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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/06/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore
Dott.ssa Claudia Marra Giudice
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4007/2024 r.g., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Valentina Ricci, elettivamente domiciliata in Latina, viale dello Statuto n. 52 scala B int. 1,
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del PM in sede.
Oggetto del processo: sentenza parziale di separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta all'udienza di discussione con rimessione della causa al Collegio tenuta il giorno 25.06.2025
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.10.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata rilevava di aver, in data 19.02.2018, contratto matrimonio civile con il sig. in ER (LT), Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune anno 2018 Numero 12 Parte II Serie C
Ufficio 1, che dal matrimonio non erano nati figli, che i coniugi stabilivano la propria residenza in
Latina; che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi era divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto da determinare le parti a vivere separati e che la stessa si era trasferita in Latina, via Arrigo Boito n. 42 scala B int. 20.
Concludeva chiedendo: “1) Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1
con sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel Controparte_1 reciproco rispetto;
2) Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
3) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di scioglimento del matrimonio ex Legge n. 55/2015; 4) una volta passata in giudicato la sentenza avente ad oggetto la separazione dei coniugi, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e in ER (LT) in data Parte_1 Controparte_1
19.02.2018 e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune anno 2018 Numero 12
Parte II Serie C Ufficio 1, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
5) con vittoria di spese e onorari di giudizio.”.
Il resistente, pur regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva.
Il Collegio ritiene la domanda di pronuncia sullo stato di separazione personale dei coniugi sia meritevole di accoglimento.
Reputa, infatti, sussistenti i presupposti di legge, in quanto dagli atti, dal contegno delle parti e dalle dichiarazioni della ricorrente è da escludere che la comunione materiale e spirituale possa essere ricostituita.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda
Va, quindi, emessa pronunzia non definitiva di separazione personale dei coniugi.
La causa va rimessa sul ruolo come da separata contestuale ordinanza per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 del matrimonio in regime della separazione dei beni celebrato in ER (LT) in data 19.02.2018
e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune anno 2018 Numero 12 Parte II Serie
C Ufficio 1, autorizzando i coniugi a vivere separati,
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ER di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Spese al definitivo;
4. Rimette la causa sul ruolo come da contestuale ordinanza.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune indicato per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 30.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Serino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore
Dott.ssa Claudia Marra Giudice
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4007/2024 r.g., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Valentina Ricci, elettivamente domiciliata in Latina, viale dello Statuto n. 52 scala B int. 1,
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del PM in sede.
Oggetto del processo: sentenza parziale di separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta all'udienza di discussione con rimessione della causa al Collegio tenuta il giorno 25.06.2025
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.10.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata rilevava di aver, in data 19.02.2018, contratto matrimonio civile con il sig. in ER (LT), Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune anno 2018 Numero 12 Parte II Serie C
Ufficio 1, che dal matrimonio non erano nati figli, che i coniugi stabilivano la propria residenza in
Latina; che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi era divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto da determinare le parti a vivere separati e che la stessa si era trasferita in Latina, via Arrigo Boito n. 42 scala B int. 20.
Concludeva chiedendo: “1) Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1
con sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel Controparte_1 reciproco rispetto;
2) Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
3) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di scioglimento del matrimonio ex Legge n. 55/2015; 4) una volta passata in giudicato la sentenza avente ad oggetto la separazione dei coniugi, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e in ER (LT) in data Parte_1 Controparte_1
19.02.2018 e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune anno 2018 Numero 12
Parte II Serie C Ufficio 1, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
5) con vittoria di spese e onorari di giudizio.”.
Il resistente, pur regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva.
Il Collegio ritiene la domanda di pronuncia sullo stato di separazione personale dei coniugi sia meritevole di accoglimento.
Reputa, infatti, sussistenti i presupposti di legge, in quanto dagli atti, dal contegno delle parti e dalle dichiarazioni della ricorrente è da escludere che la comunione materiale e spirituale possa essere ricostituita.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda
Va, quindi, emessa pronunzia non definitiva di separazione personale dei coniugi.
La causa va rimessa sul ruolo come da separata contestuale ordinanza per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 del matrimonio in regime della separazione dei beni celebrato in ER (LT) in data 19.02.2018
e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune anno 2018 Numero 12 Parte II Serie
C Ufficio 1, autorizzando i coniugi a vivere separati,
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ER di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Spese al definitivo;
4. Rimette la causa sul ruolo come da contestuale ordinanza.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune indicato per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 30.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Serino