Ordinanza collegiale 27 febbraio 2026
Sentenza 18 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 18/04/2026, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01115/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02445/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2445 del 2025, proposto da
AB AT RE EL e Conservatori Raggruppati S. Vincenzo De Paoli ed altri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Raiti, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Piave 12;
contro
Comune di Francofonte, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2177/2024 del Tribunale Ordinario di Siracusa
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa TA LL LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 6 novembre 2025 e depositato il 20 novembre 2025 l’AB AT RE EL e Conservatori Raggruppati ha agito per l’esecuzione della sentenza n. 2177 del 28 ottobre 2024 con cui il Tribunale di Siracusa, previa declaratoria della cessazione della materia del contendere, ha condannato il Comune di Francofonte a pagare in suo favore le spese di lite liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge.
2. Il Comune di Francofonte, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
3.All’udienza in camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, il Collegio, rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cpa, il mancato deposito della prova della notifica del titolo esecutivo, su richiesta della parte ricorrente, ha disposto un rinvio della trattazione della causa al fine di consentire alla stessa di integrare la documentazione mancante.
4. Parte ricorrente ha versato in atti il file .eml dell’invio della PEC di notifica del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice.
5. Con ordinanza collegiale n. 579 del 27 febbraio 2026 il Tribunale ha assegnato alla parte ricorrente un ulteriore termine perentorio di dieci giorni per depositare le ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” della notifica del titolo esecutivo di che trattasi o, in mancanza, la copia analogica del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, munita di attestazione di conformità ai documenti informatici da cui è tratta, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. Il ricorrente ha ottemperato all’ordine istruttorio provvedendo al deposito, in data 4 marzo 2026, del file .eml della ricevuta di consegna della notifica del titolo esecutivo, effettuata in data 8 maggio 2025.
7. All’udienza in camera di consiglio del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è fondato.
La sentenza, notificata al Comune di Franconfonte in data 8 maggio 2025, è passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario presso il Tribunale di Siracusa.
Dalla notifica è decorso il termine di 120 giorni previsto ex lege per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.
Va, conseguentemente, dichiarato l’obbligo dell’Ente intimato di adottare ogni atto necessario per la corresponsione delle somme dovute alla parte ricorrente, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia.
Non si ritiene, invece, dovuta la penalità di mora che, in considerazione del tempo effettivamente trascorso dalla notificazione della sentenza e dal suo passaggio in giudicato, risulta manifestamente iniqua.
Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Lentini, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ente, in possesso della necessaria professionalità, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 90 (novanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza, con spese a carico dell’Ente intimato.
Il commissario o il funzionario da questi delegato, ove insediatosi, dovrà dare tempestiva comunicazione alla Segreteria della Prima Sezione di questo Tribunale.
È, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
La parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952), specificando che tale termine decorre dal momento della conclusione dell’incarico e non già dall’eventuale successivo deposito della relazione.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e sensi di cui in parte motiva e, per l’effetto:
- ordina al Comune di Francofonte, in persona del legale rappresentante pro tempore , di eseguire il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Siracusa n. 2177 del 28 ottobre 2024, nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Lentini con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ente, in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto giudicato;
- respinge la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora;
- condanna il Comune di Francofonte, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nella somma complessiva di € 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, al Comune di Francofonte e al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA IA ST, Presidente
Calogero Commandatore, Consigliere
TA LL LL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA LL LL | RA IA ST |
IL SEGRETARIO