Articolo 45 della Legge 30 aprile 1971, n. 206
Articolo 44Articolo 46
Versione
15 maggio 1971
Art. 45.
Il contributo dello Stato a favore dell'istituto agronomico per l'oltremare, di cui all' articolo 12 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612 , e' determinato, per l'anno finanziario 1971, in lire 158.000.000.
Entrata in vigore il 15 maggio 1971