Art. 2.
A decorrere dal 1 luglio 1952, non sono soggetti ad imposta complementare i contribuenti il cui reddito complessivo, al lordo della quota esente di lire 240.000 e delle detrazioni per carichi di famiglia, non ecceda le lire 480.000 annue.
L'importo dovuto a titolo di imposta complementare progressiva non puo' superare, in alcun caso, la differenza tra il reddito complessivo determinato ai sensi del comma precedente e la somma fissa di 480.000 lire.
A decorrere dalla stessa data la ritenuta dell'1,50 per cento sui redditi di lavoro classificati in categoria C-2 si opera, per la parte eccedente le 480.000 lire ragguagliata ad anno, a titolo di acconto della imposta complementare progressiva dovuta dal prestatore d'opera sul reddito complessivo da accertarsi in base alla dichiarazione.
Le ritenute operate dai datori di lavoro a partire dal 1 gennaio 1951 hanno carattere di acconto della imposta progressiva dovuta per l'esercizio 1952-53, escluso ogni rimborso.
Il prestatore d'opera deve allegare alla propria dichiarazione annua un certificato del datore di lavoro, attestante l'ammontare del reddito percepito nell'anno precedente e delle imposte di ricchezza mobile e complementare su esso trattenute.
A decorrere dal 1 luglio 1952, non sono soggetti ad imposta complementare i contribuenti il cui reddito complessivo, al lordo della quota esente di lire 240.000 e delle detrazioni per carichi di famiglia, non ecceda le lire 480.000 annue.
L'importo dovuto a titolo di imposta complementare progressiva non puo' superare, in alcun caso, la differenza tra il reddito complessivo determinato ai sensi del comma precedente e la somma fissa di 480.000 lire.
A decorrere dalla stessa data la ritenuta dell'1,50 per cento sui redditi di lavoro classificati in categoria C-2 si opera, per la parte eccedente le 480.000 lire ragguagliata ad anno, a titolo di acconto della imposta complementare progressiva dovuta dal prestatore d'opera sul reddito complessivo da accertarsi in base alla dichiarazione.
Le ritenute operate dai datori di lavoro a partire dal 1 gennaio 1951 hanno carattere di acconto della imposta progressiva dovuta per l'esercizio 1952-53, escluso ogni rimborso.
Il prestatore d'opera deve allegare alla propria dichiarazione annua un certificato del datore di lavoro, attestante l'ammontare del reddito percepito nell'anno precedente e delle imposte di ricchezza mobile e complementare su esso trattenute.