Art. 24.
Le funzioni di commissario civile per le opere pubbliche ed i rimboschimenti in Basilicata, di cui nel titolo VII della legge 31 marzo 1904, n. 140 , sono esercitate dal prefetto di Potenza, coadiuvato dal Consiglio del commissariato e da un ufficio amministrativo.
Nei casi di assenza o di impedimento del prefetto esse spettano al funzionario che ne fa le veci.
Le funzioni di commissario civile per le opere pubbliche ed i rimboschimenti in Basilicata, di cui nel titolo VII della legge 31 marzo 1904, n. 140 , sono esercitate dal prefetto di Potenza, coadiuvato dal Consiglio del commissariato e da un ufficio amministrativo.
Nei casi di assenza o di impedimento del prefetto esse spettano al funzionario che ne fa le veci.