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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/12/2024, n. 2246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2246 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 4704/ 2021
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GUALTIERI AGNESE presso il cui studio elettivamente domicilia in CORSO RESINA N. 326 80056 ERCOLANO Ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 difesa dall' avv.to SICILIANO ROSA MARIA con il quale elettivamente domicilia in VIA A. DE GASPERI 167 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il resistente, chiedendo la monetizzazione di ferie non godute, con vittoria di spese. Il resistente si costituiva affermando che una parte della somma richiesta era in corso di pagamento (pagamento poi pacificamente avvenuto) chiedendo il rigetto del ricorso per la domanda residua, per le ragioni di cui alla memoria difensiva. La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa (la definizione della causa subiva un rallentamento a causa dell'emergenza Covid 19 e della conseguente normativa). In via pregiudiziale va rilevato che nel ricorso in esame, sono sufficientemente dedotti gli elementi costitutivi della domanda, con particolare riguardo alle circostanze di fatto e ai dati normativi richiamati a fondamento della pretesa creditoria [cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale
1 dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente”)]. Al riguardo l'odierno ricorrente ha indicato il numero di ferie ancora non godute alla data di cessazione del servizio. Ai fini della tutela del diritto di difesa sembra, quindi, sufficiente che vengano indicate le ferie residue, che sono, fra l'altro, la risultante delle ferie via via maturate e poi successivamente godute, senza che sia necessario allegare al ricorso uno schema con la differenza fra le ferie godute e quelle maturate per tutta la durata del rapporto di lavoro, anno per anno. Infine, è evidente che, per la eventuale quantificazione, si deve avere riguardo alla qualifica e alla retribuzione relative all'ultimo anno di servizio, dato appunto che era in quest'anno che dovevano essere godute le ferie. E poi ovvio che, in quanto credito inerente al rapporto lavorativo, anche quello relativo alle ferie comporta la rivalutazione e gli interessi. Il ricorso, quindi, non deve essere rigettato, in via preliminare, per difetto di allegazione né deve essere dichiarata la sua nullità. Contr In via pregiudiziale, si deve rilevare che, in corso di causa, la ha provveduto a pagare una parte delle somme oggetto della controversia, per un ammontare di euro 3.416,00, somma liquidata in relazione ad un numero di giorni di ferie, 55, inferiore a quello richiesto dall'odierno ricorrente, il quale ne richiede 62 . In relazione a queste somme deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. In merito va chiarito che la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, così come precisata in sede giurisdizionale e rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese, il fatto dell'avvenuta cessazione del contendere risulti acquisito in causa. Laddove, però, persiste tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari (cfr. Cass. n 46/90). Viceversa, deve essere esaminata la sussistenza del credito in relazione alle somme non corrisposte. Tanto premesso appare opportuno effettuare un breve excursus sulla problematica della monetizzazione delle ferie. Al riguardo la normativa riguardante la monetizzazione delle ferie deve essere interpretata alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 95/2016 secondo la quale:” Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. n. 135/2012), nella parte in cui vieta, nell'ambito del lavoro pubblico, l'erogazione di trattamenti economici sostitutivi di ferie, riposi e permessi. Il divieto di “monetizzazione”, infatti, è correlato a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro sia riconducibile a una
2 scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o a eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore. Esulano, invece, dall'ambito di applicazione di tale divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro non imputabili alla volontà delle parti.”. Questo anche conformemente alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale:”Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto del dirigente di struttura complessa alla monetizzazione, pur a fronte di un accumulo esorbitante di ferie non godute ed un'accertata situazione di "endemica" insufficienza di organico, senza verificare la condotta del datore di lavoro ed i rapporti tra insufficienza di organico, non imputabile al lavoratore, e necessità di assicurare la prosecuzione del servizio.” (cfr. Cass.18140/2022). Orbene, nel caso in esame, considerate le ragioni della cessazione del rapporto (dispensa dal servizio) è sostanzialmente non contestato il diritto astratto Contr alla monetizzazione delle ferie, avendo fra l'altro la provveduto ad un pagamento parziale in base, tuttavia, ad un numero inferiore di giornate di ferie non godute rispetto a quelle richieste (cfr. anche Cass. 23697/2017). In tal senso si è pronunciata anche la giurisprudenza di merito (cfr. anche il Tribunale Milano sez. lav., 20/09/2023, n.2944:”Il mancato godimento delle ferie del personale scolastico non comporta un divieto assoluto alla monetizzazione, ma tale divieto opera solo se il dipendente, pur essendo nelle condizioni di programmare le ferie in vista della cessazione volontaria del rapporto di lavoro, non vi abbia provveduto per cause non imputabili al datore di lavoro. Ciò comporta che il lavoratore ha diritto alla monetizzazione delle ferie non godute tutte le volte in cui il godimento delle ferie sia stato compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore”.). Infine tale interpretazione sembra imposta dalla recente pronuncia della Corte di Giustizia n.218 del 18/01/2024, secondo la quale “ L'articolo 7 della direttiva n. 88/2003/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della CDFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia
3 dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà.”. Punto centrale della controversia è, quindi, stabilire il numero delle ferie non Cont godute. Al riguardo sono state prodotte delle certificazioni contrastanti. Infatti una certificazione indica le ferie non godute nel numero di 55 mentre un'altra, datata 31 3 2021, indica il numero di 62 giorni. Orbene, quest'ultima certificazione è dotata di una tabella esplicativa, che giustifica il predetto numero di ferie e quindi appare più attendibile rispetto alla Contr differente certificazione. Al riguardo, inoltre, la pur essendo stata sollecitata a dare spiegazioni sulla predetta discrasia, non ha svolto delle specifiche argomentazioni sul punto (per esempio producendo un conteggio analitico, richiamando le buste paga e le rilevazioni della presenza). Pur riconoscendo la particolarità e difficoltà della questione si deve, quindi, ritenere che sia dovuto il pagamento per 62 gg. di ferie al quale deve, ovviamente, essere detratta la liquidazione effettuata in corso di causa. Al riguardo non si può non rilevare che, in base ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui si aderisce, le retribuzioni devono essere calcolate al lordo e non al netto delle ritenute previdenziali (cfr. anche Cass. 2544/01), risultando quindi la liquidazione operata dal ricorrente corretta anche sotto questo profilo. Con riferimento al quantum dovuto devono recepirsi i conteggi dell'odierno ricorrente. Gli stessi infatti appaiono il frutto di una corretta elaborazione, conforme alla normativa applicabile ed espressione di un valido percorso sia logico che argomentativo. Risulterà, quindi, dovuta la somma di € 1.539,66 (€ 4.955,66 dovuto (62 x 79,93) – € 3.416,00 liquidato, dato che sulla somma formalmente liquidata non è contestato che siano state effettuate delle trattenute, illegittimamente, in base alla giurisprudenza sopra citata, essendo stata di fatto liquidata, appunto, solo la somma di euro 3.416,00), Ogni altra argomentazione risulta assorbita dalle considerazioni che precedono Le spese devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente al pagamento delle ferie non godute, condannando il resistente al pagamento di euro 1.539,66 oltre accessori di legge dal momento della collocazione in quiescenza;
2) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda residua;
3) condanna il resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.250,00, oltre rimborso spese generali 15%, e oneri di legge, con attribuzione per distrazione;
4 4) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata 2/12/2024
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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