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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 21/05/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Verbale di udienza art. 281-sexies c.p.c. 21/05/2025
n. 38/2021 r.g.
Parte attrice Per , Parte_1
Avv. SPADA MARIA ROSARIA, presente Parte convenuta Per , Controparte_1
Avv. ROSSI RICCARDO, è presente l'avv. Tatiana Cirimbilli in sostituzione
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e dispone la discussione orale della causa.
Parte attrice
- Si riporta agli atti difensivi ed insiste nelle relative richieste e conclusioni.
- Precisa le conclusioni come da atto di citazione, reiterando istanza di ammissione di c.t.u. sulla dinamica del sinistro e sulla quantificazione dei danni;
Parte convenuta
- Si riporta agli atti difensivi ed insiste nelle relative richieste e conclusioni.
- Precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, si oppone alla richiesta di ammissione c.t.u.;
Le parti discutono la causa Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la pronuncia della sentenza resa in calce al presente verbale.
Il Giudice Paolo Mariotti
1 Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano art. 281 sexies c.p.c., causa n. 38/2021 r.g., udienza del 21/05/2025
, Parte_1
Avv. SPADA MARIA ROSARIA parte attrice
, Controparte_1
Avv. ROSSI RICCARDO parte convenuta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
“Voglia l'adito Giudice, ogni contraria eccezione e conclusione disattesa:
I. accertare è dichiarare che il sinistro nel quale è stato coinvolto il sig. nelle qualità, in data del 03 ottobre Parte_1
2019, alla guida dell'autobetoniera EC US tg DJ055PX, in lungo la strada comunale extraurbana di Via CP_1
Meggiana, direzione Via CirconvallazioneCasette SAE, in prossimità dell'intersezione Via Circonvallazione-Via
Meggiana, si è verificato, ex art 2051 cc o in via subordinata ex art 2043 cc, per esclusiva responsabilità del CP_1
, ente proprietario della strada e per l'effetto:
[...]
II. Condannare il , in persona del sindaco p.t., al risarcimento, in favore dell'attore ex art 2051 cc o in Controparte_1 via subordinata ex art 2043 cc, del danno all'autobetoniera EC US tg DJ055PX pari ad € € 22.947,56 ( importo al netto di IVA), come da fatture della n. 34 del 15.012020 e della Service Pompe srl n. 30 del 17.01.2020 Parte_2 oltre interessi e svalutazione monetaria, ovvero nella somma maggiore o minore che verrà provata in corso di causa.
III. condannare il , in persona del sindaco p.t., al pagamento, ex art 2051 cc o in via subordinata ex Controparte_1 art 2043 cc, in favore dell'attore del costo per il recupero del mezzo pari ad € 350,00 (al netto dell'IVA), giusta fattura della Adelmo Minestrini n. 5 del 29.01.2020, oltre interessi e svalutazione monetaria, ovvero nella somma maggiore o minore che verrà provata in corso di causa.
2 IV. condannare il , in persona del sindaco p.t., al risarcimento, ex art 2051 cc o in via subordinata ex Controparte_1 art 2043 cc, in favore dell'attore del danno biologico e morale riportato dal sig. in seguito al sinistro del Parte_1
03.10.2019 per € 543,94, importo al netto dell'indennizzo INAIL, ovvero nella somma maggiore o minore che verrà provata in corso di causa.
V. Con vittoria di spese diritti, spese generali ed onorari”.
Per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito: rigettare la domanda risarcitoria proposta dall'attore contro il convenuto giacché infondata in Controparte_1 fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi di lite;
nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi sussistente la responsabilità in capo al , ridurre la complessiva pretesa risarcitoria del sig. in considerazione del concorso Controparte_1 Parte_1 causale colposo dallo stesso apportato. In ogni caso, in merito alla richiesta di danno biologico e morale dichiarare la somma liquidata dall' satisfattiva di ogni ulteriore pretesa. CP_2
Nel merito in via ulteriormente subordinata
In via istruttoria: con espressa riserva di meglio precisare le domande e formulare mezzi istruttori nei prefiggendi termini ex art. 183, 6° comma c.p.c. che fin da ora si chiedono”.
Le ragioni della decisione:
1. Con atto di citazione ritualmente ha convenuto in giudizio il al Parte_1 Controparte_1 fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'autobetoniera “EC US” targato DJ055P, oltre al risarcimento del danno morale e biologico subito dall'attore in occasione del sinistro avvenuto in data
03.10.2019, previo accertamento della responsabilità esclusiva del ai sensi dell'art. 2051 Controparte_1
e/o 2043 c.c.
In particolare, lo stesso ha riferito che mentre era “alla guida dell'autobetoniera EC US tg DJ055PX” e stava trasportando “cemento su incarico della all'inizio di Via Meggiana, strada ad unica Parte_3 carreggiata con doppio senso di marcia, si accostava, fermandosi, al bordo destro della carreggiata al fine di consentire il transito ad una vettura che percorreva l'opposto senso di marcia quando il terreno sotto le ruote del lato destro dell'autobetoniera ha ceduto determinando il ribaltamento della stessa sul lato dx, in corrispondenza della piccola scarpata adiacente”. Parte attrice ha precisato che al “momento del sinistro stava piovendo, che l'autobetoniera tg DJ055PX trasportava 9 metri cubi di cemento” (sul punto si vedano pagg. 1- 2 – atto di citazione).
1.1. In data 29.03.2021 si è costituito in giudizio il Controparte_1
1.2. Successivamente, sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c, ed escussi i testi ammessi.
3 1.3. Con ordinanza del 07.06.2024 è stata avanzata proposta conciliativa da parte del giudice;
tale proposta
è stata accettata dal e rifiutata da Controparte_1 Parte_1
1.4. Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 21.05.2025 per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1.5. All'odierna udienza, a seguito di discussione orale, le parti hanno concluso come da verbale di cui sopra.
2. Una volta sintetizzati i salienti eventi processuali, occorre evidenziare le argomentazioni delle parti.
2.1. Parte attrice ha riferito che a seguito del sinistro intervenivano sul posto le forze dell'ordine che effettuavano i dovuti rilievi del caso;
parte attrice ricorreva alle cure del vicino pronto soccorso in un momento successivo, ove veniva diagnosticato “un trauma contusivo-distorsivo alla spalla ed alla clavicola destra”
(si veda pag. 2 – atto di citazione).
2.3. Nel merito, parte attrice sostiene che la responsabilità dell'evento deve ascriversi in capo al
[...]
ai sensi dell'art. 2051 e/o 2043 c.c. in quanto custode della strada in cui si è verificato l'evento. CP_1
In modo particolare, ha precisato di essersi “limitato a transitare (…) lungo una strada comunale, priva di divieti, in particolare legati al peso dei mezzi, che si è fermato, accostando al margine della strada per consentire il passaggio in sicurezza di una vettura che proveniva dall'opposto senso di marcia e che ha visto cedere, improvvisamente, la fascia di pertinenza della strada” (si veda pag. 9 – atto di citazione).
2.4. Parte attrice, oltre al risarcimento dei danni subiti dall'autobetoniera, ha chiesto il rimborso dei costi sostenuti per il recupero del mezzo ed il risarcimento per il danno biologico e morale subito da quest'ultima.
3.Parte convenuta, in ordine all'an debeatur, ha evidenziato l'errata ricostruzione della dinamica del sinistro ad opera di parte attrice.
Sul punto, parte convenuta, ricostruendo la dinamica, ha affermato che alla guida Parte_1 dell'autobetoniera “probabilmente per consentire il passaggio di un altro veicolo proveniente dall'opposto senso di marcia, circostanza peraltro che dovrà essere oggetto di specifica prova, si è spostato con le ruote di destra oltre la carreggiata, transitando sulla banchina sterrata non percorribile la quale, peraltro, in considerazione della pioggia in atto, aveva una consistenza fangosa e scivolosa che, in combinazione con la lieve pendenza del terreno e l'ingente peso del mezzo, ha determinato il ribaltamento dello stesso” (si veda pag. 3 – 4 – comparsa di costituzione e risposta).
3.1. Parte convenuta ha eccepito l'assenza di responsabilità ex art. 2051 e/o 2043 c.c. in capo al
[...]
sostenendo che “la condotta negligente ed imprudente del sig. vale senza dubbio ad CP_1 Parte_1 interrompere il nesso eziologico fra la cosa e l'evento dannoso” (si veda pag. 6 – comparsa di costituzione e risposta).
4 3.2. Infine, parte convenuta, in ordine al quantum debeatur, ha contestato la complessiva richiesta risarcitoria ritenendola non provata ed eccessiva (si veda pag. 6 – comparsa di costituzione e risposta).
4. Una volta delineate le argomentazioni delle parti, occorre ricondurre la fattispecie prospettata da parte attrice nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c. e tracciare alcune coordinate ermeneutiche.
4.1. A tal riguardo, si evidenzia che l'art. 2051 c.c. prevede un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa e che si basa sulla relazione di custodia che intercorre tra la res che ha cagionato il danno ed il soggetto che, eventualmente, sarà chiamato a rispondere dello stesso.
Inoltre, incombe sul danneggiato l'allegazione e la prova del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della res (sul punto si vedano Cass. Civ., SS.UU., ordinanza 30 giugno 2022, n. 20943; Cass. Sez. 3, 09/05/2024, n.
12663, Rv. 670982 – 02). Anche le Sezioni Unite hanno ribadito i principi sopra richiamati, ovvero che
“la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia - di cui all'art. 2051 Cc - ha un carattere non presunto ma oggettivo, di guisa che, ai fini della sua sussistenza è sufficiente riscontrare la esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e la conseguenza dannosa, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua (…)” (Sul punto si vedano Cass. S.U. n. 20943/22; Cass. n. 11152/23).
4.2. Si è correlativamente evidenziato che il giudizio deve comunque essere adeguato in relazione alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere la responsabilità del custode (sul punto si vedano Cass.
Civ., sent n. 4279/2008; Cass. Sez. 3, 09/05/2024, n. 12663, Rv. 670982 - 02).
5. Dopo aver enunciato i principi fondamentali in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., deve procedersi all'analisi del caso concreto.
5.1. In primo luogo, si deve evidenziare che l'avvenimento del fatto storico, rappresentato dal ribaltamento dell'autobetoniera EC US, targata DJ055PX, sul terreno adiacente la strada che l'attore stava percorrendo, deve ritenersi provato in ragione della non contestata coerenza di tale accadimento con tutti gli elementi istruttori.
5.1.1. Tale dinamica, infatti, è stata specificamente riferita dal teste , il quale ha assistito al Tes_1 Tes_ sinistro, trovandosi a transitare in quei momenti sul tratto di strada interessato dal sinistro;
lo stesso
5 ha riferito “mi trovavo lì per caso (…)” e “ho visto il camion prima fermarsi sulla destra e poi inclinarsi fino Tes_1
a ribaltarsi” (si veda verbale di udienza del 02.11.2022).
Ed ancora, a seguito del sinistro ha reso delle dichiarazioni circa le dinamiche del Parte_1 sinistro affermando “percorrevo la strada di Meggiana di Norcia (pg), dirigendomi (….) verso le Casette SAE;
a causa della strada stretta mi accostavo sul dorso destro della mia carreggiata al fine di far transitare un'autovettura che proveniva in senso opposto. Mentre ero fermo sentivo cadere il terreno sotto l'autobotte, pertanto quest'ultima si capovolgeva sul lato destro, nella piccola scarpata adiacente” (si veda doc. all. n. 2 “verbale di sommarie informazioni” – atto di citazione).
5.2. Tali elementi consentono di accertare che l'evento occorso, verosimilmente, si è verificato proprio a causa del cedimento dell'estremità della strada.
5.3. Alla luce di tali considerazioni, in prima battuta, dovrebbe ritenersi assolto l'onere della prova posto in capo a parte attrice, considerata la sussistenza del nesso causale tra res in custodia e l'evento dannoso
(come sopra descritto, si veda par. 4.1).
6. Chiariti tali aspetti, ai fini di cui al par.
4.2. occorre valorizzare le circostanze del caso concreto in relazione alla condotta tenuta dal soggetto alla guida del mezzo pesante.
Infatti, a tal riguardo, dal verbale redatto dai Carabinieri - Compagnia di intervenuti sul posto e CP_1 da quanto riferito da parte attrice, risulta che il giorno in cui si è verificato il sinistro, le condizioni metereologiche erano avverse a causa della pioggia.
Inoltre, deve rilevarsi la particolare conformazione del tratto di strada interessato dal sinistro, caratterizzato da “unica carreggiata con doppio senso di marcia” (deducibile anche dalla produzione fotografica che ritrae lo stato dei luoghi).
Come appare evidente dalle foto, si tratta di strada ove risulta particolarmente difficoltoso il transito simultaneo di automobile e mezzo pesante.
6.2. Deve in aggiunta ritenersi il cedimento della superficie ha interessato anche la scarpata.
A tal proposito occorre evidenziare che le fotografie prodotte in giudizio permettono di comprendere l'assetto degli spazi e lo stato dei luoghi;
attraverso la loro visione risulta evidente che a cedere è stato, solo in parte il manto stradale, posto all'estremità della carreggiata;
dalle foto appare evidente il cedimento anche di quell'area, composta da terriccio ed erba incolta, che costituisce la sommità della “scarpata” ove si è ribaltato il mezzo (sul punto, si veda atto di citazione, doc. all. n. 2 – pagg. 3- 4 e 7, “fascicolo fotografico dell'incidente”).
6 Ciò, combinato con la scarsa ampiezza della carreggiata (si veda paragrafo precedente), porta a ritenere che il mezzo condotto da parte attrice abbia spostato il peso, e quindi le ruote, almeno in parte, oltre il perimetro del manto stradale (e quindi, almeno in parte, sulla sommità della scarpata).
6.3. Ed ancora, deve essere tenuto in considerazione che il mezzo condotto da parte attrice, oltre alla significativa mole, al momento del rovesciamento viaggiava a pieno carico.
E' verosimile ritenere che tale circostanza possa avere avuto una incidenza sulla capacità della superficie di sostenere l'accantonamento laterale del mezzo.
6.4. Ciò posto, rilevate le dimensioni e il peso del mezzo (comprensivo del carico), le obiettive ed evidenti condizioni in cui versava la strada (si trattava ictu oculi di strada stretta) e le avverse condizioni meteorologiche che determinavano una minore aderenza (su strada e, maggior ragione, sulla sommità della piccola scarpata), deve ritenersi che le circostanze appena indicate avrebbero dovuto suggerire a parte attrice di osservare una diversa condotta di guida, evitando di caricare il margine esterno della strada con il peso del mezzo.
A tal riguardo, infatti, è bene evidenziare che, in virtù della particolare conformazione dei luoghi, parte attrice aveva la possibilità di attuare, in modo agevole, una condotta di guida prudente.
Più in particolare, deve evidenziarsi che dalla produzione fotografica presente in atti (si veda, in particolare, foto n. 1 del fascicolo fotografico, allegato n. 2 dell'atto di citazione) si può notare che qualche metro prima del punto in cui il mezzo pesante aveva subito il ribaltamento, è presente uno slargo di congiunzione tra due strade, che verosimilmente avrebbe consentito il concomitante passaggio di mezzi e avrebbe evitato il rischioso spostamento di ingente peso al di fuori del margine stradale.
La particolare ampiezza dello slargo si può notare nella predetta fotografia n. 1 del fascicolo fotografico: la possibilità di eseguire la manovra si desume alle dimensioni assunte in foto dall'auto delle forze dell'ordine, che, parcheggiata, occupa solo piccola parte del predetto slargo.
Alla luce di ciò, dunque, appare corretto ritenere che l'attore avrebbe dovuto attendere il passaggio dell'autovettura in corrispondenza dello slargo, e, solo successivamente, intraprendere la svolta immettendosi nella strada avente ampiezza ridotta;
oppure, comunque, retrocedere di pochi metri per raggiungere lo slargo e agevolare il concomitante passaggio.
6.5. L'inosservanza di tale norma di cautela e la agevole possibilità di adeguarsi a tale precetto portano a ritenere l'interruzione del nesso causale nei confronti del custode della via stradale: la responsabilità del ribaltamento deve essere attribuita, in toto, a parte attrice.
6.6. Pertanto, non si ritiene necessario svolgere alcuna ulteriore attività istruttoria: non appare quindi utile compiere accertamento tramite c.t.u.
7 7. Per tutti i motivi sin qui esposti, la domanda risarcitoria va integralmente rigettata.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai medi tariffari in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti e alla natura dell'attività dalle stesse svolta.
Le spese di lite si liquidano in € 5.077,00 di cui (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria e € 1.701,00 per la fase decisionale).
p.q.m
.
Rigetta la domanda di parte attrice.
Condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte convenuta. che liquida in
€ 5.077,00 oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Spoleto, 21 maggio 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
8
Verbale di udienza art. 281-sexies c.p.c. 21/05/2025
n. 38/2021 r.g.
Parte attrice Per , Parte_1
Avv. SPADA MARIA ROSARIA, presente Parte convenuta Per , Controparte_1
Avv. ROSSI RICCARDO, è presente l'avv. Tatiana Cirimbilli in sostituzione
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e dispone la discussione orale della causa.
Parte attrice
- Si riporta agli atti difensivi ed insiste nelle relative richieste e conclusioni.
- Precisa le conclusioni come da atto di citazione, reiterando istanza di ammissione di c.t.u. sulla dinamica del sinistro e sulla quantificazione dei danni;
Parte convenuta
- Si riporta agli atti difensivi ed insiste nelle relative richieste e conclusioni.
- Precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, si oppone alla richiesta di ammissione c.t.u.;
Le parti discutono la causa Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la pronuncia della sentenza resa in calce al presente verbale.
Il Giudice Paolo Mariotti
1 Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano art. 281 sexies c.p.c., causa n. 38/2021 r.g., udienza del 21/05/2025
, Parte_1
Avv. SPADA MARIA ROSARIA parte attrice
, Controparte_1
Avv. ROSSI RICCARDO parte convenuta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
“Voglia l'adito Giudice, ogni contraria eccezione e conclusione disattesa:
I. accertare è dichiarare che il sinistro nel quale è stato coinvolto il sig. nelle qualità, in data del 03 ottobre Parte_1
2019, alla guida dell'autobetoniera EC US tg DJ055PX, in lungo la strada comunale extraurbana di Via CP_1
Meggiana, direzione Via CirconvallazioneCasette SAE, in prossimità dell'intersezione Via Circonvallazione-Via
Meggiana, si è verificato, ex art 2051 cc o in via subordinata ex art 2043 cc, per esclusiva responsabilità del CP_1
, ente proprietario della strada e per l'effetto:
[...]
II. Condannare il , in persona del sindaco p.t., al risarcimento, in favore dell'attore ex art 2051 cc o in Controparte_1 via subordinata ex art 2043 cc, del danno all'autobetoniera EC US tg DJ055PX pari ad € € 22.947,56 ( importo al netto di IVA), come da fatture della n. 34 del 15.012020 e della Service Pompe srl n. 30 del 17.01.2020 Parte_2 oltre interessi e svalutazione monetaria, ovvero nella somma maggiore o minore che verrà provata in corso di causa.
III. condannare il , in persona del sindaco p.t., al pagamento, ex art 2051 cc o in via subordinata ex Controparte_1 art 2043 cc, in favore dell'attore del costo per il recupero del mezzo pari ad € 350,00 (al netto dell'IVA), giusta fattura della Adelmo Minestrini n. 5 del 29.01.2020, oltre interessi e svalutazione monetaria, ovvero nella somma maggiore o minore che verrà provata in corso di causa.
2 IV. condannare il , in persona del sindaco p.t., al risarcimento, ex art 2051 cc o in via subordinata ex Controparte_1 art 2043 cc, in favore dell'attore del danno biologico e morale riportato dal sig. in seguito al sinistro del Parte_1
03.10.2019 per € 543,94, importo al netto dell'indennizzo INAIL, ovvero nella somma maggiore o minore che verrà provata in corso di causa.
V. Con vittoria di spese diritti, spese generali ed onorari”.
Per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito: rigettare la domanda risarcitoria proposta dall'attore contro il convenuto giacché infondata in Controparte_1 fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi di lite;
nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi sussistente la responsabilità in capo al , ridurre la complessiva pretesa risarcitoria del sig. in considerazione del concorso Controparte_1 Parte_1 causale colposo dallo stesso apportato. In ogni caso, in merito alla richiesta di danno biologico e morale dichiarare la somma liquidata dall' satisfattiva di ogni ulteriore pretesa. CP_2
Nel merito in via ulteriormente subordinata
In via istruttoria: con espressa riserva di meglio precisare le domande e formulare mezzi istruttori nei prefiggendi termini ex art. 183, 6° comma c.p.c. che fin da ora si chiedono”.
Le ragioni della decisione:
1. Con atto di citazione ritualmente ha convenuto in giudizio il al Parte_1 Controparte_1 fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'autobetoniera “EC US” targato DJ055P, oltre al risarcimento del danno morale e biologico subito dall'attore in occasione del sinistro avvenuto in data
03.10.2019, previo accertamento della responsabilità esclusiva del ai sensi dell'art. 2051 Controparte_1
e/o 2043 c.c.
In particolare, lo stesso ha riferito che mentre era “alla guida dell'autobetoniera EC US tg DJ055PX” e stava trasportando “cemento su incarico della all'inizio di Via Meggiana, strada ad unica Parte_3 carreggiata con doppio senso di marcia, si accostava, fermandosi, al bordo destro della carreggiata al fine di consentire il transito ad una vettura che percorreva l'opposto senso di marcia quando il terreno sotto le ruote del lato destro dell'autobetoniera ha ceduto determinando il ribaltamento della stessa sul lato dx, in corrispondenza della piccola scarpata adiacente”. Parte attrice ha precisato che al “momento del sinistro stava piovendo, che l'autobetoniera tg DJ055PX trasportava 9 metri cubi di cemento” (sul punto si vedano pagg. 1- 2 – atto di citazione).
1.1. In data 29.03.2021 si è costituito in giudizio il Controparte_1
1.2. Successivamente, sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c, ed escussi i testi ammessi.
3 1.3. Con ordinanza del 07.06.2024 è stata avanzata proposta conciliativa da parte del giudice;
tale proposta
è stata accettata dal e rifiutata da Controparte_1 Parte_1
1.4. Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 21.05.2025 per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1.5. All'odierna udienza, a seguito di discussione orale, le parti hanno concluso come da verbale di cui sopra.
2. Una volta sintetizzati i salienti eventi processuali, occorre evidenziare le argomentazioni delle parti.
2.1. Parte attrice ha riferito che a seguito del sinistro intervenivano sul posto le forze dell'ordine che effettuavano i dovuti rilievi del caso;
parte attrice ricorreva alle cure del vicino pronto soccorso in un momento successivo, ove veniva diagnosticato “un trauma contusivo-distorsivo alla spalla ed alla clavicola destra”
(si veda pag. 2 – atto di citazione).
2.3. Nel merito, parte attrice sostiene che la responsabilità dell'evento deve ascriversi in capo al
[...]
ai sensi dell'art. 2051 e/o 2043 c.c. in quanto custode della strada in cui si è verificato l'evento. CP_1
In modo particolare, ha precisato di essersi “limitato a transitare (…) lungo una strada comunale, priva di divieti, in particolare legati al peso dei mezzi, che si è fermato, accostando al margine della strada per consentire il passaggio in sicurezza di una vettura che proveniva dall'opposto senso di marcia e che ha visto cedere, improvvisamente, la fascia di pertinenza della strada” (si veda pag. 9 – atto di citazione).
2.4. Parte attrice, oltre al risarcimento dei danni subiti dall'autobetoniera, ha chiesto il rimborso dei costi sostenuti per il recupero del mezzo ed il risarcimento per il danno biologico e morale subito da quest'ultima.
3.Parte convenuta, in ordine all'an debeatur, ha evidenziato l'errata ricostruzione della dinamica del sinistro ad opera di parte attrice.
Sul punto, parte convenuta, ricostruendo la dinamica, ha affermato che alla guida Parte_1 dell'autobetoniera “probabilmente per consentire il passaggio di un altro veicolo proveniente dall'opposto senso di marcia, circostanza peraltro che dovrà essere oggetto di specifica prova, si è spostato con le ruote di destra oltre la carreggiata, transitando sulla banchina sterrata non percorribile la quale, peraltro, in considerazione della pioggia in atto, aveva una consistenza fangosa e scivolosa che, in combinazione con la lieve pendenza del terreno e l'ingente peso del mezzo, ha determinato il ribaltamento dello stesso” (si veda pag. 3 – 4 – comparsa di costituzione e risposta).
3.1. Parte convenuta ha eccepito l'assenza di responsabilità ex art. 2051 e/o 2043 c.c. in capo al
[...]
sostenendo che “la condotta negligente ed imprudente del sig. vale senza dubbio ad CP_1 Parte_1 interrompere il nesso eziologico fra la cosa e l'evento dannoso” (si veda pag. 6 – comparsa di costituzione e risposta).
4 3.2. Infine, parte convenuta, in ordine al quantum debeatur, ha contestato la complessiva richiesta risarcitoria ritenendola non provata ed eccessiva (si veda pag. 6 – comparsa di costituzione e risposta).
4. Una volta delineate le argomentazioni delle parti, occorre ricondurre la fattispecie prospettata da parte attrice nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c. e tracciare alcune coordinate ermeneutiche.
4.1. A tal riguardo, si evidenzia che l'art. 2051 c.c. prevede un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa e che si basa sulla relazione di custodia che intercorre tra la res che ha cagionato il danno ed il soggetto che, eventualmente, sarà chiamato a rispondere dello stesso.
Inoltre, incombe sul danneggiato l'allegazione e la prova del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della res (sul punto si vedano Cass. Civ., SS.UU., ordinanza 30 giugno 2022, n. 20943; Cass. Sez. 3, 09/05/2024, n.
12663, Rv. 670982 – 02). Anche le Sezioni Unite hanno ribadito i principi sopra richiamati, ovvero che
“la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia - di cui all'art. 2051 Cc - ha un carattere non presunto ma oggettivo, di guisa che, ai fini della sua sussistenza è sufficiente riscontrare la esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e la conseguenza dannosa, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua (…)” (Sul punto si vedano Cass. S.U. n. 20943/22; Cass. n. 11152/23).
4.2. Si è correlativamente evidenziato che il giudizio deve comunque essere adeguato in relazione alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere la responsabilità del custode (sul punto si vedano Cass.
Civ., sent n. 4279/2008; Cass. Sez. 3, 09/05/2024, n. 12663, Rv. 670982 - 02).
5. Dopo aver enunciato i principi fondamentali in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., deve procedersi all'analisi del caso concreto.
5.1. In primo luogo, si deve evidenziare che l'avvenimento del fatto storico, rappresentato dal ribaltamento dell'autobetoniera EC US, targata DJ055PX, sul terreno adiacente la strada che l'attore stava percorrendo, deve ritenersi provato in ragione della non contestata coerenza di tale accadimento con tutti gli elementi istruttori.
5.1.1. Tale dinamica, infatti, è stata specificamente riferita dal teste , il quale ha assistito al Tes_1 Tes_ sinistro, trovandosi a transitare in quei momenti sul tratto di strada interessato dal sinistro;
lo stesso
5 ha riferito “mi trovavo lì per caso (…)” e “ho visto il camion prima fermarsi sulla destra e poi inclinarsi fino Tes_1
a ribaltarsi” (si veda verbale di udienza del 02.11.2022).
Ed ancora, a seguito del sinistro ha reso delle dichiarazioni circa le dinamiche del Parte_1 sinistro affermando “percorrevo la strada di Meggiana di Norcia (pg), dirigendomi (….) verso le Casette SAE;
a causa della strada stretta mi accostavo sul dorso destro della mia carreggiata al fine di far transitare un'autovettura che proveniva in senso opposto. Mentre ero fermo sentivo cadere il terreno sotto l'autobotte, pertanto quest'ultima si capovolgeva sul lato destro, nella piccola scarpata adiacente” (si veda doc. all. n. 2 “verbale di sommarie informazioni” – atto di citazione).
5.2. Tali elementi consentono di accertare che l'evento occorso, verosimilmente, si è verificato proprio a causa del cedimento dell'estremità della strada.
5.3. Alla luce di tali considerazioni, in prima battuta, dovrebbe ritenersi assolto l'onere della prova posto in capo a parte attrice, considerata la sussistenza del nesso causale tra res in custodia e l'evento dannoso
(come sopra descritto, si veda par. 4.1).
6. Chiariti tali aspetti, ai fini di cui al par.
4.2. occorre valorizzare le circostanze del caso concreto in relazione alla condotta tenuta dal soggetto alla guida del mezzo pesante.
Infatti, a tal riguardo, dal verbale redatto dai Carabinieri - Compagnia di intervenuti sul posto e CP_1 da quanto riferito da parte attrice, risulta che il giorno in cui si è verificato il sinistro, le condizioni metereologiche erano avverse a causa della pioggia.
Inoltre, deve rilevarsi la particolare conformazione del tratto di strada interessato dal sinistro, caratterizzato da “unica carreggiata con doppio senso di marcia” (deducibile anche dalla produzione fotografica che ritrae lo stato dei luoghi).
Come appare evidente dalle foto, si tratta di strada ove risulta particolarmente difficoltoso il transito simultaneo di automobile e mezzo pesante.
6.2. Deve in aggiunta ritenersi il cedimento della superficie ha interessato anche la scarpata.
A tal proposito occorre evidenziare che le fotografie prodotte in giudizio permettono di comprendere l'assetto degli spazi e lo stato dei luoghi;
attraverso la loro visione risulta evidente che a cedere è stato, solo in parte il manto stradale, posto all'estremità della carreggiata;
dalle foto appare evidente il cedimento anche di quell'area, composta da terriccio ed erba incolta, che costituisce la sommità della “scarpata” ove si è ribaltato il mezzo (sul punto, si veda atto di citazione, doc. all. n. 2 – pagg. 3- 4 e 7, “fascicolo fotografico dell'incidente”).
6 Ciò, combinato con la scarsa ampiezza della carreggiata (si veda paragrafo precedente), porta a ritenere che il mezzo condotto da parte attrice abbia spostato il peso, e quindi le ruote, almeno in parte, oltre il perimetro del manto stradale (e quindi, almeno in parte, sulla sommità della scarpata).
6.3. Ed ancora, deve essere tenuto in considerazione che il mezzo condotto da parte attrice, oltre alla significativa mole, al momento del rovesciamento viaggiava a pieno carico.
E' verosimile ritenere che tale circostanza possa avere avuto una incidenza sulla capacità della superficie di sostenere l'accantonamento laterale del mezzo.
6.4. Ciò posto, rilevate le dimensioni e il peso del mezzo (comprensivo del carico), le obiettive ed evidenti condizioni in cui versava la strada (si trattava ictu oculi di strada stretta) e le avverse condizioni meteorologiche che determinavano una minore aderenza (su strada e, maggior ragione, sulla sommità della piccola scarpata), deve ritenersi che le circostanze appena indicate avrebbero dovuto suggerire a parte attrice di osservare una diversa condotta di guida, evitando di caricare il margine esterno della strada con il peso del mezzo.
A tal riguardo, infatti, è bene evidenziare che, in virtù della particolare conformazione dei luoghi, parte attrice aveva la possibilità di attuare, in modo agevole, una condotta di guida prudente.
Più in particolare, deve evidenziarsi che dalla produzione fotografica presente in atti (si veda, in particolare, foto n. 1 del fascicolo fotografico, allegato n. 2 dell'atto di citazione) si può notare che qualche metro prima del punto in cui il mezzo pesante aveva subito il ribaltamento, è presente uno slargo di congiunzione tra due strade, che verosimilmente avrebbe consentito il concomitante passaggio di mezzi e avrebbe evitato il rischioso spostamento di ingente peso al di fuori del margine stradale.
La particolare ampiezza dello slargo si può notare nella predetta fotografia n. 1 del fascicolo fotografico: la possibilità di eseguire la manovra si desume alle dimensioni assunte in foto dall'auto delle forze dell'ordine, che, parcheggiata, occupa solo piccola parte del predetto slargo.
Alla luce di ciò, dunque, appare corretto ritenere che l'attore avrebbe dovuto attendere il passaggio dell'autovettura in corrispondenza dello slargo, e, solo successivamente, intraprendere la svolta immettendosi nella strada avente ampiezza ridotta;
oppure, comunque, retrocedere di pochi metri per raggiungere lo slargo e agevolare il concomitante passaggio.
6.5. L'inosservanza di tale norma di cautela e la agevole possibilità di adeguarsi a tale precetto portano a ritenere l'interruzione del nesso causale nei confronti del custode della via stradale: la responsabilità del ribaltamento deve essere attribuita, in toto, a parte attrice.
6.6. Pertanto, non si ritiene necessario svolgere alcuna ulteriore attività istruttoria: non appare quindi utile compiere accertamento tramite c.t.u.
7 7. Per tutti i motivi sin qui esposti, la domanda risarcitoria va integralmente rigettata.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai medi tariffari in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti e alla natura dell'attività dalle stesse svolta.
Le spese di lite si liquidano in € 5.077,00 di cui (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria e € 1.701,00 per la fase decisionale).
p.q.m
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Rigetta la domanda di parte attrice.
Condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte convenuta. che liquida in
€ 5.077,00 oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Spoleto, 21 maggio 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
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