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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 08/07/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
RG n. 3376/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
DORFMANN Julia Presidente relatore PONTARA Benedetta Giudice RAUZI Ivan Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 3376/2024, promosso da rappresentato/a e difeso/a dall'avv. HERBST JOHANNA Parte_1
ricorrente nei confronti di
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. CECE GIUSEPPE CP_1
resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Il Tribunale
pagina 1 di 4 rilevato che ha instaurato il presente procedimento nei confronti di Parte_1
; CP_1
che successivamente le parti hanno formulato le sotto riportate conclusioni congiunte;
che gli accordi intervenuti tra le parti sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto del/ minore/i non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
DISPONE
Le condizioni di divorzio di cui all'accordo di negoziazione assistita del 20.05.2021, depositato il 03.06.2021 presso la Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di Bolzano ed autorizzato in data 04.06.2021, vengono modificate come segue:
1. i figli minori nata a [...] il [...], e , Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...], vengono affidati ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad occuparsi dell'educazione e dell'istruzione degli stessi, con collocamento paritetico presso gli stessi;
2. i minori e continueranno ad avere la propria Persona_1 Persona_2 residenza presso la madre;
Parte_1
3. i figli minori trascorreranno per ogni mese due settimane, eventualmente anche consecutive, con la madre e le restanti due settimane con il padre;
le settimane di competenza di ogni singolo genitore verranno stabilite a seconda dei turni di lavoro della madre;
durante le settimane di propria competenza il genitore collocatario si occuperà dei figli, li accompagnerà e li preleverà da scuola, dal dopo-scuola, dai corsi sportivi frequentati e dalle eventuali visite mediche;
al termine del proprio periodo di competenza il genitore collocatario accompagnerà i figli presso l'abitazione dell'altro genitore;
la gestione dei figli minori ricade nella responsabilità del genitore cui sono collocati, che ne deciderà autonomamente l'organizzazione in una cornice di sicurezza;
pagina 2 di 4 4. il collocamento paritetico dei figli minori vale anche per le ferie infra-scolastiche ed estive, salvo che i genitori trovino un diverso accordo;
qualora i minori trascorrano il Natale con un genitore le parti si impegnano affinché i figli passino la Pasqua dello stesso anno con l'altro genitore e viceversa;
analogo discorso dovrà valere, nei limiti della turnazione lavorativa della madre, anche per il capodanno e per le vacanze di carnevale e di Ognissanti;
in ogni caso i genitori faranno in modo che i figli minori non trascorrano il Natale e/o la Pasqua con lo stesso genitore per due anni consecutivi;
5. quanto alle vacanze estive i genitori regolamenteranno in maniera dettagliata le ferie dei figli minori entro la fine di gennaio di ogni anno;
limitatamente alle ferie estive e in deroga a quanto previsto dal punto precedente, la sig.ra acconsente a che durante l'estate i Pt_1 figli minori trascorrano con il padre un mese consecutivo, che per il 2025 inizierà l'01.08 e terminerà il 31.08.2025.
Considerato che
la figlia è nata il 16.08 i genitori Persona_1 organizzeranno le vacanze estive in modo da permettere alla stessa di trascorrere il proprio compleanno ad anni alternati presso ciascun genitore;
in ogni caso i minori trascorreranno con la madre le due settimane precedenti e le due successive al mese in cui saranno stati con il padre;
per la parte restante delle vacanze estive i figli trascorreranno due settimane, anche consecutive, con la madre e due settimane con il padre, da determinarsi in base ai turni di lavoro della sig.ra Pt_1
6. i figli minori potranno essere accompagnati/prelevati da scuola e dai corsi sportivi frequentati solo dai genitori, dagli attuali compagni degli stessi e/o da persone terze conosciute ad entrambi i genitori e solo previo consenso del genitore non collocatario;
7. per i mesi in cui il signor è in missione all'estero lo stesso contribuirà al Per_1 mantenimento ordinario dei figli minori versando alla sig.ra l'importo di € 300,00 Pt_1 per ogni figlio, e quindi complessivamente € 600,00 entro e non oltre il giorno 5 del mese in cui sarà all'estero; il signor si impegnerà a comunicare alla sig.ra quanto Per_1 Pt_1 prima i periodi in cui sarà all'estero;
8. le spese straordinarie riguardanti i figli minori, come ad esempio le spese straordinarie scolastiche, mediche e dentistiche, al netto di eventuali detrazioni e/o contributi provinciali o statali eventualmente erogati, quelle per corsi e attività sportive, tasse universitarie, patente di guida, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con obbligo di pagamento al genitore che le ha anticipate entro tre settimane dalla richiesta, ovvero dalla presentazione della relativa fattura o quietanza di pagamento. Per il concetto di spesa straordinaria le parti fano riferimento al Protocollo d'intesa del Tribunale di Bolzano del 26.11.2024. I genitori si impegnano a garantire che i figli frequentino almeno un corso di formazione di natura artistica e uno di natura sportiva;
9. dell'assegno provinciale potrà godere in via esclusiva (100%) la madre sig.ra Parte_1
; dell'assegno unico e le detrazioni fiscali per i figli a carico potranno invece godere
[...] entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
pagina 3 di 4 10. i minori trascorreranno la Festa della Mamma e il compleanno materno con la sig.ra e la Festa del Papà e il compleanno paterno con il signor entrambi i Pt_1 Per_1 genitori potranno essere presenti ai compleanni dei figli minori;
11. durante i periodi di missione all'estero del padre la sig.ra si impegna a far Pt_1 mantenere i rapporti dei figli e con la sorella secondo le Persona_1 Per_2 Per_3 richieste dei minori;
12. spese di lite compensate con rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.F.
Così deciso in Bolzano il 04.07.2025
Il Presidente estensore
Julia Dorfmann
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
DORFMANN Julia Presidente relatore PONTARA Benedetta Giudice RAUZI Ivan Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 3376/2024, promosso da rappresentato/a e difeso/a dall'avv. HERBST JOHANNA Parte_1
ricorrente nei confronti di
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. CECE GIUSEPPE CP_1
resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Il Tribunale
pagina 1 di 4 rilevato che ha instaurato il presente procedimento nei confronti di Parte_1
; CP_1
che successivamente le parti hanno formulato le sotto riportate conclusioni congiunte;
che gli accordi intervenuti tra le parti sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto del/ minore/i non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
DISPONE
Le condizioni di divorzio di cui all'accordo di negoziazione assistita del 20.05.2021, depositato il 03.06.2021 presso la Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di Bolzano ed autorizzato in data 04.06.2021, vengono modificate come segue:
1. i figli minori nata a [...] il [...], e , Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...], vengono affidati ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad occuparsi dell'educazione e dell'istruzione degli stessi, con collocamento paritetico presso gli stessi;
2. i minori e continueranno ad avere la propria Persona_1 Persona_2 residenza presso la madre;
Parte_1
3. i figli minori trascorreranno per ogni mese due settimane, eventualmente anche consecutive, con la madre e le restanti due settimane con il padre;
le settimane di competenza di ogni singolo genitore verranno stabilite a seconda dei turni di lavoro della madre;
durante le settimane di propria competenza il genitore collocatario si occuperà dei figli, li accompagnerà e li preleverà da scuola, dal dopo-scuola, dai corsi sportivi frequentati e dalle eventuali visite mediche;
al termine del proprio periodo di competenza il genitore collocatario accompagnerà i figli presso l'abitazione dell'altro genitore;
la gestione dei figli minori ricade nella responsabilità del genitore cui sono collocati, che ne deciderà autonomamente l'organizzazione in una cornice di sicurezza;
pagina 2 di 4 4. il collocamento paritetico dei figli minori vale anche per le ferie infra-scolastiche ed estive, salvo che i genitori trovino un diverso accordo;
qualora i minori trascorrano il Natale con un genitore le parti si impegnano affinché i figli passino la Pasqua dello stesso anno con l'altro genitore e viceversa;
analogo discorso dovrà valere, nei limiti della turnazione lavorativa della madre, anche per il capodanno e per le vacanze di carnevale e di Ognissanti;
in ogni caso i genitori faranno in modo che i figli minori non trascorrano il Natale e/o la Pasqua con lo stesso genitore per due anni consecutivi;
5. quanto alle vacanze estive i genitori regolamenteranno in maniera dettagliata le ferie dei figli minori entro la fine di gennaio di ogni anno;
limitatamente alle ferie estive e in deroga a quanto previsto dal punto precedente, la sig.ra acconsente a che durante l'estate i Pt_1 figli minori trascorrano con il padre un mese consecutivo, che per il 2025 inizierà l'01.08 e terminerà il 31.08.2025.
Considerato che
la figlia è nata il 16.08 i genitori Persona_1 organizzeranno le vacanze estive in modo da permettere alla stessa di trascorrere il proprio compleanno ad anni alternati presso ciascun genitore;
in ogni caso i minori trascorreranno con la madre le due settimane precedenti e le due successive al mese in cui saranno stati con il padre;
per la parte restante delle vacanze estive i figli trascorreranno due settimane, anche consecutive, con la madre e due settimane con il padre, da determinarsi in base ai turni di lavoro della sig.ra Pt_1
6. i figli minori potranno essere accompagnati/prelevati da scuola e dai corsi sportivi frequentati solo dai genitori, dagli attuali compagni degli stessi e/o da persone terze conosciute ad entrambi i genitori e solo previo consenso del genitore non collocatario;
7. per i mesi in cui il signor è in missione all'estero lo stesso contribuirà al Per_1 mantenimento ordinario dei figli minori versando alla sig.ra l'importo di € 300,00 Pt_1 per ogni figlio, e quindi complessivamente € 600,00 entro e non oltre il giorno 5 del mese in cui sarà all'estero; il signor si impegnerà a comunicare alla sig.ra quanto Per_1 Pt_1 prima i periodi in cui sarà all'estero;
8. le spese straordinarie riguardanti i figli minori, come ad esempio le spese straordinarie scolastiche, mediche e dentistiche, al netto di eventuali detrazioni e/o contributi provinciali o statali eventualmente erogati, quelle per corsi e attività sportive, tasse universitarie, patente di guida, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con obbligo di pagamento al genitore che le ha anticipate entro tre settimane dalla richiesta, ovvero dalla presentazione della relativa fattura o quietanza di pagamento. Per il concetto di spesa straordinaria le parti fano riferimento al Protocollo d'intesa del Tribunale di Bolzano del 26.11.2024. I genitori si impegnano a garantire che i figli frequentino almeno un corso di formazione di natura artistica e uno di natura sportiva;
9. dell'assegno provinciale potrà godere in via esclusiva (100%) la madre sig.ra Parte_1
; dell'assegno unico e le detrazioni fiscali per i figli a carico potranno invece godere
[...] entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
pagina 3 di 4 10. i minori trascorreranno la Festa della Mamma e il compleanno materno con la sig.ra e la Festa del Papà e il compleanno paterno con il signor entrambi i Pt_1 Per_1 genitori potranno essere presenti ai compleanni dei figli minori;
11. durante i periodi di missione all'estero del padre la sig.ra si impegna a far Pt_1 mantenere i rapporti dei figli e con la sorella secondo le Persona_1 Per_2 Per_3 richieste dei minori;
12. spese di lite compensate con rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.F.
Così deciso in Bolzano il 04.07.2025
Il Presidente estensore
Julia Dorfmann
pagina 4 di 4