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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 13/07/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 1659/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1659/2024 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Cosenza alla via Antonio Giannuzzi n. 2, presso lo studio legale dell'avv. Stefania
1 Schiava che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente
E
(P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico Legale Rappresentante pro-tempore Ing. , Controparte_2 elettivamente domiciliata in Pizzo alla via Nazionale n. 7, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Sardanelli che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
Oggetto: retribuzione feriale.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.06.2024, deduceva: - di essere Parte_1 dipendente dell'Azienda di Trasporti “Ferrovie della Calabria S.r.l.” dal 02/01/2007 con contratto di lavoro di tipo subordinato, a tempo pieno e indeterminato con qualifica di
Operaio e mansione di Assistente alla clientela, attualmente inquadrato al livello 154 del
CCNL Autoferrotranvieri, in servizio presso la sede di Marina di Gioiosa (RC); - che è da considerarsi illegittima l'esclusione delle voci della retribuzione denominate “Premio di Produttività” pari ad €.11,00 al giorno e “Indennità turni avvicendati” pari ad €. 0,52, corrisposti fino al 31/12/2018, dalla base di calcolo della retribuzione nel periodo feriale;
- che nel periodo feriale la retribuzione deve essere uguale a quella riconosciuta mensilmente;
- di avere diritto alla corresponsione di una retribuzione durante le giornate di ferie in misura pari a quella corrisposta durante le giornate di lavoro effettivamente svolto;
- che l'Azienda di Trasporti deve essere condannata al pagamento delle differenze stipendiali dovute a partire da luglio 2007 fino al 30 giugno 2022; - di aver tentato il bonario componimento della lite, senza ricevere riscontro.
Alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: « Nel merito: -
Accertare e dichiarare che durante le ferie, vanno mantenuti i compensi che remunerano qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni, allo status personale e professionale del lavoratore, con esclusione dei soli elementi della retribuzione diretti a coprire spese occasionali o accessorie;
- Accertare e dichiarare
l'illegittimità della mancata inclusione in busta paga delle voci retributive denominate
Indennità Turni Avvicendati (pari ad euro 0,52 al giorno) e Premio di produzione (pari ad euro 11,00 al giorno) durante il periodo di ferie, nonché eventuali disposizioni della
2 contrattazione collettiva che non includono tali indennità nella nozione di retribuzione mensile ai fin del computo della retribuzione durante le ferie, perché in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni dell'ordinamento sovranazionale di cui sopra si è detto, con conseguente nullità di esse;
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al recupero delle voci retributive denominate Indennità
Turni Avvicendati e Premio di produzione con decorrenza da luglio 2007 fino a giugno
2022. - Condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, a corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, per tutte le ragioni spiegate nel presente ricorso ed alla luce dei calcoli espletati dal
Consulente tecnico di parte, la somma complessiva di €. 5.012,56, o di quella che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- Condannare al pagamento delle differenze retributive sul TFR Controparte_1 trattandosi di somme dovute in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale ed il cui valore deve essere calcolato dividendo per 13,5 (art. 2120 cod. civ.) la somma che sarà liquidata per le tre indennità non corrisposte durante le ferie. -
Condannare al pagamento delle spese, competenze ed Controparte_1 onorari del giudizio, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge da distrarre a favore del sottoscritto avvocato che ivi si dichiara antistatario».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva Controparte_1 eccependo: - l'impossibilità di computare, in tutto o in parte, le indennità richieste
[...] nella retribuzione feriale;
- la peculiare natura dei reclamati premi da considerarsi elementi retributivi collegati all'effettiva presenza in servizio;
- l'infondatezza della domanda proposta sulla scorta del c.d. “requisito teleologico” di cui all'art. 7 Direttiva
2003/88/CE; - l'impossibilità di liquidare tali differenze in relazione a determinati periodi;
- l'intervenuta prescrizione di una parte dei rivendicati crediti.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda, in subordine il ridimensionamento dell'ammontare preteso con il favore delle spese e competenze di lite, o quantomeno con compensazione delle stesse.
Con note di trattazione scritta successivamente depositate, i procuratori delle parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere in considerazione dell'avvenuta conciliazione della lite in sede sindacale, come da allegato verbale.
Con provvedimento del 23.05.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
3 Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preso atto del venir meno dell'interesse ad agire, va dichiarata cessata la materia del contendere. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, con conseguente venir meno dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., da intendersi quale esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (v. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Nel caso di specie, deve considerarsi venuta meno la materia del contendere, in quanto entrambi i procuratori delle parti hanno dato atto dell'intervenuta conciliazione della lite in sede sindacale (v. documento allegato alle note d trattazione depositate in data
22.04.2025).
Venuta meno la materia del contendere e sussistendo accordo altresì in ordine all'onere delle spese processuali, sussistono i presupposti per una compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), Parte_1 C.F._1
R.G. n. 1659/2024, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite.
Locri, 13.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 1659/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1659/2024 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Cosenza alla via Antonio Giannuzzi n. 2, presso lo studio legale dell'avv. Stefania
1 Schiava che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente
E
(P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico Legale Rappresentante pro-tempore Ing. , Controparte_2 elettivamente domiciliata in Pizzo alla via Nazionale n. 7, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Sardanelli che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
Oggetto: retribuzione feriale.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.06.2024, deduceva: - di essere Parte_1 dipendente dell'Azienda di Trasporti “Ferrovie della Calabria S.r.l.” dal 02/01/2007 con contratto di lavoro di tipo subordinato, a tempo pieno e indeterminato con qualifica di
Operaio e mansione di Assistente alla clientela, attualmente inquadrato al livello 154 del
CCNL Autoferrotranvieri, in servizio presso la sede di Marina di Gioiosa (RC); - che è da considerarsi illegittima l'esclusione delle voci della retribuzione denominate “Premio di Produttività” pari ad €.11,00 al giorno e “Indennità turni avvicendati” pari ad €. 0,52, corrisposti fino al 31/12/2018, dalla base di calcolo della retribuzione nel periodo feriale;
- che nel periodo feriale la retribuzione deve essere uguale a quella riconosciuta mensilmente;
- di avere diritto alla corresponsione di una retribuzione durante le giornate di ferie in misura pari a quella corrisposta durante le giornate di lavoro effettivamente svolto;
- che l'Azienda di Trasporti deve essere condannata al pagamento delle differenze stipendiali dovute a partire da luglio 2007 fino al 30 giugno 2022; - di aver tentato il bonario componimento della lite, senza ricevere riscontro.
Alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: « Nel merito: -
Accertare e dichiarare che durante le ferie, vanno mantenuti i compensi che remunerano qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni, allo status personale e professionale del lavoratore, con esclusione dei soli elementi della retribuzione diretti a coprire spese occasionali o accessorie;
- Accertare e dichiarare
l'illegittimità della mancata inclusione in busta paga delle voci retributive denominate
Indennità Turni Avvicendati (pari ad euro 0,52 al giorno) e Premio di produzione (pari ad euro 11,00 al giorno) durante il periodo di ferie, nonché eventuali disposizioni della
2 contrattazione collettiva che non includono tali indennità nella nozione di retribuzione mensile ai fin del computo della retribuzione durante le ferie, perché in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni dell'ordinamento sovranazionale di cui sopra si è detto, con conseguente nullità di esse;
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al recupero delle voci retributive denominate Indennità
Turni Avvicendati e Premio di produzione con decorrenza da luglio 2007 fino a giugno
2022. - Condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, a corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, per tutte le ragioni spiegate nel presente ricorso ed alla luce dei calcoli espletati dal
Consulente tecnico di parte, la somma complessiva di €. 5.012,56, o di quella che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- Condannare al pagamento delle differenze retributive sul TFR Controparte_1 trattandosi di somme dovute in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale ed il cui valore deve essere calcolato dividendo per 13,5 (art. 2120 cod. civ.) la somma che sarà liquidata per le tre indennità non corrisposte durante le ferie. -
Condannare al pagamento delle spese, competenze ed Controparte_1 onorari del giudizio, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge da distrarre a favore del sottoscritto avvocato che ivi si dichiara antistatario».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva Controparte_1 eccependo: - l'impossibilità di computare, in tutto o in parte, le indennità richieste
[...] nella retribuzione feriale;
- la peculiare natura dei reclamati premi da considerarsi elementi retributivi collegati all'effettiva presenza in servizio;
- l'infondatezza della domanda proposta sulla scorta del c.d. “requisito teleologico” di cui all'art. 7 Direttiva
2003/88/CE; - l'impossibilità di liquidare tali differenze in relazione a determinati periodi;
- l'intervenuta prescrizione di una parte dei rivendicati crediti.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda, in subordine il ridimensionamento dell'ammontare preteso con il favore delle spese e competenze di lite, o quantomeno con compensazione delle stesse.
Con note di trattazione scritta successivamente depositate, i procuratori delle parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere in considerazione dell'avvenuta conciliazione della lite in sede sindacale, come da allegato verbale.
Con provvedimento del 23.05.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
3 Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preso atto del venir meno dell'interesse ad agire, va dichiarata cessata la materia del contendere. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, con conseguente venir meno dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., da intendersi quale esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (v. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Nel caso di specie, deve considerarsi venuta meno la materia del contendere, in quanto entrambi i procuratori delle parti hanno dato atto dell'intervenuta conciliazione della lite in sede sindacale (v. documento allegato alle note d trattazione depositate in data
22.04.2025).
Venuta meno la materia del contendere e sussistendo accordo altresì in ordine all'onere delle spese processuali, sussistono i presupposti per una compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), Parte_1 C.F._1
R.G. n. 1659/2024, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite.
Locri, 13.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
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