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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 26/06/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Alessandra DOMINICI, all'udienza del 26.06.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2269 R.G. degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F. e P.I.: ), i.p.l.r.p.t., con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Bari (BA), Viale L. Enaudi, 15, elettivamente domiciliata in Bari (BA), Corso
Vittorio Emanuele n. 143, nello studio dell'Avv. CLAUDIA BALDUCCI che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
OPPONENTE
E
(C.F.: ), domiciliato elettivamente in Controparte_1 C.F._1
Roma (RM), Via degli Scipioni n. 268/A, nello studio dell'Avv. SABATINO ALESSIO
MARRAMA che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso monitorio depositato in data 30.07.2024, ha chiesto Controparte_1 che venisse ingiunto alla il pagamento Controparte_2
1 in suo favore della somma di € 1.210,33, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese, a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute, di festività lavorate, di ROL e di rateo 13^, come da busta paga del giugno 2023 allegata dal ricorrente.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto di aver lavorato dal 18.11.2020 al 30.6.2023 alle dipendenze della n virtù di un contratto di Parte_1 Parte_1 lavoro a tempo indeterminato part-time livello 2B, con qualifica di operaio igiene ambientale del
Comune di Cerveteri.
Con decreto ingiuntivo n. 149/2024 emesso in data 12.08.2024 nell'ambito del procedimento monitorio R.G. n. 1759/2024 l'intestato Tribunale, in accoglimento del ricorso monitorio, ha ingiunto alla Società resistente il pagamento, a favore del ricorrente, della somma di € 1.210,33, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali decorrenti dalla maturazione del diritto, nonché di
€ 273,00 a titolo di rimborso spese legali (di cui € 237,00 per compensi, € 36,00 per spese generali) oltre IVA e C.P.A.
Avverso tale decreto, notificato in data 9.09.2024, la Controparte_2
a proposto opposizione in data 19.10.2024 chiedendo di:
[...]
- “accertare e dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Civitavecchia-Sezione
Lavoro n. 149/2024- R.G. n. 1759/2024 in data 12.8.2024 in violazione di quanto disposto dagli artt. 633 e 635 c.p.c., con ogni conseguenza di legge;
- accertare e dichiarare la nullità del predetto Decreto Ingiuntivo n. 149/2024- R.G. n. 1759/2024 per assoluta genericità e/o insussistenza della pretesa creditoria ingiunta, con ogni conseguenza di legge;
- accertare e dichiarare la cessata materia del contendere, con ogni conseguenza di legge;
- accertare e dichiarare in ogni caso che la nulla deve al sig. Controparte_2 CP_1
a titolo di indennità di ferie, ex festività, rol, rateo 13^, con ogni conseguenza di legge;
[...]
- in ragione di quanto detto, revocare il provvedimento monitorio emesso (n. 149/2024- R.G. n.
1759/2024) e dichiarare la inesistenza della obbligazione ingiunta per i fatti di cui in narrativa, con ogni conseguenza di legge;
- da ultimo condannare parte opposta al pagamento delle spese e competenze di causa, con distrazione i n favore del sottoscritto procuratore per fattane anticipazione”.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha osservato che, a seguito di un periodo di grave difficoltà economica che ha impedito alla società opponente di ottemperare ai pagamenti nei confronti dei propri lavoratori, è stato raggiunto un accordo con cui la stessa si è impegnata a corrispondere ai propri dipendenti quanto dovuto. A tal fine è stata depositata la ricevuta di bonifico attestante il pagamento, nei confronti del , della somma di complessivi € CP_1
460,05 (di cui € 230,03 a titolo di “accredito acconto prima metà ferie camas” e di cui € 230,02 a titolo di “accredito saldo ferie permessi ex festivit”).
2 Non si è costituito in giudizio il lavoratore opposto.
All'udienza odierna, fissata per la discussione, nessuno è comparso, né risulta, in atti, che il ricorso sia stato notificato alla parte convenuta.
Occorre, allora, considerare che nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il Giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha, invero, precisato che “la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251).
Pertanto, l'omissione della notifica del ricorso e la mancata comparizione in udienza dell'opponente appare qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Ne consegue che, stante il disinteresse dimostrato dalla parte opponente, non può che procedersi alla declaratoria di improcedibilità del giudizio (sulla natura di sentenza e non di ordinanza della relativa pronuncia v. Cass. civ. sez. lav., 08/07/2004, n.12636).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, difettando l'instaurazione del contraddittorio.
PQM
Dichiara improcedibile il ricorso.
Visto l'art 653 c.p.c
DICHIARA ESECUTIVO il decreto ingiuntivo n. 149/2024 emesso in data 12.08.2024
Nulla sulle spese.
Civitavecchia, 26/06/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessandra Dominici
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa Giulia Fermani
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