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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/11/2025, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 678/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rosario Lionello Rossino Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 678/2025 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] in data [...] e residente a Parte_1 C.F._1
NE (PD) in via Palù Inferiore n. 33, rappresentato e difeso dall'Avv. Serena Ferro del foro di
Padova, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Padova alla via S. Fermo n. 26;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] in data [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Aldrovandi del foro di Modena, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Modena alla via Emilia Centro n. 283;
APPELLATA
Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza definitiva n. 221/2025 del 10.02.2025, pubblicata in data
17.02.2025, del Tribunale di Modena, avente ad regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
CONCLUSIONI: All'udienza del 30 ottobre 2025, l'appellante discuteva la causa, riportandosi ai propri atti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate: “1) Nel merito: Accogliere per tutti i
1 motivi dedotti l'appello proposto e per l'effetto riformare come segue la sentenza n. 221/2025 del
17.02.2025, pronunciata dal Tribunale di Modena, Sezione Prima Civile, nel procedimento n. 5200/2024
R.G. e pubblicata il 17.02.2025, non notificata: - in accoglimento del primo motivo di appello: disporre la compensazione fra le parti delle spese di lite del primo grado di giudizio o, in subordine, ridurre la liquidazione delle stesse in favore di nella misura prevista dal tariffario forense di cui al Controparte_1
D.M. n. 147/2022 in riferimento ai minimi della tariffa dello scaglione di valore indeterminabile dei giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale o della tabella relativa ai procedimenti di Volontaria
Giurisdizione in rapporto alle fasi processuali oggettivamente espletate ed in riferimento alle caratteristiche della causa, priva di questioni giuridiche di particolare complessità; causa che ha trovato rapida definizione e senza alcuna attività istruttoria, che non ha richiesto attività difensiva particolarmente impegnativa o articolata da parte della Sig.ra tanto che l'unica attività svolta CP_1 dal difensore dell'odierna appellata si è esplicitata in una tardiva costituzione in giudizio e nella partecipazione ad una unica udienza;
- in accoglimento del secondo motivo di appello: accertata e dichiarata l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 96, comma terzo c.p.c., riformare la sentenza oggetto di gravame escludendo la condanna dell'odierno appellante per la temerarietà della lite o, in subordine, riducendo proporzionalmente la stessa nei limiti di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di lite del giudizio di gravame”; per l'appellata non presente all'udienza, si richiamano le Controparte_1 conclusioni di cui alla memoria ex art. 473-bis.32 c.p.c.: “Contrariis reiectis, In via principale: voglia
l'Ill.mo Corte d'Appello adita: - accertata l'infondatezza dei motivi di appello proposti dal sig. Pt_1
come in atti rappresentato e difeso, confermare integralmente la Sentenza emessa dal Tribunale
[...] di Modena n. 221/2025 (RG 5200/2024) rigettando le domande ex adverso proposte. - Accertata la responsabilità ex art. 96 c.p.c., la convenuta appellata si rimette a giustizia quanto all'opportunità di riconoscere anche in sede di gravame la responsabilità del in quanto alla succitata norma. - Con Pt_1 vittoria delle spese e degli onorari di lite”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 25.10.2024 dinanzi al Tribunale di Modena, , premesso che Parte_1 con sentenza del medesimo Tribunale n. 904/2024 del 20.05.2024, veniva disposto, a parziale modifica del ER precedente decreto del 23.02.2021, l'affido esclusivo c.d. rafforzato della figlia minore , nata il
28.02.2010, alla madre che la sentenza era stata impugnata dallo stesso e pendeva Controparte_1 Pt_1 giudizio di appello avanti la Corte d'Appello di Bologna iscritto al n. R.G. 1113/2024, che la condotta tenuta
2 dalla madre, aggravata dall'aver nascosto al padre, ancor prima della pronuncia della sentenza impugnata, la vera residenza della figlia, doveva ritenersi gravemente lesiva del diritto alla bigenitorialità della minore e costituiva ragione sufficiente per revocare l'affido esclusivo della minore, chiedeva, ai sensi dell'art. 473- bis.39 c.p.c., in via pregiudiziale, la immediata e graduale ripresa del rapporto padre/figlia, eventualmente tramite la nomina di un esperto ex art. 473-bis.26 c.p.c., disporsi l'ascolto della minore e, all'esito, una c.t.u. sulla capacità genitoriale delle parti, nel merito, il ripristino dell'affidamento condiviso della minore, la ripresa graduale degli incontri padre-figlia nonché l'applicazione nei confronti della madre delle sanzioni previste dall'art. 473-bis.39 c.p.c. (ammonimento, sanzioni pecuniarie, risarcimento del danno).
Con decreto del 31.10.2024 il giudice relatore delegato, ritenuti insussistenti i presupposti per l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte, “tenuto anche conto che pende davanti alla Corte d'Appello di Bologna impugnazione avverso la sentenza di questo Tribunale n. 904/2024 del 14/05/2024, che ha disposto l'affido ER cd. super-esclusivo in capo alla madre della minore , nata il [...], di talché deve ritenersi che tutte le istanze inerenti la gestione della minore siano di competenza del giudice di secondo grado”, fissava l'udienza ex art. 473-bis.22 c.p.c.; con successivo provvedimento del 29.11.2024, il medesimo giudice, letta l'istanza della parte ricorrente del 22.11.2024, per l'ascolto in via d'urgenza, anche inaudita altera parte, della minore ER
, ribadito che la pendenza davanti alla Corte d'Appello di Bologna dell'impugnazione avverso la sentenza n. 904/2024 del 14.05.2024, che ha disposto l'affido cd. super-esclusivo in capo alla madre della minore, induce a ritenere che tutte le istanze inerenti la gestione della minore, ivi comprese quelle di assunzione di provvedimenti ex art. 473-bis.39 c.p.c. (cfr. anche il nuovo testo della norma come integrato dal Decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164), siano di competenza del giudice di secondo grado, ritenuto dunque, prima facie, incompetente il Tribunale a decidere sul ricorso proposto, e conseguentemente sulle istanze ex art 473- bis.15 ivi contenute, rigettava l'istanza.
Con comparsa depositata il 17.01.2025 si costituiva eccependo in via pregiudiziale Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso, essendo pendente giudizio di appello introdotto dal medesimo ricorrente, che aveva riproposto innanzi al Tribunale le medesime domande azionate nel procedimento di secondo grado. Nel merito, instava per il rigetto di tutte le domande formulate dalla controparte. All'udienza dello 05.02.2025 le parti si riportavano ai rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate e il Giudice relatore, ritenuto non necessario pronunciare provvedimenti provvisori e urgenti, invitava i difensori a precisare le conclusioni e gli stessi, riportandosi alla discussione orale appena effettuata, le precisavano come sopra indicato. Il Giudice rimetteva infine la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22 ultimo comma.
Con sentenza del 17 febbraio 2025, il Tribunale di Modena, osservato che, come più volte esplicitato dal giudice delegato alla trattazione del procedimento, competente per la trattazione delle domande ex art. 473-bis.39 c.p.c. è il giudice del procedimento in corso e dunque, nel caso di specie, la Corte di Appello
3 di Bologna davanti alla quale pende giudizio di appello avverso la sentenza n. 904/2024 che ha stabilito l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre e che la competenza del giudice del procedimento in corso per l'emissione dei provvedimenti di cui all'art. 473-bis.39 c.p.c. era già assolutamente pacifica, sin dall'introduzione della norma, nella giurisprudenza di merito e di è legittimità ed è stata sancita anche testualmente dal legislatore con la modifica operata alla citata norma dal D.lgs. n.
164/2024 tramite l'inserimento al primo comma dopo le parole “il giudice” delle seguenti: “del procedimento in corso”, intendendosi per procedimento in corso un qualunque procedimento che abbia ad oggetto la titolarità o l'esercizio della responsabilità genitoriale, dichiarava il ricorso proposto da inammissibile, condannava il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, Parte_1 liquidate, secondo i dettami del D.M. n. 55/2014, in euro 4.500,00 per compenso professionale oltre ad oneri di legge, nonché a versare alla medesima, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., l'ulteriore somma di euro 4.500,00. A fondamento della disposta condanna a pagare una ulteriore somma per lite temeraria che veniva liquidata in misura pari a quella delle spese di lite, il Giudice di primo grado poneva la circostanza della pervicace volontà del di insistere nelle domande svolte malgrado il giudice relatore avesse Pt_1 ripetutamente sollevato la questione di competenza, richiamando le norme coinvolte su cui il ricorrente non aveva ritenuto di interloquire, nonché l'insistenza del ricorrente medesimo nella richiesta di ascolto della minore, già disposto dalla Corte di Appello nel procedimento di impugnazione della sentenza (udienza fissata per l'incombente al 25.02.2025) il che evidenziava anche la sostanziale noncuranza del padre per i sentimenti della figlia, che dovrebbe comparire in un breve periodo davanti a due giudici diversi per riferire sulle medesime circostanze.
2.- Con appello depositato in data 16.04.2025, il Sig. ha impugnato detta sentenza Parte_1 chiedendone la parziale riforma in punto alla condanna alle spese di lite disposta, a suo avviso, in misura eccessivamente gravosa per non dire punitiva e alla ulteriore condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. al pagamento di una somma per lite temeraria, articolando due motivi di gravame - il evidenzia che non intende Pt_1 impugnare il capo della sentenza che ha declinato la competenza del Tribunale di Modena pendendo gravame davanti alla Corte di Appello di Bologna.
L'appellante si duole in primo luogo di una violazione dell'art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014, o, meglio, del
D.M. n. 147/2022 e di insussistente motivazione in merito ai criteri di determinazione della misura delle spese di lite liquidate in favore della controparte, da ritenersi in ogni caso esorbitanti. Deduce al riguardo il Pt_1 come il D.M. n. 55/2014, quanto ai parametri forensi indicati, non sia più in vigore da anni, essendo stato modificato dal D.M. n. 147/2022, che ha mutato misura ed entità degli stessi e come il Giudice di prime cure neppure abbia esplicitato a quale scaglione di valore abbia fatto riferimento per la liquidazione delle spese processuali, risultando la statuizione sulle stesse del tutto priva di motivazione. Entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto ad una specifica motivazione. Nel caso di specie, tuttavia, il
4 Tribunale di Modena non ha indicato alcun riferimento allo scaglione di valore assegnato alla causa e neppure ha indicato quali fasi processuali abbia inteso liquidare. In ogni caso, ad avviso dell'appellante, la misura delle spese di lite liquidate in favore di risulterebbe del tutto esorbitante, sia in riferimento alla natura CP_1 della controversia, sia in riferimento alla concreta attività svolta dal difensore dell'odierna appellata. La causa avrebbe infatti trovato una agevole e rapida soluzione e non avrebbe richiesto un'attività difensiva particolarmente impegnativa o articolata da parte della che si limitava ad una tardiva costituzione in CP_1 giudizio e alla partecipazione all'unica udienza svoltasi nel procedimento. La sentenza appellata secondo la prospettazione difensiva del dovrebbe essere riformata disponendo l'integrale compensazione delle Pt_1 spese di lite del primo grado o, in subordine, per effetto di una liquidazione di esse in favore della controparte rigorosamente limitata ai minimi di tariffa dello scaglione di valore indeterminabile della tabella 2 o 7 del D.M.
n. 147/2022 in riferimento alle fasi oggettivamente liquidabili perché concretamente espletate.
Con il secondo motivo di gravame lamenta l'appellante violazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c. nonché erronea, contraddittoria e carente motivazione della pronuncia del Tribunale di Modena in riferimento alla condanna del ricorrente per temerarietà della lite. Anche tale statuizione risulterebbe illegittima, oltreché esorbitante nel suo ammontare in rapporto alla funzione che ad essa viene assegnata dalla legge. Deduce il come, Pt_1 essendo lo strumento processuale ex art. 96 c.p.c. finalizzato alla deflazione del contenzioso e volto ad evitare che la parte proponga domande giudiziali o resista in giudizio con superficialità ad esempio per fini meramente dilatori, ponendo in essere una condotta valutabile alla stregua di “abuso del processo”, nel caso di specie difettino le condizioni per una siffatta condanna, in primo luogo per difetto dell'elemento soggettivo, in secondo luogo per mancanza dell'elemento oggettivo, consistente nel preteso abuso ed in realtà denegato abuso della potestas agendi, anche in termini di tempo. A tal proposito - evidenzia l'appellante - sarebbe sufficiente considerare la tempistica della causa perché risulti evidente come in realtà non si sia consumato alcun abuso. Oltre a non sussistere i requisiti di una condanna per lite temeraria, nel caso in esame la condanna irrogata sarebbe ingiusta anche per la sua abnorme quantificazione.
Tanto dedotto, chiede alla Corte di: Parte_1
- in accoglimento del primo motivo di appello, disporre integrale compensazione fra le parti delle spese di lite del primo grado di giudizio o, in subordine, ridurre la liquidazione delle stesse in favore di Controparte_1 nella misura prevista dal tariffario forense di cui al DM n. 147/2022 in riferimento ai minimi di tariffa dello scaglione di valore indeterminabile della tabella 2 (“Giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale”) o della tabella 7 (“Procedimenti di volontaria giurisdizione”) in rapporto alle fasi processuali oggettivamente espletate ed in riferimento alle caratteristiche della causa, priva di questioni giuridiche di particolare complessità;
5 - in accoglimento del secondo motivo di appello, accertata l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c., riformare la sentenza oggetto di gravame escludendo la condanna dell'odierno appellante per temerarietà della lite o, subordinatamente, riducendo proporzionalmente la stessa nei limiti di giustizia;
In ogni caso, condannare l'appellata alla refusione delle spese di appello. Controparte_1
3.- Con comparsa di risposta depositata il 29.09.2025, si è costituita la Sig.ra contestando Controparte_1
l'avverso gravame, in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto. Più specificamente, quanto al primo motivo di gravame, fa rilevare l'appellata come il tariffario del 2014 cui ha fatto riferimento il Tribunale di
Modena sia lo stesso tariffario del 2022, corretto parzialmente quanto agli importi;
infatti, se si fossero considerati gli importi in base allo scaglione di valore indeterminabile del procedimento corrispondente a quello compreso tra euro 26.000 ed euro 52.000, avuto riguardo alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, si sarebbe ottenuto un importo più alto, pari ad euro 4.711. La condanna a carico del sarebbe stata più Pt_1 elevata di talché sfugge la motivazione del gravame. Quanto al secondo motivo, deduce la come il CP_1 riferimento ad una condanna per lite temeraria equivalente ad un terzo del valore delle spese non abbia alcun fondamento poiché non solo tale parametro non sarebbe vincolante per il giudice ma anche perché il medesimo ha ben chiarito le motivazioni della disposta condanna per lite temeraria.
L'appellata ha quindi domandato alla Corte di Appello, accertata l'infondatezza dei motivi di appello proposti da di: Parte_1
- confermare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Modena in data 17.02.2025, rigettando le domande ex adverso proposte;
- accertata la responsabilità ex art. 96 c.p.c., la convenuta appellata si rimette a giustizia quanto all'opportunità di riconoscere anche in sede di gravame la responsabilità del in quanto alla Pt_1 succitata norma;
- con vittoria di spese e compensi legali del giudizio.
4.- Depositate da entrambe le parti le memorie ex art. 473-bis.32 c.p.c., all'udienza del 30 ottobre 2025, non presente la parte appellata, l'appellante si è riportato integralmente ai propri atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
5.- Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo e passando ora al merito, reputa come la Corte come l'appello proposto da non sia fondato e non meriti dunque accoglimento. Parte_1
Quanto al primo motivo di gravame con il quale il si duole di una violazione dell'art. 91 c.p.c. e del Pt_1
D.M. n. 147/2022 nonché di una insussistente motivazione in ordine ai criteri di determinazione delle spese di lite e, comunque, del carattere esorbitante della loro concreta liquidazione, rileva prima di tutto la Corte che il
D.M. n. 147/2022 ha semplicemente aggiornato gli importi del tariffario previsto dal previgente D.M. n.
55/2014 e che, in ogni caso, qualora il Giudice di prime cure avesse applicato gli importi non aggiornati, avrebbe liquidato onorari di importo inferiore, di talché non si ravvisa interesse all'impugnazione. Osserva poi
6 la Corte come, secondo costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, la condanna alle spese debba essere motivata solamente nell'ipotesi di deroga al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., dovendosi invece fornire adeguata motivazione in caso di compensazione delle spese di lite (vedasi, Cass. civ. II Sez., ord. 13.02.2020, n. 3641 ove si legge “…nessuna motivazione deve sorreggere la statuizione di condanna di cui trattasi, essendo la stessa necessitata dalla regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e il margine di impugnazione è correlativamente limitato solo al rispetto di quella regola. Diversamente deve essere motivato,
e può essere censurato, l'esercizio della facoltà discrezionale attribuita al Giudice dall'art. 92 c.p.c., che consente di derogare alla regola generale della soccombenza nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, con il correttivo di cui alla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale. Nel caso di specie ricorre la soccombenza integrale della ricorrente, le cui domande sono state disattese dal giudice, a nulla rilevando, anche in applicazione del principio di causalità, che si sia trattato di pronuncia in rito, e i vizi di violazione di legge denunziati sono insussistenti”; Cass. civ. Sez. II, 19.09.2023, n. 26847; Cass. civ. Sez. I, ord. 21.12.2023,
n. 35671) e quando si superino i valori massimi e minimi previsti dal tariffario di legge di riferimento (vedasi la già citata Cass. civ. n. 35671/2023 e da ultimo Cass. civ. Sez. III, 19.03.2025, n. 7342 ove si afferma che
“…vero è che, secondo l'indirizzo costante di questa Corte (cfr. tra le tante Cass. n. 89/2021, n. 2386/2017, n.
26608/2017, n. 29606/2017), in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili (o, tra quelli, almeno il secondo) con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare
o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo. Pertanto, l'obbligo di motivazione sussiste esclusivamente in caso di superamento dei valori minimi e/o dei valori massimi della tariffa, ma non in caso di liquidazione di importi che comunque si mantengono al di sotto dei limiti massimi e al di sopra di quelli minimi”). Nella fattispecie in esame, avuto riguardo allo scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa, importo prossimo al medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, corretta risulta la liquidazione delle spese processuali operata dal Tribunale di Modena. La convenuta si è infatti costituita con comparsa depositata il 17.01.2025 e ha partecipato all'unica udienza svoltasi in primo grado, all'esito della quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Non sussisteva alcun motivo per disporre la compensazione delle spese processuali come richiesto dal . Pt_1
Occorre infatti ricordare come, nel disciplinare la materia delle spese di lite, l'art. 92 comma 2 c.p.c., come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, subordini la discrezionalità del giudice nel compensare le spese alla sussistenza di alcune ipotesi tipizzate. Si tratta, in particolare, dei casi di: “soccombenza reciproca”, “assoluta novità della questione trattata” o
“mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Se è pur vero che la Corte ha affermato l'incostituzionalità dell'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui “la norma non prevede che il giudice, in caso
7 di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni” analoghe a quelle di assoluta novità della questione trattata e mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, lo stesso giudice ha comunque precisato che “le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi – l'«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» – hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale”. Nella fattispecie in esame, a fronte della declaratoria di inammissibilità del ricorso, non vi era ragione alcuna per compensare, in tutto o in parte, le spese di lite.
Va disatteso anche il secondo motivo di appello con il quale il deduce violazione dell'art. 96 comma 3 Pt_1
c.p.c. nonché erronea e contraddittoria motivazione contenuta nella sentenza impugnata. Giova premettere al riguardo come sia noto che la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ha natura sanzionatoria e officiosa e richiede la formulazione di difese giuridicamente inconsistenti, secondo l'ordinaria diligenza (Cass. civ. Sez. III, 30.12.2014, n. 27534; Cass. civ. Sez.
6-3 ordinanza 18.11.2014, n. 24546), non essendo comunque sufficiente la mera prospettazione di tesi difensive che risultino infondate (vedasi Cass. civ. Sez. II, 18.11.2024, n. 29617 ove si trova scritto: “La condanna per responsabilità aggravata ai sensi del comma 3 dell' art. 96 c.p.c. può essere disposta se risulta palese l'inammissibilità dei motivi di ricorso, o in presenza di un'impugnazione meramente dilatoria o defatigatoria. Tali condotte, infatti, integrano un abuso che ostacola la ragionevole durata del processo e l'attuazione del diritto al rimedio effettivo” Cass. civ.
15.02.2021, n. 3830 ove si è affermato: “L'art. 96 c.p.c., comma 3, che la Corte territoriale ha ritenuto applicabile alla fattispecie, prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 cit. articolo volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale. La sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente”; Cass. civ. n. 20018/2020; Cass. civ. Sez. II, 03.09.2019, n. 22042 secondo la quale “La condanna ai sensi dell' art. 96, comma 3, codice di rito è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, e a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall' art. 88 c.p.c. realizzata attraverso un abuso della potestas agendi. Al fine della condanna ai sensi dell' art. 96, comma 3, codice di rito non è necessario dimostrare il danno ma solo la consapevolezza della mala fede o della colpa grave”). Nel caso in esame, come condivisibilmente osservato dal Giudice di prime cure, è emersa una tenace e non motivata volontà del di insistere nelle domande Pt_1 svolte malgrado il giudice relatore delegato avesse ripetutamente sollevato la questione di competenza (vedasi
8 i due provvedimenti emessi nelle date del 31.10.2024 e del 29.11.2024), indicando le norme coinvolte, su cui il ricorrente non ha ritenuto di interloquire, seguitando a domandare gli stessi provvedimenti già richiesti davanti alla Corte di Appello in sede di gravame. Sussistevano dunque i presupposti per la condanna per lite temeraria disposta dal Giudice di primo grado e liquidata in misura pari a quella delle spese di giudizio, tenuto conto dell'estrema temerarietà della lite.
Il proposto appello va dunque rigettato con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Modena.
La totale soccombenza dell'appellante induce a non discostarsi dal criterio della soccombenza in punto a spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore effettivo della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata e dunque all'assenza di attività istruttoria e mancata partecipazione all'unica udienza, nonché al livello di complessità delle questioni trattate (valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, importo medio per le fasi di studio ed introduttiva).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi
Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 221/2025 del Tribunale di Modena, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
I- RESPINGE l'appello proposto da;
Parte_1
II- CONDANNA l'appellante alla refusione, in favore dell'appellata Parte_1 CP_1 delle spese di lite che si liquidano in € 2.055,00 per compenso professionale, oltre al 15% rimborso
[...] forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
III- DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna il 30.10.2025.
Il Presidente
(Dott. Rosario Lionello Rossino)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rosario Lionello Rossino Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 678/2025 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] in data [...] e residente a Parte_1 C.F._1
NE (PD) in via Palù Inferiore n. 33, rappresentato e difeso dall'Avv. Serena Ferro del foro di
Padova, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Padova alla via S. Fermo n. 26;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] in data [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Aldrovandi del foro di Modena, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Modena alla via Emilia Centro n. 283;
APPELLATA
Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza definitiva n. 221/2025 del 10.02.2025, pubblicata in data
17.02.2025, del Tribunale di Modena, avente ad regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
CONCLUSIONI: All'udienza del 30 ottobre 2025, l'appellante discuteva la causa, riportandosi ai propri atti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate: “1) Nel merito: Accogliere per tutti i
1 motivi dedotti l'appello proposto e per l'effetto riformare come segue la sentenza n. 221/2025 del
17.02.2025, pronunciata dal Tribunale di Modena, Sezione Prima Civile, nel procedimento n. 5200/2024
R.G. e pubblicata il 17.02.2025, non notificata: - in accoglimento del primo motivo di appello: disporre la compensazione fra le parti delle spese di lite del primo grado di giudizio o, in subordine, ridurre la liquidazione delle stesse in favore di nella misura prevista dal tariffario forense di cui al Controparte_1
D.M. n. 147/2022 in riferimento ai minimi della tariffa dello scaglione di valore indeterminabile dei giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale o della tabella relativa ai procedimenti di Volontaria
Giurisdizione in rapporto alle fasi processuali oggettivamente espletate ed in riferimento alle caratteristiche della causa, priva di questioni giuridiche di particolare complessità; causa che ha trovato rapida definizione e senza alcuna attività istruttoria, che non ha richiesto attività difensiva particolarmente impegnativa o articolata da parte della Sig.ra tanto che l'unica attività svolta CP_1 dal difensore dell'odierna appellata si è esplicitata in una tardiva costituzione in giudizio e nella partecipazione ad una unica udienza;
- in accoglimento del secondo motivo di appello: accertata e dichiarata l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 96, comma terzo c.p.c., riformare la sentenza oggetto di gravame escludendo la condanna dell'odierno appellante per la temerarietà della lite o, in subordine, riducendo proporzionalmente la stessa nei limiti di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di lite del giudizio di gravame”; per l'appellata non presente all'udienza, si richiamano le Controparte_1 conclusioni di cui alla memoria ex art. 473-bis.32 c.p.c.: “Contrariis reiectis, In via principale: voglia
l'Ill.mo Corte d'Appello adita: - accertata l'infondatezza dei motivi di appello proposti dal sig. Pt_1
come in atti rappresentato e difeso, confermare integralmente la Sentenza emessa dal Tribunale
[...] di Modena n. 221/2025 (RG 5200/2024) rigettando le domande ex adverso proposte. - Accertata la responsabilità ex art. 96 c.p.c., la convenuta appellata si rimette a giustizia quanto all'opportunità di riconoscere anche in sede di gravame la responsabilità del in quanto alla succitata norma. - Con Pt_1 vittoria delle spese e degli onorari di lite”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 25.10.2024 dinanzi al Tribunale di Modena, , premesso che Parte_1 con sentenza del medesimo Tribunale n. 904/2024 del 20.05.2024, veniva disposto, a parziale modifica del ER precedente decreto del 23.02.2021, l'affido esclusivo c.d. rafforzato della figlia minore , nata il
28.02.2010, alla madre che la sentenza era stata impugnata dallo stesso e pendeva Controparte_1 Pt_1 giudizio di appello avanti la Corte d'Appello di Bologna iscritto al n. R.G. 1113/2024, che la condotta tenuta
2 dalla madre, aggravata dall'aver nascosto al padre, ancor prima della pronuncia della sentenza impugnata, la vera residenza della figlia, doveva ritenersi gravemente lesiva del diritto alla bigenitorialità della minore e costituiva ragione sufficiente per revocare l'affido esclusivo della minore, chiedeva, ai sensi dell'art. 473- bis.39 c.p.c., in via pregiudiziale, la immediata e graduale ripresa del rapporto padre/figlia, eventualmente tramite la nomina di un esperto ex art. 473-bis.26 c.p.c., disporsi l'ascolto della minore e, all'esito, una c.t.u. sulla capacità genitoriale delle parti, nel merito, il ripristino dell'affidamento condiviso della minore, la ripresa graduale degli incontri padre-figlia nonché l'applicazione nei confronti della madre delle sanzioni previste dall'art. 473-bis.39 c.p.c. (ammonimento, sanzioni pecuniarie, risarcimento del danno).
Con decreto del 31.10.2024 il giudice relatore delegato, ritenuti insussistenti i presupposti per l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte, “tenuto anche conto che pende davanti alla Corte d'Appello di Bologna impugnazione avverso la sentenza di questo Tribunale n. 904/2024 del 14/05/2024, che ha disposto l'affido ER cd. super-esclusivo in capo alla madre della minore , nata il [...], di talché deve ritenersi che tutte le istanze inerenti la gestione della minore siano di competenza del giudice di secondo grado”, fissava l'udienza ex art. 473-bis.22 c.p.c.; con successivo provvedimento del 29.11.2024, il medesimo giudice, letta l'istanza della parte ricorrente del 22.11.2024, per l'ascolto in via d'urgenza, anche inaudita altera parte, della minore ER
, ribadito che la pendenza davanti alla Corte d'Appello di Bologna dell'impugnazione avverso la sentenza n. 904/2024 del 14.05.2024, che ha disposto l'affido cd. super-esclusivo in capo alla madre della minore, induce a ritenere che tutte le istanze inerenti la gestione della minore, ivi comprese quelle di assunzione di provvedimenti ex art. 473-bis.39 c.p.c. (cfr. anche il nuovo testo della norma come integrato dal Decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164), siano di competenza del giudice di secondo grado, ritenuto dunque, prima facie, incompetente il Tribunale a decidere sul ricorso proposto, e conseguentemente sulle istanze ex art 473- bis.15 ivi contenute, rigettava l'istanza.
Con comparsa depositata il 17.01.2025 si costituiva eccependo in via pregiudiziale Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso, essendo pendente giudizio di appello introdotto dal medesimo ricorrente, che aveva riproposto innanzi al Tribunale le medesime domande azionate nel procedimento di secondo grado. Nel merito, instava per il rigetto di tutte le domande formulate dalla controparte. All'udienza dello 05.02.2025 le parti si riportavano ai rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate e il Giudice relatore, ritenuto non necessario pronunciare provvedimenti provvisori e urgenti, invitava i difensori a precisare le conclusioni e gli stessi, riportandosi alla discussione orale appena effettuata, le precisavano come sopra indicato. Il Giudice rimetteva infine la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22 ultimo comma.
Con sentenza del 17 febbraio 2025, il Tribunale di Modena, osservato che, come più volte esplicitato dal giudice delegato alla trattazione del procedimento, competente per la trattazione delle domande ex art. 473-bis.39 c.p.c. è il giudice del procedimento in corso e dunque, nel caso di specie, la Corte di Appello
3 di Bologna davanti alla quale pende giudizio di appello avverso la sentenza n. 904/2024 che ha stabilito l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre e che la competenza del giudice del procedimento in corso per l'emissione dei provvedimenti di cui all'art. 473-bis.39 c.p.c. era già assolutamente pacifica, sin dall'introduzione della norma, nella giurisprudenza di merito e di è legittimità ed è stata sancita anche testualmente dal legislatore con la modifica operata alla citata norma dal D.lgs. n.
164/2024 tramite l'inserimento al primo comma dopo le parole “il giudice” delle seguenti: “del procedimento in corso”, intendendosi per procedimento in corso un qualunque procedimento che abbia ad oggetto la titolarità o l'esercizio della responsabilità genitoriale, dichiarava il ricorso proposto da inammissibile, condannava il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, Parte_1 liquidate, secondo i dettami del D.M. n. 55/2014, in euro 4.500,00 per compenso professionale oltre ad oneri di legge, nonché a versare alla medesima, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., l'ulteriore somma di euro 4.500,00. A fondamento della disposta condanna a pagare una ulteriore somma per lite temeraria che veniva liquidata in misura pari a quella delle spese di lite, il Giudice di primo grado poneva la circostanza della pervicace volontà del di insistere nelle domande svolte malgrado il giudice relatore avesse Pt_1 ripetutamente sollevato la questione di competenza, richiamando le norme coinvolte su cui il ricorrente non aveva ritenuto di interloquire, nonché l'insistenza del ricorrente medesimo nella richiesta di ascolto della minore, già disposto dalla Corte di Appello nel procedimento di impugnazione della sentenza (udienza fissata per l'incombente al 25.02.2025) il che evidenziava anche la sostanziale noncuranza del padre per i sentimenti della figlia, che dovrebbe comparire in un breve periodo davanti a due giudici diversi per riferire sulle medesime circostanze.
2.- Con appello depositato in data 16.04.2025, il Sig. ha impugnato detta sentenza Parte_1 chiedendone la parziale riforma in punto alla condanna alle spese di lite disposta, a suo avviso, in misura eccessivamente gravosa per non dire punitiva e alla ulteriore condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. al pagamento di una somma per lite temeraria, articolando due motivi di gravame - il evidenzia che non intende Pt_1 impugnare il capo della sentenza che ha declinato la competenza del Tribunale di Modena pendendo gravame davanti alla Corte di Appello di Bologna.
L'appellante si duole in primo luogo di una violazione dell'art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014, o, meglio, del
D.M. n. 147/2022 e di insussistente motivazione in merito ai criteri di determinazione della misura delle spese di lite liquidate in favore della controparte, da ritenersi in ogni caso esorbitanti. Deduce al riguardo il Pt_1 come il D.M. n. 55/2014, quanto ai parametri forensi indicati, non sia più in vigore da anni, essendo stato modificato dal D.M. n. 147/2022, che ha mutato misura ed entità degli stessi e come il Giudice di prime cure neppure abbia esplicitato a quale scaglione di valore abbia fatto riferimento per la liquidazione delle spese processuali, risultando la statuizione sulle stesse del tutto priva di motivazione. Entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto ad una specifica motivazione. Nel caso di specie, tuttavia, il
4 Tribunale di Modena non ha indicato alcun riferimento allo scaglione di valore assegnato alla causa e neppure ha indicato quali fasi processuali abbia inteso liquidare. In ogni caso, ad avviso dell'appellante, la misura delle spese di lite liquidate in favore di risulterebbe del tutto esorbitante, sia in riferimento alla natura CP_1 della controversia, sia in riferimento alla concreta attività svolta dal difensore dell'odierna appellata. La causa avrebbe infatti trovato una agevole e rapida soluzione e non avrebbe richiesto un'attività difensiva particolarmente impegnativa o articolata da parte della che si limitava ad una tardiva costituzione in CP_1 giudizio e alla partecipazione all'unica udienza svoltasi nel procedimento. La sentenza appellata secondo la prospettazione difensiva del dovrebbe essere riformata disponendo l'integrale compensazione delle Pt_1 spese di lite del primo grado o, in subordine, per effetto di una liquidazione di esse in favore della controparte rigorosamente limitata ai minimi di tariffa dello scaglione di valore indeterminabile della tabella 2 o 7 del D.M.
n. 147/2022 in riferimento alle fasi oggettivamente liquidabili perché concretamente espletate.
Con il secondo motivo di gravame lamenta l'appellante violazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c. nonché erronea, contraddittoria e carente motivazione della pronuncia del Tribunale di Modena in riferimento alla condanna del ricorrente per temerarietà della lite. Anche tale statuizione risulterebbe illegittima, oltreché esorbitante nel suo ammontare in rapporto alla funzione che ad essa viene assegnata dalla legge. Deduce il come, Pt_1 essendo lo strumento processuale ex art. 96 c.p.c. finalizzato alla deflazione del contenzioso e volto ad evitare che la parte proponga domande giudiziali o resista in giudizio con superficialità ad esempio per fini meramente dilatori, ponendo in essere una condotta valutabile alla stregua di “abuso del processo”, nel caso di specie difettino le condizioni per una siffatta condanna, in primo luogo per difetto dell'elemento soggettivo, in secondo luogo per mancanza dell'elemento oggettivo, consistente nel preteso abuso ed in realtà denegato abuso della potestas agendi, anche in termini di tempo. A tal proposito - evidenzia l'appellante - sarebbe sufficiente considerare la tempistica della causa perché risulti evidente come in realtà non si sia consumato alcun abuso. Oltre a non sussistere i requisiti di una condanna per lite temeraria, nel caso in esame la condanna irrogata sarebbe ingiusta anche per la sua abnorme quantificazione.
Tanto dedotto, chiede alla Corte di: Parte_1
- in accoglimento del primo motivo di appello, disporre integrale compensazione fra le parti delle spese di lite del primo grado di giudizio o, in subordine, ridurre la liquidazione delle stesse in favore di Controparte_1 nella misura prevista dal tariffario forense di cui al DM n. 147/2022 in riferimento ai minimi di tariffa dello scaglione di valore indeterminabile della tabella 2 (“Giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale”) o della tabella 7 (“Procedimenti di volontaria giurisdizione”) in rapporto alle fasi processuali oggettivamente espletate ed in riferimento alle caratteristiche della causa, priva di questioni giuridiche di particolare complessità;
5 - in accoglimento del secondo motivo di appello, accertata l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c., riformare la sentenza oggetto di gravame escludendo la condanna dell'odierno appellante per temerarietà della lite o, subordinatamente, riducendo proporzionalmente la stessa nei limiti di giustizia;
In ogni caso, condannare l'appellata alla refusione delle spese di appello. Controparte_1
3.- Con comparsa di risposta depositata il 29.09.2025, si è costituita la Sig.ra contestando Controparte_1
l'avverso gravame, in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto. Più specificamente, quanto al primo motivo di gravame, fa rilevare l'appellata come il tariffario del 2014 cui ha fatto riferimento il Tribunale di
Modena sia lo stesso tariffario del 2022, corretto parzialmente quanto agli importi;
infatti, se si fossero considerati gli importi in base allo scaglione di valore indeterminabile del procedimento corrispondente a quello compreso tra euro 26.000 ed euro 52.000, avuto riguardo alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, si sarebbe ottenuto un importo più alto, pari ad euro 4.711. La condanna a carico del sarebbe stata più Pt_1 elevata di talché sfugge la motivazione del gravame. Quanto al secondo motivo, deduce la come il CP_1 riferimento ad una condanna per lite temeraria equivalente ad un terzo del valore delle spese non abbia alcun fondamento poiché non solo tale parametro non sarebbe vincolante per il giudice ma anche perché il medesimo ha ben chiarito le motivazioni della disposta condanna per lite temeraria.
L'appellata ha quindi domandato alla Corte di Appello, accertata l'infondatezza dei motivi di appello proposti da di: Parte_1
- confermare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Modena in data 17.02.2025, rigettando le domande ex adverso proposte;
- accertata la responsabilità ex art. 96 c.p.c., la convenuta appellata si rimette a giustizia quanto all'opportunità di riconoscere anche in sede di gravame la responsabilità del in quanto alla Pt_1 succitata norma;
- con vittoria di spese e compensi legali del giudizio.
4.- Depositate da entrambe le parti le memorie ex art. 473-bis.32 c.p.c., all'udienza del 30 ottobre 2025, non presente la parte appellata, l'appellante si è riportato integralmente ai propri atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
5.- Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo e passando ora al merito, reputa come la Corte come l'appello proposto da non sia fondato e non meriti dunque accoglimento. Parte_1
Quanto al primo motivo di gravame con il quale il si duole di una violazione dell'art. 91 c.p.c. e del Pt_1
D.M. n. 147/2022 nonché di una insussistente motivazione in ordine ai criteri di determinazione delle spese di lite e, comunque, del carattere esorbitante della loro concreta liquidazione, rileva prima di tutto la Corte che il
D.M. n. 147/2022 ha semplicemente aggiornato gli importi del tariffario previsto dal previgente D.M. n.
55/2014 e che, in ogni caso, qualora il Giudice di prime cure avesse applicato gli importi non aggiornati, avrebbe liquidato onorari di importo inferiore, di talché non si ravvisa interesse all'impugnazione. Osserva poi
6 la Corte come, secondo costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, la condanna alle spese debba essere motivata solamente nell'ipotesi di deroga al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., dovendosi invece fornire adeguata motivazione in caso di compensazione delle spese di lite (vedasi, Cass. civ. II Sez., ord. 13.02.2020, n. 3641 ove si legge “…nessuna motivazione deve sorreggere la statuizione di condanna di cui trattasi, essendo la stessa necessitata dalla regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e il margine di impugnazione è correlativamente limitato solo al rispetto di quella regola. Diversamente deve essere motivato,
e può essere censurato, l'esercizio della facoltà discrezionale attribuita al Giudice dall'art. 92 c.p.c., che consente di derogare alla regola generale della soccombenza nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, con il correttivo di cui alla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale. Nel caso di specie ricorre la soccombenza integrale della ricorrente, le cui domande sono state disattese dal giudice, a nulla rilevando, anche in applicazione del principio di causalità, che si sia trattato di pronuncia in rito, e i vizi di violazione di legge denunziati sono insussistenti”; Cass. civ. Sez. II, 19.09.2023, n. 26847; Cass. civ. Sez. I, ord. 21.12.2023,
n. 35671) e quando si superino i valori massimi e minimi previsti dal tariffario di legge di riferimento (vedasi la già citata Cass. civ. n. 35671/2023 e da ultimo Cass. civ. Sez. III, 19.03.2025, n. 7342 ove si afferma che
“…vero è che, secondo l'indirizzo costante di questa Corte (cfr. tra le tante Cass. n. 89/2021, n. 2386/2017, n.
26608/2017, n. 29606/2017), in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili (o, tra quelli, almeno il secondo) con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare
o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo. Pertanto, l'obbligo di motivazione sussiste esclusivamente in caso di superamento dei valori minimi e/o dei valori massimi della tariffa, ma non in caso di liquidazione di importi che comunque si mantengono al di sotto dei limiti massimi e al di sopra di quelli minimi”). Nella fattispecie in esame, avuto riguardo allo scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa, importo prossimo al medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, corretta risulta la liquidazione delle spese processuali operata dal Tribunale di Modena. La convenuta si è infatti costituita con comparsa depositata il 17.01.2025 e ha partecipato all'unica udienza svoltasi in primo grado, all'esito della quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Non sussisteva alcun motivo per disporre la compensazione delle spese processuali come richiesto dal . Pt_1
Occorre infatti ricordare come, nel disciplinare la materia delle spese di lite, l'art. 92 comma 2 c.p.c., come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, subordini la discrezionalità del giudice nel compensare le spese alla sussistenza di alcune ipotesi tipizzate. Si tratta, in particolare, dei casi di: “soccombenza reciproca”, “assoluta novità della questione trattata” o
“mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Se è pur vero che la Corte ha affermato l'incostituzionalità dell'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui “la norma non prevede che il giudice, in caso
7 di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni” analoghe a quelle di assoluta novità della questione trattata e mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, lo stesso giudice ha comunque precisato che “le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi – l'«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» – hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale”. Nella fattispecie in esame, a fronte della declaratoria di inammissibilità del ricorso, non vi era ragione alcuna per compensare, in tutto o in parte, le spese di lite.
Va disatteso anche il secondo motivo di appello con il quale il deduce violazione dell'art. 96 comma 3 Pt_1
c.p.c. nonché erronea e contraddittoria motivazione contenuta nella sentenza impugnata. Giova premettere al riguardo come sia noto che la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ha natura sanzionatoria e officiosa e richiede la formulazione di difese giuridicamente inconsistenti, secondo l'ordinaria diligenza (Cass. civ. Sez. III, 30.12.2014, n. 27534; Cass. civ. Sez.
6-3 ordinanza 18.11.2014, n. 24546), non essendo comunque sufficiente la mera prospettazione di tesi difensive che risultino infondate (vedasi Cass. civ. Sez. II, 18.11.2024, n. 29617 ove si trova scritto: “La condanna per responsabilità aggravata ai sensi del comma 3 dell' art. 96 c.p.c. può essere disposta se risulta palese l'inammissibilità dei motivi di ricorso, o in presenza di un'impugnazione meramente dilatoria o defatigatoria. Tali condotte, infatti, integrano un abuso che ostacola la ragionevole durata del processo e l'attuazione del diritto al rimedio effettivo” Cass. civ.
15.02.2021, n. 3830 ove si è affermato: “L'art. 96 c.p.c., comma 3, che la Corte territoriale ha ritenuto applicabile alla fattispecie, prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 cit. articolo volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale. La sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente”; Cass. civ. n. 20018/2020; Cass. civ. Sez. II, 03.09.2019, n. 22042 secondo la quale “La condanna ai sensi dell' art. 96, comma 3, codice di rito è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, e a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall' art. 88 c.p.c. realizzata attraverso un abuso della potestas agendi. Al fine della condanna ai sensi dell' art. 96, comma 3, codice di rito non è necessario dimostrare il danno ma solo la consapevolezza della mala fede o della colpa grave”). Nel caso in esame, come condivisibilmente osservato dal Giudice di prime cure, è emersa una tenace e non motivata volontà del di insistere nelle domande Pt_1 svolte malgrado il giudice relatore delegato avesse ripetutamente sollevato la questione di competenza (vedasi
8 i due provvedimenti emessi nelle date del 31.10.2024 e del 29.11.2024), indicando le norme coinvolte, su cui il ricorrente non ha ritenuto di interloquire, seguitando a domandare gli stessi provvedimenti già richiesti davanti alla Corte di Appello in sede di gravame. Sussistevano dunque i presupposti per la condanna per lite temeraria disposta dal Giudice di primo grado e liquidata in misura pari a quella delle spese di giudizio, tenuto conto dell'estrema temerarietà della lite.
Il proposto appello va dunque rigettato con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Modena.
La totale soccombenza dell'appellante induce a non discostarsi dal criterio della soccombenza in punto a spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore effettivo della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata e dunque all'assenza di attività istruttoria e mancata partecipazione all'unica udienza, nonché al livello di complessità delle questioni trattate (valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, importo medio per le fasi di studio ed introduttiva).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi
Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 221/2025 del Tribunale di Modena, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
I- RESPINGE l'appello proposto da;
Parte_1
II- CONDANNA l'appellante alla refusione, in favore dell'appellata Parte_1 CP_1 delle spese di lite che si liquidano in € 2.055,00 per compenso professionale, oltre al 15% rimborso
[...] forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
III- DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna il 30.10.2025.
Il Presidente
(Dott. Rosario Lionello Rossino)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
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