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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 27/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 351/ 2024 R.G. Lav.
All'udienza del 27/01/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli sono comparsi per la ricorrente l'Avv. SUFFIA Parte_1
ELISA in sostituzione dell'Avv. RUMBOLO e per il resistente
[...]
l'Avv. CORRADI GIANFRANCO in sostituzione dell'Avv. CP_1
SBRANA.
L'avv. SUFFIA insiste per l'accoglimento dell'opposizione richiamandosi agli atti.
L'avv. CORRADI insiste come in atti;
esclude il dedotto errore di calcolo, in quanto la retribuzione del mese di aprile 2022 è stata indicata in modo errato nel corpo del ricorso, ma il calcolo come da foglio depositato è corretto, riportando la cifra giusta;
conclude per il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 13.25 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 27/01/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 351/2024 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. Parte_1
RUMBOLO MARIA GIOVANNA, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. DE
CIUCEIS FABIO, in forza di mandato in atti ricorrente in opposizione e
- , elettiv. domiciliato presso lo studio dell'Avv. SBRANA Controparte_1
GIAN MARCO, il quale lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti
convenuto opposto sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.4.2024 la società ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 44/2024 (R.G. 98/2024) con cui il Tribunale di Savona le aveva ingiunto il pagamento in favore dell'ex dipendente della Controparte_1
complessiva somma di € 60.630,00, oltre interessi legali sulle frazioni di capitale annualmente rivalutate dalla maturazione al saldo a titolo di retribuzione, tredicesima, quattordicesima, ferie residue e TFR, oltre alle spese del procedimento monitorio, chiedendo accogliersi, nel merito, le seguenti conclusioni: “in accoglimento della presente opposizione, verificata la infondatezza dell'intero credito azionato con decreto ingiuntivo, e accertata la ripetizione delle somme trattenute ma già versate dall'opponente, in revoca del decreto opposto, disporre la riduzione della somma ingiunta mantenendola efficace unicamente per l'importo di € 46.087,98 al netto CP_ dei contributi e Irpef e dell'errore rilevato in ricorso per decreto ingiuntivo ove con riferimento alla mensilità relativa ad aprile 2022 viene erroneamente chiesta la somma di €
2.457,84 anziché € 2.082,72 così come indicato nella riferita busta paga (ovvero € 60.630,00 ma CP_ detratte € 14.166,90 per contributi e Irpef regolarmente versate dalla società oltre €
375,12) e così per la complessiva somma di € 46.087,98, somma eventualmente da ingiungere”.
L'opponente, in particolare, ha affermato l'erroneità ed infondatezza della pretesa creditoria del socio e dipendente fino alla data del 15 novembre 2023, posto che CP_1
esaminando le buste paga emesse nel periodo di interesse (da marzo 2022 a novembre 2023) emergeva un errore nell'indicazione della somma dovuta per la mensilità di aprile 2022 (poiché era stata erroneamente chiesta la somma di € 2.457,84 anziché € 2.082,72) e nella quantificazione delle spettanze al lordo dei contributi previdenziali e fiscali regolarmente versati
(come documentalmente comprovato dai modelli di pagamento unificato F24 relativi al periodo di cui al ricorso per decreto ingiuntivo).
La società, inoltre, ha dedotto che anche in virtù del rapporto di parentela con CP_1
il suo amministratore unico e del ruolo rivestito, aveva avuto la disponibilità di carta di credito
American Express Platinum Business senza limite di spesa intestata alla Parte_1
utilizzata anche per le sue esigenze personali per tutto il periodo della contestata
[...]
mancata retribuzione come dalla documentazione in atti.
3 Si è costituito in giudizio contestando la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione e chiedendone la reiezione.
Il convenuto opposto ha rilevato come la non avesse Parte_1
contestato che nel periodo oggetto di domanda aveva effettivamente svolto attività lavorativa in favore della società (gestita da suo padre e dalla moglie di questi) maturando il diritto a percepire gli emolumenti di cui alle buste paga in atti (non disconosciute o contestate per errore contabile).
Lo stesso ha affermato il suo diritto ad ottenere il pagamento delle retribuzioni al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali non tempestivamente versate dalla datrice di lavoro, ha contestato la rilevanza probatoria dei modelli F24 allegati al ricorso, ha escluso la sussistenza di un errore di calcolo nel computo della retribuzione di aprile 2022 e, quanto alle somme genericamente ed irritualmente opposte in compensazione, ha rilevato che gli estratti prodotti dalla controparte riportavano spese per viaggi, trasferte, pranzi con clienti, acquisti di materiale su siti di vendita, ma mai per acquisti di beni di prima necessità presso supermercati o pagamento di utenze di acqua luce o gas.
Esperito senza successo il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante l'acquisizione presso di copia dell'estratto contributivo relativo al convenuto CP_2 [...]
e di una breve relazione circa la contribuzione effettivamente versata in favore CP_1
dello stesso dalla società nel periodo da marzo 2022 a novembre Parte_1
2023.
Nel corso dell'odierna udienza il difensore della società ricorrente ha insistito nell'opposizione, mentre il difensore del convenuto opposto ha chiesto il rigetto della domanda avversaria
L'opposizione è fondata solo nei limiti e per le ragioni che seguono.
È pacifico tra le parti che abbia lavorato alle dipendenze della Controparte_1
dal marzo 2022 al novembre del 2023 senza percepire gli Parte_1
emolumenti portati dalle buste paga emesse dalla stessa datrice di lavoro per le relative mensilità.
Si rileva che le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro fanno fede nei confronti del soggetto che le ha emesse alla stregua del loro contenuto, obbligatorio e penalmente sanzionato (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 1649/22).
4 La società opponente non ha contestato il contenuto dei prospetti paga prodotti in atti, né
l'effettiva spettanza di somme al per i titoli di cui ai citati prospetti. La CP_1 [...]
infatti, ha opposto il decreto ingiuntivo n. 44/24 limitandosi ad affermare Parte_1
l'erroneità della somma pretesa dall'ex dipendente in forza delle buste paga in atti in quanto, da un lato, era stata mal indicata la retribuzione dovuta per il mese di aprile 2022 e, dall'altro, il conteggio era stato operato al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali senza tener conto di quanto versato ad o al fisco. CP_2
Quanto all'errore nell'indicazione della mensilità di aprile 2022, si rileva che effettivamente il ricorso per ingiunzione riporta erroneamente, nelle spettanze del per CP_1
la mensilità di aprile 2022, l'importo di € € 2.457,84 anziché € 2.082,72, ma il conteggio allegato indica correttamente il dovuto, con conseguente esattezza del calcolo della somma degli emolumenti oggetto di domanda.
La somma degli importi lordi delle buste paga azionate dal lavoratore, quindi, è effettivamente € 60.630,00.
Quanto, invece, alla quantificazione delle spettanze in favore del dipendente, se al netto o al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (Cass. n. 18044/15).
L'importo retributivo, quindi, deve essere decurtato delle trattenute fiscali dovute per legge il cui versamento sia stato effettivamente adempiuto dal datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta (Cass. n. 30683/22). Quanto, invece, alle trattenute previdenziali, poi, al
5 datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di loro tempestivo pagamento.
Le ritenute fiscali e quelle previdenziali possono, in definitiva, essere sottratte dall'importo lordo spettante al lavoratore solo qualora effettivamente versate dal datore di lavoro.
Nel caso in esame la ha dedotto di aver tempestivamente Parte_1
versato le ritenute previdenziali e fiscali operate sulle retribuzioni del d ha prodotto, a CP_1
riprova dell'effettivo versamento, i modelli F24 riportanti i contributi di cui ai modelli DM10 e le ritenute fiscali sulle retribuzioni.
E' stato, quindi, acquisito presso un estratto contributivo del convenuto opposto, da CP_2
cui risulta il regolare versamento della contribuzione per il periodo azionato in via monitoria.
L'Istituto previdenziale, inoltre, ha precisato che la aveva sempre Parte_1
inviato tutte le corrette denunce mensili nei termini di legge, anche nel periodo da marzo 2022 a novembre 2023.
Le informazioni trasmesse da confermano, quindi, quanto risultante dalla CP_2
documentazione prodotta dall'opponente e consentono di ritenere provato, in assenza di elementi di segno contrario, il tempestivo versamento delle ritenute fiscali e previdenziali sulle retribuzioni del CP_1
Gli importi spettanti al convenuto opposto debbono, quindi, essere rideterminati al netto secondo gli importi indicati nel ricorso in opposizione, non contestati quanto ad accuratezza matematica (€ 60.630,00 – 14.166,60 = 46.463,40).
La società opponente ha, poi, affermato di aver fornito al socio e figlio del suo CP_1
amministratore unico, una carta di credito, ma non ha quantificato le spese eventualmente sostenute dal lavoratore per fini esclusivamente personali, non ha formulato istanza di compensazione e, in sede di conclusioni, si è limitata a chiedere la riduzione dell'importo CP_ ingiunto “al netto dei contributi e Irpef e dell'errore rilevato in ricorso per decreto ingiuntivo”.
Orbene, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è
6 luogo ad una ipotesi di compensazione “propria”, bensì ad un mero accertamento contabile di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza (Cass.
n. 4825/19; Cass. n. 13647/19).
Nel caso in esame, tuttavia, il controcredito genericamente prospettato dalla società opponente non è stato specificamente dedotto, quantificato né provato.
Nulla, poi, dimostra che le eventuali spese personali sostenute dal con la carta CP_1
aziendale fossero state autorizzate (posto che non è ascritto allo stesso un utilizzo abusivo della carta di credito American Express Platinum Business) a saldo delle retribuzioni spettanti.
In parziale accoglimento dell'opposizione, quindi, il decreto ingiuntivo n. 44/2024 deve essere revocato e deve essere condannata al pagamento in favore Parte_1
di del complessivo importo di € 46.463,40, oltre interessi e rivalutazione Controparte_1
dalle maturazioni al saldo come per legge.
Vista la parziale fondatezza dell'opposizione, non vi sono i presupposti per una condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Attesa la riduzione dell'importo ingiunto all'esito del giudizio di opposizione, le spese di lite possono essere compensate per la misura del 50% e, vista la parziale fondatezza della pretesa monitoriamente azionata, l'opponente deve essere condannata alla rifusione in favore del convenuto opposto della quota residua, che (opportunamente diminuita, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate) si liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Revoca il decreto ingiuntivo n. 44/2024;
Condanna l'opponente l pagamento in favore Parte_1
di della somma di € 46.463,40, oltre interessi e rivalutazione dalle Controparte_1
maturazioni al saldo.
7 Condanna l'opponente rifondere all'opposto Parte_1
il 50% le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 oltre rimborso spese Controparte_1
forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, compensando la quota residua.
Savona, 27.1.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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