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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 1950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1950 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 12.5.2025, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2938/2023 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Aquilone Paolo ( ), e C.F._1 Controparte_1 Controparte_2
che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale Controparte_3 alle liti del notaio Dott. Notaio in Fiumicino, rep. n. n.37590 del Persona_1
23.1.2023- raccolta n.7131, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale di Napoli, in Napoli alla via Alcide De Gasperi, 55 che dichiarano disponibili a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo E PEC: ; Email_1
t) Email_3
Appellante
CONTRO
(c.f. , nata a [...] il Controparte_4 C.F._2
11/08/1966 e residente in [...], rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Luigi Russo (c.f. ) C.F._3 presso il cui Studio elettivamente domicilia in Maddaloni (CE) alla via Roma n. 43 (si dichiara di voler ricevere qualsiasi comunicazione al seguente numero di fax: 0823/432483 o indirizzo di posta elettronica certificata:
. Email_4
Appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. . 2243/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di S.Maria PU VE, pubbl. il 17/11/2023, nel procedimento iscritto al RG n. 7563/2016 riunito con quello iscritto al R.G N. 5634/2020
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato in data 3 agosto 2016 presso il Tribunale di S. Maria PU VE , in funzione di giudice del lavoro , Controparte_4 esponeva:
-di aver lavorato alle dipendenze della , negli Controparte_5 anni dal 2002 al 2006, in qualità di operaia addetta alla lavorazione del tabacco sulla base di 51 giornate annue, con orario di lavoro dalle 5,30 alle 13,30 dal lunedì al venerdì percependo la retribuzione nella misura indicata in busta paga;
-che, con n. 3 note pervenute in data 4 novembre 2015, l' comunicava CP_6
l'adozione di un provvedimento di recupero di pretesi indebiti relativi al trattamento di disoccupazione agricola percepito per gli anni dal 2005 al 2006, a seguito del disconoscimento delle prestazioni di lavoro agricolo rese dal 2005 al 2007, chiedendo la restituzione la somma complessiva di €. 1.903,14. Eccepita l'intervenuta prescrizione del preteso diritto azionato all' la nullità e CP_6
l'annullabilità dei provvedimenti emanati, in quanto privi di motivazione ovvero supportati da una motivazione generica, concludeva per la declaratoria di prescrizione o decadenza quinquennale dalla pretesa azionata dall' per la CP_6 nullità o illegittimità dei provvedimenti di disconoscimento delle prestazioni di lavoro agricolo, per l'accertamento della intercorrenza di un rapporto di lavoro agricolo di natura subordinata per gli anni dal 2004 al 2007 per 51 giornate lavorative, con conseguente riconoscimento del diritto all'iscrizione o reintegrazione negli elenchi dei lavoratori agricoli e il conseguente annullamento o declaratoria di nullità dei provvedimenti di recupero della somma di €. 1903,14 o della minor somma riconosciuta come dovuta, il tutto con la vittoria delle spese di lite. Con successivo ricorso, depositato in data 3.11.2020, premettendo di aver Cont lavorato per il periodo sopra indicato per l'Ass. , Controparte_5 come sopra precisato, aggiungeva che con due note pervenute in data 19 febbraio 2020, l' comunicava l'adozione di un provvedimento di recupero di pretesi CP_6 indebiti relativi al trattamento di disoccupazione agricola percepito per gli anni dal 2002 al 2003, a seguito del disconoscimento delle prestazioni di lavoro agricolo rese dal 2002 al 2006, chiedendo la restituzione la somma complessiva di
€. 1.650, 72. Ciò premesso, concludeva per la declaratoria di prescrizione o decadenza quinquennale dalla pretesa azionata dall' per la nullità o illegittimità dei CP_6 provvedimenti di disconoscimento delle prestazioni di lavoro agricolo, per l'accertamento della intercorrenza di un rapporto di lavoro agricolo di natura subordinata anche per gli anni 2002 e 2003 per 51 giornate lavorative, con conseguente riconoscimento del diritto all'iscrizione o reintegrazione negli elenchi dei lavoratori agricoli e il conseguente annullamento o declaratoria di nullità dei provvedimenti di recupero della somma di €. €. 1650, 72 o della minor somma riconosciuta come dovuta, il tutto con la vittoria delle spese di lite. Si costituiva l' che rilevava: CP_6
-l'infondatezza della domanda, eccependo l'applicabilità del termine decennale di prescrizione previsto per l'azione di ripetizione di indebito;
-la legittimità del provvedimento di annullamento dell'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, con conseguente onere probatorio della dimostrazione della sussistenza dei relativi requisiti a carico del presunto lavoratore;
-la decadenza dalla impugnazione del provvedimento amministrativo di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli, tenuto conto che il relativo termine doveva essere fatto decorrere dalla pubblicazione telematica sul sito dell' intervenuta dal 15 settembre 2014 al 30 settembre 2014; CP_6
-che la cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei braccianti agricoli era stata disposta a seguito di verbale di accertamento da cui era risultata la natura fittizia dei rapporti di lavoro subordinati formalizzati con la Controparte_5
.
[...]
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con la vittoria delle spese di lite. Il Tribunale adito con la sentenza in epigrafe indicata , disattesa l'eccezione di decadenza, in accoglimento del ricorso ,così provvedeva:
“Accerta l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la sig.ra
[...]
e l' per gli anni 2002, 2003, 2004, CP_4 Controparte_5
2005 e 2006 ed annulla il relativo provvedimento di disconoscimento dell'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli. Dichiara infondata la richiesta di ripetizione dell'indebito della somma di €. €. 1.903,14. Dichiara infondata la richiesta di ripetizione dell'indebito della somma di €. €. 1.650,72. Condanna l' al pagamento della somma di €.1.700,00, oltre spese generali CP_6 come per legge, oltre IVA e CPA con distrazione.
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l' con atto CP_6 depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 29.11.2023, deducendo l'erroneità della ricostruzione ed interpretazione effettuata dal primo giudice, in particolare l'erronea applicazione delle norme sulla decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 38 , commi 5 e 6 D.L. n. 98 /2011 , conv. in L. n. 111 del 15/7/2011 nonché art. 22 del DL 7/1970, conv. in legge n. 83/1970. Chiedeva, pertanto ,in totale riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare la domanda formulata in prime cure , vinte le spese del doppio grado del giudizio. Instaurato il contraddittorio si costituiva parte appellata che ,preliminarmente , eccepiva l'inammissibilità del gravame per genericità, ; nel merito ,sulla base di plurime argomentazioni , resisteva all'impugnazione , chiedendone il rigetto con vittoria di spese e competenze del grado, con attribuzione . Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
Premessa l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello che non soltanto individua le parti della sentenza di cui chiede la riforma, ma anche i motivi di censura della decisione, la Corte giudica l'appello fondato , non avendo il Giudice di primo grado correttamente applicato le regole della decadenza operanti con riferimento alla materia de qua (come già statuito da questa Corte in plurime occasioni :sentenza n.6049/2019 del 26/11/2019, sentenza n.1273/2020 del 19/03/2020, sentenza n.2544/2019 del 26/04/2019). Va preliminarmente esaminata l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ex art 22 DL 7/1970 conv. nella legge n.83/1970, sollevata dall' sin dalla CP_6 memoria di costituzione di primo grado e che il Tribunale non ha correttamente valutato. La norma di riferimento è costituita art. 22 del D.L. n. 7/1970 (“Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli“) conv. in legge n. 83/70, disposizione “pro-tempore” certamente vigente e secondo cui “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria … nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza” (cfr. Cass. n. 26161/2016, n.16661/18). Tale norma va logicamente raccordata, per l'individuazione del “dies a quo” del termine decadenziale, alle altre disposizioni che disciplinano le modalità con le quali sono tenuti gli elenchi dei braccianti agricoli e con le quali le cancellazioni dagli stessi devono essere portate a conoscenza degli interessati. Originariamente, nel sistema corporativo, erano le Unioni (e poi le Commissioni ex D. Lgt. n. 75/1945) a compilare “per ciascun Comune, l'elenco nominativo dei lavoratori dell'agricoltura, distinti in impiegati, salariati fissi e assimilati, obbligati o braccianti fissi, avventizi e assimilati, coloni e mezzadri, compartecipanti, familiari”, con possibilità di compilare “ogni tre mesi…elenchi suppletivi con le variazioni” riportanti “per ciascun nominativo…la data di decorrenza della iscrizione o cancellazione”. I detti elenchi venivano pubblicati “per quindici giorni…all'albo pretorio dei singoli Comuni, dando notizia con pubblico manifesto di tale pubblicazione, del termine utile per presentare ricorso e delle modalità relative” ed avverso “l'iscrizione o la non iscrizione” era possibile ricorrere al Prefetto “nel termine di trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione degli elenchi nel Comune di residenza degli iscritti” (art. 12 R.D. 24 settembre 1940, n. 1949). In tempi più recenti, la compilazione degli elenchi di cui all'articolo 12 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni è stata affidata alla Commissione locale per la manodopera agricola, con successiva trasmissione all'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) entro i termini pure normativamente previsti (art. 7 del D.L. n. 7/1970 e ss. mod. cit.) per la successiva pubblicazione (art. 15 del D.L. n. 7/1970 e ss. mod. cit.), e con la previsione che “gli uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati notificano ai lavoratori interessati la mancata iscrizione o la cancellazione dagli elenchi nominativi. In tali casi il termine per proporre il ricorso e' di trenta giorni dalla notifica da effettuarsi a mezzo del messo comunale o del servizio postale” (art. 16 del D.L. n. 7/1970 e ss. mod. cit.). Venendo alle competenze assunte dall' , è a questo (subentrato allo CP_6 Pt_1
SCAU ex art. 19 L. n. 724/1994 ed art. 9 sexies del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608) che, a decorrere dall'anno '96, è stata affidata la compilazione degli elenchi in questione, sia annuali che trimestrali, con la precisazione che “gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza del lavoratore”, che
“l'elenco nominativo annuale è pubblicato entro il 31 maggio dell'anno successivo” e che “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla diretta notifica al lavoratore interessato” (art. 9- CP_6 quinquies del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 cit.). Da ultimo, l'art. 38 del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, anche “al fine di realizzare una maggiore economicità' dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività' e trasparenza dei pagamenti, nonchè deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848” ha aggiunto, col comma 5 (poi divenuto 6), al R.D. n. 1949/1940 il seguente articolo: "12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica)
1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 CP_6 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet entro il mese di marzo CP_6 dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall' stesso", Pt_1 altresì disponendo, al comma 6 (poi divenuto 7), che, “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608” e che “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede CP_6 alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione”. Precisata sinteticamente l'evoluzione del quadro normativo di riferimento, osserva il Collegio che non sembra possa dubitarsi che il vigente sistema di pubblicazione degli elenchi e di conseguenti notifiche sia stato ormai completamente telematizzato (in armonia con una generale tendenza all'informatizzazione della P.A. iniziata già dagli anni '90 – cfr. l'art. 2, co. 1, lett. mm), della L. n. 421/ 1992; il D. Lgs. n. 39/1993; l'art. 15 co. 2 della L. n. 59/1997 - e poi proseguita con sempre maggiore enfatizzazione nei decenni successivi) e che quindi anche il disconoscimento delle giornate lavorative debba avvenire, qualsivoglia sia l'anno di riferimento, con pubblicazione telematica, valevole anche per notifica, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione, senza che possa in contrario sostenersi l'inapplicabilità della nuova disciplina a disconoscimenti intervenuti con riferimento ad annualità precedenti al 2011. Concorrono in particolare a formare tale convincimento, i seguenti rilievi:
- che, essendo stata disposta la soppressione degli elenchi trimestrali “cartacei”, a seguire tale ultima tesi sarebbe irragionevolmente venuta meno l'ordinaria modalità di disconoscimento;
- che l'odierno comma 7 dell'art. 38 del D.L. n. 98/2011 e ss. mod., a differenza del comma precedente (il quale prevede gli elenchi annuali telematici solo per “le giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010”), non contiene alcuna limitazione temporale in tal senso per i disconoscimenti operati con i nuovi elenchi trimestrali telematici. Il convincimento qui espresso trova conferma in recenti pronunce della S. S secondo cui “La notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell' nel proprio sito CP_6 internet, ai sensi dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 11 1 del 20 11, nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv. dalla l. n. 12 0 del 2020, p uò avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all'iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma»(v.Cass. nr.8653/2025 e conformi Cass. n del 2022). Nel caso di specie, risultando pubblicato il disconoscimento del quale si discute, come dedotto dall' (con anche riscontro documentale), con il II elenco CP_6 trimestrale di variazione dell'anno 2014, pubblicato sul sito internet dal 30.9.2014 al 30.10.2024 (il nominativo della è ivi indicato) ,e non CP_4 risultando esservi stata tempestiva impugnativa in via amministrativa ex art. 11 D. Lgs. n. 375/1993 entro la scadenza del termine di 30 giorni assegnato dalla stessa disposizione (senza possibilità di determinare spostamenti del termine – cfr. Cass. n. 12603/2007), il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare la decadenza della (il primo ricorso introduttivo del giudizio 7563/2016 risulta CP_4 depositato il 03.08.2016 mentre il secondo è del 3.11. 2020, ampiamente oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7/1970 conv. in L. n. 83/1970). Ebbene nel caso in esame, il disconoscimento delle giornate lavorative per gli anni in questione è intervenuto con l'elenco dell'anno 2014 del Comune di Maddaloni notificato all'istante mediante pubblicazione telematica sul sito internet dell' per la durata di trenta giorni, e precisamente dal 30.9.2014 al CP_6
30.10.2014 ; quest'ultima data deve quindi intendersi intervenuta la notifica. In difetto di tempestiva presentazione di ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola, da presentarsi a norma dell'art.11 co.1 d.l.vo 11.8.1993 n. 375, entro i successivi trenta giorni, e quindi entro il 30.11.2014 , da quest'ultima data è iniziato il decorso del termine di centoventi giorni stabilito dall'art. 22 co 1 d.l.
3.2.1970 n.7 conv. in L. 11.3.1970 n.83 per la proposizione della azione giudiziaria. Nella specie il primo ricorso giudiziario r.g. n. 7563/2016 è stato depositato - come si è detto- - il 03.08.2016 mentre il secondo in data 3.11.2020, ragion per cui l'azione giudiziaria risulta intempestiva e tardiva.
Giova, a questo punto, sottolineare che la decadenza richiamata dall'art. 22 D. L. n. 7/1970 è di natura sostanziale, essa è, quindi, insuscettibile di remissione in termini o di interruzione (in tal senso Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 15813 del 06/07/2009; Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 25892 del 10/12/2009), né consente – come invece avvenuto in primo grado – al Giudice di accertare la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo. Sul punto è chiarissima la S.C. (ordinanza n.6229/19, di recente confermata da ordinanza n.7967/24): “Le Sezioni Unite di questa Corte, nell'arresto n. 1133 del 26 ottobre 2000, hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al RD 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio. Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere la indennità di disoccupazione agricola, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione (in termini: Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n.14994). (……) il giudicato interno formatosi quanto alla decadenza rispetto al diritto alla iscrizione negli elenchi ha precluso, come rilevato dalla Corte territoriale, l'accesso alle prestazioni previdenziali. Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dall'art. 22 legge citata, che ha natura di decadenza sostanziale (ex plurimis: Cassazione civ. sez. lav., 12/05/2015, n.9622, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092)”. Attesa la maturata decadenza sostanziale, è evidente che la originaria ricorrente nulla poteva reclamare a titolo di prestazioni agricole e quindi legittima era la richiesta di restituzione da parte dell' entro il termine decennale trattandosi CP_6 di indebito ex art.2033 cc (atteso che le prestazioni erogate presupponevano per l'appunto il requisito dell'iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli. Per tutto quanto sin qui esposto , l'appello va accolto , assorbita ogni ulteriore doglianza , con conseguente riforma dell'impugnata sentenza. Le spese del doppio grado, in considerazione della natura delle questioni esaminate e della controversa interpretazione della disciplina della decadenza e del suo ambito di applicazione temporale, possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda formulata in prime cure da;
Controparte_4
-compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli lì 12.5.2025
il Presidente est. rel.
dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 12.5.2025, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2938/2023 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Aquilone Paolo ( ), e C.F._1 Controparte_1 Controparte_2
che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale Controparte_3 alle liti del notaio Dott. Notaio in Fiumicino, rep. n. n.37590 del Persona_1
23.1.2023- raccolta n.7131, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale di Napoli, in Napoli alla via Alcide De Gasperi, 55 che dichiarano disponibili a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo E PEC: ; Email_1
t) Email_3
Appellante
CONTRO
(c.f. , nata a [...] il Controparte_4 C.F._2
11/08/1966 e residente in [...], rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Luigi Russo (c.f. ) C.F._3 presso il cui Studio elettivamente domicilia in Maddaloni (CE) alla via Roma n. 43 (si dichiara di voler ricevere qualsiasi comunicazione al seguente numero di fax: 0823/432483 o indirizzo di posta elettronica certificata:
. Email_4
Appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. . 2243/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di S.Maria PU VE, pubbl. il 17/11/2023, nel procedimento iscritto al RG n. 7563/2016 riunito con quello iscritto al R.G N. 5634/2020
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato in data 3 agosto 2016 presso il Tribunale di S. Maria PU VE , in funzione di giudice del lavoro , Controparte_4 esponeva:
-di aver lavorato alle dipendenze della , negli Controparte_5 anni dal 2002 al 2006, in qualità di operaia addetta alla lavorazione del tabacco sulla base di 51 giornate annue, con orario di lavoro dalle 5,30 alle 13,30 dal lunedì al venerdì percependo la retribuzione nella misura indicata in busta paga;
-che, con n. 3 note pervenute in data 4 novembre 2015, l' comunicava CP_6
l'adozione di un provvedimento di recupero di pretesi indebiti relativi al trattamento di disoccupazione agricola percepito per gli anni dal 2005 al 2006, a seguito del disconoscimento delle prestazioni di lavoro agricolo rese dal 2005 al 2007, chiedendo la restituzione la somma complessiva di €. 1.903,14. Eccepita l'intervenuta prescrizione del preteso diritto azionato all' la nullità e CP_6
l'annullabilità dei provvedimenti emanati, in quanto privi di motivazione ovvero supportati da una motivazione generica, concludeva per la declaratoria di prescrizione o decadenza quinquennale dalla pretesa azionata dall' per la CP_6 nullità o illegittimità dei provvedimenti di disconoscimento delle prestazioni di lavoro agricolo, per l'accertamento della intercorrenza di un rapporto di lavoro agricolo di natura subordinata per gli anni dal 2004 al 2007 per 51 giornate lavorative, con conseguente riconoscimento del diritto all'iscrizione o reintegrazione negli elenchi dei lavoratori agricoli e il conseguente annullamento o declaratoria di nullità dei provvedimenti di recupero della somma di €. 1903,14 o della minor somma riconosciuta come dovuta, il tutto con la vittoria delle spese di lite. Con successivo ricorso, depositato in data 3.11.2020, premettendo di aver Cont lavorato per il periodo sopra indicato per l'Ass. , Controparte_5 come sopra precisato, aggiungeva che con due note pervenute in data 19 febbraio 2020, l' comunicava l'adozione di un provvedimento di recupero di pretesi CP_6 indebiti relativi al trattamento di disoccupazione agricola percepito per gli anni dal 2002 al 2003, a seguito del disconoscimento delle prestazioni di lavoro agricolo rese dal 2002 al 2006, chiedendo la restituzione la somma complessiva di
€. 1.650, 72. Ciò premesso, concludeva per la declaratoria di prescrizione o decadenza quinquennale dalla pretesa azionata dall' per la nullità o illegittimità dei CP_6 provvedimenti di disconoscimento delle prestazioni di lavoro agricolo, per l'accertamento della intercorrenza di un rapporto di lavoro agricolo di natura subordinata anche per gli anni 2002 e 2003 per 51 giornate lavorative, con conseguente riconoscimento del diritto all'iscrizione o reintegrazione negli elenchi dei lavoratori agricoli e il conseguente annullamento o declaratoria di nullità dei provvedimenti di recupero della somma di €. €. 1650, 72 o della minor somma riconosciuta come dovuta, il tutto con la vittoria delle spese di lite. Si costituiva l' che rilevava: CP_6
-l'infondatezza della domanda, eccependo l'applicabilità del termine decennale di prescrizione previsto per l'azione di ripetizione di indebito;
-la legittimità del provvedimento di annullamento dell'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, con conseguente onere probatorio della dimostrazione della sussistenza dei relativi requisiti a carico del presunto lavoratore;
-la decadenza dalla impugnazione del provvedimento amministrativo di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli, tenuto conto che il relativo termine doveva essere fatto decorrere dalla pubblicazione telematica sul sito dell' intervenuta dal 15 settembre 2014 al 30 settembre 2014; CP_6
-che la cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei braccianti agricoli era stata disposta a seguito di verbale di accertamento da cui era risultata la natura fittizia dei rapporti di lavoro subordinati formalizzati con la Controparte_5
.
[...]
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con la vittoria delle spese di lite. Il Tribunale adito con la sentenza in epigrafe indicata , disattesa l'eccezione di decadenza, in accoglimento del ricorso ,così provvedeva:
“Accerta l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la sig.ra
[...]
e l' per gli anni 2002, 2003, 2004, CP_4 Controparte_5
2005 e 2006 ed annulla il relativo provvedimento di disconoscimento dell'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli. Dichiara infondata la richiesta di ripetizione dell'indebito della somma di €. €. 1.903,14. Dichiara infondata la richiesta di ripetizione dell'indebito della somma di €. €. 1.650,72. Condanna l' al pagamento della somma di €.1.700,00, oltre spese generali CP_6 come per legge, oltre IVA e CPA con distrazione.
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l' con atto CP_6 depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 29.11.2023, deducendo l'erroneità della ricostruzione ed interpretazione effettuata dal primo giudice, in particolare l'erronea applicazione delle norme sulla decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 38 , commi 5 e 6 D.L. n. 98 /2011 , conv. in L. n. 111 del 15/7/2011 nonché art. 22 del DL 7/1970, conv. in legge n. 83/1970. Chiedeva, pertanto ,in totale riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare la domanda formulata in prime cure , vinte le spese del doppio grado del giudizio. Instaurato il contraddittorio si costituiva parte appellata che ,preliminarmente , eccepiva l'inammissibilità del gravame per genericità, ; nel merito ,sulla base di plurime argomentazioni , resisteva all'impugnazione , chiedendone il rigetto con vittoria di spese e competenze del grado, con attribuzione . Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
Premessa l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello che non soltanto individua le parti della sentenza di cui chiede la riforma, ma anche i motivi di censura della decisione, la Corte giudica l'appello fondato , non avendo il Giudice di primo grado correttamente applicato le regole della decadenza operanti con riferimento alla materia de qua (come già statuito da questa Corte in plurime occasioni :sentenza n.6049/2019 del 26/11/2019, sentenza n.1273/2020 del 19/03/2020, sentenza n.2544/2019 del 26/04/2019). Va preliminarmente esaminata l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ex art 22 DL 7/1970 conv. nella legge n.83/1970, sollevata dall' sin dalla CP_6 memoria di costituzione di primo grado e che il Tribunale non ha correttamente valutato. La norma di riferimento è costituita art. 22 del D.L. n. 7/1970 (“Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli“) conv. in legge n. 83/70, disposizione “pro-tempore” certamente vigente e secondo cui “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria … nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza” (cfr. Cass. n. 26161/2016, n.16661/18). Tale norma va logicamente raccordata, per l'individuazione del “dies a quo” del termine decadenziale, alle altre disposizioni che disciplinano le modalità con le quali sono tenuti gli elenchi dei braccianti agricoli e con le quali le cancellazioni dagli stessi devono essere portate a conoscenza degli interessati. Originariamente, nel sistema corporativo, erano le Unioni (e poi le Commissioni ex D. Lgt. n. 75/1945) a compilare “per ciascun Comune, l'elenco nominativo dei lavoratori dell'agricoltura, distinti in impiegati, salariati fissi e assimilati, obbligati o braccianti fissi, avventizi e assimilati, coloni e mezzadri, compartecipanti, familiari”, con possibilità di compilare “ogni tre mesi…elenchi suppletivi con le variazioni” riportanti “per ciascun nominativo…la data di decorrenza della iscrizione o cancellazione”. I detti elenchi venivano pubblicati “per quindici giorni…all'albo pretorio dei singoli Comuni, dando notizia con pubblico manifesto di tale pubblicazione, del termine utile per presentare ricorso e delle modalità relative” ed avverso “l'iscrizione o la non iscrizione” era possibile ricorrere al Prefetto “nel termine di trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione degli elenchi nel Comune di residenza degli iscritti” (art. 12 R.D. 24 settembre 1940, n. 1949). In tempi più recenti, la compilazione degli elenchi di cui all'articolo 12 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni è stata affidata alla Commissione locale per la manodopera agricola, con successiva trasmissione all'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) entro i termini pure normativamente previsti (art. 7 del D.L. n. 7/1970 e ss. mod. cit.) per la successiva pubblicazione (art. 15 del D.L. n. 7/1970 e ss. mod. cit.), e con la previsione che “gli uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati notificano ai lavoratori interessati la mancata iscrizione o la cancellazione dagli elenchi nominativi. In tali casi il termine per proporre il ricorso e' di trenta giorni dalla notifica da effettuarsi a mezzo del messo comunale o del servizio postale” (art. 16 del D.L. n. 7/1970 e ss. mod. cit.). Venendo alle competenze assunte dall' , è a questo (subentrato allo CP_6 Pt_1
SCAU ex art. 19 L. n. 724/1994 ed art. 9 sexies del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608) che, a decorrere dall'anno '96, è stata affidata la compilazione degli elenchi in questione, sia annuali che trimestrali, con la precisazione che “gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza del lavoratore”, che
“l'elenco nominativo annuale è pubblicato entro il 31 maggio dell'anno successivo” e che “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla diretta notifica al lavoratore interessato” (art. 9- CP_6 quinquies del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 cit.). Da ultimo, l'art. 38 del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, anche “al fine di realizzare una maggiore economicità' dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività' e trasparenza dei pagamenti, nonchè deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848” ha aggiunto, col comma 5 (poi divenuto 6), al R.D. n. 1949/1940 il seguente articolo: "12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica)
1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 CP_6 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet entro il mese di marzo CP_6 dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall' stesso", Pt_1 altresì disponendo, al comma 6 (poi divenuto 7), che, “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608” e che “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede CP_6 alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione”. Precisata sinteticamente l'evoluzione del quadro normativo di riferimento, osserva il Collegio che non sembra possa dubitarsi che il vigente sistema di pubblicazione degli elenchi e di conseguenti notifiche sia stato ormai completamente telematizzato (in armonia con una generale tendenza all'informatizzazione della P.A. iniziata già dagli anni '90 – cfr. l'art. 2, co. 1, lett. mm), della L. n. 421/ 1992; il D. Lgs. n. 39/1993; l'art. 15 co. 2 della L. n. 59/1997 - e poi proseguita con sempre maggiore enfatizzazione nei decenni successivi) e che quindi anche il disconoscimento delle giornate lavorative debba avvenire, qualsivoglia sia l'anno di riferimento, con pubblicazione telematica, valevole anche per notifica, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione, senza che possa in contrario sostenersi l'inapplicabilità della nuova disciplina a disconoscimenti intervenuti con riferimento ad annualità precedenti al 2011. Concorrono in particolare a formare tale convincimento, i seguenti rilievi:
- che, essendo stata disposta la soppressione degli elenchi trimestrali “cartacei”, a seguire tale ultima tesi sarebbe irragionevolmente venuta meno l'ordinaria modalità di disconoscimento;
- che l'odierno comma 7 dell'art. 38 del D.L. n. 98/2011 e ss. mod., a differenza del comma precedente (il quale prevede gli elenchi annuali telematici solo per “le giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010”), non contiene alcuna limitazione temporale in tal senso per i disconoscimenti operati con i nuovi elenchi trimestrali telematici. Il convincimento qui espresso trova conferma in recenti pronunce della S. S secondo cui “La notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell' nel proprio sito CP_6 internet, ai sensi dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 11 1 del 20 11, nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv. dalla l. n. 12 0 del 2020, p uò avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all'iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma»(v.Cass. nr.8653/2025 e conformi Cass. n del 2022). Nel caso di specie, risultando pubblicato il disconoscimento del quale si discute, come dedotto dall' (con anche riscontro documentale), con il II elenco CP_6 trimestrale di variazione dell'anno 2014, pubblicato sul sito internet dal 30.9.2014 al 30.10.2024 (il nominativo della è ivi indicato) ,e non CP_4 risultando esservi stata tempestiva impugnativa in via amministrativa ex art. 11 D. Lgs. n. 375/1993 entro la scadenza del termine di 30 giorni assegnato dalla stessa disposizione (senza possibilità di determinare spostamenti del termine – cfr. Cass. n. 12603/2007), il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare la decadenza della (il primo ricorso introduttivo del giudizio 7563/2016 risulta CP_4 depositato il 03.08.2016 mentre il secondo è del 3.11. 2020, ampiamente oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7/1970 conv. in L. n. 83/1970). Ebbene nel caso in esame, il disconoscimento delle giornate lavorative per gli anni in questione è intervenuto con l'elenco dell'anno 2014 del Comune di Maddaloni notificato all'istante mediante pubblicazione telematica sul sito internet dell' per la durata di trenta giorni, e precisamente dal 30.9.2014 al CP_6
30.10.2014 ; quest'ultima data deve quindi intendersi intervenuta la notifica. In difetto di tempestiva presentazione di ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola, da presentarsi a norma dell'art.11 co.1 d.l.vo 11.8.1993 n. 375, entro i successivi trenta giorni, e quindi entro il 30.11.2014 , da quest'ultima data è iniziato il decorso del termine di centoventi giorni stabilito dall'art. 22 co 1 d.l.
3.2.1970 n.7 conv. in L. 11.3.1970 n.83 per la proposizione della azione giudiziaria. Nella specie il primo ricorso giudiziario r.g. n. 7563/2016 è stato depositato - come si è detto- - il 03.08.2016 mentre il secondo in data 3.11.2020, ragion per cui l'azione giudiziaria risulta intempestiva e tardiva.
Giova, a questo punto, sottolineare che la decadenza richiamata dall'art. 22 D. L. n. 7/1970 è di natura sostanziale, essa è, quindi, insuscettibile di remissione in termini o di interruzione (in tal senso Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 15813 del 06/07/2009; Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 25892 del 10/12/2009), né consente – come invece avvenuto in primo grado – al Giudice di accertare la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo. Sul punto è chiarissima la S.C. (ordinanza n.6229/19, di recente confermata da ordinanza n.7967/24): “Le Sezioni Unite di questa Corte, nell'arresto n. 1133 del 26 ottobre 2000, hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al RD 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio. Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere la indennità di disoccupazione agricola, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione (in termini: Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n.14994). (……) il giudicato interno formatosi quanto alla decadenza rispetto al diritto alla iscrizione negli elenchi ha precluso, come rilevato dalla Corte territoriale, l'accesso alle prestazioni previdenziali. Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dall'art. 22 legge citata, che ha natura di decadenza sostanziale (ex plurimis: Cassazione civ. sez. lav., 12/05/2015, n.9622, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092)”. Attesa la maturata decadenza sostanziale, è evidente che la originaria ricorrente nulla poteva reclamare a titolo di prestazioni agricole e quindi legittima era la richiesta di restituzione da parte dell' entro il termine decennale trattandosi CP_6 di indebito ex art.2033 cc (atteso che le prestazioni erogate presupponevano per l'appunto il requisito dell'iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli. Per tutto quanto sin qui esposto , l'appello va accolto , assorbita ogni ulteriore doglianza , con conseguente riforma dell'impugnata sentenza. Le spese del doppio grado, in considerazione della natura delle questioni esaminate e della controversa interpretazione della disciplina della decadenza e del suo ambito di applicazione temporale, possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda formulata in prime cure da;
Controparte_4
-compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli lì 12.5.2025
il Presidente est. rel.
dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.