Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Presidente dott.ssa Cinzia Mondatore
dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore
dott. Alessandro Carra Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7951/2022 R.G.
TRA
Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Antonio Savoia, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Caporotundo, come da mandato in atti;
CP 1
- RESISTENTE -
-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 5.2.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La Pt 1 e il CP_1 , unitisi in matrimonio concordatario in data 14.5.1992, hanno generato tre figlie, nate, rispettivamente, in data 12.10.1992, in data 21.11.1995 e in data 20.6.1999; la loro separazione è stata omologata dall'ufficio epigrafato con decreto del 7.10.2014 R.G. n. 2533/2014.
Nelle more del giudizio le parti hanno manifestato la volontà di definire il procedimento sulla base di conclusioni congiunte;
la causa, pertanto, è stata immediatamente riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti della declaratoria richiesta, poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione delle parti era stata omologata ed erano già trascorsi sei mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio medesimo, le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti delle parti tra di loro e con la prole, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene.
verserà la somma mensile di Euro 300,00 a titolo di assegno
1) il Sig. CP_1 divorzile alla Sig.ra Parte_1 CP_1 verserà, altresì, la somma di Euro 300,00, (Euro 150,00 cadauna)
2) il Sig. quale contributo di mantenimento in favore delle figlie Persona 1 e Per 2
[...] ; Parte 13) l'Assegno Unico sarà percepito integralmente dalla Sig.ra
4) spese legali compensate.
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data
14.5.1992 in Squinzano (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 26 Parte II
Serie A Anno 1992, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Lecce, 12.3.2025
La Presidente Il giudice estensore dott.ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore