CASS
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2025, n. 16011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16011 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da UC PI - Presidente - Sent. n. sez. 497/2025 ES ZI CC – 04/04/2025 Egle PI R.G.N. 4641/2025 MI CU - Relatore - NI FU ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da IO SI nato a [...] il [...]; avverso la sentenza dell’8 ottobre 2024 della Corte d’appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MI CU;
letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Bologna, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto SI IO responsabile del reato di furto aggravato di due telefoni cellulari e di una scheda sim (capo A, così riqualificata l’originaria imputazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 16011 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 04/04/2025 2 formulata ai sensi dell’art. 648 cod. pen.) e di porto di coltello a serramanico (capo B). Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato, si compone di due motivi d’impugnazione, formulati in termini di violazione di legge e connesso vizio di motivazione. Il primo attiene all’applicazione della recidiva e deduce che, esclusi i precedenti penali per i quali vi era stata dichiarazione di estinzione ai sensi dell’art. 47, comma 2, dell’ordinamento penitenziario, gli unici reati che potevano essere valutati ai sensi dell’art. 99 cod. pen. non erano idonei a consentire la qualificazione della recidiva come reiterata, nei termini ritenuti dai giudici, poiché al momento della consumazione del reato per cui è giudizio l’imputato non avrebbe potuto subire l’applicazione di un aumento di pena per la recidiva, mancando un precedente accertamento, per un ancor più risalente reato, divenuto definitivo in data antecedente alla commissione di altro reato a questo successivo. Il secondo attiene al diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, del codice penale, illogicamente esclusa alla luce di una motivazione priva di adeguato riscontro probatorio (il valore del telefono cellulare sottratto, apoditticamente desunto dalla sola marca) e, comunque, eccentrica rispetto alla natura della circostanza invocata (i precedenti penali emersi a carico dell’imputato). 1. Il primo motivo è infondato. L’assunto dal quale muove la difesa è corretto: l’applicazione dell’aumento di pena previsto dall’art. 99 cod. pen., per la recidiva reiterata, presuppone che il reo, nel momento in cui si accinge a commettere il nuovo reato, ancorché non dichiarato già recidivo, sia, comunque, nelle condizioni di chi avrebbe già potuto subire l'applicazione di un aumento di pena per la recidiva, per aver già commesso un reato dopo essere stato irrevocabilmente condannato per un ancor più risalente delitto. Che, infatti, non sia necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato (Sez. U., n. 32318 del 30/03/2023, Sabatini, Rv. 284878), non significa che sia sufficiente la semplice esistenza di più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale (così come ritenuto da Sez. 2, n. 15591 del 24/03/2021, Di Maio, Rv. 281229). In questi termini, invero, l’esplicito tenore del disposto normativo, nella parte in cui riserva l’applicazione della recidiva reiterata al “recidivo”, da intendersi colui 3 al quale potrebbe applicarsi la disciplina dettata per la recidiva semplice perché, prima di commettere il nuovo reato, ha già commesso un precedente reato dopo essere stato condannato in via definitiva per altro ancor più antecedente delitto non colposo (Sez. 3, n. 27450 del 29/04/2022, Aguì, Rv. 283351). D’altronde, la recidiva reiterata rappresenta una progressione sanzionatoria rispetto ad una originaria situazione (la recidiva semplice) in cui si è già registrata un’oggettiva insensibilità del soggetto agente al trattamento repressivo e rieducativo. Per cui, come la recidiva semplice presuppone che l’accertamento della responsabilità dell’agente (in ordine a pregressi reati) sia divenuto definitivo prima della consumazione dei reati (poiché l'autore del nuovo delitto deve essere in grado di rendersi conto di tutte le possibili conseguenze penali derivanti dalla pregressa condanna: , Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Raccuia, Rv. 282515), la recidiva reiterata deve presupporre, per le medesime ragioni logiche, che il nuovo reato sia commesso nella piena consapevolezza non solo della definitività dei precedenti accertamenti, ma anche della progressione descritta, ossia di aver commesso precedenti reati dopo il definitivo accertamento di altri (commessi antecedentemente). Ebbene, dall’esame del certificato penale in atti emergono non solo i precedenti indicati dalla difesa (un decreto penale per reato depenalizzato;
una sentenza, divenuta irrevocabile l’8 marzo 2001, per una truffa commessa il 29 luglio 1997; altra sentenza, divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2001, per il reato insolvenza fraudolenta commesso il 31 ottobre 1997; una sentenza, irrevocabile il 13 gennaio 2004, per una ricettazione commessa il 10 ottobre 1994), ma anche le plurime ulteriori condanne indicate nelle pagine successive del certificato penale: una sentenza di applicazione della pena, irrevocabile il 1° dicembre 2011, per un tentativo di rapina commesso il 22 settembre 2010; una condanna, definitiva il 10 maggio 2016, per un’insolvenza fraudolenta commessa il 20 dicembre 2010; un decreto penale di condanna, irrevocabile il 27 aprile 2013, per un’insolvenza fraudolenta del 1° ottobre 2010; una condanna, definitiva il 26 gennaio 2013, per una bancarotta fraudolenta commessa il 25 settembre 2009; una condanna, definitiva il 21 maggio 2019, per un’appropriazione indebita del 30 gennaio 2015; una sentenza di applicazione pena su accordo delle parti, irrevocabile il 3 novembre 2023, per spaccio di sostanza stupefacente, commesso il 7 giugno 2020. Tutto ciò, in relazione al reato per cui è giudizio (commesso il 4 agosto 2021), dà conto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della recidiva reiterata e della conseguente correttezza della decisione assunta sul punto dai giudici territoriali. 4 2. Il secondo motivo, invece, è indeducibile. Il riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, infatti, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241; Sez. 4, n. 16218 del 02/04/2019 Belfiore, Rv. 275582). Ebbene, la Corte, a prescindere dall’incongruo riferimento alle precedenti condanne riportate dal ricorrente, ha esplicitamente ritenuto il valore del bene, alla luce dalla natura dell’oggetto sottratto (un telefono cellulare marca iPhone), non modesto. Trattasi di valutazione discrezionale propria del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, perché esente da incongruenze logiche. Tanto più che, per come si è detto, il valore del bene non è l’unico criterio da considerare nella valutazione di sussistenza dell’attenuante, che, invece, presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità e del conseguente pregiudizio complessivamente causato alla persona offesa (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402). 3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MI CU UC PI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MI CU;
letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Bologna, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto SI IO responsabile del reato di furto aggravato di due telefoni cellulari e di una scheda sim (capo A, così riqualificata l’originaria imputazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 16011 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 04/04/2025 2 formulata ai sensi dell’art. 648 cod. pen.) e di porto di coltello a serramanico (capo B). Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato, si compone di due motivi d’impugnazione, formulati in termini di violazione di legge e connesso vizio di motivazione. Il primo attiene all’applicazione della recidiva e deduce che, esclusi i precedenti penali per i quali vi era stata dichiarazione di estinzione ai sensi dell’art. 47, comma 2, dell’ordinamento penitenziario, gli unici reati che potevano essere valutati ai sensi dell’art. 99 cod. pen. non erano idonei a consentire la qualificazione della recidiva come reiterata, nei termini ritenuti dai giudici, poiché al momento della consumazione del reato per cui è giudizio l’imputato non avrebbe potuto subire l’applicazione di un aumento di pena per la recidiva, mancando un precedente accertamento, per un ancor più risalente reato, divenuto definitivo in data antecedente alla commissione di altro reato a questo successivo. Il secondo attiene al diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, del codice penale, illogicamente esclusa alla luce di una motivazione priva di adeguato riscontro probatorio (il valore del telefono cellulare sottratto, apoditticamente desunto dalla sola marca) e, comunque, eccentrica rispetto alla natura della circostanza invocata (i precedenti penali emersi a carico dell’imputato). 1. Il primo motivo è infondato. L’assunto dal quale muove la difesa è corretto: l’applicazione dell’aumento di pena previsto dall’art. 99 cod. pen., per la recidiva reiterata, presuppone che il reo, nel momento in cui si accinge a commettere il nuovo reato, ancorché non dichiarato già recidivo, sia, comunque, nelle condizioni di chi avrebbe già potuto subire l'applicazione di un aumento di pena per la recidiva, per aver già commesso un reato dopo essere stato irrevocabilmente condannato per un ancor più risalente delitto. Che, infatti, non sia necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato (Sez. U., n. 32318 del 30/03/2023, Sabatini, Rv. 284878), non significa che sia sufficiente la semplice esistenza di più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale (così come ritenuto da Sez. 2, n. 15591 del 24/03/2021, Di Maio, Rv. 281229). In questi termini, invero, l’esplicito tenore del disposto normativo, nella parte in cui riserva l’applicazione della recidiva reiterata al “recidivo”, da intendersi colui 3 al quale potrebbe applicarsi la disciplina dettata per la recidiva semplice perché, prima di commettere il nuovo reato, ha già commesso un precedente reato dopo essere stato condannato in via definitiva per altro ancor più antecedente delitto non colposo (Sez. 3, n. 27450 del 29/04/2022, Aguì, Rv. 283351). D’altronde, la recidiva reiterata rappresenta una progressione sanzionatoria rispetto ad una originaria situazione (la recidiva semplice) in cui si è già registrata un’oggettiva insensibilità del soggetto agente al trattamento repressivo e rieducativo. Per cui, come la recidiva semplice presuppone che l’accertamento della responsabilità dell’agente (in ordine a pregressi reati) sia divenuto definitivo prima della consumazione dei reati (poiché l'autore del nuovo delitto deve essere in grado di rendersi conto di tutte le possibili conseguenze penali derivanti dalla pregressa condanna: , Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Raccuia, Rv. 282515), la recidiva reiterata deve presupporre, per le medesime ragioni logiche, che il nuovo reato sia commesso nella piena consapevolezza non solo della definitività dei precedenti accertamenti, ma anche della progressione descritta, ossia di aver commesso precedenti reati dopo il definitivo accertamento di altri (commessi antecedentemente). Ebbene, dall’esame del certificato penale in atti emergono non solo i precedenti indicati dalla difesa (un decreto penale per reato depenalizzato;
una sentenza, divenuta irrevocabile l’8 marzo 2001, per una truffa commessa il 29 luglio 1997; altra sentenza, divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2001, per il reato insolvenza fraudolenta commesso il 31 ottobre 1997; una sentenza, irrevocabile il 13 gennaio 2004, per una ricettazione commessa il 10 ottobre 1994), ma anche le plurime ulteriori condanne indicate nelle pagine successive del certificato penale: una sentenza di applicazione della pena, irrevocabile il 1° dicembre 2011, per un tentativo di rapina commesso il 22 settembre 2010; una condanna, definitiva il 10 maggio 2016, per un’insolvenza fraudolenta commessa il 20 dicembre 2010; un decreto penale di condanna, irrevocabile il 27 aprile 2013, per un’insolvenza fraudolenta del 1° ottobre 2010; una condanna, definitiva il 26 gennaio 2013, per una bancarotta fraudolenta commessa il 25 settembre 2009; una condanna, definitiva il 21 maggio 2019, per un’appropriazione indebita del 30 gennaio 2015; una sentenza di applicazione pena su accordo delle parti, irrevocabile il 3 novembre 2023, per spaccio di sostanza stupefacente, commesso il 7 giugno 2020. Tutto ciò, in relazione al reato per cui è giudizio (commesso il 4 agosto 2021), dà conto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della recidiva reiterata e della conseguente correttezza della decisione assunta sul punto dai giudici territoriali. 4 2. Il secondo motivo, invece, è indeducibile. Il riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, infatti, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241; Sez. 4, n. 16218 del 02/04/2019 Belfiore, Rv. 275582). Ebbene, la Corte, a prescindere dall’incongruo riferimento alle precedenti condanne riportate dal ricorrente, ha esplicitamente ritenuto il valore del bene, alla luce dalla natura dell’oggetto sottratto (un telefono cellulare marca iPhone), non modesto. Trattasi di valutazione discrezionale propria del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, perché esente da incongruenze logiche. Tanto più che, per come si è detto, il valore del bene non è l’unico criterio da considerare nella valutazione di sussistenza dell’attenuante, che, invece, presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità e del conseguente pregiudizio complessivamente causato alla persona offesa (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402). 3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MI CU UC PI