda al momento del suo trasferimento, il che porta conseguentemente ad escludere che unicamente le parti imprenditoriali possano individuare a quali cessioni debba trovare applicazione la fondamentale garanzia di cui all'articolo 2112 c.c. visto che risulta arduo sostenere che competa soltanto al datore di lavoro decidere sull'ambito di applicabilità di disposizioni inderogabili poste a garanzia dei lavoratori” (Cass. Sez. L. sent.n.21917 del 2013).
Nella fattispecie sottoposta all'esame di questa Corte, è emerso, in fatto, che in data 5.11.2007, fu stipulato tra la CO Care s.r.l. e la
[...] un contratto denominato “contratto di cessione di ramo di CP_7 azienda”, con il quale la , società che “offre servizi e gestisce le reti CP_1 di comunicazioni mobili di seconda e terza generazione”, cedeva un “ramo d'azienda che svolge servizi di back office consumer (dealer support, supporto tecnico unificato, reclami, variazioni e subentri), back office corporate (sales support, variazioni, subentri, attivazioni, standard/network fisso, customer relationship, Management Amministrazione Vendite) e gestione credito (phone collection, verifica del credito, gestione non telefonico, gestione inbound), con proprio personale presso le sedi di Milano,
Ivrea, Padova, Roma e Napoli, servizi nei quali risulta società CP_1
leader tra gli operatori del settore delle telecomunicazioni quanto a soddisfazione degli utenti”.
Con il contratto di cessione venivano ceduti “i dipendenti pertinenti al ramo d'azienda come elencati nell'allegato”, “i contratti inerenti il ramo d'azienda” ma non i contratti di locazione relativi alle sedi di Milano, Roma, Ivrea. Per quanto riguarda il contratto di locazione del comprensorio di Pozzuoli - che qui interessa - le parti si obbligavano a negoziare con il locatore la cessione parziale di tale contratto per la parte relativa a tale unità locativa del fabbricato “O” sito all'interno del suddetto comprensorio stabilendo che, ove non fosse stato stipulato a tal fine, con il locatore, un accordo “entro il minor tempo possibile” o comunque “entro l'8 novembre 2007”, avrebbe CP_1 sublocato parzialmente a l'immobile per la parte sovra CP_6
7 menzionata. Non è emerso che tale accordo con il locatore sia intervenuto e, del resto, dati i tempi molto ristretti concordati (solo 3 giorni dalla data della stipula del contratto di cessione del ramo di azienda), è verosimile che la società cedente abbia sublocato l'immobile rimanendo quindi locataria anche di tali uffici. Sono stati anche ceduti “tutti i beni mobili non registrati delle sedi di Padova e Napoli, ivi inclusi gli arredi utilizzati negli uffici ed i PC comprensivi dei sistemi operativi e degli apparati”, rimanendo però “escluse le infrastrutture tecnologiche, hub e router”. La data di efficacia del trasferimento veniva concordata al 9 novembre 2007.
Nel contratto si dà atto che CO Care s.r.l. è “una società di nuova costituzione il cui capitale sociale è interamente detenuto da , CP_3 avente medesima sede legale. E' emerso in causa che, al momento della comunicazione della procedura di trasferimento di ramo d'azienda ai sindacati, la società cessionaria CO Care s.r.l. non era ancora costituita.
Contestualmente le parti davano atto di aver stipulato, nella stessa data, un contratto “per la fornitura da a dei servizi di CP_6 CP_1
“backoffice consumer, back office corporate e gestione credito”.
Come illustrato dall'appellata nei propri scritti difensivi, i servizi di CP_1
back office consumer e back office corporate consistono nella gestione dei servizi di assistenza amministrativa a beneficio dei clienti privati (clienti consumer) o delle società e dei titolari di partita Iva (clienti corporate), mentre della gestione credito sono state trasferite solo alcune attività, come phone collection e verifica del credito. Secondo le non contestate deduzioni delle parti ricorrenti, i segmenti di attività ceduti a Napoli rientrano nel più ampio contesto del customer care, cioè del reparto che si occupa della gestione del cliente, caratterizzato da una vasta gamma di attività : in tale ambito l'amministrazione vendite e l'attivazione delle SIM realizzano dei passaggi di un unico iter finalizzato alla consegna dei telefoni cellulari e all'attivazione delle linee telefoniche attraverso una procedura osmotica che coinvolge i settori produttivi dell'intera azienda. In particolare, la lavoratrice istante si occupava, presso la sede di Pozzuoli, di attività di amministrazione vendite, attività che ha il ruolo di collegamento tra il reparto commerciale ed i call center a diretto contatto con i clienti, da un lato, e i servizi fatturazione dall'altro. La parte ricorrente ha anche elencato dettagliatamente tutti i
8 programmi di proprietà con i quali lavorano i dipendenti ceduti a CP_1
CO.
Ebbene tali servizi costituiscono, all'evidenza, solo una porzione di singole attività svolte presso la cedente e presuppongono, pur dopo la cessione, una continua interazione con i dipendenti della (è pacifico, ad esempio, CP_1
che la gestione di assistenza amministrativa dei clienti venga compiuta su segnalazione degli addetti alle attività cd. di front line, cioè degli operatori telefonici a diretto contatto con i clienti). E' invero emersa una imprescindibile integrazione organizzativa e una stretta interdipendenza funzionale del ramo trasferito con la struttura dell'impresa cedente, tale da stravolgerne l'identità e che dimostra l'assenza di autonomia funzionale del ramo ceduto.
La società sostiene che non bisogna confondere l'autonomia funzionale con l'indipendenza funzionale, ma la giurisprudenza della Suprema Corte ha ben chiarito, invocando la direttiva 1998/50/CE, che il ramo d'azienda oggetto di trasferimento deve costituire un'entità economica con propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati per un'attività economica, essenziale o accessoria. È dunque fondamentale che l'entità trasferita costituisca una struttura organizzata e che sia in grado di funzionare autonomamente.
La società tenta di acclarare la tesi che non vi sia alcuna ingerenza da parte dei propri dipendenti nei confronti del personale ceduto e formalmente inquadrato alle dipendenze della società cessionaria, mentre è emerso che la
“verifica della qualità dei servizi resi” non si limita ad un controllo sul risultato ma ha ad oggetto costanti ingerenze nelle attività dei dipendenti “ceduti” per controllare “l'andamento” dei servizi e la gestione delle problematiche tecniche : non si vede, diversamente, come potrebbero i dipendenti CP_1
“abilitati a diretto contatto con gli omologhi di segnalare CP_6
costantemente i rilievi negativi sulla qualità dei servizi, come errate attivazioni, variazioni od altre problematiche segnalate dei clienti. La stessa società appellata ammette che i diversi organismi, analiticamente elencati, CP_1
deputati alla continuativa interazione tra le due società seguono con costanza l'andamento …. dei singoli servizi e si scambiano costantemente informazioni sulle eventuali difficoltà di natura gestionale od operativa
(contraddicendosi laddove sostiene, negli stessi propri scritti difensivi, che
“l'esigenza di collegamento emerge solo in caso di problematiche esulanti
9 l'ordinaria attività”) : contatti costanti e imprescindibili collegamenti che mal si conciliano con l'autonomia funzionale del ramo ceduto ed anche con l'impegno alla fornitura di un risultato produttivo autonomo, elemento caratteristico dell'appalto di servizi, pure stipulato, come si è visto, tra le due società.
Emerge, dal contratto di fornitura di servizi stipulato il 5 novembre 2007 tra le due odierne appellate e prodotto in atti, la puntuale descrizione di tutte le procedure attraverso le quali le pratiche devono essere lavorate: trattasi di una minuziosa spiegazione di tutti i singoli passaggi operativi da seguire da parte dell'operatore, così particolareggiata da rendere evidente che, diversamente da un normale contratto di appalto di servizi, in cui l'appaltatore si obbliga alla fornitura di un determinato autonomo risultato, nella specie ha riservato a sé il dettaglio di tutta l'organizzazione CP_1
delle singole operazioni e la si è obbligata a svolgere i servizi CP_6 in conformità alle dettagliate direttive impartite. E' sufficiente l'esame del tenore testuale di tale documento e dei suoi allegati per rendersi conto della penetrante ingerenza della società committente nella determinazione delle modalità operative dei servizi. Inoltre al punto 3 dell'introduzione è stabilito che “gli imput di processo, l'operatività, gli enti coinvolti e i sistemi utilizzati, e in generale le procedure e le modalità di erogazione dei servizi sono soggette a continui cambiamenti, in considerazione delle esigenze di e delle CP_1
caratteristiche dei nuovi prodotti lanciati da stessa. CP_1 CP_1
comunicherà modifiche, integrazioni o sostituzioni delle procedure entro i termini e secondo quanto definito nell'allegato C – Governance. Le procedure come modificate, integrate o sostituite secondo le richieste di CP_1
dovranno essere applicate da al Servizio/ai Servizi oggetto CP_6
delle modifiche, integrazioni o sostituzioni secondo quanto definito nell'allegato C”. Al punto 5: ulteriore documentazione “operativa di dettaglio” relativa a tutti servizi e attività descritti nel presente allegato è consultabile sullo specifico sistema nelle descrizioni di processo dei singoli servizi e l'appaltatrice dichiara di essere a conoscenza dei contenuti di tale sistema e si obbliga a svolgere i servizi in conformità allo stesso.
10 Le procedure sono così specifiche e dettagliate che non possono essere in alcun modo equiparate a mere linee guida, cioè alle indicazioni generali di indirizzo che normalmente competono al committente.
Le attività cedute non sono in grado di gestirsi autonomamente anche tenuto conto che alcuni dei beni necessari per l'esercizio delle attività in parola non sono stati trasferiti ma sono rimasti di proprietà della società cedente.
Secondo la tesi prospettata dalla società , la circostanza che la CP_1
società cessionaria utilizzi strumenti informatici di pertinenza della cedente troverebbe valida spiegazione nell'impossibilità di cedere alcuni “applicativi” che consentono all'operatore di fare ingresso nei data base contenenti i dati personalissimi dei clienti: infatti l'autorità garante delle comunicazioni e l'autorità garante della privacy impongono ai gestori del servizio pubblico di telefonia mobile la piena titolarità e diretta responsabilità dei programmi che consentono l'accesso ai predetti data base. La non avrebbe CP_1
pertanto potuto cedere la titolarità di tali programmi ma solo autorizzare terzi all'ingresso, rimanendo sempre responsabile nei confronti dei clienti di qualsiasi accesso abusivo o trattamento illecito. Sul punto si osserva che, come rilevato, con puntuali e condivisibili rilievi dalla Corte di Appello di Roma in una decisione su analoga controversia, i supporti informatici utilizzati per le attività di gestione delle pratiche dei clienti privati e dei soggetti commerciali nonché per la gestione del credito sono elemento diverso dalla banca dati che deve rimanere nel possesso del gestore telefonico. Essi, pur essendo indispensabili per qualificare il complesso di beni ceduti come articolazione funzionalmente autonoma cioè in grado di fornire i servizi appaltati – posto che, senza tali supporti informatici, le attività in parola non possono essere esercitate - non sono stati tuttavia oggetto di trasferimento. La appellata critica la ricostruzione in parola sostenendo che non esiste CP_1
possibilità di gestire le pratiche di attivazione o variazione di SIM telefoniche ovvero di gestione del credito senza entrare nel data base dei clienti della società di telefonia e tuttavia il gestore telefonico non può cedere la titolarità dei propri programmi di accesso al proprio data base ma deve sempre rimanere titolare di tale programma. Si osserva, in contrario, che l'accesso al data base non è in discussione poiché ciò che rileva nella specie è il fatto che la società sia rimasta proprietaria dei programmi che già utilizzava CP_1
11 precedentemente e senza i quali la società cessionaria non può operare.
Certamente la gestione delle pratiche non può avvenire senza accesso al data base dei clienti e i programmi di accesso devono rimanere nella titolarità del gestore telefonico ma tali programmi di accesso non sono gli unici strumenti informatici utilizzati per l'espletamento delle attività trasferite.
Dunque non può condividersi l'assunto dell'appellata secondo cui CP_1
essa società avrebbe ceduto alla tutti gli addetti e gli strumenti CP_6 sufficienti a svolgere l'attività di gestione amministrativa di determinate pratiche e di gestione del credito, cioè l'intera struttura operativa in precedenza in grado di fornire quei determinati servizi.
Infine appare inconferente il richiamo all'introduzione e allo sviluppo, da parte della società cessionaria, di differenti propri applicativi informatici, in quanto si tratta di eventi successivi alla stipula del contratto di cessione di azienda in oggetto, mentre le modificazioni introdotte dall'acquirente devono comunque riguardare un'entità già in grado, al momento della cessione, di funzionare in modo autonomo.
La sostiene che sia stata realizzata con la massima trasparenza CP_1
una operazione di outsourcing-insourcing e che il presupposto di qualsiasi operazione di questo tipo è che l'attività organizzata e diretta dalla società cessionaria ed appaltatrice si inserisca nel flusso operativo gestito dalla cedente committente, nella specie . Per contro, proprio la natura CP_1 dell'attività ceduta, di supporto alle altre attività della , che dunque, CP_1
come tale, impone il necessario e costante raccordo con le attività della cedente, dà ragione della mancanza di autonomia e di autosufficienza dell'articolazione aziendale trasferita.
La società cedente, originaria datrice di lavoro della ricorrente, avrebbe dovuto dimostrare, a sostegno della legittimità dell'operato trasferimento, che il ramo ceduto configurasse una realtà produttiva funzionalmente autonoma, posto che sulla stessa incombeva l'onere della prova del rispetto, nell'operazione di trasferimento, dei requisiti di cui all'art.2112 c.c., ma tale prova è mancata. In contrario, sono emersi intensi e continui collegamenti tra il ramo ceduto e la struttura della impresa con la quale i CP_1
dipendenti ceduti interagivano costantemente.
12 Le società appellate confondono la preesistenza delle attività con la preesistenza della loro autonoma articolazione : è evidente che le singole attività e i distinti servizi indicati dai contraenti della cessione erano preesistenti nella impresa cedente, ma ciò che rileva, ai fini della verifica della liceità dell'operazione compiuta alla luce dell'art. 2112 c.c., è se tale complesso di beni ed attività fosse, precedentemente a tale operazione, identificabile e idoneo a funzionare autonomamente, come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile all'invocata disciplina dettata per il trasferimento d'azienda, che rende efficace la cessione del contratto di lavoro anche senza il consenso del contraente ceduto.
Nella specie, come si è visto, deve escludersi l'autonomia imprenditoriale del ramo ceduto : le attività oggetto della cessione continuano ad essere svolte, dai medesimi dipendenti ceduti (non identificabili peraltro per un particolare know how), senza autonomia, in continuo collegamento e sotto il controllo della , nei locali di cui tale società continua ad essere locataria, con CP_1
i programmi informatici necessari allo svolgimento delle attività oggetto della cessione ma rimasti in proprietà esclusiva dell'impresa cedente. E non può revocarsi in dubbio che l'autonomia della parte di impresa ceduta debba essere esclusa allorché i beni ceduti non siano idonei ad assicurare il servizio, che richiede per il suo espletamento la messa a disposizione di altri beni dei quali, invece, il cedente si riservi la proprietà.
Da ultimo, deve osservarsi, in ordine al rilievo contenuto nella sentenza impugnata secondo cui la vicenda traslativa di cui si controverte è senz'altro configurabile anche in caso di trasferimento che abbia ad oggetto solo un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, la cui capacità sia assicurata dal fatto di essere dotati di particolari competenze, che, nella specie, non è affatto emerso che i dipendenti ceduti fossero dotati di un particolare ed esclusivo bagaglio di conoscenze e competenze (cd. know how) funzionale allo svolgimento di quelle determinate attività.
In conclusione, gli elementi evidenziati, complessivamente valutati, conducono ad escludere che la cessione intervenuta tra le odierne appellate abbia riguardato un'articolazione aziendale in grado di presentarsi sul mercato in modo autosufficiente, essendosi, in contrario, risolta in una forma
13 di espulsione di quote di personale non consentita neppure nel mutato contesto normativo.
La sentenza gravata deve dunque essere riformata, in accoglimento del proposto appello, con conseguente declaratoria dell'inefficacia, nei confronti della odierna appellante del contratto di cessione di ramo d'azienda intervenuto tra le odierne appellate e la declaratoria di sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la suddetta e la società Controparte_1
(già . A quest'ultima va ordinato, per l'effetto, di
[...] Controparte_2
ripristinare la concreta funzionalità di tali rapporti con mansioni equivalenti al livello di inquadramento dei dipendenti rivestito prima del trasferimento.
Le spese di tutti i gradi di giudizio stimasi compensare tra le parti integrando i molteplici divergenti orientamenti della giurisprudenza di merito sulla specifica questione le gravi ed eccezionali ragioni che consentono di disporre la compensazione.
P.Q.M.
La Corte pronunciando in sede di rinvio a seguito di Ordinanza della Corte di cassazione del 23/3/2021 sul ricorso in riassunzione proposto dalla : Pt_1
- accoglie l'appello proposto dalla stessa in data 26/7/2016 dianzi a questa
Corte d'Appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'inefficacia, del contratto di cessione di ramo d'azienda intervenuto tra la e la Controparte_1 CP_3
- dichiara la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la parte appellante e la società ed ordina alla stessa di ripristinare la CP_1
concreta funzionalità del suddetto rapporto con mansioni equivalenti al livello di inquadramento rivestito prima del trasferimento;
- compensa tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Napoli 30.1.2025
Il Presidente Est.
Dott. Raffaella Genovese
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