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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/06/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella PARISI Presidente
Dott.ssa Marcella CELESTI Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 254/2021 R.G. promossa
DA in persona del suo legale rappre- Parte_1
sentante pro-tempore (P. IVA: ), rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Roberto Li Mura;
Appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente Controparte_1
in Scoglitti (c.f.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti CodiceFiscale_1
Giorgio Battaglia e Carla Migliorisi;
Appellata
OGGETTO: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato – mansioni superiori e differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva n. 475 del 17 settembre 2020, il giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa, si pronunciava sul ricorso, proposto da
[...] – dipendente della dall'agosto 2002 CP_1 Parte_1
al 30 novembre 2011, ma con regolare assunzione solo a partire dall'agosto
2003 – per il riconoscimento di mansioni superiori (livello 2 CCNL Settore
Turismo) rispetto a quelle di ingaggio (livello 3 CCNL) e per il pagamento di differenze retributive, lavoro straordinario e festivo, ferie non godute, indennità di preavviso e TFR, oltre che indennità di maternità e allattamento e indennità chilometrica.
All'esito dell'istruttoria orale, il giudice del lavoro così statuiva: “1) di- chiara che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze Controparte_1
della società convenuta dall'agosto 2002 al 30.11.2011, con contratto regolare solo dall'agosto 2003, presso la struttura ricettiva Vittoria Residence;
2) dichiara che la ricorrente ha percepito le retribuzioni risultanti dalle bu- ste paga e, nel periodo lavorativo non regolarizzato, quelle indicate nel pro- spetto di cui all'all. 12 del ricorso;
3) dichiara che la ricorrente, inquadrata nel III livello del CCNL settore turismo, ha espletato mansioni inquadrabili nel II livello e che, pertanto, ha diritto alle relative differenze retributive;
4) dichiara che la ricorrente, nel corso dell'intero periodo lavorativo, ha lavorato 6 giorni a settimana, 8 ore al giorno, anche in seguito alla trasfor- mazione del contratto in part-time, anche sino ad un mese prima ed a partire da un mese dopo il parto;
5) dichiara che la ricorrente ha accumulato 100 giorni di ferie e percepito la relativa indennità sostituiva per soli 50 giorni;
6) dichiara che la ricorrente non ha percepito il TFR;
7) dichiara che la ricorrente è stata licenziata in tronco in data 30.11.2011, senza percepire l'indennità sostitutiva del preavviso”, disponendo la prosecu- zione del giudizio per la quantificazione delle spettanze mediante CTU con- tabile. Con sentenza definitiva n. 920 del 17 dicembre 2020, il tribunale pronun- ciava, quindi, la condanna della società resistente al pagamento in favore di della complessiva somma di €. 93.043,29, oltre interes- Controparte_1
si legali e rivalutazione monetaria. Spese vinte.
Segnatamente, il giudice del lavoro riteneva provato lo svolgimento delle mansioni superiori rivendicate: “Invero, tutti i testi esaminati hanno concorde- mente riferito che la ricorrente ricopriva un ruolo primario all'interno del Vit- toria Residence e che i genitori l'avevano di fatto investita della gestione della struttura, in quanto impegnati a dirigere l'altra proprietà di famiglia (l'hotel
Stella Marina in Scoglitti) … le deposizioni testimoniali hanno dato contezza di mansioni espletate con autonomia operativa e facoltà di iniziativa, pur sem- pre nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, nonché di funzioni di coordinamento dell'intera struttura ricettiva. Tali mansioni, per natura ed intensità (per grado di responsabilità, autonomia e complessità), so- no certamente inquadrabili nel II livello del CCNL di categoria. Esse, peraltro, lungi dall'essere state esercitate in via meramente occasionale, nell'ambito del rapporto di parentela con la proprietà, sono state espletate in via più che pre- valente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, sì da risultare significative sul piano professionale e meritare il superiore inquadramento reclamato”.
Il decidente riconosceva, altresì, la preesistenza del periodo lavorativo non regolarizzato, sulla scorta delle dichiarazioni dei testi e Testimone_1 [...]
, i quali avevano fatto risalire l'inizio del rapporto predetto addi- Parte_2
rittura alla fine del 2001, mentre riteneva non provato l'espletamento di lavoro straordinario per la genericità delle relative allegazioni e per la sommarietà delle dichiarazioni testimoniali sul punto.
Riteneva, invece, raggiunta la prova dello svolgimento di quattro ore di lavoro supplementare nel periodo in cui la risultava regolarizzata con CP_1
contratto di lavoro part-time (2 novembre 2006-1marzo 2008), avendo di fatto lavorato a tempo pieno per l'intera durata del rapporto;
riteneva ancora provato lo svolgimento di attività lavorativa anche nella giornata di sabato e nei periodi di gravidanza e allattamento, essendo ragionevole presumere – dalle dichia- razioni testimoniali – che la fosse rimasta in servizio fino a un mese CP_1
prima del parto e fosse ritornata al lavoro un mese dopo il concepimento.
In assenza di contestazioni sul punto, il tribunale riteneva che la lavoratrice avesse percepito le retribuzioni risultanti dalle buste paga in atti e che, quindi, le stesse andassero rideterminate per l'intero periodo lavorativo, tenuto conto del superiore inquadramento contrattuale riconosciuto.
Non essendo previsto il benefit della chiesta indennità chilometrica dal contratto individuale di lavoro e dal CCNL, il giudice del lavoro rigettava la relativa domanda.
Veniva, invece, accolta la domanda, volta al riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute per i 50 giorni non calcolati in busta paga, sempre sulla scorta delle deposizioni testimoniali, che ne avevano confermato il mancato godimento da parte dell'odierna appellata.
Veniva, altresì, riconosciuto il diritto della stessa al pagamento del TFR, in assenza di prova fornita dal datore di lavoro sulla sua effettiva corresponsione e, infine, il diritto all'indennità di preavviso per il licenziamento in tronco, apparendo poco credibile che il legale rappresentante della società avesse sotto- scritto il licenziamento nell'erronea convinzione che si trattasse delle dimis- sioni rassegnate dalla . CP_1
Appellava entrambe le sentenze la società soccombente con ricorso depo- sitato il 16 marzo 2021.
Instava la lavoratrice appellata per il rigetto del gravame.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 17 aprile 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di gravame, l'azienda appellante censura l'impugnata sen- tenza non definitiva per avere riconosciuto lo svolgimento di mansioni superiori da parte della , benché – dall'esame delle risultanze istruttorie – non fosse CP_1
emerso alcun elemento in base al quale attribuire, in un contesto di mansioni promiscue svolte dalla stessa, carattere di prevalenza alle mansioni riconducibili al livello 2 CCNL rispetto a quelle rientranti nel livello 3 di inquadramento contrattuale.
Richiama – a sostegno del proprio assunto – la deposizione del teste , Tes_2
dalla quale sarebbe emerso che la struttura ricettiva Vittoria Residence, di cui si era occupata l'appellata, era di ridotte e modeste dimensioni con un organico di personale altrettanto ridotto: sicché tanto sarebbe bastato a escludere un impegno lavorativo della – nello svolgimento delle mansioni di cui al livello 2 CP_1
CCNL – superiore rispetto a quello necessario per lo svolgimento dei compiti riconducibili al livello 3 di ingaggio.
Aggiungeva che, anzi, le mansioni superiori, che l'appellata pretendeva di aver svolto per l'intera durata del rapporto, avrebbero coinciso appieno con la declara- toria contrattuale del livello 3, essendo la direzione e gli indirizzi organizzativi dell'azienda, così come l'attività di coordinamento e di controllo – propri del-
l'invocato livello 2 – rimasti in capo agli amministratori e ai soci della Pt_1
(nonché genitori della lavoratrice).
In ogni caso, sarebbe stato altamente improbabile ritenere – sulla scorta delle generiche e generali dichiarazioni testimoniali – che la avesse svolto le CP_1
stesse mansioni con le stesse modalità per tutti i nove anni di durata del suo rapporto di lavoro.
2. Il secondo motivo di censura riguarda il riconoscimento del periodo lavorativo non regolarizzato: parte appellante asserisce che il giudice di prime cure abbia errato nel ritenere che il rapporto lavorativo fosse iniziato nell'agosto del 2002 sulla scorta della dichiarazione del teste , fratello dell'appellata, Testimone_1 inattendibile sia perché estraneo alla gestione e alle vicende dell'azienda, sia perché personalmente coinvolto in un contenzioso giudiziario con la società.
2.1. Riguardo alla quantificazione del credito retributivo, riconosciuto con la sentenza definitiva anche in riferimento al periodo non regolarizzato, l'azienda assume che – in assenza di prova sulla vincolatività dello stesso CCNL – il tribunale non avrebbe potuto operare l'estensione delle somme riconosciute alla lavoratrice al di là della paga base, della contingenza e della tredicesima mensilità
(elementi rilevanti previsti dall'art. 36 Cost.): a sostegno, richiama precedente di questa Corte.
3. Contesta, ancora, il riconoscimento in sentenza del lavoro supplementare, svolto nel periodo, in cui la risultava assunta con contratto part-time, e CP_1
nella giornata di sabato. Quanto al primo – anche sulla scorta della testimonianza di , non presa in considerazione dal primo decidente –, sarebbe Testimone_3
emerso che, in quel periodo, la lavoratrice era impegnata anche nell'attività di insegnamento e che per questo la sua attività all'interno dell'azienda sarebbe stata ridotta.
3.1. Altro motivo di censura è quello relativo al riconoscimento dell'indennità per ferie non godute, non avendo assolto parte appellata il rigoroso onere proba- torio circa l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa nei giorni destinati alle ferie.
3.2. Allo scopo di dimostrare che, nel corso di nove anni di rapporto lavorativo, la lavoratrice non aveva svolto attività lavorativa con continuità giornaliera,
l'azienda appellante chiede che venga deferito all'appellata giuramento decisorio al fine di confermare che, nel periodo compreso fra l'anno 2002 e il mese di novembre 2011, la stessa aveva frequentato corsi universitari, svolto attività didattica su incarico dell'Università di Catania e attività seminaristica e di pubbli- cazione di testi, così dovendosi assentare dalla sede lavorativa per tutti i giorni in cui era impegnata in tali attività. 4. Ultimo motivo di censura è quello relativo a quanto allegato dalla sia CP_1
nel ricorso introduttivo che nelle note conclusive circa l'aver prestato l'attività lavorativa ivi descritta solo per senso di responsabilità, volontariamente e sponta- neamente anche in ragione delle sue mansioni qualificate. Tanto basterebbe a escludere qualsiasi suo diritto alle pretese spettanze per essere stata ammini- stratrice di fatto dell'azienda su delega volontaria dell'amministratore della socie- tà, siccome dallo stesso dichiarato in giudizio.
5. L'appello è infondato.
5.1. Quanto al riconoscimento di mansioni superiori, osserva il collegio che “al fine di verificare se vi sia stato o meno, in concreto, lo svolgimento di mansioni superiori, l'operazione di sussunzione nell'inquadramento di riferimento o supe- riore, dovrà essere effettuata dal giudice, previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio quantitativo, qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle connesse responsabilità” (v. Cass. n.
25772/2024).
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, tale specifico accertamento è stato effettuato dal primo giudice con la gravata sentenza non definitiva, laddove – in ossequio al principio nomofilattico sopra enunciato – ha così dettagliatamente motivato l'accoglimento della domanda: “Invero, tutti i testi esaminati hanno concordemente riferito che la ricorrente ricopriva un ruolo primario all'interno del Vittoria Residence e che i genitori l'avevano di fatto investita della gestione della struttura, in quanto impegnati a dirigere l'altra proprietà di famiglia (l'hotel Stella Marina in Scoglitti).
Segnatamente, i testi e hanno esposto che la Testimone_1 Testimone_4
ricorrente si occupava sia degli aspetti commerciali (promozione, predisposizio- ne dei depliant, contatti con i clienti) sia di quelli amministrativi (colloquio del personale, pagamenti degli stipendi e consegna delle buste paga, gestione del conto corrente dell'azienda, rapporti con i fornitori) e, inoltre, prendeva autono- mamente decisioni sugli interventi da effettuare presso il residence. Il teste
[...]
, commercialista della società convenuta, ha soggiunto che la Tes_5 CP_1
curava si occupava anche delle questioni fiscali. Il teste , riba- Testimone_3
dito che la ricorrente era preposta a tutte le incombenze amministrative, ha spiegato che ella emanava le direttive nei confronti del personale dipendente e gli ordini ai fornitori e, a partire dal 2011, esercitava tali poteri direttivi anche all'interno della struttura di Scoglitti, organizzando riunioni e lavoro del perso- nale. Il teste , consulente del lavoro del Testimone_6 Parte_1
si è espresso in analoghi termini, precisando che la ricorrente era il punto di riferimento dei dipendenti, che ella aveva facoltà di esprimersi sulla gestione aziendale e che, però, doveva interloquire con i genitori prima di effettuare i pagamenti per conto della società.
In definitiva, le deposizioni testimoniali hanno dato contezza di mansioni esple- tate con autonomia operativa e facoltà di iniziativa, pur sempre nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, nonché di funzioni di coordina- mento dell'intera struttura ricettiva. Tali mansioni, per natura ed intensità (per grado di responsabilità, autonomia e complessità), sono certamente inquadrabili nel II livello del CCNL di categoria. Esse, peraltro, lungi dall'essere state eser- citate in via meramente occasionale, nell'ambito del rapporto di parentela con la proprietà, sono state espletate in via più che prevalente, sotto il profilo quali- tativo, quantitativo e temporale, sì da risultare significative sul piano profes- sionale e meritare il superiore inquadramento reclamato” (v. pagg. 3 e 4 senten- za).
Di certo non vale a contrastare la predetta statuizione la contestazione (meramente labiale e priva di oggettivo riscontro) per cui – date le ridotte dimensioni della struttura, di cui si occupava l'appellata, e l'esiguo personale in essa impegnato – la stessa lavoratrice non avrebbe potuto svolgere le riconosciute mansioni supe- riori in misura prevalente rispetto a quelle di ingaggio per l'intera durata del rap- porto.
Al contrario, emerge dalle risultanze probatorie che la era la responsabile CP_1
del Vittoria Residence, di proprietà dell'azienda appellata (v. interpello del legale rappresentante), totalmente impegnata nell'organizzazione della struttura recet- tiva, sia per la parte amministrativa che per quella commerciale e più strettamente fiscale: gestiva i rapporti con il personale e con i clienti e intratteneva i rapporti con i fornitori e con il commercialista (v. deposizioni testi , Testimone_1 [...]
, , e ). Tutte Testimone_7 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_6
mansioni, svolte con carattere di prevalenza rispetto a quelle rientranti nella quali- fica di ingaggio (corrispondente in lingua estera) e perfettamente riconducibili al riconosciuto secondo livello di inquadramento contrattuale: “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti
e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale” (v.
CCNL Settore Turismo 2002-2005).
5.2. Dalle stesse risultanze processuali e dal tenore delle dichiarazioni testimo- niali non emerge peraltro alcun elemento che faccia presumere che tali mansioni non siano state svolte per l'intera durata del rapporto lavorativo, ma anzi che siano state espletate nel corso dei vari anni e anche in epoca precedente alla formale assunzione della lavoratrice nel 2003: invero, il teste conferma Testimone_1
che la sorella aveva lavorato alle dipendenze della dal Parte_1
2001/2002 e la teste , assunta addirittura nel 2000 come addetta Testimone_4
alla reception, conferma la presenza della nella struttura di Vittoria come CP_1
direttrice già dal 2001 (“preciso che sono stata assunta alla fine del 2000. La ricorrente è stata assunta circa un anno dopo” – v. deposizione a verbale in atti). Nello specifico, quanto all'attendibilità del teste va evidenziato che la CP_1
stessa non può essere posta in dubbio in ragione del solo rapporto di parentela con parte appellante perché tale legame familiare non induce ipso iure una valenza di mendacità del teste, ma può e deve essere liberamente valutato dal giudice.
Sul punto, la Suprema Corte così statuisce: “In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vin- coli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (v. Cass. n. 6002/2023).
Pertanto, il teste deve ritenersi attendibile giacché le sue dichiarazioni, dettagliate e circostanziate, oltre che prive di contraddizioni, trovano piena conferma nelle deposizioni degli altri testimoni escussi.
5.3. Quanto alla censura in ordine alla quantificazione delle differenze retri- butive e degli altri emolumenti, operata dall'ausiliario applicando il CCNL Settore
Turismo anche per il periodo non regolarizzato, si rileva che la prova relativa alla vincolatività dello stesso è stata fornita dalla lavoratrice con la produzione del contratto individuale e delle buste paga relative al periodo immediatamente suc- cessivo, che al predetto CCNL fanno riferimento e che ne dimostrano l'adesione da parte dell'azienda appellante.
6. Con riferimento, poi, al riconosciuto svolgimento di lavoro supplementare per quattro ore giornaliere nel periodo in cui l'appellata risultava assunta con contratto part-time, nonché nel giorno di sabato, va confermato che i testi escussi hanno dichiarato che la stessa lavorava tutti i giorni a tempo pieno, sabato compreso (“la ricorrente lavorava presso la struttura l'intera giornata … questo pure il sabato”
– v. dichiarazione “preciso che il mio turno andava dalle 15 Testimone_1
alle 23. In tali orari la ricorrente era presente. Io la trovavo già là e andava via intorno alle 20 … mi risulta che era presente in albergo anche la mattina, a partire dalle 8,00. Sono a conoscenza della circostanza perché mi è capitato di espletare il turno di mattina in sostituzione di miei colleghi … preciso che lavo- ravo anche il sabato … vedevo sempre la ricorrente in tali circostanze” – v. dichiarazione ). Testimone_4
A nulla vale il riferimento alla contraria e isolata dichiarazione del teste Tes_3
per dimostrare che, almeno nel periodo predetto, la avrebbe lavorato solo CP_1
part-time in quanto impegnata nell'attività di insegnamento: il teste medesimo, infatti, precisa che solo talora l'appellata andava a Catania a svolgere attività di insegnamento, il che di certo non prova – come pretenderebbe la società – che, nell'intero arco di tempo in questione, la stessa lavorasse a tempo parziale fino alle 14,00; anzi il conferma la presenza della in azienda anche Tes_3 CP_1
nelle ore pomeridiane (v. dichiarazione in atti).
6.1. Parimenti infondato è il motivo di gravame relativo alla riconosciuta inden- nità per ferie non godute. In ordine alla ripartizione dell'onere della prova, la Su- prema Corte ribadisce: “cessato il rapporto di lavoro e fornita dal lavoratore la prova del mancato godimento delle ferie, sarò onere del datore di lavoro, al fine di opporsi all'obbligo di pagamento della indennità sostitutiva rivendicata, dimo- strare di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva” (cfr. Cass. n. 16603/2024).
Orbene, premesso che la lavoratrice ha fornito prova del mancato godimento delle ferie annuali a lei spettanti nel periodo in questione (“la ricorrente non andava mai in ferie” – v. dichiarazione teste;
“preciso che nessuno di noi Tes_3
dipendenti andava in ferie perché non c'era la possibilità di sostituirci vicende- volmente” – v. dichiarazione teste ) e che – secondo il CCNL all'epoca Tes_4
vigente (art. 119 – ferie) – alla sarebbe spettato – per l'intero periodo CP_1
lavorativo – un numero di giorni certamente superiore rispetto ai 50 liquidati nella busta paga di novembre 2011, epoca di cessazione del rapporto lavorativo (v. al- legato prospetto), il datore di lavoro – dal canto suo – non ha fornito alcuna prova nei termini sopra specificati, anzi limitandosi a contestare laconicamente e generi- camente che la dipendente aveva goduto delle ferie, anche in misura maggiore rispetto a quelle spettanti (v. memoria di costituzione giudizio di primo grado).
7. Quanto all'istanza di deferimento di giuramento decisorio, il collegio intende uniformarsi all'orientamento nomofilattico della Suprema Corte, secondo cui “È inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, non conduca automa- ticamente all'accoglimento della domanda, ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice del merito” (Cass. n. 1551/2022).
Invero, questo collegio ritiene che – ove anche ammessi dalla lavoratrice i fatti rappresentati nella sua formulazione – il giuramento decisorio non condurrebbe automaticamente all'accoglimento dell'appello, atteso che lo svolgimento delle attività ivi indicate non varrebbe di per sé a comprovare i periodi e gli orari di lavoro effettivamente osservati dall'appellata in assenza di ulteriori elementi oggettivi di valutazione, nella specie mancanti.
8. In definitiva, l'appello va rigettato. Assorbita ogni altra questione.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da di- spositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
9. Non può, tuttavia, trovare accoglimento la richiesta di condanna ex art. 96
c.p.c., genericamente formulata da parte appellata nelle conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, è orientamento della Su- prema Corte, infatti, che la domanda di cui all'art. 96, primo comma, c.p.c. ri- chieda pur sempre la prova, incombente sulla parte istante (e in atti mancante), sia dell'an che del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liqui- dazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. Civ., sez. lav., n. 9080/2013).
Parimenti, non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96, terzo comma, c.p.c., non essendo l'applicazione di questa misura conseguenza automatica della dichiarata inammissibilità o infondatezza del gravame, dal mo- mento che non è dato ricavare la riprovevolezza del comportamento di parte ap- pellante in termini oggettivi dagli atti del processo (cfr. Cass. Civ. n. 26545/2021).
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico della società appellante, ove dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 254/2021 R.G: rigetta l'appello.
Condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1
delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in €.
[...]
7.160,00, oltre il rimborso forfetario delle spese generali al 15%, CPA e IVA da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore La Presidente
Avv. Paolo Pergolizzi Dott.ssa Graziella Parisi