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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 23/10/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 638/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel.
Dott.ssa Ilaria PEPE Giudice
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 638/2025 V.G. promosso da:
(C. ) nato ad [...] il 03/ 06/1976, Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...] rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Elena Niscola e Fernando
Romano ed elettivamente domiciliato in IT TO (AQ) Via Madonna delle
Grazie,20, presso lo studio degli stessi;
E
(C.F. ) nata a [...], il [...] ed Controparte_1 C.F._2
ivi residente in [...] rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso dall'avv. Cinzia Ilari a Basilico ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano
(AQ), Via Monte Grappa, 46;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti, previo ottenimento del decreto di omologa di separazione personale tra coniugi n.
1492/2022 del Tribunale di Avezzano, registro Contenzioso Civile del 22.03.2022 nel giudizio al n. 892/2021 R.G.C., ad oggi passato in giudicato, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto.
2) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre e con esercizio congiunto della potestà per le decisioni relative al minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del piccolo e separato per le questioni di ordinaria amministrazione. Per_1
I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni eventuale difficoltà del figlio in modo da poter intervenire tempestivamente.
3) Quanto al diritto di visita del minore, poiché il padre attualmente per esigenze di lavoro rimane lontano anche all'estero, per periodi
- di una settimana, con riposo a casa previsto dal venerdì sera al lunedì mattina presto;
- di 15 giorni con riposo a casa previsto dal venerdì sera tardi al lunedì mattina;
- di 21 e più giorni fino ad un mese, con riposo a casa previsto per una settimana le parti convengono che:
a) nell'ipotesi di rientro settimanale il padre potrà tenere il figlio, con possibilità di pernotto, dal sabato mattina h.10.00 sino alla domenica sera alle h.20.30, con impegno a riaccompagnarlo presso la casa materna;
b) nell'ipotesi di rientro dopo 15 giorni il figlio potrà restare con il padre, con possibilità di pernotto, dal sabato mattina alle h.10.00 fino alla domenica sera alle h.20,30 con impegno a riaccompagnarlo presso la casa materna;
c) nell'ipotesi di rientro dopo 21 giorni o un mese, il padre potrà tenere il figlio, con possibilità di pernotto, per l'intero periodo di riposo previsto per una settimana ,compatibilmente con le esigenze del minore e con impegno ad accompagnarlo alle attività sportive e ricreative previste;
d) nel caso in cui il padre ritorni a lavorare in zona, potrà tenere il bambino tre pomeriggi la settimana
– lunedì, mercoledì e giovedì, quando i fine settimana non siano di sua pertinenza, dall'uscita della scuola fino alle ore 20.30 ,con impegno ad accompagnarlo alle attività sportive e ricreative previste per il minore e ricondurlo presso l'abitazione della madre;
qualora il week end sia di pertinenza del padre, questi potrà tenere con sé il bambino nei giorni di lunedì e giovedì , sempre con i medesimi orari e modalità di cui sopra;
e) durante i fine settimana, ed in alternanza con la madre, il padre potrà tenere il figlio dal sabato mattina alle h.10.00 alla domenica sera alle h.20.30, con previsione di pernotto.
3.1) Durante le vacanze di Natale, e ad anni alterni, il figlio minore trascorrerà, con previsione di pernotto, il periodo dal 23 al 30 Dicembre con un genitore e quello dal 31 Dicembre al 06 Gennaio con l'altro. Per l'anno in corso le vacanze natalizie dal 23 al 30 Dicembre verranno trascorse dal minore con la madre.
3.2) Durante le vacanze di Pasqua, ed ad anni alterni, il figlio minore trascorrerà, con previsione di pernotto, il periodo dal Giovedì Santo dall'uscita di scuola sino al Sabato Santo ore 20,30 con un genitore e quello dalla sera del Sabato Santo al Lunedì dell'Angelo alle ore 20:30 con l'altro. Per
l'anno 2026 le vacanze pasquali dal Sabato Santo al Lunedì dell'Angelo verranno trascorse dal minore con il padre.
3.3) Durante il periodo estivo il minore trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con il padre, da stabilirsi con la madre entro e non oltre la data del 31 maggio di ciascun anno, favorendo alla metà del periodo la visita dell'altro genitore.
3.4) Il figlio minore trascorrerà il giorno del suo compleanno ad anni alternati con ciascuno dei genitori e così anche la festa del Santo Patrono di IT TO del 24 giugno.
4) In relazione alle modalità di frequentazione del minore, e fatta salva la facoltà per i genitori di concordare con congruo anticipo modalità diverse da quelle sopra stabilite, le parti prendono espresso impegno di evitare qualsiasi irrigidimento, e ad avere sempre un atteggiamento collaborativo e flessibile in modo da mantenere attorno al minore un clima sereno e di favorire i rapporti del medesimo con i nonni e gli altri familiari.
5) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , a titolo di Controparte_2 Controparte_1 contributo per il mantenimento del figlio minore, la somma mensile già concordata in sede di separazione di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, e da corrispondere dal giorno 16 ed entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese, sul c/c bancario intestato alla sig.ra IBAN [...]. Le parti precisano che l'ANF CP_1 viene percepito interamente dalla madre collocataria del figlio minore.
6) Il sig. contribuirà al 50% al pagamento delle spese straordinarie sostenute per il minore, Pt_1 meglio indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Avezzano di cui entrambi i coniugi dichiarano di averne ricevuta copia, purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre. Le spese voluttuarie dovranno sempre essere concordate dai genitori.
7) I coniugi, dichiarano di rinunciare come in effetti rinunciano alla corresponsione di reciproci assegni di mantenimento. 8) Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi vicendevolmente ogni cambio di residenza o domicilio, e a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura.
9) Le parti confermano che con l'accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
10) Entrambi i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli minori. Si conviene che ogni trasferimento in Italia che all'estero è necessario il consenso di entrambi i genitori. In caso di disaccordo sarà necessario l'intervento del Giudice.
11) Le spese legali rimangono compensate tra le parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 19.08.2025 e Parte_1 Controparte_1 ricorrevano in giudizio per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 10.12.2016 in IT TO (AQ) dal quale nasceva in data
15/01/2018 in Avezzano nasceva il figlio;
Per_1
Il Tribunale di Avezzano ha omologato la separazione personale dei coniugi con decreto n.
71492/2022 del Tribunale di Avezzano, registro Contenzioso Civile del 22.03.2022 nel giudizio al n. 892/2021 R.G.C., ad oggi passato in giudicato.
All'udienza del 22 ottobre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio precisando di non aver mai ripreso la convivenza dopo la separazione ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa di separazione personale, depositato da questo Tribunale in data 22.03.2022, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e appaiono congrue rispetto alle condizioni economiche delle parti e all'interesse del figlio, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
E in data 10.12.2016 in IT TO (AQ), Parte_1 Controparte_1
trascritto presso il detto comune al n. 8 parte 2 serie A - anno 2016.
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'affido e al collocamento del figlio minore:
2) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre e con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni relative al minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del piccolo e separato per le questioni di ordinaria amministrazione. Per_1
-al diritto di visita paterno:
3) Quanto al diritto di visita del minore, poiché il padre attualmente per esigenze di lavoro rimane lontano anche all'estero, per periodi
- di una settimana, con riposo a casa previsto dal venerdì sera al lunedì mattina presto;
- di 15 giorni con riposo a casa previsto dal venerdì sera tardi al lunedì mattina;
- di 21 e più giorni fino ad un mese, con riposo a casa previsto per una settimana le parti convengono che: a) nell'ipotesi di rientro settimanale il padre potrà tenere il figlio, con possibilità di pernotto, dal sabato mattina h.10.00 sino alla domenica sera alle h.20.30, con impegno a riaccompagnarlo presso la casa materna;
b) nell'ipotesi di rientro dopo 15 giorni il figlio potrà restare con il padre, con possibilità di pernotto, dal sabato mattina alle h.10.00 fino alla domenica sera alle h.20,30 con impegno a riaccompagnarlo presso la casa materna;
c) nell'ipotesi di rientro dopo 21 giorni o un mese, il padre potrà tenere il figlio, con possibilità di pernotto, per l'intero periodo di riposo previsto per una settimana, compatibilmente con le esigenze del minore e con impegno ad accompagnarlo alle attività sportive e ricreative previste;
d) nel caso in cui il padre ritorni a lavorare in zona, potrà tenere il bambino tre pomeriggi la settimana
– lunedì, mercoledì e giovedì, quando i fine settimana non siano di sua pertinenza, dall'uscita della scuola fino alle ore 20.30 ,con impegno ad accompagnarlo alle attività sportive e ricreative previste per il minore e ricondurlo presso l'abitazione della madre;
qualora il week end sia di pertinenza del padre, questi potrà tenere con sé il bambino nei giorni di lunedì e giovedì , sempre con i medesimi orari e modalità di cui sopra;
e) durante i fine settimana, ed in alternanza con la madre, il padre potrà tenere il figlio dal sabato mattina alle h.10.00 alla domenica sera alle h.20.30, con previsione di pernotto.
3.1) Durante le vacanze di Natale, e ad anni alterni, il figlio minore trascorrerà, con previsione di pernotto, il periodo dal 23 al 30 Dicembre con un genitore e quello dal 31 Dicembre al 06 Gennaio con l'altro. Per l'anno in corso le vacanze natalizie dal 23 al 30 Dicembre verranno trascorse dal minore con la madre.
3.2) Durante le vacanze di Pasqua, e ad anni alterni, il figlio minore trascorrerà, con previsione di pernotto, il periodo dal Giovedì Santo dall'uscita di scuola sino al Sabato Santo ore 20,30 con un genitore e quello dalla sera del Sabato Santo al Lunedì dell'Angelo alle ore 20:30 con l'altro. Per
l'anno 2026 le vacanze pasquali dal Sabato Santo al Lunedì dell'Angelo verranno trascorse dal minore con il padre.
3.3) Durante il periodo estivo il minore trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con il padre, da stabilirsi con la madre entro e non oltre la data del 31 maggio di ciascun anno, favorendo alla metà del periodo la visita dell'altro genitore.
3.4) Il figlio minore trascorrerà il giorno del suo compleanno ad anni alternati con ciascuno dei genitori e così anche la festa del Santo Patrono di IT TO del 24 giugno.
4) In relazione alle modalità di frequentazione del minore, e fatta salva la facoltà per i genitori di concordare con congruo anticipo modalità diverse da quelle sopra stabilite, le parti prendono espresso impegno di evitare qualsiasi irrigidimento, e ad avere sempre un atteggiamento collaborativo e flessibile in modo da mantenere attorno al minore un clima sereno e di favorire i rapporti del medesimo con i nonni e gli altri familiari.
-al mantenimento per il figlio:
5) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , a titolo di Controparte_2 Controparte_1 contributo per il mantenimento del figlio minore, la somma mensile già concordata in sede di separazione di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, e da corrispondere dal giorno 16 ed entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese, sul c/c bancario intestato alla sig.ra IBAN [...]. Le parti precisano che l'ANF CP_1 viene percepito interamente dalla madre collocataria del figlio minore.
6) Il sig. contribuirà al 50% al pagamento delle spese straordinarie sostenute per il minore, Pt_1 meglio indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Avezzano di cui entrambi i coniugi dichiarano di averne ricevuta copia, purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre. Le spese voluttuarie dovranno sempre essere concordate dai genitori.
-al mantenimento tra i coniugi:
7) I coniugi, dichiarano di rinunciare come in effetti rinunciano alla corresponsione di reciproci assegni di mantenimento.
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IT TO (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato;
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 22 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel.
Dott.ssa Ilaria PEPE Giudice
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 638/2025 V.G. promosso da:
(C. ) nato ad [...] il 03/ 06/1976, Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...] rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Elena Niscola e Fernando
Romano ed elettivamente domiciliato in IT TO (AQ) Via Madonna delle
Grazie,20, presso lo studio degli stessi;
E
(C.F. ) nata a [...], il [...] ed Controparte_1 C.F._2
ivi residente in [...] rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso dall'avv. Cinzia Ilari a Basilico ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano
(AQ), Via Monte Grappa, 46;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti, previo ottenimento del decreto di omologa di separazione personale tra coniugi n.
1492/2022 del Tribunale di Avezzano, registro Contenzioso Civile del 22.03.2022 nel giudizio al n. 892/2021 R.G.C., ad oggi passato in giudicato, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto.
2) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre e con esercizio congiunto della potestà per le decisioni relative al minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del piccolo e separato per le questioni di ordinaria amministrazione. Per_1
I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni eventuale difficoltà del figlio in modo da poter intervenire tempestivamente.
3) Quanto al diritto di visita del minore, poiché il padre attualmente per esigenze di lavoro rimane lontano anche all'estero, per periodi
- di una settimana, con riposo a casa previsto dal venerdì sera al lunedì mattina presto;
- di 15 giorni con riposo a casa previsto dal venerdì sera tardi al lunedì mattina;
- di 21 e più giorni fino ad un mese, con riposo a casa previsto per una settimana le parti convengono che:
a) nell'ipotesi di rientro settimanale il padre potrà tenere il figlio, con possibilità di pernotto, dal sabato mattina h.10.00 sino alla domenica sera alle h.20.30, con impegno a riaccompagnarlo presso la casa materna;
b) nell'ipotesi di rientro dopo 15 giorni il figlio potrà restare con il padre, con possibilità di pernotto, dal sabato mattina alle h.10.00 fino alla domenica sera alle h.20,30 con impegno a riaccompagnarlo presso la casa materna;
c) nell'ipotesi di rientro dopo 21 giorni o un mese, il padre potrà tenere il figlio, con possibilità di pernotto, per l'intero periodo di riposo previsto per una settimana ,compatibilmente con le esigenze del minore e con impegno ad accompagnarlo alle attività sportive e ricreative previste;
d) nel caso in cui il padre ritorni a lavorare in zona, potrà tenere il bambino tre pomeriggi la settimana
– lunedì, mercoledì e giovedì, quando i fine settimana non siano di sua pertinenza, dall'uscita della scuola fino alle ore 20.30 ,con impegno ad accompagnarlo alle attività sportive e ricreative previste per il minore e ricondurlo presso l'abitazione della madre;
qualora il week end sia di pertinenza del padre, questi potrà tenere con sé il bambino nei giorni di lunedì e giovedì , sempre con i medesimi orari e modalità di cui sopra;
e) durante i fine settimana, ed in alternanza con la madre, il padre potrà tenere il figlio dal sabato mattina alle h.10.00 alla domenica sera alle h.20.30, con previsione di pernotto.
3.1) Durante le vacanze di Natale, e ad anni alterni, il figlio minore trascorrerà, con previsione di pernotto, il periodo dal 23 al 30 Dicembre con un genitore e quello dal 31 Dicembre al 06 Gennaio con l'altro. Per l'anno in corso le vacanze natalizie dal 23 al 30 Dicembre verranno trascorse dal minore con la madre.
3.2) Durante le vacanze di Pasqua, ed ad anni alterni, il figlio minore trascorrerà, con previsione di pernotto, il periodo dal Giovedì Santo dall'uscita di scuola sino al Sabato Santo ore 20,30 con un genitore e quello dalla sera del Sabato Santo al Lunedì dell'Angelo alle ore 20:30 con l'altro. Per
l'anno 2026 le vacanze pasquali dal Sabato Santo al Lunedì dell'Angelo verranno trascorse dal minore con il padre.
3.3) Durante il periodo estivo il minore trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con il padre, da stabilirsi con la madre entro e non oltre la data del 31 maggio di ciascun anno, favorendo alla metà del periodo la visita dell'altro genitore.
3.4) Il figlio minore trascorrerà il giorno del suo compleanno ad anni alternati con ciascuno dei genitori e così anche la festa del Santo Patrono di IT TO del 24 giugno.
4) In relazione alle modalità di frequentazione del minore, e fatta salva la facoltà per i genitori di concordare con congruo anticipo modalità diverse da quelle sopra stabilite, le parti prendono espresso impegno di evitare qualsiasi irrigidimento, e ad avere sempre un atteggiamento collaborativo e flessibile in modo da mantenere attorno al minore un clima sereno e di favorire i rapporti del medesimo con i nonni e gli altri familiari.
5) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , a titolo di Controparte_2 Controparte_1 contributo per il mantenimento del figlio minore, la somma mensile già concordata in sede di separazione di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, e da corrispondere dal giorno 16 ed entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese, sul c/c bancario intestato alla sig.ra IBAN [...]. Le parti precisano che l'ANF CP_1 viene percepito interamente dalla madre collocataria del figlio minore.
6) Il sig. contribuirà al 50% al pagamento delle spese straordinarie sostenute per il minore, Pt_1 meglio indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Avezzano di cui entrambi i coniugi dichiarano di averne ricevuta copia, purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre. Le spese voluttuarie dovranno sempre essere concordate dai genitori.
7) I coniugi, dichiarano di rinunciare come in effetti rinunciano alla corresponsione di reciproci assegni di mantenimento. 8) Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi vicendevolmente ogni cambio di residenza o domicilio, e a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura.
9) Le parti confermano che con l'accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
10) Entrambi i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli minori. Si conviene che ogni trasferimento in Italia che all'estero è necessario il consenso di entrambi i genitori. In caso di disaccordo sarà necessario l'intervento del Giudice.
11) Le spese legali rimangono compensate tra le parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 19.08.2025 e Parte_1 Controparte_1 ricorrevano in giudizio per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 10.12.2016 in IT TO (AQ) dal quale nasceva in data
15/01/2018 in Avezzano nasceva il figlio;
Per_1
Il Tribunale di Avezzano ha omologato la separazione personale dei coniugi con decreto n.
71492/2022 del Tribunale di Avezzano, registro Contenzioso Civile del 22.03.2022 nel giudizio al n. 892/2021 R.G.C., ad oggi passato in giudicato.
All'udienza del 22 ottobre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio precisando di non aver mai ripreso la convivenza dopo la separazione ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa di separazione personale, depositato da questo Tribunale in data 22.03.2022, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e appaiono congrue rispetto alle condizioni economiche delle parti e all'interesse del figlio, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
E in data 10.12.2016 in IT TO (AQ), Parte_1 Controparte_1
trascritto presso il detto comune al n. 8 parte 2 serie A - anno 2016.
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'affido e al collocamento del figlio minore:
2) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre e con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni relative al minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del piccolo e separato per le questioni di ordinaria amministrazione. Per_1
-al diritto di visita paterno:
3) Quanto al diritto di visita del minore, poiché il padre attualmente per esigenze di lavoro rimane lontano anche all'estero, per periodi
- di una settimana, con riposo a casa previsto dal venerdì sera al lunedì mattina presto;
- di 15 giorni con riposo a casa previsto dal venerdì sera tardi al lunedì mattina;
- di 21 e più giorni fino ad un mese, con riposo a casa previsto per una settimana le parti convengono che: a) nell'ipotesi di rientro settimanale il padre potrà tenere il figlio, con possibilità di pernotto, dal sabato mattina h.10.00 sino alla domenica sera alle h.20.30, con impegno a riaccompagnarlo presso la casa materna;
b) nell'ipotesi di rientro dopo 15 giorni il figlio potrà restare con il padre, con possibilità di pernotto, dal sabato mattina alle h.10.00 fino alla domenica sera alle h.20,30 con impegno a riaccompagnarlo presso la casa materna;
c) nell'ipotesi di rientro dopo 21 giorni o un mese, il padre potrà tenere il figlio, con possibilità di pernotto, per l'intero periodo di riposo previsto per una settimana, compatibilmente con le esigenze del minore e con impegno ad accompagnarlo alle attività sportive e ricreative previste;
d) nel caso in cui il padre ritorni a lavorare in zona, potrà tenere il bambino tre pomeriggi la settimana
– lunedì, mercoledì e giovedì, quando i fine settimana non siano di sua pertinenza, dall'uscita della scuola fino alle ore 20.30 ,con impegno ad accompagnarlo alle attività sportive e ricreative previste per il minore e ricondurlo presso l'abitazione della madre;
qualora il week end sia di pertinenza del padre, questi potrà tenere con sé il bambino nei giorni di lunedì e giovedì , sempre con i medesimi orari e modalità di cui sopra;
e) durante i fine settimana, ed in alternanza con la madre, il padre potrà tenere il figlio dal sabato mattina alle h.10.00 alla domenica sera alle h.20.30, con previsione di pernotto.
3.1) Durante le vacanze di Natale, e ad anni alterni, il figlio minore trascorrerà, con previsione di pernotto, il periodo dal 23 al 30 Dicembre con un genitore e quello dal 31 Dicembre al 06 Gennaio con l'altro. Per l'anno in corso le vacanze natalizie dal 23 al 30 Dicembre verranno trascorse dal minore con la madre.
3.2) Durante le vacanze di Pasqua, e ad anni alterni, il figlio minore trascorrerà, con previsione di pernotto, il periodo dal Giovedì Santo dall'uscita di scuola sino al Sabato Santo ore 20,30 con un genitore e quello dalla sera del Sabato Santo al Lunedì dell'Angelo alle ore 20:30 con l'altro. Per
l'anno 2026 le vacanze pasquali dal Sabato Santo al Lunedì dell'Angelo verranno trascorse dal minore con il padre.
3.3) Durante il periodo estivo il minore trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con il padre, da stabilirsi con la madre entro e non oltre la data del 31 maggio di ciascun anno, favorendo alla metà del periodo la visita dell'altro genitore.
3.4) Il figlio minore trascorrerà il giorno del suo compleanno ad anni alternati con ciascuno dei genitori e così anche la festa del Santo Patrono di IT TO del 24 giugno.
4) In relazione alle modalità di frequentazione del minore, e fatta salva la facoltà per i genitori di concordare con congruo anticipo modalità diverse da quelle sopra stabilite, le parti prendono espresso impegno di evitare qualsiasi irrigidimento, e ad avere sempre un atteggiamento collaborativo e flessibile in modo da mantenere attorno al minore un clima sereno e di favorire i rapporti del medesimo con i nonni e gli altri familiari.
-al mantenimento per il figlio:
5) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , a titolo di Controparte_2 Controparte_1 contributo per il mantenimento del figlio minore, la somma mensile già concordata in sede di separazione di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, e da corrispondere dal giorno 16 ed entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese, sul c/c bancario intestato alla sig.ra IBAN [...]. Le parti precisano che l'ANF CP_1 viene percepito interamente dalla madre collocataria del figlio minore.
6) Il sig. contribuirà al 50% al pagamento delle spese straordinarie sostenute per il minore, Pt_1 meglio indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Avezzano di cui entrambi i coniugi dichiarano di averne ricevuta copia, purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre. Le spese voluttuarie dovranno sempre essere concordate dai genitori.
-al mantenimento tra i coniugi:
7) I coniugi, dichiarano di rinunciare come in effetti rinunciano alla corresponsione di reciproci assegni di mantenimento.
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IT TO (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato;
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 22 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo