Articolo 24 della Legge 9 luglio 1908, n. 445
Articolo 23Articolo 25
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14 agosto 1908
Art. 24.

Le funzioni di commissario civile per le opere pubbliche ed i rimboschimenti in Basilicata, di cui nel titolo VII della legge 31 marzo 1904, n. 140 , sono esercitate dal prefetto di Potenza, coadiuvato dal Consiglio del commissariato e da un ufficio amministrativo.

Nei casi di assenza o di impedimento del prefetto esse spettano al funzionario che ne fa le veci.

Entrata in vigore il 14 agosto 1908