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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/03/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott. ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7825/2024 R.G., avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Ivana PRINCIPATO, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dagli Avv.ti Gaetano Maria AMORUSO e Angela GAROZZO, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole in ordine all'accordo raggiunto dai coniugi.
Posta in decisione all'udienza del 13/01/202, fissata per la comparizione personale dei coniugi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato telematicamente il 19/07/2024, ha chiesto pronunciarsi la Parte_1
separazione personale dal marito , con cui ha contratto matrimonio ad Acireale (CT) il CP_1
27/04/2009 e dalla cui unione sono nate, ad Acireale, le figlie (in data 07/08/2009) e Per_1 Per_2
(in data 14/10/2011).
Ha dedotto la ricorrente che da tempo il marito si era disinteressato della famiglia;
questi, infatti,
allontanandosi per motivi di lavoro (essendo un militare della Marina Italiana), non aveva mostrato interesse per essa ricorrente né per le figlie, preferendo coltivare il legame con la di lui madre.
La signora ha quindi chiesto l'addebito della separazione al marito, l'affidamento delle figlie Pt_1
minori e in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso di sé ed Per_1 Per_2
assegnazione in proprio favore della casa familiare (di proprietà del marito, ma interamente ristrutturata con denaro proprio), regolamentando gli incontri tra padre e figlie ed ponendo a carico del resistente l'obbligo di versarle la somma di € 600,00 per il mantenimento delle minori, oltre 50%
delle spese straordinarie e al diritto a percepire integralmente l'importo dell'assegno unico.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12/12/2024, si è costituito , il quale CP_1
senza opporsi alla domanda di separazione ed alle richieste di affidamento condiviso delle figlie ,di collocazione presso la madre e di assegnazione della casa familiare, ha contestato l'addebito formulato nei proprio confronti, assumendo, di contro, in capo alla ricorrente la responsabilità del naufragio dell'unione coniugale e dichiarandosi disponibile a versare q quest'ultima quale contributo al mantenimento delle minori un assegno mensile non superiore ad € 250,00.
All'udienza di comparizione del 13/01/2025, sentiti i coniugi - ciascuno con l'assistenza del rispettivo difensore - ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il giudice delegato, previa trasformazione del rito, ha rimesso la causa in decisione, attesa la disponibilità manifestata dalle parti a trovare un accordo sulle condizioni della loro separazione, rinunciando alle reciproche richieste di addebito. In base all'accordo, liberamente raggiunto in udienza dinanzi al giudice delegato, le parti hanno previsto che:
“
1. Le figlie e resteranno affidate ad entrambi i genitori e collocate prevalentemente Per_1 Per_2
presso la madre, a cui resta assegnata la casa familiare di proprietà del sig. ; CP_1
2. Il signor continuerà a pagare i ratei del mutuo da egli contratto per l'acquisto della casa;
3. Tenuto conto della disposta assegnazione della casa familiare in favore della sig.ra e Pt_1
dell'onere del pagamento del mutuo a carico del sig. , quest'ultimo corrisponderà per il CP_1
mantenimento delle figlie un assegno dell'importo di € 200,00 ciascuna - da corrispondere entro
giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione - oltre al 50% delle spese straordinarie, con
decorrenza dal mese di settembre del 2024; come per legge, l'assegno unico verrà corrisposto a
ciascun genitore in ragione del 50% dell'intero importo.
4. Il sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie compatibilmente con i propri impegni di lavoro CP_1
e con gli impegni scolastici delle figlie, ogni volta che rientrerà in Sicilia ed anche a La Spezia.
5. Le parti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento
equipollente necessario per l'espatrio delle minori.
6. Il signor acconsente all'apertura del conto corrente intestato a per l'accredito CP_1 Parte_2
dell'indennità di frequenza corrisposta alla minore dall'INPS.”.
Trattasi di condizioni che non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e che appaiono atte a garantire alle figlie minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche per quanto riguarda le previsioni d'ordine economico, le quali risultano idonee,
nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, ad assicurargli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
In considerazione dell'esito concordato delle condizioni di separazione e della trasformazione del rito, nulla deve disporsi sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 7825/2024 R.G.:
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
il 14/11/1982 e , nato a [...] il [...], alle condizioni riportate in parte CP_1
motiva;
Dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile del comune di Acireale
per la relativa annotazione (atto trascritto al n. 19, parte 2, serie A, anno 2009);
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 14.3.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Lidia Greco