TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 13160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13160 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. TO SS, quale giudice del lavoro, all'udienza del
19.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 40343/2024 R.G e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Palma e Parte_1
dall'Avv. Elisa Cacciato Insilla per procura in atti (parte ricorrente).
E
elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e CP_1
difeso dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini per procura in atti (resistente).
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto il 06.11.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
l' chiedendo al giudice del lavoro di Roma di accertare che era in possesso del CP_1
requisito sanitario di cui all'art.1 legge 18/80 e 3 comma 3 della legge 104/92 sin dalla domanda amministrativa del 15.9.2023, nonché di confermare, in ogni caso, che era in possesso del requisito sanitario dell'handicap lieve, già accertato dalla ctu svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, con vittoria di spese competenze ed onorari. L' si è costituito chiedendo di dichiarare improponibile/inammissibile e CP_1
comunque di respingere il ricorso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
E' stata disposta ed espletata ctu medico-legale.
Infine, la causa all'odierna udienza è stata decisa.
****
Risulta dagli atti che parte ricorrente ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. e che il consulente tecnico nominato dal giudice ha ritenuto insussistente il requisito sanitario di cui all'art 3 comma 3 della legge 104/92 e sussistente invece quello di cui all'art. 3,comma 1, della stessa legge.
La stessa parte ricorrente ha proposto opposizione deducendo l'erroneità della stessa consulenza, quanto sarebbe in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'handicap grave.
Il presente ricorso è stato proposto tempestivamente ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.
In effetti l'artt. 445 bis c.p.c. prevede espressamente (commi 4 e 6): "Il giudice,
terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un
termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono
dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le
conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio..... Nei casi di mancato accordo la
parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico
dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi
della contestazione".La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma
precedente è inappellabile".
Nel caso di specie, nonostante la contestazione sollevata dall' dalla CP_1
documentazione in atti risulta sia la dichiarazione di dissenso nel termine fissato dal
4° comma, sia il rispetto del successivo termine perentorio di 30 giorni di cui al 6°
comma, decorrente appunto dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
E' vero poi che il 6° dell'art. 445 bis c.p.c. comma richiede anche la "specificazione"
dei motivi della contestazione a pena di inammissibilità.
La parte ricorrente ha specificato tali ragioni che però risultano infondate.
In effetti, anche il consulente nominato da questo giudice, dott. ha accertato, Per_1
con adeguata ed esauriente motivazione priva di vizi logici, che la parte ricorrente non si trovava nelle condizioni di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/92 al momento della domanda amministrativa.
E che ancor oggi non si trova in tali condizioni.
Le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive.
Dovendosi ricordare, in ogni caso, che il giudice del merito non è nemmeno tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano realmente specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (così, tra le molte, Cass. n. 22713 del 6.11.2015).
Giova inoltre ricordare che, ai sensi dell'art. 455 bis. c.p.c., qualora emergano contestazioni, anche solo parziali, alla ctu, l'emissione del decreto di omologa è
preclusa, sicché al giudice adito in opposizione (ai sensi del comma sesto della disposizione citata) è rimesso l'accertamento dell'intera res controversa sottesa alla pretesa fatta valere nel giudizio e non solo dei motivi oggetto di opposizione (Cass.
civ. Sez. VI, 5 febbraio 2019, n. 3377) .
Quindi, in questa sede, il giudice deve dichiarare che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario dell'handicap lieve già accertato in sede di accertamento tecnico preventivo respingendo però il ricorso e la presente opposizione in punto handicap grave.
Le spese processuali dell'intero giudizio (comprensive, per le ragioni esposte, di quelle dell'atp) possono essere integralmente compensate, considerando la reciproca soccombenza e la totale infondatezza dei motivi su cui si fonda l'opposizione.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, devono essere invece essere poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede: dichiara che la ricorrente si trova dalla domanda amministrativa del 5.9.2023 nelle condizioni di cui all'art. 3,comma 1 della legge 104/92 e respinge il ricorso e la presente opposizione in punto handicap grave;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
pone a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato decreto. CP_1
Roma lì 19.12.2025 Il Giudice
TO SS
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. TO SS, quale giudice del lavoro, all'udienza del
19.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 40343/2024 R.G e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Palma e Parte_1
dall'Avv. Elisa Cacciato Insilla per procura in atti (parte ricorrente).
E
elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e CP_1
difeso dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini per procura in atti (resistente).
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto il 06.11.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
l' chiedendo al giudice del lavoro di Roma di accertare che era in possesso del CP_1
requisito sanitario di cui all'art.1 legge 18/80 e 3 comma 3 della legge 104/92 sin dalla domanda amministrativa del 15.9.2023, nonché di confermare, in ogni caso, che era in possesso del requisito sanitario dell'handicap lieve, già accertato dalla ctu svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, con vittoria di spese competenze ed onorari. L' si è costituito chiedendo di dichiarare improponibile/inammissibile e CP_1
comunque di respingere il ricorso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
E' stata disposta ed espletata ctu medico-legale.
Infine, la causa all'odierna udienza è stata decisa.
****
Risulta dagli atti che parte ricorrente ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. e che il consulente tecnico nominato dal giudice ha ritenuto insussistente il requisito sanitario di cui all'art 3 comma 3 della legge 104/92 e sussistente invece quello di cui all'art. 3,comma 1, della stessa legge.
La stessa parte ricorrente ha proposto opposizione deducendo l'erroneità della stessa consulenza, quanto sarebbe in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'handicap grave.
Il presente ricorso è stato proposto tempestivamente ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.
In effetti l'artt. 445 bis c.p.c. prevede espressamente (commi 4 e 6): "Il giudice,
terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un
termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono
dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le
conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio..... Nei casi di mancato accordo la
parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico
dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi
della contestazione".La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma
precedente è inappellabile".
Nel caso di specie, nonostante la contestazione sollevata dall' dalla CP_1
documentazione in atti risulta sia la dichiarazione di dissenso nel termine fissato dal
4° comma, sia il rispetto del successivo termine perentorio di 30 giorni di cui al 6°
comma, decorrente appunto dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
E' vero poi che il 6° dell'art. 445 bis c.p.c. comma richiede anche la "specificazione"
dei motivi della contestazione a pena di inammissibilità.
La parte ricorrente ha specificato tali ragioni che però risultano infondate.
In effetti, anche il consulente nominato da questo giudice, dott. ha accertato, Per_1
con adeguata ed esauriente motivazione priva di vizi logici, che la parte ricorrente non si trovava nelle condizioni di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/92 al momento della domanda amministrativa.
E che ancor oggi non si trova in tali condizioni.
Le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive.
Dovendosi ricordare, in ogni caso, che il giudice del merito non è nemmeno tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano realmente specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (così, tra le molte, Cass. n. 22713 del 6.11.2015).
Giova inoltre ricordare che, ai sensi dell'art. 455 bis. c.p.c., qualora emergano contestazioni, anche solo parziali, alla ctu, l'emissione del decreto di omologa è
preclusa, sicché al giudice adito in opposizione (ai sensi del comma sesto della disposizione citata) è rimesso l'accertamento dell'intera res controversa sottesa alla pretesa fatta valere nel giudizio e non solo dei motivi oggetto di opposizione (Cass.
civ. Sez. VI, 5 febbraio 2019, n. 3377) .
Quindi, in questa sede, il giudice deve dichiarare che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario dell'handicap lieve già accertato in sede di accertamento tecnico preventivo respingendo però il ricorso e la presente opposizione in punto handicap grave.
Le spese processuali dell'intero giudizio (comprensive, per le ragioni esposte, di quelle dell'atp) possono essere integralmente compensate, considerando la reciproca soccombenza e la totale infondatezza dei motivi su cui si fonda l'opposizione.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, devono essere invece essere poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede: dichiara che la ricorrente si trova dalla domanda amministrativa del 5.9.2023 nelle condizioni di cui all'art. 3,comma 1 della legge 104/92 e respinge il ricorso e la presente opposizione in punto handicap grave;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
pone a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato decreto. CP_1
Roma lì 19.12.2025 Il Giudice
TO SS