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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 6619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6619 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza del 9 giugno 2025, in esito alla
Camera di Consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'articolo 429, primo comma, prima parte,
c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 12399 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2025, promossa da:
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Roma, via C. Parte_1
Mirabello, 36, presso lo studio dell'avv. A. OCCHIONE, che la rappresenta e difende, come da procura in atti.
-PARTE RICORRENTE-
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
OGGETTO: pagamento ratei di pensione di inabilità civile.
CONCLUSIONI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 2 aprile 2025 e ritualmente notificato, il ricorrente evocava in giudizio l' esponendo: CP_1
-di aver presentato domanda amministrativa finalizzata al riconoscimento della pensione di inabilità civile e di essere stata la condizione di invalidità propria di detta prestazione riconosciuta solo all'esito di giudizio per ATP, con decreto di omologa del 12 dicembre 2023, notificato all il 18 aprile 2024; CP_1 -che la prestazione non veniva peraltro erogata, nonostante il decorrere del termine dilatorio di legge di 120 giorni ed il rituale invio del modello di autocertificazione AP70, tempestivamente trasmesso (a mezzo pec in data 29 novembre 2024);
-che pertanto il ricorrente aveva diritto di agire per l'accertamento del diritto alla corresponsione dei ratei maturati e non riscossi della prestazione per cui è causa e per la condanna dell' al loro pagamento. CP_2
L' rimaneva contumace. CP_1
All'udienza fissata per la discussione, la causa veniva decisa come da presente motivazione e pedissequo dispositivo, di entrambi i quali si dava lettura in aula di udienza.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
I requisiti sanitari sono stati accertati mediante ATP.
I requisiti socio-economici possono essere ritenuti provati nel presente giudizio, in quanto la contumacia dell' lascia presumere l'insussistenza di elementi a confutazione CP_1 della pretesa.
Spese come da soccombenza.
Tuttavia la sostanziale inesistenza di questioni giuridiche di rilievo nel presente giudizio integra la sussistenza di eccezionali ragioni (reintrodotte nell'articolo 92 c.p.c. dalla pronuncia additiva 77/18 della Corte Costituzionale) per compensarle per una metà, con condanna dell' al rimborso della restante metà (cfr. dispositivo). CP_1
P.T.M.
-visti gli artt. 429, 442 e ss. c.p.c.;
-ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
-condanna l' a pagare alla ricorrente i ratei di pensione di inabilità civile con decorrenza CP_1 dal 1 luglio 2022, oltre interessi come per legge;
-compensa per una metà tra le parti le spese del grado, con condanna dell' a rimborsare CP_1 alla ricorrente -e per essa al suo difensore che si dichiara antistatario- la restante metà, metà liquidata in euro 1350,00=, oltre spese forfettarie al 15% ed oltre iva e cpa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Ermanno CAMBRIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza del 9 giugno 2025, in esito alla
Camera di Consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'articolo 429, primo comma, prima parte,
c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 12399 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2025, promossa da:
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Roma, via C. Parte_1
Mirabello, 36, presso lo studio dell'avv. A. OCCHIONE, che la rappresenta e difende, come da procura in atti.
-PARTE RICORRENTE-
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
OGGETTO: pagamento ratei di pensione di inabilità civile.
CONCLUSIONI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 2 aprile 2025 e ritualmente notificato, il ricorrente evocava in giudizio l' esponendo: CP_1
-di aver presentato domanda amministrativa finalizzata al riconoscimento della pensione di inabilità civile e di essere stata la condizione di invalidità propria di detta prestazione riconosciuta solo all'esito di giudizio per ATP, con decreto di omologa del 12 dicembre 2023, notificato all il 18 aprile 2024; CP_1 -che la prestazione non veniva peraltro erogata, nonostante il decorrere del termine dilatorio di legge di 120 giorni ed il rituale invio del modello di autocertificazione AP70, tempestivamente trasmesso (a mezzo pec in data 29 novembre 2024);
-che pertanto il ricorrente aveva diritto di agire per l'accertamento del diritto alla corresponsione dei ratei maturati e non riscossi della prestazione per cui è causa e per la condanna dell' al loro pagamento. CP_2
L' rimaneva contumace. CP_1
All'udienza fissata per la discussione, la causa veniva decisa come da presente motivazione e pedissequo dispositivo, di entrambi i quali si dava lettura in aula di udienza.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
I requisiti sanitari sono stati accertati mediante ATP.
I requisiti socio-economici possono essere ritenuti provati nel presente giudizio, in quanto la contumacia dell' lascia presumere l'insussistenza di elementi a confutazione CP_1 della pretesa.
Spese come da soccombenza.
Tuttavia la sostanziale inesistenza di questioni giuridiche di rilievo nel presente giudizio integra la sussistenza di eccezionali ragioni (reintrodotte nell'articolo 92 c.p.c. dalla pronuncia additiva 77/18 della Corte Costituzionale) per compensarle per una metà, con condanna dell' al rimborso della restante metà (cfr. dispositivo). CP_1
P.T.M.
-visti gli artt. 429, 442 e ss. c.p.c.;
-ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
-condanna l' a pagare alla ricorrente i ratei di pensione di inabilità civile con decorrenza CP_1 dal 1 luglio 2022, oltre interessi come per legge;
-compensa per una metà tra le parti le spese del grado, con condanna dell' a rimborsare CP_1 alla ricorrente -e per essa al suo difensore che si dichiara antistatario- la restante metà, metà liquidata in euro 1350,00=, oltre spese forfettarie al 15% ed oltre iva e cpa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Ermanno CAMBRIA