Ordinanza collegiale 10 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 9 dicembre 2024
Sentenza breve 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 02/04/2025, n. 6593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6593 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06593/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09564/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 9564 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Negro, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p. t., e Questura di Roma - Ufficio generale Prevenzione e Soccorso pubblico, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono legalmente domiciliati;
nei confronti
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
dei seguenti atti, in parte qua : 1) il provvedimento prot. 0063224 n. 333/SAA/II/222098, notificato il 29.07.2024, dal Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza all’assistente capo -OMISSIS-, con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente, volta a ottenere l’assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 32-bis d.lgs. 26 marzo 2001 n. 152, presso la Questura di -OMISSIS-; 2) ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso precedente o successivo, ivi espressamente inclusi tutti gli atti, verbali, adottati e stilati da ogni altro Ente intervenuto nella procedura, a mezzo dei quali è stata esclusa la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 41-bis d.lgs. n. 151/2001 in favore del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e Questura Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2025, il dott. Orazio Ciliberti, come specificato nel verbale;
Verbalizzato il preavviso di sentenza breve, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
I - Con istanza dell’11.04.2024, il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Roma, chiedeva la concessione di un periodo di assegnazione temporanea presso la Questura di -OMISSIS-, a mente dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, in quanto padre di una minore residente, con la propria madre (operaia), in -OMISSIS-.
Con nota del 20.06.2024 prot. n. 44818, il Ministero resistente preannunciava l’emissione di un provvedimento di rigetto dell’istanza.
In data 27.06.2024, il ricorrente rassegnava le proprie osservazioni scritte, confutando le ragioni della preannunciata reiezione.
Con il provvedimento notificato al ricorrente in data 28.07.2024, il Ministero rigettava definitivamente l’istanza, sul presupposto che: “ il Decreto Legislativo 27 dicembre 2019 n. 172… nell’introdurre disposizioni integrative e correttive in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia, al fine di assicurare la piena funzionalità deli uffici di polizia e delle Amministrazioni della Difesa ha disposto che per le citate Amministrazioni, il diniego può essere consentito per motivate esigenze organiche o di servizio… tale innovazione normativa è volta a salvaguardare la peculiarità e la specificità delle Forze di polizia e delle Amministrazioni della difesa, in virtù degli interessi che sono chiamate a tutelare e perseguire, tenuto conto che il beneficio invocato non configura una situazione giuridica di diritto soggettivo ma di interesse legittimo, come compiutamente enucleato dalla giurisprudenza in materia… nella valutazione delle richieste di assegnazione temporanea in argomento debbono essere bilanciate le esigenze familiari del dipendente con quelle di mantenimento della piena funzionalità dell’Amministrazione di appartenenza… la concessione del beneficio invocato determinerebbe una vacanza nell’organico della Questura di Roma non ripianabile, dal momento che, per espressa previsione normativa, il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione… nel caso di specie pur prendendo atto di quanto rappresentato dall’interessato, le necessità funzionali dell’Amministrazione non rendono possibile accogliere l’istanza, al fine di non pregiudicare le attività istituzionali connesse al contesto territoriale in cui è incardinato l’Ufficio di appartenenza del dipendente… nell’attuale bilanciamento degli interessi in esame sia prevalente quello pubblico al buon andamento dell’Amministrazione e alla regolarità del servizio istituzionale per le realizzazione dei preminenti interessi collettivi ”.
Il ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 16.09.2024 e depositato il 19.09.2024, per impugnare gli atti in epigrafe indicati. Deduce i seguenti motivi di diritto: violazione e falsa applicazione dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001; eccesso di potere e difetto di motivazione, carenza di istruttoria e illogicità manifesta della motivazione di diniego.
Si costituisce l’Amministrazione intimata, per resistere nel giudizio.
Con ordinanza collegiale del 10.10.2024, sono disposti incombenti istruttori, ai quali l’Amministrazione resistente dà esecuzione.
Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 09.12.2024, questa Sezione accoglie la domanda cautelare del ricorrente, ai fini del riesame. L’Amministrazione, in esecuzione della detta misura cautelare, con provvedimento del 24.12.2024, qui depositato in data 28.03.2025, dispone il riesame della posizione del ricorrente, accogliendo, con riserva, la sua istanza di assegnazione alla Questura di -OMISSIS-, per un periodo non superiore a tre anni.
Con successiva memoria, il ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.
Alla camera di consiglio del 1° aprile 2025, fissata per il giudizio cautelare collegiale, verbalizzato il preavviso di sentenza breve, la causa è introitata per la decisione di merito.
II – Il ricorso è fondato.
III - La motivazione del diniego di assegnazione a nuova sede del ricorrente, resa nel provvedimento qui impugnato, è incentrata sull’esistenza di asserite esigenze di servizio, dovute a sofferenze dell'organico, in caso di trasferimento temporaneo del dipendente, ma non fa riferimento alcuno a specifiche esigenze organizzative, ovvero a complessità o impossibilità di soluzioni alternative, tali da giustificare il sacrificio del beneficio temporaneo chiesto dall’interessato, sicché quelle ragioni non possono da sole costituire un motivo ostativo al riconoscimento della provvidenza normativa introdotta dal legislatore a tutela dei minori in tenera età.
IV - Invero, va detto che la disciplina di settore ha avuto un ultimo aggiornamento con l’art. 40, comma 1 lett. q), d.lgs. 27 dicembre 2019 n. 172, che ha aggiunto il comma 31-bis all’art. 45 d.lgs. 29 maggio 2017 n. 95 (recante le Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a, della L. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). La citata novella ora prevede quanto segue: “ Al fine di assicurare la piena funzionalità delle amministrazioni di cui al presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all’articolo 42-bis, comma 1, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, si applicano esclusivamente in caso di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente ”.
La giurisprudenza, a tal riguardo, ha ben spiegato che “ tale innovativa e speciale indicazione non va intesa come svincolo dell’Amministrazione da un obbligo motivazionale preciso sulle ragioni ritenute ostative all’accoglimento delle richieste dei lavoratori. A ben guardare, infatti, la differenza più rilevante tra le due disposizioni non sta tanto nel richiamo alle esigenze organizzative o di servizio, che comunque già rientravano in quei casi o esigenze eccezionali previsti in precedenza, quanto nella mancata riproduzione dell’aggettivazione («eccezionali», appunto), a valorizzare la potenziale ordinarietà della prevalenza dell’interesse dell’Amministrazione su quello del privato, per giunta rafforzata dall’uso della disgiuntiva ‘o’ tra le une e le altre motivazioni, sì da renderle alternativamente sufficienti a supportare il diniego ” (cfr.: Cons. Stato II, n. 7725 del 10.08.2023)
A integrazione di tale orientamento, si richiamano, in tema, le pronunce di T.a.r. Toscana Firenze I, n. 630 del 24.05.2024, di T.a.r. Lazio Roma I-quater, n. 17708 del 27.11.2023 (che affronta la problematica della carenza di organico) e di Corte costituzionale n. 99 del 4 giugno 2024 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42˗bis, comma 1, d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto « ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa » anziché « ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa »).
V - Nel caso in esame, l’Amministrazione ha motivato il diniego, operando un preteso bilanciamento delle esigenze familiari con quelle di funzionalità organizzativa dell’apparato, poiché l’impugnato diniego muove dalle asserite criticità connesse alle carenze di organico della sede di appartenenza del dipendente.
Si appalesa, nella specie, un profilo di insufficienza della motivazione, allorché non viene svolta una concreta comparazione tra le esigenze di servizio, le carenze di organico e le condizioni lavorative dell’attuale sede con quelle della sede di assegnazione richiesta (cioè della Questura di -OMISSIS-, pure carente di organico), al fine valutare l’istanza di ricongiungimento del ricorrente al proprio nucleo familiare.
Invero, se l’Amministrazione avesse riportato i dati esatti della carenza di organico della Questura di -OMISSIS-, verosimilmente avrebbe asseverato il diritto del ricorrente di esservi assegnato. Sta di fatto che la scopertura organica è allegata dall’impugnato provvedimento in termini apodittici e non comparativi, il che non consente di apprezzarne le ricadute effettive sulla dotazione di personale dell’Ufficio e, conseguentemente, non consente di verificare la tenuta della valutazione che lo stesso provvedimento impugnato esprime in ordine alla prevalenza delle esigenze operative della sede di appartenenza del dipendente, rispetto alle esigenze operative della sede di destinazione indicata dall’interessato; con il risultato che le stesse conclusioni formulate dall’Amministrazione non sono controllabili nella loro complessiva ragionevolezza e incorrono nei denunciati vizi di carenza istruttoria e difetto di motivazione (in tale senso, la citata sentenza del T.a.r. Toscana n. 630 del 24.05.2024, in fattispecie caratterizzata da una parziale, ma non esaustiva, considerazione delle esigenze organiche della sede di destinazione da parte dell’Amministrazione).
L’essenziale ruolo propulsivo e conformativo svolto dalla giurisprudenza amministrativa in direzione di una lettura costituzionalmente orientata della citata novella, pone l’accento sull’obbligo di motivazione, il quale impone che sia le ragioni organizzative sia le ragioni di servizio vengano adeguatamente esplicitate e documentate, non essendo consentito che le stesse si risolvano in mere formule di stile circa la carenza di organico, che peraltro connota in maniera generalizzata il settore, ovvero in altrettanto generici richiami alle criticità di un particolare contesto territoriale, a maggior ragione ove enunciato in termini non comparativi rispetto alla sede di assegnazione temporanea richiesta dall’istante (in tale senso, si legga il punto 12.1 della citata sentenza Cons. Stato II n. 7725/2023).
VI - L’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 è norma posta a tutela di un bene primario di carattere generale - il sostegno della maternità e della paternità - ed è finalizzata a proteggere la famiglia, prima e più che il rapporto di lavoro; specificatamente, essa tutela l’esercizio delle funzioni genitoriali, conformemente al dettato degli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione. Tale impostazione conferma che, accanto alla valorizzazione delle competenze, alla premialità del merito, alla semplificazione e alla trasparenza delle scelte, il maggior fattore di buon andamento di una struttura pubblica potrebbe essere la positività del clima lavorativo che si consegue agevolando tutto ciò che, senza pregiudicare il servizio, favorisce lo sviluppo della rete affettiva e relazionale del dipendente.
Disattendendo le rassegnate necessità familiari e i diritti del fanciullo, il provvedimento impugnato non prende in considerazione i bisogni familiari, avuto riguardo sia alla necessità di agevolare in ogni modo la conciliazione della vita lavorativa con quella personale e affettiva, sia con riferimento all’importanza della condivisione delle responsabilità genitoriali, quale indiretto strumento per il raggiungimento di un’effettiva parità di genere, ma anche di riconoscimento del diritto del padre a essere soggetto attivo nella formazione dei propri figli, fin dai primi anni di vita (cfr.: Cons. Stato II, ord. 11 aprile 2022 n. 2649).
In tale quadro, l’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27.05.1991 n. 176, espressamente statuisce che “ in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati ”.
Inoltre, la Direttiva 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, c.d. “ Work-Life Balance ”, che abroga la precedente Direttiva 2018/18/UE, nel disciplinare il congedo di paternità obbligatorio, mette a fuoco titolarità e modi di fruizione dello stesso e degli strumenti per assicurarne il godimento effettivo, ivi compresa la maggior copertura economica, con la finalità di incentivarne l’uso, anche da parte dei padri, nel contempo riconoscendo il diritto di chiedere formule flessibili del tempo e del rapporto di lavoro.
Proprio in recepimento di tale Direttiva è stato adottato il d.lgs. 30 giugno 2022 n. 105 che prevede, appunto, disposizioni per migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, e per meglio conseguire la condivisione delle responsabilità di cura parentali tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.
VII - La motivazione di un provvedimento amministrativo della P.A. deve riprodurre le specificità del caso concreto, consentendo di cogliere le sfumature della dimensione fattuale confluita nell’istruttoria procedimentale, in modo da palesare la corrispondenza biunivoca tra la decisione e l’istanza ricevuta.
Nella specie, la motivazione dell’atto impugnato non rende intellegibile il percorso logico-giuridico seguito dall’autorità amministrativa per identificare i “ presupposti di fatto ” sulla scorta dei quali è stato emanato il provvedimento di diniego. Non sono stati, cioè, adeguatamente valorizzati elementi fondamentali, quali la distanza tra sede di lavoro e luogo di residenza del nucleo familiare, nonché i diritti del minore, più in generale le ripercussioni del disagio lavorativo sulla vita familiare, che avrebbero dovuto essere meglio apprezzati nel provvedimento (cfr.: Cons. Stato IV, n. 1317 del 01.04.2016).
VIII – In conclusione, il ricorso deve essere accolto. Le spese del giudizio, stante la brevità della sua durata, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025, con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.