Art. 1.
Alla legge 29 marzo 1956, n. 288 ; recante norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 235 , sono apportate le mdifiche e aggiunte di cui agli articoli dal 2 al 25 della presente legge.
Alla legge 29 marzo 1956, n. 288 ; recante norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 235 , sono apportate le mdifiche e aggiunte di cui agli articoli dal 2 al 25 della presente legge.