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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/03/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott. Emilio Sirianni Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 630 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, con l'Avv. Pierluigi Martire ---- appellante Parte_1
E appellata/ non costituita Controparte_1
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Cosenza, Giudice del
Lavoro. Aumenti contrattuali agricoli e florovivaisti.
Conclusioni per l'appellante: “… riformare parzialmente la sentenza di primo grado del Tribunale Civile di Cosenza – sezione lavoro, n. 726/2022 e, per l'effetto, condannare parte appellata al pagamento della restante somma di euro 1.523,42 o della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
nonché, condannare l' appellata al pagamento delle spese e competenze del primo CP_1
grado di giudizio da riliquidarsi secondo il principio della soccombenza totale, ovvero nella misura che vorrà essere dichiarata. Con condanna alle spese e competenze del secondo grado di giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c.”.
Svolgimento del processo
1. L'appellante, transitato alle dipendenze dell' , dal Controparte_1
1°/5/2014, con inquadramento nel livello 4S, in primo grado lamentava l'omesso pagamento degli aumenti della retribuzione mensile previsti dal CCNL e dal
CCPL per la provincia di Cosenza, per gli operai agricoli e florovivaisti, assumendo di avere maturato, a tale titolo, un credito pari ad € 3.681,62.
2. Nella resistenza dell' datrice di lavoro, il Tribunale, preso atto che, CP_1
nelle more, l' aveva riconosciuto gli adeguamenti contrattuali e gli CP_1
arretrati invocati, dichiarava la cessata materia del contendere, con compensazione al 50% delle spese di lite e condanna a carico della resistente.
3. Il lavoratore propone appello, impugnando la sentenza per essersi ingiustamente pronunciata nei termini dianzi trascritti, noncurante che l' aveva ottemperato solo in parte agli obblighi Controparte_1
contrattuali che le competevano.
Chiede anche la liquidazione integrale delle spese di primo grado, ingiustamente compensate.
4. L' resta contumace in sede di gravame. CP_1
5. Il giorno 4 marzo 2025, acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado in forma telematica ed ascoltate le conclusioni del procuratore presente, la Corte ha deciso come da separato dispositivo, sotto trascritto.
Motivi della decisione
I.- La materia del contendere dell'intero giudizio può essere dichiarata cessata.
II.- In tal senso orientano le conclusioni del procuratore di parte appellata, rese in sede di discussione, nonché la prova offerta dallo stesso, circa l'integrale soddisfacimento delle pretese del proprio assistito, avvenuto nelle more del secondo grado. III.- Le istanze dell'appellante, infatti, erano state assolte parzialmente, in primo grado, da parte dell' resistente, il quale le ha assolte totalmente solo CP_2
successivamente alla proposizione dell'appello.
IV.- Ciò fa sì che, secondo il principio della soccombenza virtuale, ingiusta si riveli la compensazione delle spese di lite disposta in primo grado, cui si pone rimedio in questo grado;
e, sempre in forza del citato principio, anche le spese dell'appello vengono poste in capo alla parte appellata.
V.- Nulla circa il raddoppio del contributo unificato, stante il contenuto della decisione (Cass. Civ. 3542/17).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato in data 27 giugno 2022, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 726/2022, resa in data 3 maggio 2022, così provvede:
1) In riforma della gravata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna l'appellata in persona del legale Controparte_1
rappresentante in carica, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 1.314,00 per il primo ed in € 1.458,00 per il secondo, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta, in favore del procuratore distrattario di parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, di
Catanzaro, il 4 marzo 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico O. Siclari
Il Presidente dott.ssa Gabriella Portale
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott. Emilio Sirianni Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 630 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, con l'Avv. Pierluigi Martire ---- appellante Parte_1
E appellata/ non costituita Controparte_1
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Cosenza, Giudice del
Lavoro. Aumenti contrattuali agricoli e florovivaisti.
Conclusioni per l'appellante: “… riformare parzialmente la sentenza di primo grado del Tribunale Civile di Cosenza – sezione lavoro, n. 726/2022 e, per l'effetto, condannare parte appellata al pagamento della restante somma di euro 1.523,42 o della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
nonché, condannare l' appellata al pagamento delle spese e competenze del primo CP_1
grado di giudizio da riliquidarsi secondo il principio della soccombenza totale, ovvero nella misura che vorrà essere dichiarata. Con condanna alle spese e competenze del secondo grado di giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c.”.
Svolgimento del processo
1. L'appellante, transitato alle dipendenze dell' , dal Controparte_1
1°/5/2014, con inquadramento nel livello 4S, in primo grado lamentava l'omesso pagamento degli aumenti della retribuzione mensile previsti dal CCNL e dal
CCPL per la provincia di Cosenza, per gli operai agricoli e florovivaisti, assumendo di avere maturato, a tale titolo, un credito pari ad € 3.681,62.
2. Nella resistenza dell' datrice di lavoro, il Tribunale, preso atto che, CP_1
nelle more, l' aveva riconosciuto gli adeguamenti contrattuali e gli CP_1
arretrati invocati, dichiarava la cessata materia del contendere, con compensazione al 50% delle spese di lite e condanna a carico della resistente.
3. Il lavoratore propone appello, impugnando la sentenza per essersi ingiustamente pronunciata nei termini dianzi trascritti, noncurante che l' aveva ottemperato solo in parte agli obblighi Controparte_1
contrattuali che le competevano.
Chiede anche la liquidazione integrale delle spese di primo grado, ingiustamente compensate.
4. L' resta contumace in sede di gravame. CP_1
5. Il giorno 4 marzo 2025, acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado in forma telematica ed ascoltate le conclusioni del procuratore presente, la Corte ha deciso come da separato dispositivo, sotto trascritto.
Motivi della decisione
I.- La materia del contendere dell'intero giudizio può essere dichiarata cessata.
II.- In tal senso orientano le conclusioni del procuratore di parte appellata, rese in sede di discussione, nonché la prova offerta dallo stesso, circa l'integrale soddisfacimento delle pretese del proprio assistito, avvenuto nelle more del secondo grado. III.- Le istanze dell'appellante, infatti, erano state assolte parzialmente, in primo grado, da parte dell' resistente, il quale le ha assolte totalmente solo CP_2
successivamente alla proposizione dell'appello.
IV.- Ciò fa sì che, secondo il principio della soccombenza virtuale, ingiusta si riveli la compensazione delle spese di lite disposta in primo grado, cui si pone rimedio in questo grado;
e, sempre in forza del citato principio, anche le spese dell'appello vengono poste in capo alla parte appellata.
V.- Nulla circa il raddoppio del contributo unificato, stante il contenuto della decisione (Cass. Civ. 3542/17).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato in data 27 giugno 2022, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 726/2022, resa in data 3 maggio 2022, così provvede:
1) In riforma della gravata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna l'appellata in persona del legale Controparte_1
rappresentante in carica, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 1.314,00 per il primo ed in € 1.458,00 per il secondo, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta, in favore del procuratore distrattario di parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, di
Catanzaro, il 4 marzo 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico O. Siclari
Il Presidente dott.ssa Gabriella Portale