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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/02/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA
II^ SEZIONE CIVILE
VERBALE ORDINANZA DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
Del 11.2.2025
Nella controversia avente R.G. 576/2019
promossa da
(CF , elettivamente domiciliato in Villa San Giovanni, Parte_1 C.F._1
alla Via A Curzon n 89, presso l'avv. Salvatore Loschiavo da cui è rappresentato e difeso in forza di procura in calce all'atto introduttivo del giudizio - Attore -
contro
(Partita IVA ), in persona del suo lrpt, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Don Minzoni 29, presso l'avv. Francesco
Mortelliti da cui è rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto introduttivo. -Convenuto
residente in [...]-C Reggio Calabria -Contumace CP_2
Visto il decreto del 20.1.2025, con cui è stata disposta la celebrazione dell'udienza ex art 127 ter, cpc,
mediante il deposito telematico di note scritte;
preso atto della regolare costituzione delle parti, che hanno depositato le note nei termini concessi,
ivi precisando le loro conclusioni
Il GOT
pronuncia sentenza come segue:
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio la sig e la sua assicurazione - la Parte_1 CP_2 [...]
- chiedendo al Tribunale adito la loro condanna in solido al risarcimento di tutti i Controparte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle lesioni subite nel sinistro occorsogli in data in data
18.8.2018, per complessivi € 21.239,67 o la maggiore o minore somma risultante di Giustizia.
A tal fine esponeva che, nella predetta data, percorreva la Strada Statale 106 Jonica in direzione Reggio-
Taranto a bordo del veicolo Suzuki tg DZ813KJ, quando al chilometro 11+600 rallentava e si fermava a
Per_ causa di un incolonnamento. In quel frangente sopraggiungeva da dietro il Sig. alla guida di una
CI tg MD805VD, di proprietà della sig.ra che non si accorgeva delle auto ferme e collideva CP_2
violentemente con la Suzuki, provocandone lo sbalzo in avanti contro una Fiat 500, anch'essa ferma (che a sua volta urtava una Dacia tg EH166NV creando così un tamponamento a catena).
A causa di ciò riportava lesioni fisiche - quantificate a mezzo ctp in 9 punti di postumi invalidanti permanenti - in ragione delle quali avanzava la domanda risarcitoria.
Eccepita dall'Assicurazione, regolarmente costituitasi, la nullità della domanda per assoluta genericità
della stessa sulle lesioni subite e disposta dal GI l'integrazione della citazione, il sig. precisava che Pt_1
il giorno del sinistro, presso il P.S. del "G.O.M.I" di Reggio Calabria, gli veniva diagnosticato: " trauma ginocchio Dx con edema" e inviato a consulenza ortopedica. In data 23/08/2018 eseguiva visita specialistica ortopedica che diagnosticava: "trauma contusivodistorsivo ginocchio Dx con sospetta
lesione del Neo-LCA" che lo costringeva ad un ciclo di cure e terapie mediche.
1.1 - La nel merito contestava i fatti per la loro genericità, Controparte_1
sostenendo tuttavia che le lesioni dell'attore, determinate dall'impatto avuto con la Fiat 500, erano conseguenza del mancato rispetto della distanza di sicurezza normativamente prevista. Ipotizzava altresì
che l'attore non indossasse le cinture di sicurezza e che avendo subito pregressi traumi e lesioni ai medesimi distretti corporei oggetto della richiesta di risarcimento – come aveva verificato dal casellario
2 della centrale infortuni - non potesse ritenersi provato il nesso eziologico tra l'incidente di causa e l'entità
del danno lamentato.
Contestava, infine, la quantificazione dei danni operata dall'attore.
1.2 - Con ordinanza del 17-06-2019 il GI ha disposto l'integrazione della citazione e il suo rinnovo nei confronti dell'assicurata che tuttavia è rimasta contumace,
La causa è stata istruita a mezzo prova per testi e CTU medico-legale espletata dal dott. Persona_2
e, all'esito, è passata in decisione. Nell'ordinanza ammissiva della CTU il GI ha ordinato all'attore l'esibizione degli atti medici relativi a pregressi infortuni coinvolgenti gli stressi distretti anatomici;
ordine a cui l'attore non ha adempiuto adducendo l'irreperibilità della detta documentazione.
Le parti hanno regolarmente depositato le note di trattazione scritta per l'odierna udienza.
2. - Tutto ciò premesso, la domanda è accoglibile nei limiti di quanto si dirà.
L'evento risulta provato dal verbale di intervento della polizia stradale che, sebbene intervenuta subito dopo il sinistro, ha eseguito i rilievi del caso e raccolto le sommarie informazioni dei soggetti coinvolti.
E' noto che il rapporto della Polizia Stradale fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza;
mentre, per quanto riguarda le circostanze non avvenute alla sua presenza si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie. Cassazione civile, Sez.
3^, ordinanza n. 10376/2024 del 17 aprile 2024, ha tuttavia precisato che, riguardo alle altre circostanze di fatto che il pubblico ufficiale segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere esclusa solo da una specifica prova contraria. Prova che nella specie non c'è stata.
L'esito istruttorio consente invece di ritenere provato che all'atto in cui la CI ha urtato la SU
questa fosse ferma ed incolonnata dietro la Fiat 500 – che ha a sua volta subito il solo urto dato dallo sbalzo in avanti che l'impatto della CI ha determinato.
3 Ciò è quanto si rileva dal verbale di intervento della Polizia stradale allegato in atti dall'attore e dalle sommarie informazioni rese dalle persone coinvolte nel sinistro, allegate a quella relazione.
E ciò è anche quanto conferma il teste - uno dei due agenti intervenuti - all'udienza del Testimone_1
22.5.2023, il quale così dichiara: “A.D.R.: posso precisare che, nel suddetto prontuario, alcune parti sono
a mia firma, in quanto riconosco la mia scrittura, in particolare la parte relativa alle sommarie
informazioni, mentre la parte relativa alla dinamica del sinistro è stata verbalizzata dal capo pattuglia,
che nella specie era il collega;
A.D.R.: la ricostruzione del sinistro viene fatta sulla base Testimone_2
delle dichiarazioni assunte nell'immediatezza e dei rilievi oggettivi sullo stato dei luoghi;
A.D.R.: secondo
quanto ho letto nel verbale, la sig.ra - alla guida della Fiat 500 che precedeva l'auto condotta Parte_2
dall'attore - ha dichiarato di aver subito un solo urto.
2.1 - Posto ciò, sulla questione della distanza di sicurezza sollevata dalla difesa dell'Assicurazione, va detto che in ipotesi di incolonnamento di auto ferme è piuttosto pacifico in giurisprudenza che la presunzione di colpa in misura paritaria di cui all'art 2054 cc si applichi solo in caso di tamponamento a catena di veicoli in movimento;
mentre, nel caso di tamponamento di veicoli fermi in colonna la responsabilità va attribuita interamente al conducente del veicolo in movimento che nel sopraggiungere ha colpito quello, o quelli, che si trovavano già fermi sulla carreggiata (cfr. Cass. sent. n. 13703/2017, n.
15788/2018 e ord. n. 4304/2021).
Per_ Peraltro, in merito alla dinamica non può trascurarsi di considerare che lo stesso teste conducente della CI che ha impattato sulla SU (sulla cui capacità a testimoniare nessuna delle parti in causa,
ed in special modo l'assicurazione, che lo ha anche indicato e citato come teste, ha eccepito alcunchè …)
ha così ammesso la sua responsabilità: ADR “…ho impattato contro la vettura che mi precedeva … ;
ADR: “Dopo l'urto con la vettura che mi precedeva, sono sceso dalla macchina;
dietro la mia vettura
non vi erano altri mezzi;
davanti alla mia, vi era la vettura scura che io ho impattato e ho visto che aveva
anch'essa urtato contro un'altra vettura piccola di dimensioni e di colore chiaro che la precedeva”.
4 L'an risulta dunque provato e così anche la responsabilità del conducente la CI. Né, sotto altro aspetto segnalato dalla difesa della convenuta, c'è prova che l'attore non avesse la cintura di sicurezza allacciata:
niente in merito viene segnalato dagli agenti di polizia stradale intervenuti.
Sicchè la pretesa risarcitoria dell'attore deve ritenersi fondata.
3. - Ciò posto, in merito al danno - e conseguentemente all'entità del ristoro - che l'attore asserisce di avere subito, c'è idoneo corredo documentale in atti - come il verbale di accettazione del Pronto soccorso dell'ospedale Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria del 18.8.2018 - che attesta che il sig. Pt_1
sia stato prelevato e trasportato dal 118 per trauma stradale. Ma oltre a ciò, c'è l'approfondito accertamento tecnico effettuato dal CTU dott. - alle cui conclusioni si ritiene di aderire pienamente in ragion Per_3
della loro completezza e precisione - che consente di pervenire correttamente alla concreta pretesa risarcitoria che l'attore può accampare.
Così conclude infatti il perito: “Esiti di lesione del menisco laterale del ginocchio destro in soggetto con
lesione del neolegamento crociato anteriore, precedentemente impiantato per infortunio sul lavoro, esiti
di meniscectomia selettiva mediale, artrosi post-traumatica, borsite sottorotulea cronica (malattia
professionale)”; determinando e valutando gli esiti di carattere permanente in rapporto causale con il
fatto lesivo nella misura del 3,5% (tre punti e mezzo percento). Quanto al danno biologico temporaneo
egli quantifica l'ITT in giorni 10; ITP 75% in giorni 10; ITP 50% in giorni 20 e ITP 25% in giorni 40.
Ebbene, il CTU, sia pure stigmatizzando che (come anche opportunamente segnalato dalla difesa dell'assicurazione e dalle osservazioni sollevate dal suo CTP) l'attore non abbia adempiuto all'ordine del
GI di esibizione della documentazione sanitaria relativa a pregressi eventi traumatici interessanti analoghi distretti anatomici, afferma di poter formulare un giudizio medico legale “giacchè la contusione alla spalla
sinistra non ha lasciato esiti e le preesistenze a carico del ginocchio destro si possono ricostruire con la
documentazione in atti, la RM presa in visione e l'esame clinico”.
Quindi, con atteggiamento critico ed obiettivo rispetto alla valutazione di parte allegata dall'attore,
l'esperto prosegue dando conto dell'iter logico seguito e precisando che: la lesione del LCA (richiamata
dal CTP) che non può essere secondaria ad una semplice contusione se non di entità talmente grave da
5 comprendere lesioni di altre strutture articolari e non. Il dottor (ctp dell'attore), però, non ci Per_4
spiega come il periziando possa aver subito tale distorsione giacchè si trovava dentro l'abitacolo
dell'auto, verosimilmente con la cintura di sicurezza allacciata in modo da non poter scivolare in avanti
sul sedile e riportare traumi rilevanti agli arti inferiori. Ed aggiunge ancora: “Una distorsione, per
provocare la rottura di netto del legamento crociato anteriore, deve avere delle precise caratteristiche e
il giusto carico sull'arto, cosa che non può avvenire nell'abitacolo di un'auto. Il quadro strumentale
appare indicativo di esiti di lesioni preesistenti ad andamento cronico con usura delle cartilagini,
degenerazione del menisco mediale (trattato chirurgicamente), condropatia femoro-rotulea,
degenerazione del tendine rotuleo e film di tipo sinovitico (infiammatorio) all'interno dell'articolazione”.
Concludendo infine che : Una lesione acuta e correlabile al sinistro può essere quella del menisco laterale
che è apparso fissurato, come da lesione piuttosto recente.
Sicchè, è solo con riferimento a tale tipo di lesione - opportunamente ponderata nel complessivo quadro clinico del periziato - che l'esperto formula le sue conclusioni, alle quali questo giudice ritiene di aderire pienamente in ragion della loro completezza e precisione, anche a seguito delle osservazioni fatte dalla dott.ssa CTP della compagnia assicurativa. Per_5
3.1 - In ragione di ciò, al danneggiato, che aveva 47 anni all'atto dell'incidente, spettano: a) il risarcimento del danno biologico permanente che, utilizzando i parametri applicabili all'ipotesi di microinvalidità
permanente in ipotesi di sinistro stradale, è pari a €. 3.397,00 b) il risarcimento del danno biologico temporaneo che si liquida per ciascun giorno di inabilità totale, in € 55,24 e, per ciascun giorno di inabilità
temporanea parziale in misura proporzionalmente ridotta;
per un totale di € 2.071,50. A cui vanno aggiunti
€. 125,00 di danno patrimoniale documentato e verificato dal CTU, da considerarsi approssimativamente pari all'attualità a €. 150,00. E così complessivi €. 5.618,50.
Nessun'altra somma oltre quella sopra considerata è dovuta a titolo di danno non patrimoniale.
In particolare, non può essere valutato e/o riconosciuto alcun incremento per sofferenza soggettiva ulteriore o danno morale rispetto a quella compresa nel per il danno biologico permanente poiché nell'atto di citazione non è contenuta alcuna specifica allegazione al riguardo;
tale che
6 una volta provata rendeva il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni dello stesso grado (al riguardo ex multis, v. Cass. Sez. 6 - 3, ordinanza n. 10912 del 07/05/2018 ed anche Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018).
Trattandosi di debito di valore, sulla somma determinata e liquidata all'attualità vanno aggiunti gli interessi c.d. compensativi al tasso legale, da calcolarsi sull'importo devalutato alla data dell'evento dannoso
(18.8.2018) e rivalutato anno per anno fino alla data della odierna decisione (così anche in applicazione dei principi sanciti da Cass., sez. un., 17 febbraio 1995 n. 1712 e del criterio di calcolo applicato dalla
Corte di Appello di RC). Sulla somma così determinata, dalla sentenza e sino all'effettivo soddisfo andranno corrisposti i soli interessi legali.
4. - Le spese e competenze di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo
- ritenuti congrui in ragione dell'esito anche i parametri minimi - tenuto conto del decisum e dell'attività
concretamente svolta nel corso del giudizio.
Le spese di c.t.u., liquidate in corso di causa (con decreto dell'11.12.2024), parimenti, vanno poste a carico della parte convenuta soccombente.
Non si ritiene invece ricorrere l'ipotesi per la liquidazione a carico del soccombente del danno ex art 96
cpc, atteso che non c'è prova che l'Assicurazione abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave;
né risulta provato il danno che il suo comportamento abbia potuto arrecare all'attore; tanto più se si considera la consistente riduzione che ha invece subito la pretesa attorea.
P.Q.M.
il Tribunale di Locri, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa;
disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta dal sig. e per l'effetto, condanna la Parte_1 Controparte_1
l. (Partita IVA ), in persona del suo lrpt, e la sig.ra in solido
[...] P.IVA_1 CP_2
tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di €. 5.618,50 in moneta attuale, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi legali da calcolare sulla somma
7 devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata fino alla data di deposito della sentenza;
e da qui in poi i soli interessi legali, sull'intero importo maturato, fino al soddisfo;
2) condanna i convenuti in solido tra loro alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore dell'attore nella misura di € 3.593,00, di cui € 293,00 per esborsi ed € 3.300,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, C.P.A ed I.V.A. nelle misure di legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratasi antistatario;
3) pone a carico dei convenuti in solido le spese relative alla espletata consulenza tecnica d'ufficio, già
liquidata in corso di causa.
Reggio Calabria, 11.2.2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Luisa Sorrenti
8
II^ SEZIONE CIVILE
VERBALE ORDINANZA DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
Del 11.2.2025
Nella controversia avente R.G. 576/2019
promossa da
(CF , elettivamente domiciliato in Villa San Giovanni, Parte_1 C.F._1
alla Via A Curzon n 89, presso l'avv. Salvatore Loschiavo da cui è rappresentato e difeso in forza di procura in calce all'atto introduttivo del giudizio - Attore -
contro
(Partita IVA ), in persona del suo lrpt, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Don Minzoni 29, presso l'avv. Francesco
Mortelliti da cui è rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto introduttivo. -Convenuto
residente in [...]-C Reggio Calabria -Contumace CP_2
Visto il decreto del 20.1.2025, con cui è stata disposta la celebrazione dell'udienza ex art 127 ter, cpc,
mediante il deposito telematico di note scritte;
preso atto della regolare costituzione delle parti, che hanno depositato le note nei termini concessi,
ivi precisando le loro conclusioni
Il GOT
pronuncia sentenza come segue:
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio la sig e la sua assicurazione - la Parte_1 CP_2 [...]
- chiedendo al Tribunale adito la loro condanna in solido al risarcimento di tutti i Controparte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle lesioni subite nel sinistro occorsogli in data in data
18.8.2018, per complessivi € 21.239,67 o la maggiore o minore somma risultante di Giustizia.
A tal fine esponeva che, nella predetta data, percorreva la Strada Statale 106 Jonica in direzione Reggio-
Taranto a bordo del veicolo Suzuki tg DZ813KJ, quando al chilometro 11+600 rallentava e si fermava a
Per_ causa di un incolonnamento. In quel frangente sopraggiungeva da dietro il Sig. alla guida di una
CI tg MD805VD, di proprietà della sig.ra che non si accorgeva delle auto ferme e collideva CP_2
violentemente con la Suzuki, provocandone lo sbalzo in avanti contro una Fiat 500, anch'essa ferma (che a sua volta urtava una Dacia tg EH166NV creando così un tamponamento a catena).
A causa di ciò riportava lesioni fisiche - quantificate a mezzo ctp in 9 punti di postumi invalidanti permanenti - in ragione delle quali avanzava la domanda risarcitoria.
Eccepita dall'Assicurazione, regolarmente costituitasi, la nullità della domanda per assoluta genericità
della stessa sulle lesioni subite e disposta dal GI l'integrazione della citazione, il sig. precisava che Pt_1
il giorno del sinistro, presso il P.S. del "G.O.M.I" di Reggio Calabria, gli veniva diagnosticato: " trauma ginocchio Dx con edema" e inviato a consulenza ortopedica. In data 23/08/2018 eseguiva visita specialistica ortopedica che diagnosticava: "trauma contusivodistorsivo ginocchio Dx con sospetta
lesione del Neo-LCA" che lo costringeva ad un ciclo di cure e terapie mediche.
1.1 - La nel merito contestava i fatti per la loro genericità, Controparte_1
sostenendo tuttavia che le lesioni dell'attore, determinate dall'impatto avuto con la Fiat 500, erano conseguenza del mancato rispetto della distanza di sicurezza normativamente prevista. Ipotizzava altresì
che l'attore non indossasse le cinture di sicurezza e che avendo subito pregressi traumi e lesioni ai medesimi distretti corporei oggetto della richiesta di risarcimento – come aveva verificato dal casellario
2 della centrale infortuni - non potesse ritenersi provato il nesso eziologico tra l'incidente di causa e l'entità
del danno lamentato.
Contestava, infine, la quantificazione dei danni operata dall'attore.
1.2 - Con ordinanza del 17-06-2019 il GI ha disposto l'integrazione della citazione e il suo rinnovo nei confronti dell'assicurata che tuttavia è rimasta contumace,
La causa è stata istruita a mezzo prova per testi e CTU medico-legale espletata dal dott. Persona_2
e, all'esito, è passata in decisione. Nell'ordinanza ammissiva della CTU il GI ha ordinato all'attore l'esibizione degli atti medici relativi a pregressi infortuni coinvolgenti gli stressi distretti anatomici;
ordine a cui l'attore non ha adempiuto adducendo l'irreperibilità della detta documentazione.
Le parti hanno regolarmente depositato le note di trattazione scritta per l'odierna udienza.
2. - Tutto ciò premesso, la domanda è accoglibile nei limiti di quanto si dirà.
L'evento risulta provato dal verbale di intervento della polizia stradale che, sebbene intervenuta subito dopo il sinistro, ha eseguito i rilievi del caso e raccolto le sommarie informazioni dei soggetti coinvolti.
E' noto che il rapporto della Polizia Stradale fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza;
mentre, per quanto riguarda le circostanze non avvenute alla sua presenza si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie. Cassazione civile, Sez.
3^, ordinanza n. 10376/2024 del 17 aprile 2024, ha tuttavia precisato che, riguardo alle altre circostanze di fatto che il pubblico ufficiale segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere esclusa solo da una specifica prova contraria. Prova che nella specie non c'è stata.
L'esito istruttorio consente invece di ritenere provato che all'atto in cui la CI ha urtato la SU
questa fosse ferma ed incolonnata dietro la Fiat 500 – che ha a sua volta subito il solo urto dato dallo sbalzo in avanti che l'impatto della CI ha determinato.
3 Ciò è quanto si rileva dal verbale di intervento della Polizia stradale allegato in atti dall'attore e dalle sommarie informazioni rese dalle persone coinvolte nel sinistro, allegate a quella relazione.
E ciò è anche quanto conferma il teste - uno dei due agenti intervenuti - all'udienza del Testimone_1
22.5.2023, il quale così dichiara: “A.D.R.: posso precisare che, nel suddetto prontuario, alcune parti sono
a mia firma, in quanto riconosco la mia scrittura, in particolare la parte relativa alle sommarie
informazioni, mentre la parte relativa alla dinamica del sinistro è stata verbalizzata dal capo pattuglia,
che nella specie era il collega;
A.D.R.: la ricostruzione del sinistro viene fatta sulla base Testimone_2
delle dichiarazioni assunte nell'immediatezza e dei rilievi oggettivi sullo stato dei luoghi;
A.D.R.: secondo
quanto ho letto nel verbale, la sig.ra - alla guida della Fiat 500 che precedeva l'auto condotta Parte_2
dall'attore - ha dichiarato di aver subito un solo urto.
2.1 - Posto ciò, sulla questione della distanza di sicurezza sollevata dalla difesa dell'Assicurazione, va detto che in ipotesi di incolonnamento di auto ferme è piuttosto pacifico in giurisprudenza che la presunzione di colpa in misura paritaria di cui all'art 2054 cc si applichi solo in caso di tamponamento a catena di veicoli in movimento;
mentre, nel caso di tamponamento di veicoli fermi in colonna la responsabilità va attribuita interamente al conducente del veicolo in movimento che nel sopraggiungere ha colpito quello, o quelli, che si trovavano già fermi sulla carreggiata (cfr. Cass. sent. n. 13703/2017, n.
15788/2018 e ord. n. 4304/2021).
Per_ Peraltro, in merito alla dinamica non può trascurarsi di considerare che lo stesso teste conducente della CI che ha impattato sulla SU (sulla cui capacità a testimoniare nessuna delle parti in causa,
ed in special modo l'assicurazione, che lo ha anche indicato e citato come teste, ha eccepito alcunchè …)
ha così ammesso la sua responsabilità: ADR “…ho impattato contro la vettura che mi precedeva … ;
ADR: “Dopo l'urto con la vettura che mi precedeva, sono sceso dalla macchina;
dietro la mia vettura
non vi erano altri mezzi;
davanti alla mia, vi era la vettura scura che io ho impattato e ho visto che aveva
anch'essa urtato contro un'altra vettura piccola di dimensioni e di colore chiaro che la precedeva”.
4 L'an risulta dunque provato e così anche la responsabilità del conducente la CI. Né, sotto altro aspetto segnalato dalla difesa della convenuta, c'è prova che l'attore non avesse la cintura di sicurezza allacciata:
niente in merito viene segnalato dagli agenti di polizia stradale intervenuti.
Sicchè la pretesa risarcitoria dell'attore deve ritenersi fondata.
3. - Ciò posto, in merito al danno - e conseguentemente all'entità del ristoro - che l'attore asserisce di avere subito, c'è idoneo corredo documentale in atti - come il verbale di accettazione del Pronto soccorso dell'ospedale Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria del 18.8.2018 - che attesta che il sig. Pt_1
sia stato prelevato e trasportato dal 118 per trauma stradale. Ma oltre a ciò, c'è l'approfondito accertamento tecnico effettuato dal CTU dott. - alle cui conclusioni si ritiene di aderire pienamente in ragion Per_3
della loro completezza e precisione - che consente di pervenire correttamente alla concreta pretesa risarcitoria che l'attore può accampare.
Così conclude infatti il perito: “Esiti di lesione del menisco laterale del ginocchio destro in soggetto con
lesione del neolegamento crociato anteriore, precedentemente impiantato per infortunio sul lavoro, esiti
di meniscectomia selettiva mediale, artrosi post-traumatica, borsite sottorotulea cronica (malattia
professionale)”; determinando e valutando gli esiti di carattere permanente in rapporto causale con il
fatto lesivo nella misura del 3,5% (tre punti e mezzo percento). Quanto al danno biologico temporaneo
egli quantifica l'ITT in giorni 10; ITP 75% in giorni 10; ITP 50% in giorni 20 e ITP 25% in giorni 40.
Ebbene, il CTU, sia pure stigmatizzando che (come anche opportunamente segnalato dalla difesa dell'assicurazione e dalle osservazioni sollevate dal suo CTP) l'attore non abbia adempiuto all'ordine del
GI di esibizione della documentazione sanitaria relativa a pregressi eventi traumatici interessanti analoghi distretti anatomici, afferma di poter formulare un giudizio medico legale “giacchè la contusione alla spalla
sinistra non ha lasciato esiti e le preesistenze a carico del ginocchio destro si possono ricostruire con la
documentazione in atti, la RM presa in visione e l'esame clinico”.
Quindi, con atteggiamento critico ed obiettivo rispetto alla valutazione di parte allegata dall'attore,
l'esperto prosegue dando conto dell'iter logico seguito e precisando che: la lesione del LCA (richiamata
dal CTP) che non può essere secondaria ad una semplice contusione se non di entità talmente grave da
5 comprendere lesioni di altre strutture articolari e non. Il dottor (ctp dell'attore), però, non ci Per_4
spiega come il periziando possa aver subito tale distorsione giacchè si trovava dentro l'abitacolo
dell'auto, verosimilmente con la cintura di sicurezza allacciata in modo da non poter scivolare in avanti
sul sedile e riportare traumi rilevanti agli arti inferiori. Ed aggiunge ancora: “Una distorsione, per
provocare la rottura di netto del legamento crociato anteriore, deve avere delle precise caratteristiche e
il giusto carico sull'arto, cosa che non può avvenire nell'abitacolo di un'auto. Il quadro strumentale
appare indicativo di esiti di lesioni preesistenti ad andamento cronico con usura delle cartilagini,
degenerazione del menisco mediale (trattato chirurgicamente), condropatia femoro-rotulea,
degenerazione del tendine rotuleo e film di tipo sinovitico (infiammatorio) all'interno dell'articolazione”.
Concludendo infine che : Una lesione acuta e correlabile al sinistro può essere quella del menisco laterale
che è apparso fissurato, come da lesione piuttosto recente.
Sicchè, è solo con riferimento a tale tipo di lesione - opportunamente ponderata nel complessivo quadro clinico del periziato - che l'esperto formula le sue conclusioni, alle quali questo giudice ritiene di aderire pienamente in ragion della loro completezza e precisione, anche a seguito delle osservazioni fatte dalla dott.ssa CTP della compagnia assicurativa. Per_5
3.1 - In ragione di ciò, al danneggiato, che aveva 47 anni all'atto dell'incidente, spettano: a) il risarcimento del danno biologico permanente che, utilizzando i parametri applicabili all'ipotesi di microinvalidità
permanente in ipotesi di sinistro stradale, è pari a €. 3.397,00 b) il risarcimento del danno biologico temporaneo che si liquida per ciascun giorno di inabilità totale, in € 55,24 e, per ciascun giorno di inabilità
temporanea parziale in misura proporzionalmente ridotta;
per un totale di € 2.071,50. A cui vanno aggiunti
€. 125,00 di danno patrimoniale documentato e verificato dal CTU, da considerarsi approssimativamente pari all'attualità a €. 150,00. E così complessivi €. 5.618,50.
Nessun'altra somma oltre quella sopra considerata è dovuta a titolo di danno non patrimoniale.
In particolare, non può essere valutato e/o riconosciuto alcun incremento per sofferenza soggettiva ulteriore o danno morale rispetto a quella compresa nel per il danno biologico permanente poiché nell'atto di citazione non è contenuta alcuna specifica allegazione al riguardo;
tale che
6 una volta provata rendeva il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni dello stesso grado (al riguardo ex multis, v. Cass. Sez. 6 - 3, ordinanza n. 10912 del 07/05/2018 ed anche Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018).
Trattandosi di debito di valore, sulla somma determinata e liquidata all'attualità vanno aggiunti gli interessi c.d. compensativi al tasso legale, da calcolarsi sull'importo devalutato alla data dell'evento dannoso
(18.8.2018) e rivalutato anno per anno fino alla data della odierna decisione (così anche in applicazione dei principi sanciti da Cass., sez. un., 17 febbraio 1995 n. 1712 e del criterio di calcolo applicato dalla
Corte di Appello di RC). Sulla somma così determinata, dalla sentenza e sino all'effettivo soddisfo andranno corrisposti i soli interessi legali.
4. - Le spese e competenze di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo
- ritenuti congrui in ragione dell'esito anche i parametri minimi - tenuto conto del decisum e dell'attività
concretamente svolta nel corso del giudizio.
Le spese di c.t.u., liquidate in corso di causa (con decreto dell'11.12.2024), parimenti, vanno poste a carico della parte convenuta soccombente.
Non si ritiene invece ricorrere l'ipotesi per la liquidazione a carico del soccombente del danno ex art 96
cpc, atteso che non c'è prova che l'Assicurazione abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave;
né risulta provato il danno che il suo comportamento abbia potuto arrecare all'attore; tanto più se si considera la consistente riduzione che ha invece subito la pretesa attorea.
P.Q.M.
il Tribunale di Locri, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa;
disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta dal sig. e per l'effetto, condanna la Parte_1 Controparte_1
l. (Partita IVA ), in persona del suo lrpt, e la sig.ra in solido
[...] P.IVA_1 CP_2
tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di €. 5.618,50 in moneta attuale, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi legali da calcolare sulla somma
7 devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata fino alla data di deposito della sentenza;
e da qui in poi i soli interessi legali, sull'intero importo maturato, fino al soddisfo;
2) condanna i convenuti in solido tra loro alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore dell'attore nella misura di € 3.593,00, di cui € 293,00 per esborsi ed € 3.300,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, C.P.A ed I.V.A. nelle misure di legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratasi antistatario;
3) pone a carico dei convenuti in solido le spese relative alla espletata consulenza tecnica d'ufficio, già
liquidata in corso di causa.
Reggio Calabria, 11.2.2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Luisa Sorrenti
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