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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 28/11/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Rg n. 568/2017
Tribunale di Tempio Pausania
UDIENZA DEL 28.11.2025 ore 12.25
IL GOT RI Salvatora IO, esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché le note di trattazione
scritta, si ritira in camera di consiglio. Alle ore 15.27 dà lettura del
dispositivo, come da sottocalendata sentenza che fa parte integrante del
presente verbale.
Il Giudice
RI Salvatora IO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa RI Salvatora IO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 568/2017 pendente tra
( ), elett.te dom.ta in TEMPIO Parte_1 C.F._1
PAUSANIA VIA MANNU 18 presso lo studio dell'Avv. GIOVANNI AZZENA che la rapp.ta e difende giusta procura agli atti
CONTRO
( ), elett.te dom.ta in OLBIA VIA ALDO MORO 365 CP_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. GIUSEPPINA BALATA che la rapp.ta e difende giusta procura agli atti.
*****************
OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a ordinanza ingiunzione, ritualmente notificato, evocava in giudizio nanti l'intestato Tribunale Parte_1
la convenuta indicata in epigrafe, chiedendo, previa sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza, in via principale di revocare e/o annullare l'atto di ingiunzione opposto, poiché infondato e ingiusto per le causali indicate nell'atto introduttivo del giudizio;
nel merito contestava le pretese di eccependo la CP_1
prescrizione di parte degli importi pretesi, nonché l'ammontare degli stessi, eccessivo ed ingiustificato in relazione all'uso dell'immobile, utilizzato come “casa vacanze” soltanto per due mesi l'anno; rilevava, altresì, l'inadempimento del gestore al rilievo dei consumi con le cadenze stabilite dal regolamento, circostanza che aveva impedito all'utente di avvedersi di una perdita occulta, prontamente riparata al momento della ricezione della fattura di importo esorbitante, posto che il gestore aveva sempre inviato fatture su letture presunte e solo a distanza di nove anni fatture basate su letture effettive. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione e l'accertamento degli importi corretti dovuti dall'utente, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando ogni avversa difesa, opponendosi alla sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza e chiedendo il rigetto dell'opposizione, poiché infondata in fatto e diritto, con vittoria delle spese del giudizio.
La causa veniva istruita con prove documentali, testimoniali e CTU, nonché tenuta in decisione all'udienza del 28/11/2025 ex art. 281 sexies, con contestuale lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta per i motivi di seguito esplicitati.
Si rileva come parte opponente abbia contestato l'ammontare delle somme pretese dalla sia perché abnormi rispetto all'uso dell'immobile per CP_1
soli due mesi l'anno, trattandosi di “casa vacanze”, sia perché - in conseguenza dell'inadempimento del gestore consistito nell'omesso rilevamento delle letture risultanti dal misuratore in uso all'utenza - l'attrice non aveva potuto avvedersi di una perdita occulta.
Al proposito si rileva come per consolidata giurisprudenza il gestore, in conseguenza delle contestazioni dell'utente relativamente alla quantificazione dei consumi, ha l'onere di dimostrare l'attendibilità delle rilevazioni del misuratore. Deve considerarsi, invero, che – “in tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo o eccedente le sue ordinarie esigenze - una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinchè intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore” (Cass. 11393/2011).
Trova quindi applicazione il criterio di ripartizione dell'onere della prova accolto in giurisprudenza, che esclude l'esistenza di qualsivoglia privilegio probatorio e addossa al gestore - a fronte della contestazione dell'addebito da parte dell'utente – “la dimostrazione del buon funzionamento del contatore e la corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura” (Cass. N.
10313/2004 e Cass. 17041/2002).
E' da osservare, inoltre, che anche nel regolamento del servizio idrico integrato, emanato dall'autorità d'ambito, è prevista una specifica disposizione, integrativa del contratto di utenza, che impone al gestore, in caso di malfunzionamento del contatore, di provvedere alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero in assenza di dati storici sulla base dei valori medi statistici in funzione della tipologia di utenza (art. B35).
Va, comunque, precisato che giurisprudenza ormai costante ha chiarito a riguardo, che la denuncia di un consumo abnorme in un certo periodo di tempo da parte dell'utente al fine di contestare la determinazione del corrispettivo, non lo dispensi affatto dall'obbligo di corrispondere ugualmente la somma dovuta, determinabile però secondo il presumibile consumo, quale può essere ricostruito in termini storici sulla base delle misure non contestate anteriori o posteriori, ovvero, in difetto, statisticamente ascritto a un'utenza caratterizzata dalla medesima tipologia d'uso e, se domestico, destinata al servizio del medesimo numero di persone. Ciò vale anche nel caso di perdita occulta, della cui presenza l'utilizzatore non ha potuto avvedersi in conseguenza dell'inadempimento del gestore nel comunicare correttamente e nei tempi stabiliti dal regolamento le letture effettive dell'utenza.
Nel caso di specie la ha inviato all'utente fatture relative a CP_1
consumi presunti che rientravano nel consumo medio e, soltanto dopo nove anni, ha provveduto alla lettura dei consumi effettivi.
L'istruttoria ha consentito di verificare che, in realtà, vi è stata una perdita occulta, tempestivamente riparata dall'attrice non appena ne è venuta a conoscenza, come è emerso dalla prova testimoniale espletata nel corso del giudizio;
inoltre l'istruttoria è stata completata da una CTU, all'esito della quale è stato dimostrato che il contatore in uso all'utenza risultava non funzionante;
è stato, altresì, appurato dal CTU nominato - le cui risultanze, prive di vizi logici e condivisibili, vengono fatte proprie dall'intestato Tribunale - che il credito dell'opponente è di gran lunga inferiore a quanto preteso da parte opposta, in quanto - a fronte della somma di € 14.197,80 portata dall'ingiunzione di pagamento - il credito dell'attrice è stato rideterminato in € 680,83, applicando i consumi medi come risultanti dalle tabelle nazionali per tipologia di utenza e con esclusione degli importi prescritti.
Passando all'esame della domanda di riduzione delle somme dovute in conseguenza della fornitura di acqua non potabile, si rileva come la medesima sia rimasta totalmente sfornita di prova, posto che l'utente non ha dimostrato in quali periodi e per quanto tempo l'acqua fornita non fosse potabile, in assenza di produzione delle relative ordinanze sindacali.
L'opposizione va, pertanto, accolta nei limiti sopra indicati;
conseguentemente, l'ordinanza va annullata e l'attrice condannata al pagamento in favore del gestore idrico dell'importo nella misura determinata dal CTU.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta così provvede:
- Accoglie l'opposizione e annulla l'ordinanza ingiunzione opposta per i motivi di cui all'espositiva;
- condanna l'attrice al pagamento in favore di della somma di € CP_1
680,83;
- condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore CP_1
dell'attrice, che si liquidano in € 2.200,00, oltre 15% per spese generali, CPA e
IVA come per legge, nonché alla rifusione delle spese della CTU qualora anticipate dall'utente.
Tempio Pausania, 28/11/2025
Il Giudice
RI Salvatora IO