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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/11/2025, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15846/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Costanza Teti Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 15846/2025
R.G. instaurato da nata a [...] il [...] (CF: ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ALBIERO EMANUELA e nato a [...] il [...] (CF: Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. ALBIERO EMANUELA C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti, con note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 04.11.2025, hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
“I signori e come in atti rappresentati, difesi e domiciliati Parte_1 Parte_2 insistono affinché l'Ill.mo Tribunale adito Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del celebrato il 22 maggio 1999, vincolo trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Leno parte II, Serie A, n. 19 nonché nei Registri dello Stato Civile del Comune di Calvisano parte II, Serie B, n.4008, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza;
1 2) disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) la casa sita in Ghedi (BS) Via Leoncavallo Ruggero n. 7 di proprietà esclusiva della sig.ra resta assegnata alla medesima che continuerà ad onorare le rate di mutuo Parte_1 contratto per l'acquisto dell'immobile;
4) i coniugi convengono l'affido condiviso della figlia minore con collocazione e Per_1 residenza della stessa presso la madre. In ragione dell'affido condiviso sopra convenuto, entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei medesimi, nel rispetto di quanto previsto dal novellato art. 155 c.c. I genitori eserciteranno, comunque, la responsabilità genitoriale separatamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione nei giorni di permanenza della minore presso ciascuno di essi, tenendo conto anche delle esigenze direttamente manifestate dalla figlia;
5) il padre potrà vedere e potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà previo accordo e compatibilmente alle esigenze personali e scolastiche della minore;
6) la Sig.ra e il Sig. convengono che la figlia minore trascorrerà con Pt_1 Parte_2 Per_1 il padre una settimana, anche non continuativa, in occasione delle festività natalizie, alternando di anno in anno, il giorno di Natale e di Capodanno, così come per metà, le ferie pasquali, comprendendo per anni alterni, il giorno di Pasqua e lunedì dell'Angelo. Le parti concordano che la figlia trascorra, nel periodo estivo, quindici giorni anche consecutivi in compagnia del padre, il cui periodo verrà definito dai genitori, nel mese di giugno di ciascun anno. Anche in tal caso i genitori convengono che, vista l'età della figlia, i soggiorni durante i periodi di vacanza saranno concordati tenendo conto delle esigenze personali e scolastiche della stessa.
7) il Sig. si obbliga al pagamento di un contributo ordinario al mantenimento per i Parte_2 figli di complessivi Euro 650,00= (diconsi, seicentocinquanta/oo), ovvero, Euro 325,00= per la figlia da corrispondersi con bonifico bancario o assegno entro e non oltre il giorno Per_1
15 di ciascun mese, alle coordinate di conto corrente intestate alla Sig.ra , Parte_1 che il Sig. dichiara di conoscere, ed €uro 325,00 per il figlio Parte_2 Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, da corrispondersi direttamente
[...] alle coordinate bancarie del medesimo entro e non oltre il 15 di ciascun mese;
si dà atto sin d'ora che il mantenimento della figlia verrà corrisposto dal padre direttamente alla Per_1 medesima dal momento in cui la figlia frequenterà l'università;
2 8) la Sig.ra ed il sig. convengono di ripartire al 50% le spese straordinarie Pt_1 Parte_2 per i figli, secondo il Protocollo del Tribunale di Brescia che dichiarano di conoscere;
9) l'assegno Unico universale per i figli verrà erogato al 100% alla sig.ra ; Parte_1
10) la Sig.ra ed il sig. dichiarano, in via reciproca, di Parte_1 Parte_2 rinunciare ad ogni forma di mantenimento, essendo ciascuno in grado di provvedere autonomamente a sé con i proventi derivanti dal proprio lavoro;
11) i coniugi si danno atto che, con la sottoscrizione del presente ricorso, non avranno più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra, rinunciando espressamente alla rivendica - anche giudiziale - di qualsiasi ideabile pretesa, comprese quelle di natura risarcitoria, direttamente e/o indirettamente discendenti alla convivenza matrimoniale e dai rapporti economici tutti intercorsi, ogni e qualsivoglia azione civile e penale che deve pertanto sin d'ora ritenersi rinunciata e, per l'effetto, l'eventuale domanda improcedibile;
12) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di annotare l'emananda sentenza nell'atto di matrimonio sopra indicato.
13) Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 22/05/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di LENO (BS) (atto n. 19 parte II serie A anno 1999) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13.11.2025.
Il Presidente Estensore Costanza Teti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Costanza Teti Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 15846/2025
R.G. instaurato da nata a [...] il [...] (CF: ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ALBIERO EMANUELA e nato a [...] il [...] (CF: Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. ALBIERO EMANUELA C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti, con note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 04.11.2025, hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
“I signori e come in atti rappresentati, difesi e domiciliati Parte_1 Parte_2 insistono affinché l'Ill.mo Tribunale adito Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del celebrato il 22 maggio 1999, vincolo trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Leno parte II, Serie A, n. 19 nonché nei Registri dello Stato Civile del Comune di Calvisano parte II, Serie B, n.4008, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza;
1 2) disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) la casa sita in Ghedi (BS) Via Leoncavallo Ruggero n. 7 di proprietà esclusiva della sig.ra resta assegnata alla medesima che continuerà ad onorare le rate di mutuo Parte_1 contratto per l'acquisto dell'immobile;
4) i coniugi convengono l'affido condiviso della figlia minore con collocazione e Per_1 residenza della stessa presso la madre. In ragione dell'affido condiviso sopra convenuto, entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei medesimi, nel rispetto di quanto previsto dal novellato art. 155 c.c. I genitori eserciteranno, comunque, la responsabilità genitoriale separatamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione nei giorni di permanenza della minore presso ciascuno di essi, tenendo conto anche delle esigenze direttamente manifestate dalla figlia;
5) il padre potrà vedere e potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà previo accordo e compatibilmente alle esigenze personali e scolastiche della minore;
6) la Sig.ra e il Sig. convengono che la figlia minore trascorrerà con Pt_1 Parte_2 Per_1 il padre una settimana, anche non continuativa, in occasione delle festività natalizie, alternando di anno in anno, il giorno di Natale e di Capodanno, così come per metà, le ferie pasquali, comprendendo per anni alterni, il giorno di Pasqua e lunedì dell'Angelo. Le parti concordano che la figlia trascorra, nel periodo estivo, quindici giorni anche consecutivi in compagnia del padre, il cui periodo verrà definito dai genitori, nel mese di giugno di ciascun anno. Anche in tal caso i genitori convengono che, vista l'età della figlia, i soggiorni durante i periodi di vacanza saranno concordati tenendo conto delle esigenze personali e scolastiche della stessa.
7) il Sig. si obbliga al pagamento di un contributo ordinario al mantenimento per i Parte_2 figli di complessivi Euro 650,00= (diconsi, seicentocinquanta/oo), ovvero, Euro 325,00= per la figlia da corrispondersi con bonifico bancario o assegno entro e non oltre il giorno Per_1
15 di ciascun mese, alle coordinate di conto corrente intestate alla Sig.ra , Parte_1 che il Sig. dichiara di conoscere, ed €uro 325,00 per il figlio Parte_2 Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, da corrispondersi direttamente
[...] alle coordinate bancarie del medesimo entro e non oltre il 15 di ciascun mese;
si dà atto sin d'ora che il mantenimento della figlia verrà corrisposto dal padre direttamente alla Per_1 medesima dal momento in cui la figlia frequenterà l'università;
2 8) la Sig.ra ed il sig. convengono di ripartire al 50% le spese straordinarie Pt_1 Parte_2 per i figli, secondo il Protocollo del Tribunale di Brescia che dichiarano di conoscere;
9) l'assegno Unico universale per i figli verrà erogato al 100% alla sig.ra ; Parte_1
10) la Sig.ra ed il sig. dichiarano, in via reciproca, di Parte_1 Parte_2 rinunciare ad ogni forma di mantenimento, essendo ciascuno in grado di provvedere autonomamente a sé con i proventi derivanti dal proprio lavoro;
11) i coniugi si danno atto che, con la sottoscrizione del presente ricorso, non avranno più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra, rinunciando espressamente alla rivendica - anche giudiziale - di qualsiasi ideabile pretesa, comprese quelle di natura risarcitoria, direttamente e/o indirettamente discendenti alla convivenza matrimoniale e dai rapporti economici tutti intercorsi, ogni e qualsivoglia azione civile e penale che deve pertanto sin d'ora ritenersi rinunciata e, per l'effetto, l'eventuale domanda improcedibile;
12) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di annotare l'emananda sentenza nell'atto di matrimonio sopra indicato.
13) Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 22/05/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di LENO (BS) (atto n. 19 parte II serie A anno 1999) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13.11.2025.
Il Presidente Estensore Costanza Teti
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