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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott.ssa Maria Casola, all'udienza del 18/12/2024 svoltasi nelle forme della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 10854 2024 vertente
TRA
, in qualità di erede del SIG. , deceduto in Pomezia (RM) il Parte_1 Persona_1
27.10.2022, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv.
[...]
, che rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso Pt_2
RICORRENTE
E
in persona del lega rappresentante p.t. , elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 presso la sede , unitamente alla dott. Ssa , che lo rappresenta e CP_1 CP_2 difende giusta delega del Direttore della sede competente. CP_1
RESISTENTE
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato l'istante indicata in epigrafe rilevato di avere ottenuto decreto di omologa col riconoscimento della percentuale d'invalidità richiesta, lamentava che l non aveva provveduto alla corresponsione della CP_1 prestazione. Chiariva di avere anche inoltrato all'istituto il modello AP 70 contenente l'indicazione degli elementi socio-economici e degli estremi del conto per l'erogazione della prestazione in oggetto. Lamentava tuttavia che, malgrado fossero decorsi i 120 giorni dalla notifica del Decreto di omologa e dalla comunicazione del modello AP 70 concessi all' dal secondo periodo del comma 5 dell'art 445 bis CP_1
c.p.c per il pagamento della prestazione in oggetto, il ricorrente non aveva ancora ottenuto la liquidazione della stessa, né degli arretrati che gli spettano. Chiedeva quindi condannarsi l'amministrazione a corrispondere i ratei arretrati con accessori relativi al beneficio di cui al ricorso.
Si costituiva in giudizio l che deduceva l'intervenuto sopravvenuto CP_1 riconoscimento della prestazione richiesta.
La parte ricorrente nelle note di trattazione scritta e si dichiarava soddisfatta integralmente delle proprie ragioni rispetto al diritto azionato. Chiedeva condannarsi l' al pagamento delle spese di lite. Il convenuto nulla rilevava di specifico. CP_1 CP_3
Risulta venuto meno l'oggetto della lite, per l'avvenuta soddisfazione del diritto azionato dalla parte ricorrente.
Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio ed alla pronuncia sul merito.
Considerato che il riconoscimento del diritto è avvenuto in data successiva all'instaurazione del giudizio, le spese seguono il criterio della soccombenza virtuale del resistente e sono liquidate in dispositivo.
Nella liquidazione delle spese del giudizio in un importo pari ad € 1358,25 si è tenuto conto della tabella n. 4 (cause di previdenza) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (tra € 5.200 e € 26.000, pari all'ammontare delle somme dovute per due anni: cfr. Cass. 17.7.2018, n. 19020); si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 3 (studio, introduttiva e decisionale), si è disposta la riduzione fino al 50% del valore di queste tre fasi, ex art. 4, comma 1. del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n. 147/2022
(considerata l'estrema semplicità della questione trattata), si è infine disposta la riduzione dell'ulteriore 50% della sola fase decisionale (tenuto conto che la controversia, già di per sé come detto priva di complessità alcuna, è stata decisa in prima udienza, senza deposito di memorie finali e senza alcuna discussione).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1358,25 per CP_1 compensi, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, *da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente.
Così deciso in Roma, il 12/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott.ssa Maria Casola, all'udienza del 18/12/2024 svoltasi nelle forme della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 10854 2024 vertente
TRA
, in qualità di erede del SIG. , deceduto in Pomezia (RM) il Parte_1 Persona_1
27.10.2022, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv.
[...]
, che rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso Pt_2
RICORRENTE
E
in persona del lega rappresentante p.t. , elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 presso la sede , unitamente alla dott. Ssa , che lo rappresenta e CP_1 CP_2 difende giusta delega del Direttore della sede competente. CP_1
RESISTENTE
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato l'istante indicata in epigrafe rilevato di avere ottenuto decreto di omologa col riconoscimento della percentuale d'invalidità richiesta, lamentava che l non aveva provveduto alla corresponsione della CP_1 prestazione. Chiariva di avere anche inoltrato all'istituto il modello AP 70 contenente l'indicazione degli elementi socio-economici e degli estremi del conto per l'erogazione della prestazione in oggetto. Lamentava tuttavia che, malgrado fossero decorsi i 120 giorni dalla notifica del Decreto di omologa e dalla comunicazione del modello AP 70 concessi all' dal secondo periodo del comma 5 dell'art 445 bis CP_1
c.p.c per il pagamento della prestazione in oggetto, il ricorrente non aveva ancora ottenuto la liquidazione della stessa, né degli arretrati che gli spettano. Chiedeva quindi condannarsi l'amministrazione a corrispondere i ratei arretrati con accessori relativi al beneficio di cui al ricorso.
Si costituiva in giudizio l che deduceva l'intervenuto sopravvenuto CP_1 riconoscimento della prestazione richiesta.
La parte ricorrente nelle note di trattazione scritta e si dichiarava soddisfatta integralmente delle proprie ragioni rispetto al diritto azionato. Chiedeva condannarsi l' al pagamento delle spese di lite. Il convenuto nulla rilevava di specifico. CP_1 CP_3
Risulta venuto meno l'oggetto della lite, per l'avvenuta soddisfazione del diritto azionato dalla parte ricorrente.
Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio ed alla pronuncia sul merito.
Considerato che il riconoscimento del diritto è avvenuto in data successiva all'instaurazione del giudizio, le spese seguono il criterio della soccombenza virtuale del resistente e sono liquidate in dispositivo.
Nella liquidazione delle spese del giudizio in un importo pari ad € 1358,25 si è tenuto conto della tabella n. 4 (cause di previdenza) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (tra € 5.200 e € 26.000, pari all'ammontare delle somme dovute per due anni: cfr. Cass. 17.7.2018, n. 19020); si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 3 (studio, introduttiva e decisionale), si è disposta la riduzione fino al 50% del valore di queste tre fasi, ex art. 4, comma 1. del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n. 147/2022
(considerata l'estrema semplicità della questione trattata), si è infine disposta la riduzione dell'ulteriore 50% della sola fase decisionale (tenuto conto che la controversia, già di per sé come detto priva di complessità alcuna, è stata decisa in prima udienza, senza deposito di memorie finali e senza alcuna discussione).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1358,25 per CP_1 compensi, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, *da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente.
Così deciso in Roma, il 12/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola