Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 25/06/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 127/2025 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
– con Avv. BALESTRO SILVIA;
Parte_1
contro
– con Avv. Controparte_1
NADIA PEREGO;
oggi 25/06/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparse in collegamento da remoto: per la parte ricorrente Avv. MORONI SILVIA, per la parte resistente l' Avv. PEREGO NADIA.
Ai sensi dell'art. 196 duodecies disp. att. c.p.c.,
- si dà atto delle dichiarazioni delle predette identità dei presenti collegati da remoto, i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento;
- i presenti collegati da remoto si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a non registrare l'udienza, stante il divieto di legge;
- il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento;
- i difensori attestano che le parti sono state rese edotte della necessità di rispettare le previsioni dell'art. 196 duodecies disp. att. c.p.c. e sono in possesso di strumenti informatici idonei a garantire il collegamento necessario per lo svolgimento dell'udienza.
Il Giudice
L'avv. MORONI osserva che è irrilevante la circostanza se la ricorrente sia cittadina russa od ucraina, dovendosi in ogni caso ammettere per i cittadini di entrambi questi paesi la possibilità dell'autocertificazione. Precisa che la ricorrente è nubile e non può che autocertificare tale circostanza mentre nulla prova in contrario la controparte, la quale peraltro può erogare la prestazione in via provvisoria e poi fare i controlli del caso. In ogni caso non è questa la ragione per cui la prestazione non è stata erogata. Insiste per l'accoglimento della domanda con decorrenza dal mese successivo alla domanda
L'Avv. PEREGO ribadisce che l'elenco dei Paesi riguarda solo l'autocertificazione delle proprietà immobiliari. Ribadisce altresì quanto dedotto in memoria in relazione alle incerte risultanze dello stato civile.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 127/2025 , avente per oggetto “assegno sociale”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
SILVIA BALESTRO e MORONI GIULIA, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avv. NADIA PEREGO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 4/3/2025, , premesso di possedere la Parte_1
doppia cittadinanza russa ed ucraina e di vivere stabilmente nel territorio italiano sin dal 16 ottobre 2008, ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, l , chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni.
a) accertare e dichiarare il diritto della signora all'assegno sociale e Parte_1 alla relativa maggiorazione a decorrere dal 1° febbraio 2024, o dalla diversa data ritenta di giustizia, per tutte le ragioni di cui in diritto, nonché a percepire l'assegno sociale mediante autocertificazione della situazione reddituale nel paese di origine;
b) condannare l a erogare alla signora l'assegno sociale di cui CP_2 Parte_1 all'art. 3, comma 6, L. 335/1995, con decorrenza dal 1° febbraio 2024, o dalla diversa
3 data che sarà ritenuta di giustizia, e pertanto a pagare alla stessa la somma di € 10.379,62, o la diversa somma ritenuta di giustizia, maturata dal 1° febbraio 2024 al 28 febbraio 2025, da incrementare di € 810,16 mensili (comprensivi di rateo di 13ma mensilità) per ogni ulteriore mese trascorso nelle more del giudizio e fino a che ne permangano le condizioni.
La ricorrente lamenta che l nonostante il ricorso proposto in sede amministrativa, CP_2
abbia ribadito il rigetto della domanda di assegno sociale, sul presupposto che non fosse stata prodotta la certificazione reddituale rilasciata dalla competente autorità estera e che la copia dei passaporti per comprovare di avere soggiornato in Italia per almeno dieci anni fosse stata prodotta con ritardo.
La signora ha chiarito di essere originaria della Crimea e che al momento Parte_1
della scadenza del passaporto ucraino, nel 2018, la regione era sotto il controllo della Russia, sicchè, nel 2018 il rinnovo del suo passaporto era stato effettuato dalle autorità russe, che le avevano rilasciato passaporto russo.
Quanto alla situazione reddituale, la ricorrente ha spiegato di avere autocertificato di non possedere altri redditi rilevanti ai fini della prestazione richiesta e di non avere pensioni in pagamento in Italia, ma l le ha chiesto di integrare la domanda con la seguente CP_2
documentazione: “certificazioni reddituali e patrimoniali, anche se negative, riferite al 2024, rilasciate dalla competente Autorità estera, corredate da traduzione in lingua italiana e autenticate dall'autorità consolare italiana. Le certificazioni estere devono essere specifiche per redditi da lavoro, pensioni, immobili e terreni (con relativa rendita catastale), locazioni, titolarità di prestazioni previdenziali e/o assistenziali”. A tale richiesta, la sig.ra aveva Parte_1
risposto producendo un'autocertificazione, in cui dichiarava di non essere in grado di fornire la documentazione indicata in relazione ai redditi esteri.
Si è costituito in giudizio l chiarendo di non contestare la sussistenza del requisito della CP_2
residenza legale sul territorio italiano per il periodo di dieci anni, ma ribadendo la mancata prova del requisito dello stato civile e della condizione reddituale.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e contestualmente decisa.
2. La causa va decisa in conformità all'orientamento maggioritario già formatosi nella giurisprudenza di merito.
4 L sostiene che, per quanto riguarda i redditi prodotti all'estero dai cittadini CP_2
extracomunitari, trovi applicazione l'art. 3 D.P.R. n. 445/2000 e che la possibilità di utilizzare le dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47, sussista limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ovvero nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
L'art. 3 D.P.R. n. 445/2000 stabilisce: “1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia
o in uno dei Paesi dell'Unione europea. (R)
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. (R)
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. (R)
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri”.
Gli artt. 46 e 47, richiamati dal citato art. 3 n. D.P.R. 445/2000, stabiliscono: “Art. 46
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: (…) e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
(…) o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei
5 benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali (…)”; “Articolo 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R) 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R) 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (…)”.
Tali disposizioni si pongono, tuttavia, in contrasto col principio di parità di trattamento tra cittadino italiano e straniero nei rapporti con la pubblica amministrazione stabilito dall'art. 2, co. 5, T.U. immigrazione, secondo cui “Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge”. Il riferimento all'accesso ai pubblici servizi, contenuto nell'art. 2, co. 1,
TU immigrazione non può che essere interpretato -al fine di dare effettività al principio- come diretto ad imporre a cittadini italiani e stranieri lo stesso iter procedimentale e, quindi, gli stessi oneri di documentazione dei requisiti richiesti per le prestazioni. Diversamente, sarebbe vanificato il principio di parità di accesso alle prestazioni assistenziali, che per loro natura richiedono un intervento ed una risposta tempestiva da parte dello Stato.
Inoltre, nella specifica materia di cui è causa, l'art. 41 T.U. immigrazione prevede che “
1. Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno diversi da quelli di cui ai commi 1- bis e 1-ter del presente articolo e i minori stranieri titolari di uno dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 31 sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti”.
6 Le norme di fonte primaria, pertanto, stabiliscono un regime paritario che non può essere derogato da una norma di fonte secondaria (DPR 445/2000).
Del resto, l'art. 49, comma 1, legge 289/02 prevede che “I redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per gli italiani nel mondo, sono definite le equivalenze dei redditi, le certificazioni e i casi in cui la certificazione può essere sostituita da autocertificazione”.
Il decreto emesso in attuazione della predetta norma è il DM 12.5.2003 che: -all'art. 1, distingue tra redditi prodotti all'estero aventi natura pensionistica e altri redditi (da lavoro, immobiliari, di capitali, assistenziali); -all'art. 2 prevede la possibilità di autocertificazione, sia per il cittadino italiano sia per lo straniero, nell'ipotesi in cui lo Stato non sia compreso tra quelli di cui alla tabella allegata al DM e l'istante non abbia ottenuto la certificazione dall'organismo estero che eroga prestazioni previdenziali ed assistenziali;
-all'art. 3 prevede che sia l'ente erogatore italiano ad individuare l'organismo che nello Stato estero possa rilasciare la dovuta certificazione relativa all'eventuale erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Pertanto tale normativa (che fa riferimento alle “prestazioni pensionistiche” e che tuttavia non v'è motivo di non applicare anche alle prestazioni di natura assistenziale) consente l'autocertificazione ai fini del requisito reddituale e pone a carico dell'ente erogatore, in questo caso l l'onere di individuare l'organismo che nello Stato estero può rilasciare la dovuta CP_2
certificazione relativa all'eventuale erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
L'Istituto previdenziale non ha nemmeno dedotto di avere individuato, con riferimento alla
Russia, detto organismo e tale inerzia non può tradursi in una lesione del diritto dell'istante
In definitiva, diversamente da quanto sostenuto dall l'autocertificazione reddituale è CP_2
idonea a supportare la domanda di assegno sociale proposta dalla ricorrente, fermo restando che potrà essere l'ente ad effettuare gli accertamenti di competenza.
All'accoglimento della domanda non può ostare nemmeno la messa in discussione della condizione di nubilato dichiarata dall'interessata e che l'ente ha rilevato essere un dato difforme
7 da quello desunto dalla “procedura di consultazione dei permessi di soggiorno”, recante, per la ricorrente, l'indicazione di vedova: trattasi di circostanza che l'ente ha dedotto solo nel corso del presente giudizio e che allo stato, tuttavia, non risulta adeguatamente riscontrata, né rispetto alla sua effettività, né rispetto alla sua eventuale rilevanza.
Nulla avendo dedotto l con riferimento all'ammontare della domanda, essa va accolta CP_2
nella misura dedotta in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della domanda e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
nei confronti dell ,
[...] Controparte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, accertato e dichiarato il diritto di all'assegno sociale e alla relativa Parte_1
maggiorazione a decorrere dal 1 febbraio 2024; condanna l a erogare alla ricorrente l'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, L. 335/1995, con CP_2
decorrenza dal 1 febbraio 2024, e quindi a pagare alla stessa la somma di € 10.379,62 maturata dal 1 febbraio 2024 al 28 febbraio 2025, da incrementare di € 810,16 mensili fino a che ne permangano le condizioni;
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
con distrazione di dette spese in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario
Lecco, 25 giugno 2025.
Il Giudice Federica Trovò
8