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Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/05/2024, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 15.3.24, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 93/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o come da mandato in atti dall'AVV. Parte_1
PIERPAOLO LAURENZA;
APPELLANTE
E in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come da procura generale alle liti dall'Avv. LUCA CUZZUPOLI;
APPELLATO/
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Parte appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE n° 1896/22, in atti, con la quale veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda di condanna dell' CP_1 al pagamento delle somme dovutegli a titolo di pensione di inabilità e non corrisposte, giusto riconoscimento in via amministrativa nella seduta del 11/07/2013, ove la commissione accertava che l'istante era invalido civile nella misura del 100% dal 20/06/2013. Il ricorrente aveva dedotto che, nonostante il rituale invio di modello AP70, l' non aveva CP_1 provveduto alla liquidazione di quanto dovuto. L' aveva dedotto che, tenuto conto del verbale e della verifica dei requisiti reddituali per gli anni CP_1
2013 e 2014 e si era proceduto alla liquidazione della prestazione in questione con un periodo chiuso dal 07/2013 al 06/2014 con pagamento in data 27.06.2014 della somma di € 3.599,75 accreditato sul Or
di San Nicola La Strada intestato al ricorrente ed indicato dallo stesso al momento Org_2 della presentazione del modello AP70 (vedasi modello Te08) . E che si trattava di un periodo chiuso per non avere il ricorrente presentato domanda di revisione per sottoporsi a visita, così come previsto dalla normativa antecedente alla legge 114/2014 entrata in vigore ad agosto 2014 . Il primo giudice aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, regolando le spese secondo soccombenza virtuale. L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza in quanto non poteva esser ritenuta la cessazione della materia del contendere, se non parziale, posto che la domanda non era limitata nel tempo ed in data 11/03/2021 l' aveva provveduto ad un pagamento ingiustificatamente parziale e riferito ai CP_1 ratei di pensione dal luglio 2013 e sino a giugno 2014, così come si evinceva dal provvedimento di liquidazione del 27/06/2019 in atti. Era, ed è, invece, interesse del ricorrente ottenere una CP_1 pronuncia che abbia ad oggetto il periodo non riconosciuto dall' ovvero quello successivo al CP_1
1.7.2014. Ha evidenziato che erroneamente l' aveva ritenuto che il ricorrente non avesse richiesto la CP_1 verifica dei requisiti, indicando la revisione nel mese di luglio 2015.
Invero, alla data luglio 2015, era già in vigore la legge n. 114/2014, che in sede di conversione del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, con il comma 6 bis dell'art. 25 ha stabilito che “nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura e che la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'istituto nazionale della previdenza sociale”.
L' non ha mai convocato il ricorrente a visita di revisione per cui permane ancora ad oggi, in
CP_1 favore del ricorrente, quanto riconosciuto con il verbale versato in atti ove si riconosce
CP_1 l'invalidità civile del 100%. Ha comunque evidenziato che anche prima dell'entrata in vigore della legge 114/2014 non vi era mai stata alcuna norma specifica che imponesse ai soggetti riconosciuti minorati civili con revisione, di inoltrare loro domanda per visita di revisione essendo sempre stato l'ente accertatore a inviare la convocazione a visita indicando il luogo e l'ora della visita sempre da espletare presso le sedi dell'Istituto, designando altresì la commissione medica di competenza e quanto altro di esclusiva competenza e discrezione dell' del resto trattandosi, quella in scrutinio,
CP_1 di prestazione assistenziale, finalizzata a proteggere situazioni di bisogno costituzionalmente tutelate, ex art. 38 Cost., non appare conforme a Costituzione formulare interpretazioni, come indicate dalla resistente, che di fatto determinano l'introduzione di requisiti non espressamente richiesti dalla legge, apparendo, invece, necessario attenersi in modo rigoroso a quanto previsto dal diritto positivo. Ha chiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e non riscossi dal 1.7.24, vinte le
CP_1 spese. Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto del gravame.
CP_1
La controversia, previa discussione in udienza, è decisa come da dispositivo in atti.
In via preliminare va detto che effettivamente la domanda di primo grado non era circoscritta al periodo per cui vi è liquidazione dei ratei da parte dell' . Dunque non poteva essere dichiarata CP_1 tout court la cessazione della materia del contendere, in quanto permaneva l'interesse del ricorrente alla pronuncia per il periodo successivo.
Sul punto la sentenza del primo Giudice va riformata potendosi ritenere cassata la materia del contendere solo per il periodo dal 1.7.2013 al 30.6.2014. Quanto all'ulteriore parte della domanda, la stessa non può essere accolta. Va subito detto che non può essere sottaciuto che l' ha riconosciuto in via amministrativa il CP_1 diritto nel luglio 2013 e poi pagato, con inescusabile ritardo, previo controllo amministrativo dei redditi.
Ad ogni modo va rilevato che effettivamente la lettura del verbale allegato porta nella prima pagina la data di revisione al giugno 2015, nella seconda al giugno 2014.
La data prevista per la revisione deve ritenersi essere quella del giugno 2014 contenuta nella parte precettiva del verbale definitivo, allegato per intero dal solo . CP_1 A ben vedere, però, essendo l'accertamento avvenuto ben prima dell'entrata in vigore della L 114/2014 – legge di conversione con modificazioni del DL 90/2014- deve ritenersi che in relazione ad esso non fosse applicabile la normativa come dalla stessa introdotta. Prevede l'art. 25 comma 6 bis della richiamata norma «6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilita' conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilita', e' di competenza dell' Controparte_1
.
[...]
La norma è entrata in vigore il 19.8.2014 dunque non è applicabile al caso di specie, neppure se si volesse ritenere che la revisione scadeva nel luglio 2015, dovendosi ancorare l'efficacia della normativa alla data del verbale, posto che la norma ad esso fa riferimento e non può ritenersi che operi per i verbali antecedenti alla sua vigenza. Ed allora, non può esservi dubbio che, nelle more della revisione – ovvero fino al giugno 2014- l'assitito avrebbe potuto conservare la prestazione, ma non oltre. Ebbene, essendo i requisiti per la prestazione mutevoli ( anche e soprattutto, nella specie, quello sanitario) ed essendo l'appello fondato solo ed esclusivamente sull'applicazione della norma su richiamata, è evidente che in questa sede in nessun caso la sua domanda può essere accolta mancando assolutamente la prova della sussistenza del requisito sanitario che è stato accertato solo fino al 30 giugno 2014. Sul punto dunque l'appello non può essere accolto. La sentenza di primo grado ova in tal senso riformata dichiarandosi la cessazione della materia del contendere fino al giugno 2014 e rigettando nel resto la domanda. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate in ragione dell'accoglimento parziale del gravame e della domanda liquidandosi il residuo come in dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere per il periodo fino al 30.6.2014; rigetta nel resto l'appello; compensa per metà le spese del doppio grado di giudizio e condanna l' al pagamento del residuo che CP_1 liquida in euro 1100,00 per il primo grado ed euro 1200,00 per l'appello, oltre IVA, cpa e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 15.3.24
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 15.3.24, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 93/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o come da mandato in atti dall'AVV. Parte_1
PIERPAOLO LAURENZA;
APPELLANTE
E in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come da procura generale alle liti dall'Avv. LUCA CUZZUPOLI;
APPELLATO/
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Parte appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE n° 1896/22, in atti, con la quale veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda di condanna dell' CP_1 al pagamento delle somme dovutegli a titolo di pensione di inabilità e non corrisposte, giusto riconoscimento in via amministrativa nella seduta del 11/07/2013, ove la commissione accertava che l'istante era invalido civile nella misura del 100% dal 20/06/2013. Il ricorrente aveva dedotto che, nonostante il rituale invio di modello AP70, l' non aveva CP_1 provveduto alla liquidazione di quanto dovuto. L' aveva dedotto che, tenuto conto del verbale e della verifica dei requisiti reddituali per gli anni CP_1
2013 e 2014 e si era proceduto alla liquidazione della prestazione in questione con un periodo chiuso dal 07/2013 al 06/2014 con pagamento in data 27.06.2014 della somma di € 3.599,75 accreditato sul Or
di San Nicola La Strada intestato al ricorrente ed indicato dallo stesso al momento Org_2 della presentazione del modello AP70 (vedasi modello Te08) . E che si trattava di un periodo chiuso per non avere il ricorrente presentato domanda di revisione per sottoporsi a visita, così come previsto dalla normativa antecedente alla legge 114/2014 entrata in vigore ad agosto 2014 . Il primo giudice aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, regolando le spese secondo soccombenza virtuale. L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza in quanto non poteva esser ritenuta la cessazione della materia del contendere, se non parziale, posto che la domanda non era limitata nel tempo ed in data 11/03/2021 l' aveva provveduto ad un pagamento ingiustificatamente parziale e riferito ai CP_1 ratei di pensione dal luglio 2013 e sino a giugno 2014, così come si evinceva dal provvedimento di liquidazione del 27/06/2019 in atti. Era, ed è, invece, interesse del ricorrente ottenere una CP_1 pronuncia che abbia ad oggetto il periodo non riconosciuto dall' ovvero quello successivo al CP_1
1.7.2014. Ha evidenziato che erroneamente l' aveva ritenuto che il ricorrente non avesse richiesto la CP_1 verifica dei requisiti, indicando la revisione nel mese di luglio 2015.
Invero, alla data luglio 2015, era già in vigore la legge n. 114/2014, che in sede di conversione del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, con il comma 6 bis dell'art. 25 ha stabilito che “nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura e che la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'istituto nazionale della previdenza sociale”.
L' non ha mai convocato il ricorrente a visita di revisione per cui permane ancora ad oggi, in
CP_1 favore del ricorrente, quanto riconosciuto con il verbale versato in atti ove si riconosce
CP_1 l'invalidità civile del 100%. Ha comunque evidenziato che anche prima dell'entrata in vigore della legge 114/2014 non vi era mai stata alcuna norma specifica che imponesse ai soggetti riconosciuti minorati civili con revisione, di inoltrare loro domanda per visita di revisione essendo sempre stato l'ente accertatore a inviare la convocazione a visita indicando il luogo e l'ora della visita sempre da espletare presso le sedi dell'Istituto, designando altresì la commissione medica di competenza e quanto altro di esclusiva competenza e discrezione dell' del resto trattandosi, quella in scrutinio,
CP_1 di prestazione assistenziale, finalizzata a proteggere situazioni di bisogno costituzionalmente tutelate, ex art. 38 Cost., non appare conforme a Costituzione formulare interpretazioni, come indicate dalla resistente, che di fatto determinano l'introduzione di requisiti non espressamente richiesti dalla legge, apparendo, invece, necessario attenersi in modo rigoroso a quanto previsto dal diritto positivo. Ha chiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e non riscossi dal 1.7.24, vinte le
CP_1 spese. Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto del gravame.
CP_1
La controversia, previa discussione in udienza, è decisa come da dispositivo in atti.
In via preliminare va detto che effettivamente la domanda di primo grado non era circoscritta al periodo per cui vi è liquidazione dei ratei da parte dell' . Dunque non poteva essere dichiarata CP_1 tout court la cessazione della materia del contendere, in quanto permaneva l'interesse del ricorrente alla pronuncia per il periodo successivo.
Sul punto la sentenza del primo Giudice va riformata potendosi ritenere cassata la materia del contendere solo per il periodo dal 1.7.2013 al 30.6.2014. Quanto all'ulteriore parte della domanda, la stessa non può essere accolta. Va subito detto che non può essere sottaciuto che l' ha riconosciuto in via amministrativa il CP_1 diritto nel luglio 2013 e poi pagato, con inescusabile ritardo, previo controllo amministrativo dei redditi.
Ad ogni modo va rilevato che effettivamente la lettura del verbale allegato porta nella prima pagina la data di revisione al giugno 2015, nella seconda al giugno 2014.
La data prevista per la revisione deve ritenersi essere quella del giugno 2014 contenuta nella parte precettiva del verbale definitivo, allegato per intero dal solo . CP_1 A ben vedere, però, essendo l'accertamento avvenuto ben prima dell'entrata in vigore della L 114/2014 – legge di conversione con modificazioni del DL 90/2014- deve ritenersi che in relazione ad esso non fosse applicabile la normativa come dalla stessa introdotta. Prevede l'art. 25 comma 6 bis della richiamata norma «6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilita' conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilita', e' di competenza dell' Controparte_1
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[...]
La norma è entrata in vigore il 19.8.2014 dunque non è applicabile al caso di specie, neppure se si volesse ritenere che la revisione scadeva nel luglio 2015, dovendosi ancorare l'efficacia della normativa alla data del verbale, posto che la norma ad esso fa riferimento e non può ritenersi che operi per i verbali antecedenti alla sua vigenza. Ed allora, non può esservi dubbio che, nelle more della revisione – ovvero fino al giugno 2014- l'assitito avrebbe potuto conservare la prestazione, ma non oltre. Ebbene, essendo i requisiti per la prestazione mutevoli ( anche e soprattutto, nella specie, quello sanitario) ed essendo l'appello fondato solo ed esclusivamente sull'applicazione della norma su richiamata, è evidente che in questa sede in nessun caso la sua domanda può essere accolta mancando assolutamente la prova della sussistenza del requisito sanitario che è stato accertato solo fino al 30 giugno 2014. Sul punto dunque l'appello non può essere accolto. La sentenza di primo grado ova in tal senso riformata dichiarandosi la cessazione della materia del contendere fino al giugno 2014 e rigettando nel resto la domanda. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate in ragione dell'accoglimento parziale del gravame e della domanda liquidandosi il residuo come in dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere per il periodo fino al 30.6.2014; rigetta nel resto l'appello; compensa per metà le spese del doppio grado di giudizio e condanna l' al pagamento del residuo che CP_1 liquida in euro 1100,00 per il primo grado ed euro 1200,00 per l'appello, oltre IVA, cpa e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 15.3.24
Il Consigliere est. Il Presidente