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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/10/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G. 744/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
VA MI, ha pronunciato e pubblicato all'esito della camera di consiglio di cui all'udienza del 13.10.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 744/2024
r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. PAOLELLA DANIELA Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. BONTEMPO PATRIZIA CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08.03.2024 parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Cassino
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che la natura professionale della patologia lamentata dall'odierno ricorrente, con grado di inabilità complessivo pari al 18% o alla percentuale maggiore o minore, che risulterà più esatta a seguito della espletanda CTU;
b) conseguentemente accertare e dichiarare che la percentuale di inabilità permanente derivante dalla patologia di cui al presente giudizio unificata, ai sensi ai sensi dell'art. 80 del D.P.R. n. 1124/1969, con la preesistente inabilità lavorativa del 6%, riconosciuta dal Tribunale di Cassino con sentenza n. 806/2023 del 22.11.2023, comporta che il ricorrente risulta globalmente interessato da una menomazione dell'integrità psico- fisica in misura pari al 24% o alla percentuale maggiore o minore che risulterà a seguito dell'espletanda CTU. c) per l'effetto condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, alla corresponsione in favore del Sig. di tutti i Parte_1 benefici di natura economica previsti dalla legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
d) con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
A fondamento della domanda parte ricorrente ha dedotto di avere lavorato per circa 30 anni come “come operaio addetto alla conduzione di autocarri”, ha dichiarato di avere già avuto il riconoscimento di altra tecnopatia la “periartrite scapolo omerale delle spalle con interessamento della cuffia dei rotatori bilateralmente” valutata nella misura del 6% a far data dalla domanda amministrativa (Sentenza del Tribunale di Cassino n. 806/2023 del
22.11.2023), ha descritto le mansioni svolte in via continuativa come “movimenti ripetitivi
e sovraccarico degli atti superiori, con impegno continuativo e notevole sforzo fisico soprattutto a carico della colonna vertebrale” che ne avrebbero compromesso l'apparato osteoarticolare (artrosi lombare con protrusioni discali multiple); malattia denunciata all' in data 07.03.2022 come conseguenza dell'attività lavorativa e rigettata CP_1 dall'istituto che ha negato il collegamento causale tra la patologia ed il rischio professionale.
Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della CP_1 domanda, negando l'esposizione al rischio e il nesso causale tra attività lavorativa e patologia.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti,
l'escussione di testimoni e l'esperimento di consulenza tecnica medico legale, con incarico affidato al dott. , il quale ha depositato l'elaborato peritale definitivo in data Per_1
03.06.2025 e decisa all'udienza odierna a seguito della camera di consiglio.
L'art. 3 del D.P.R. 1124/65 stabilisce che le malattie oggetto di copertura assicurativa
, devono essere contratte nell'esercizio o a causa delle lavorazioni e che sono CP_1 tassativamente indicate nello stesso articolato normativo. Le malattie indicate nel D.P.R.
1124/65, come modificato con D.P.R. 366/94, con l'aggiunta delle c.d. tecnopatie compatibili previste dalla L. 780/75 sono le cd “malattie tabellate”, per le quali sussiste una presunzione legale circa il nesso causale con l'attività lavorativa;
ai fini dell'esclusione della tutela dovrà risultare rigorosamente accertato che vi è stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, il quale, da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la patologia, con onere in capo all'ente (Cass. 26.7.2004 n. 14023 e Cass.
21.11.2016 n. 23653). L'art 3 del D.P.R. n. 1124/1965 è stato poi dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla
Corte Costituzionale (sentenza n. 179/88) laddove indicando nella copertura assicurativa le sole “malattie tabellate” ne escludeva quelle ad origine multifattoriale e “non CP_1 tabellate”; ne è derivato un sistema misto, con la possibilità per il lavoratore di ottenere il riconoscimento dell'origine professionale anche delle “malattie non tabellate” ad origine multifattoriale, malattie per le quali non operando la presunzione legale circa il nesso causale con l'attività lavorativa svolta, lo stesso dovrà essere provato.
“Si procede alla costituzione di un'unica rendita in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo” ex art 80 T.U. 1124/65 nel caso in cui più infortuni o malattie professionali intervengano sullo stesso soggetto assicurato.
Nel presente giudizio sono stati escussi quali testi due colleghi di lavoro (ultraventennali) del ricorrente, e i quali hanno confermato le mansioni Testimone_1 Testimone_2 descritte in ricorso;
accertate le mansioni si è proceduto alla nomina del C.T.U. per accertare il nesso causale tra le mansioni svolte e la patologia denunciata.
Il dr , esaminati gli atti e la documentazione medica e sottoposto a visita il Per_1 ricorrente ha accertato l'origine professionale della patologia “Le patologie sofferte sono pertanto da ritenersi, in rapporto causale diretto con l'attività lavorativa svolta (Operaio addetto alla conduzione di autocarri ed alla manutenzione di reti elettriche), o quantomeno in rapporto concausale efficiente e preponderante, con attività ripetuta di movimentazione manuale di carichi, assunzione di posture incongrue, stazione eretta prolungata e frequente esposizione alle vibrazioni. Come altresì confermato, dalle prove testimoniali raccolte nell'udienza del 03.12.2024.”
Il CTU ha valutato la menomazione dell'integrità psico-fisica di cui al presente giudizio nella misura del 11% a decorrere dalla data della certificazione di malattia professionale.
“Spondiloartrosi della colonna vertebrale lombare nel tratto compreso tra L2 ed S1, discopatie degenerative multiple con protrusioni discali mediane ad ampio raggio che determinano effetti compressivi sulla faccia anteriore del sacco durale giungendo a contatto con le radici nervose emergenti di sinistra. Tali patologie devono essere considerate malattia professionale. L'infermità di cui al punto 1 comporta la presenza di una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 11% (UNDICI percento) alla luce del Codice 193 della tabella delle menomazioni di cui al DM 12.07.2000.”
Il CTU ha poi proceduto all'unificazione con la patologia già riconosciuta nella misura del
6% ed applicata la formula riduzionistica di HA per la determinazione delle lesioni coesistenti, ha ritenuto di valutare complessivamente i postumi permanenti in termini di danno biologico pari al 16% - SEDICI percento - a decorrere dalla data della denuncia di malattia professionale.
Questo giudice onorario recepisce integralmente le conclusioni del CTU, in quanto fondate su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che parte ricorrente per la patologia denunciata (artrosi lombare con protrusioni discali multiple) ha un danno biologico del 11% a far data dalla domanda amministrativa del 07.03.2022, che unificata alla tecnopatia (periartrite scapolo omerale delle spalle con interessamento della cuffia dei rotatori bilateralmente) già riconosciuta nella misura del 6% determina un danno biologico del 16% a far data dalla denuncia di malattia professionale del 07.03.2022; per l'effetto condanna al pagamento della rendita CP_1 corrispondente al 16% a far data dal 07.03.2022 (detratte le somme già corrisposte) oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 2.100,00 oltre rimb. forf. CP_1 cassa ed iva da distrarsi.
Condanna al rimborso delle spese di CTU come da separato decreto. CP_1
Cassino 13.10.2025
Il Giudice Onorario
VA MI
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G. 744/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
VA MI, ha pronunciato e pubblicato all'esito della camera di consiglio di cui all'udienza del 13.10.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 744/2024
r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. PAOLELLA DANIELA Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. BONTEMPO PATRIZIA CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08.03.2024 parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Cassino
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che la natura professionale della patologia lamentata dall'odierno ricorrente, con grado di inabilità complessivo pari al 18% o alla percentuale maggiore o minore, che risulterà più esatta a seguito della espletanda CTU;
b) conseguentemente accertare e dichiarare che la percentuale di inabilità permanente derivante dalla patologia di cui al presente giudizio unificata, ai sensi ai sensi dell'art. 80 del D.P.R. n. 1124/1969, con la preesistente inabilità lavorativa del 6%, riconosciuta dal Tribunale di Cassino con sentenza n. 806/2023 del 22.11.2023, comporta che il ricorrente risulta globalmente interessato da una menomazione dell'integrità psico- fisica in misura pari al 24% o alla percentuale maggiore o minore che risulterà a seguito dell'espletanda CTU. c) per l'effetto condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, alla corresponsione in favore del Sig. di tutti i Parte_1 benefici di natura economica previsti dalla legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
d) con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
A fondamento della domanda parte ricorrente ha dedotto di avere lavorato per circa 30 anni come “come operaio addetto alla conduzione di autocarri”, ha dichiarato di avere già avuto il riconoscimento di altra tecnopatia la “periartrite scapolo omerale delle spalle con interessamento della cuffia dei rotatori bilateralmente” valutata nella misura del 6% a far data dalla domanda amministrativa (Sentenza del Tribunale di Cassino n. 806/2023 del
22.11.2023), ha descritto le mansioni svolte in via continuativa come “movimenti ripetitivi
e sovraccarico degli atti superiori, con impegno continuativo e notevole sforzo fisico soprattutto a carico della colonna vertebrale” che ne avrebbero compromesso l'apparato osteoarticolare (artrosi lombare con protrusioni discali multiple); malattia denunciata all' in data 07.03.2022 come conseguenza dell'attività lavorativa e rigettata CP_1 dall'istituto che ha negato il collegamento causale tra la patologia ed il rischio professionale.
Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della CP_1 domanda, negando l'esposizione al rischio e il nesso causale tra attività lavorativa e patologia.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti,
l'escussione di testimoni e l'esperimento di consulenza tecnica medico legale, con incarico affidato al dott. , il quale ha depositato l'elaborato peritale definitivo in data Per_1
03.06.2025 e decisa all'udienza odierna a seguito della camera di consiglio.
L'art. 3 del D.P.R. 1124/65 stabilisce che le malattie oggetto di copertura assicurativa
, devono essere contratte nell'esercizio o a causa delle lavorazioni e che sono CP_1 tassativamente indicate nello stesso articolato normativo. Le malattie indicate nel D.P.R.
1124/65, come modificato con D.P.R. 366/94, con l'aggiunta delle c.d. tecnopatie compatibili previste dalla L. 780/75 sono le cd “malattie tabellate”, per le quali sussiste una presunzione legale circa il nesso causale con l'attività lavorativa;
ai fini dell'esclusione della tutela dovrà risultare rigorosamente accertato che vi è stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, il quale, da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la patologia, con onere in capo all'ente (Cass. 26.7.2004 n. 14023 e Cass.
21.11.2016 n. 23653). L'art 3 del D.P.R. n. 1124/1965 è stato poi dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla
Corte Costituzionale (sentenza n. 179/88) laddove indicando nella copertura assicurativa le sole “malattie tabellate” ne escludeva quelle ad origine multifattoriale e “non CP_1 tabellate”; ne è derivato un sistema misto, con la possibilità per il lavoratore di ottenere il riconoscimento dell'origine professionale anche delle “malattie non tabellate” ad origine multifattoriale, malattie per le quali non operando la presunzione legale circa il nesso causale con l'attività lavorativa svolta, lo stesso dovrà essere provato.
“Si procede alla costituzione di un'unica rendita in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo” ex art 80 T.U. 1124/65 nel caso in cui più infortuni o malattie professionali intervengano sullo stesso soggetto assicurato.
Nel presente giudizio sono stati escussi quali testi due colleghi di lavoro (ultraventennali) del ricorrente, e i quali hanno confermato le mansioni Testimone_1 Testimone_2 descritte in ricorso;
accertate le mansioni si è proceduto alla nomina del C.T.U. per accertare il nesso causale tra le mansioni svolte e la patologia denunciata.
Il dr , esaminati gli atti e la documentazione medica e sottoposto a visita il Per_1 ricorrente ha accertato l'origine professionale della patologia “Le patologie sofferte sono pertanto da ritenersi, in rapporto causale diretto con l'attività lavorativa svolta (Operaio addetto alla conduzione di autocarri ed alla manutenzione di reti elettriche), o quantomeno in rapporto concausale efficiente e preponderante, con attività ripetuta di movimentazione manuale di carichi, assunzione di posture incongrue, stazione eretta prolungata e frequente esposizione alle vibrazioni. Come altresì confermato, dalle prove testimoniali raccolte nell'udienza del 03.12.2024.”
Il CTU ha valutato la menomazione dell'integrità psico-fisica di cui al presente giudizio nella misura del 11% a decorrere dalla data della certificazione di malattia professionale.
“Spondiloartrosi della colonna vertebrale lombare nel tratto compreso tra L2 ed S1, discopatie degenerative multiple con protrusioni discali mediane ad ampio raggio che determinano effetti compressivi sulla faccia anteriore del sacco durale giungendo a contatto con le radici nervose emergenti di sinistra. Tali patologie devono essere considerate malattia professionale. L'infermità di cui al punto 1 comporta la presenza di una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 11% (UNDICI percento) alla luce del Codice 193 della tabella delle menomazioni di cui al DM 12.07.2000.”
Il CTU ha poi proceduto all'unificazione con la patologia già riconosciuta nella misura del
6% ed applicata la formula riduzionistica di HA per la determinazione delle lesioni coesistenti, ha ritenuto di valutare complessivamente i postumi permanenti in termini di danno biologico pari al 16% - SEDICI percento - a decorrere dalla data della denuncia di malattia professionale.
Questo giudice onorario recepisce integralmente le conclusioni del CTU, in quanto fondate su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che parte ricorrente per la patologia denunciata (artrosi lombare con protrusioni discali multiple) ha un danno biologico del 11% a far data dalla domanda amministrativa del 07.03.2022, che unificata alla tecnopatia (periartrite scapolo omerale delle spalle con interessamento della cuffia dei rotatori bilateralmente) già riconosciuta nella misura del 6% determina un danno biologico del 16% a far data dalla denuncia di malattia professionale del 07.03.2022; per l'effetto condanna al pagamento della rendita CP_1 corrispondente al 16% a far data dal 07.03.2022 (detratte le somme già corrisposte) oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 2.100,00 oltre rimb. forf. CP_1 cassa ed iva da distrarsi.
Condanna al rimborso delle spese di CTU come da separato decreto. CP_1
Cassino 13.10.2025
Il Giudice Onorario
VA MI