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Ordinanza 18 marzo 2025
Ordinanza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, ordinanza 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3181 /2025
Tribunale di Milano
Sezione VIII CIVILE– Ufficio del Giudice Tutelare
Il Giudice Tutelare,
vista l'istanza “di autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione” depositata da , quale genitore del figlio minore con il Parte_1 Persona_1
quale ha domandato l'autorizzazione a trasferire la residenza del minore presso la propria residenza in Assago;
rilevato che l'istante ha dedotto di avere sottoscritto, con il padre del minore, Persona_2 un'istanza congiunta in data 05/07/2024, nelle more del procedimento civile innanzi alla Sezione IX
R.G. 16650/2024, rilevando che “Attualmente la residenza anagrafica del minore è in Rende (CS), via Albino Lucente, 30. Il padre si impegna a fare quanto necessario per trasferire la residenza in
Assago (MI); fino a quando ciò non sarà possibile, eventuali oneri aggiuntivi, dipendenti dalla residenza del minore fuori regione, saranno coperti dal sig. Il minore, anche dopo il Per_1
cambio, continuerà a risiedere anagraficamente presso il padre” e che ad oggi la residenza del minore permane in Rende, pur con domicilio in Assago, con conseguenti disagi per il minore, nonostante l'impegno assunto dal padre;
rilevato che la predetta istanza – non potendo costituire per l'oggetto, oltre che per l'evidente conflitto tra i genitori del minore, un ricorso ai sensi dell'art. 320 c.c. - risulta inammissibile trattandosi di ricorso ai sensi dell'art. 316 c.c.; peraltro, si formula domanda in relazione alla quale il G.T. non risulta competente, avendo il nuovo art. 473-bis.38 c.p.c. previsto che “Per l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilita' genitoriale e' competente il giudice del procedimento in corso, che provvede in composizione monocratica. Se non pende un procedimento e' competente, in composizione monocratica, il giudice che ha emesso il provvedimento da attuare o, in caso di trasferimento del minore, quello individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma.” e pertanto nella fattispecie il Tribunale di Milano Sezione IX Civile;
dichiara il ricorso inammissibile.
Manda la Cancelleria per la comunicazione
Milano, lì 18/03/2025
PQM
Il G.T.
Dott.ssa Elisabetta Stuccillo
Tribunale di Milano
Sezione VIII CIVILE– Ufficio del Giudice Tutelare
Il Giudice Tutelare,
vista l'istanza “di autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione” depositata da , quale genitore del figlio minore con il Parte_1 Persona_1
quale ha domandato l'autorizzazione a trasferire la residenza del minore presso la propria residenza in Assago;
rilevato che l'istante ha dedotto di avere sottoscritto, con il padre del minore, Persona_2 un'istanza congiunta in data 05/07/2024, nelle more del procedimento civile innanzi alla Sezione IX
R.G. 16650/2024, rilevando che “Attualmente la residenza anagrafica del minore è in Rende (CS), via Albino Lucente, 30. Il padre si impegna a fare quanto necessario per trasferire la residenza in
Assago (MI); fino a quando ciò non sarà possibile, eventuali oneri aggiuntivi, dipendenti dalla residenza del minore fuori regione, saranno coperti dal sig. Il minore, anche dopo il Per_1
cambio, continuerà a risiedere anagraficamente presso il padre” e che ad oggi la residenza del minore permane in Rende, pur con domicilio in Assago, con conseguenti disagi per il minore, nonostante l'impegno assunto dal padre;
rilevato che la predetta istanza – non potendo costituire per l'oggetto, oltre che per l'evidente conflitto tra i genitori del minore, un ricorso ai sensi dell'art. 320 c.c. - risulta inammissibile trattandosi di ricorso ai sensi dell'art. 316 c.c.; peraltro, si formula domanda in relazione alla quale il G.T. non risulta competente, avendo il nuovo art. 473-bis.38 c.p.c. previsto che “Per l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilita' genitoriale e' competente il giudice del procedimento in corso, che provvede in composizione monocratica. Se non pende un procedimento e' competente, in composizione monocratica, il giudice che ha emesso il provvedimento da attuare o, in caso di trasferimento del minore, quello individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma.” e pertanto nella fattispecie il Tribunale di Milano Sezione IX Civile;
dichiara il ricorso inammissibile.
Manda la Cancelleria per la comunicazione
Milano, lì 18/03/2025
PQM
Il G.T.
Dott.ssa Elisabetta Stuccillo