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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/08/2025, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Raffaella Cappiello giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 5186/2024 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonioe vertente
TRA
, nata il [...] in [...] ed ivi residente a[...]
Casa Cuomo I n. 2 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Francesca Scala in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo e con la stessa elettivamente domiciliata in ON (NA) alla Piazza Roma n. 7, presso lo studio di quest'ultima;
RICORRENTE
E
, nato il [...] in [...] ed ivi residente a[...]
Postica Maddalena- Frazione n. 42 (C.F. ; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 5.05.2025 parte ricorrente si riportava al ricorso e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza statuizioni accessorie, stante l'oramai raggiunta indipendenza economica delle figlie maggiorenni della coppia. Il PM concludeva come da parere del 15 luglio 2025 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.12.2024, chiedeva pronunziarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1
in ON in data 30.01.1994 (atto n. 4, parte II, serie A, del registro
[...] degli atti di matrimonio del predetto comune del 1994). Dall'unione delle parti erano nati due figli: , nata a [...] l'[...] e Persona_1 Per_2
, nata a [...] il [...], entrambe oramai maggiorenni ed
[...] economicamente indipendenti. A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che con sentenza del Tribunale di OL n. 6220/2003 del 2.05.2003, oramai passata in giudicato come da certificazione di cancelleria del 23.10.2024, il Tribunale aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi, che da allora l'unione coniugale non si era più ricostituita e che, pertanto, sussistevano i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ritualmente notificato il ricorso introduttivo in uno al decreto di fissazione udienza al resistente, con notifica perfezionatasi in data in data 27.02.2025 a mezzo ufficiale giudiziario mediante consegna a mani dell'addetta alla ricezione degli atti presso la , sita alla Via Postica Maddalena- Frazione Parte_2
n. 42, ove risulta residente il all'udienza del 5.05.2025 il giudice CP_1 delegato, dato atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione in ragione della mancata costituzione e comparizione del resistente, rilevato che il giudizio concerneva la sola questione di status, in mancanza di figli minori o maggiorenni ma non economicamente indipendenti della coppia ed in assenza di richieste di carattere economico, rimetteva ai sensi dell'art 473-bis.22 ultimo comma c.p.c. la causa in decisone al collegio, previa trasmissione degli atti al Pm per il relativo parere. Il Pm concludeva in data 15 luglio 2025 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tanto premesso, ritiene il Collegio che, nella fattispecie oggetto di causa, ricorrano i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in ON in data 30.01.1994 da Parte_1
e .
[...] Controparte_1
In primo luogo, infatti, la ricorrente ha richiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e parte resistente pur a fronte della regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, non ha inteso costituirsi per opporsi a tale pronuncia. In secondo luogo, risulta realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi senz'altro oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di OL nell'ambito del procedimento di separazione conclusosi con sentenza n. 6220/2003 del 2.05.2003, oramai passata in giudicato, come da certificazione della cancelleria del 23.10.2024. È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/87. Sorregge tale convincimento, inoltre, il fatto che le parti abbiano stabilito i loro rispettivi domicili in abitazioni differenti, la mancanza di contatti fra le stesse da oramai molti anni, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonchè la ferma volontà di mettere fine all'unione costantemente manifestata da parte ricorrente tramite le dichiarazioni rese in sede di udienza di comparizione del 5.05.2025. Tutto quanto sopra esposto, consente di ritenere comprovata una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordinato all'ufficiale dello stato civile del comune di ON (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza. In ordine ai provvedimenti accessori, nulla deve essere statuito dal collegio a fronte della raggiunta indipendenza economica delle due figlie maggiorenni della coppia ed in mancanza di domande di contributo economico concernenti le parti.
Infine, avuto riguardo alla natura della lite ed all'esito complessivo della stessa, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 di così provvede: Controparte_1
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da , nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
) e , nato il [...] in C.F._1 Controparte_1
OL (C.F. in ON (NA) in data 30.01.1994 C.F._2
(atto n. 4, parte II, serie A, anno 1994); 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di ON di procedere all'annotazione della presente sentenza sull'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile, atto n. 4 parte II, serie A, dei registri di matrimonio dell'anno 1994); 3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano