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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/11/2025, n. 1922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1922 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 13227/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13227/2024 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti MIRISOLA ROSAMARIA Controparte_1
e CI LV e che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. COCHIS ALBERTO che la rappresenta e Controparte_2 difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note di trattazione scritta del 25.11.2024.
Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio Controparte_1 Controparte_2 con rito concordatario in TORINO il 26.10.1991.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
1545 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991). Dal matrimonio sono nati i figli: e , gemelli, nati in data 11.06.2002 – studenti Per_1 Per_2 universitari e non economicamente autosufficienti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 25.05.2016.
Con ricorso depositato il 28.05.2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei Controparte_1 Controparte_2 registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale, sita in Torino, Piazza Peyron 9, di proprietà esclusiva dell'ing. alla dott.ssa che continuerà ad abitarvi unitamente ai figli CP_1 CP_2
e fino a quando gli stessi non diverranno economicamente autosufficienti, con l'uso Per_1 Per_2 degli arredi e i mobili che la compongono. DÀ ATTO che la dott.ssa riconosce la proprietà esclusiva dell'ing. dei beni CP_2 CP_1 elencati nell'APPENDICE A in calce alle note congiunte di trattazione scritta, le cui modalità di ritiro dalla casa coniugale verranno concordate tra le parti.
DÀ ATTO che le spese di ordinaria amministrazione e le utenze relative all'immobile oggetto di assegnazione saranno poste ad esclusivo carico della dott.ssa mentre le spese straordinarie CP_2 resteranno a carico dell'ing. CP_1
DISPONE che l'ing. corrisponda a titolo di contributo per il mantenimento dei figli CP_1 Per_1
e la somma complessiva mensile di € 1.100,00, da imputarsi nella misura di € 550,00 per Per_2 ciascun figlio. Tale somma sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dal mese successivo al deposito del ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio già depositato il
29.05.2024, a mezzo bonifico bancario a favore della madre su conto corrente dalla stessa indicato.
Detto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dall'anno successivo al deposito del ricorso suindicato.
DÀ ATTO che le parti concordano sin d'ora che detta somma complessiva di € 1.100,00 dovuta a titolo di contributo per il mantenimento andrà ridotta della metà al momento del raggiungimento dell'indipendenza economica di uno dei due figli.
DISPONE che l'ing. contribuisca per ciascuno dei figli, in ragione del 50% per le spese CP_1 sanitarie, scolastiche ricreative e sportive necessitate oppure previamente concordate e successivamente documentate, come da protocollo 15/03/2016 siglato tra il Tribunale e l'Ordine degli
Avvocati di Torino, che si intende integralmente richiamato, copia del quale è già stato consegnato alle parti.
DISPONE che, per quanto concerne le spese mediche, le parti concordano che l'ing. CP_1 contribuisca alle stesse nella misura di cui al punto precedente esclusivamente nel caso in cui esse non siano coperte dall'assicurazione sanitaria della madre.
DÀ ATTO che l'ing. all'atto della sottoscrizione del ricorso congiunto di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio, a totale definizione dei rapporti economici con la dott.ssa ha già corrisposto alla stessa in un'unica soluzione e con assegno circolare non trasferibile CP_2 intestato alla dott.ssa che ha accettato ed ha rilasciato contestuale quietanza Controparte_2 liberatoria, la somma complessiva di € 28.000,00 così specificata:
a) € 2.000,00 a titolo di arretrati non corrisposti per rivalutazione ISTAT del contributo al mantenimento dei figli;
b) € 26.000,00 a titolo di “una tantum” ai sensi dell'art.5 Legge 1/12/1970 n. 898; DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver risolto ogni ulteriore questione patrimoniale tra di loro pendente, non avendo più nulla a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo causa e/o ragione, ad esclusione delle pattuizioni di cui ai paragrafi precedenti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26 settembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13227/2024 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti MIRISOLA ROSAMARIA Controparte_1
e CI LV e che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. COCHIS ALBERTO che la rappresenta e Controparte_2 difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note di trattazione scritta del 25.11.2024.
Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio Controparte_1 Controparte_2 con rito concordatario in TORINO il 26.10.1991.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
1545 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991). Dal matrimonio sono nati i figli: e , gemelli, nati in data 11.06.2002 – studenti Per_1 Per_2 universitari e non economicamente autosufficienti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 25.05.2016.
Con ricorso depositato il 28.05.2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei Controparte_1 Controparte_2 registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale, sita in Torino, Piazza Peyron 9, di proprietà esclusiva dell'ing. alla dott.ssa che continuerà ad abitarvi unitamente ai figli CP_1 CP_2
e fino a quando gli stessi non diverranno economicamente autosufficienti, con l'uso Per_1 Per_2 degli arredi e i mobili che la compongono. DÀ ATTO che la dott.ssa riconosce la proprietà esclusiva dell'ing. dei beni CP_2 CP_1 elencati nell'APPENDICE A in calce alle note congiunte di trattazione scritta, le cui modalità di ritiro dalla casa coniugale verranno concordate tra le parti.
DÀ ATTO che le spese di ordinaria amministrazione e le utenze relative all'immobile oggetto di assegnazione saranno poste ad esclusivo carico della dott.ssa mentre le spese straordinarie CP_2 resteranno a carico dell'ing. CP_1
DISPONE che l'ing. corrisponda a titolo di contributo per il mantenimento dei figli CP_1 Per_1
e la somma complessiva mensile di € 1.100,00, da imputarsi nella misura di € 550,00 per Per_2 ciascun figlio. Tale somma sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dal mese successivo al deposito del ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio già depositato il
29.05.2024, a mezzo bonifico bancario a favore della madre su conto corrente dalla stessa indicato.
Detto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dall'anno successivo al deposito del ricorso suindicato.
DÀ ATTO che le parti concordano sin d'ora che detta somma complessiva di € 1.100,00 dovuta a titolo di contributo per il mantenimento andrà ridotta della metà al momento del raggiungimento dell'indipendenza economica di uno dei due figli.
DISPONE che l'ing. contribuisca per ciascuno dei figli, in ragione del 50% per le spese CP_1 sanitarie, scolastiche ricreative e sportive necessitate oppure previamente concordate e successivamente documentate, come da protocollo 15/03/2016 siglato tra il Tribunale e l'Ordine degli
Avvocati di Torino, che si intende integralmente richiamato, copia del quale è già stato consegnato alle parti.
DISPONE che, per quanto concerne le spese mediche, le parti concordano che l'ing. CP_1 contribuisca alle stesse nella misura di cui al punto precedente esclusivamente nel caso in cui esse non siano coperte dall'assicurazione sanitaria della madre.
DÀ ATTO che l'ing. all'atto della sottoscrizione del ricorso congiunto di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio, a totale definizione dei rapporti economici con la dott.ssa ha già corrisposto alla stessa in un'unica soluzione e con assegno circolare non trasferibile CP_2 intestato alla dott.ssa che ha accettato ed ha rilasciato contestuale quietanza Controparte_2 liberatoria, la somma complessiva di € 28.000,00 così specificata:
a) € 2.000,00 a titolo di arretrati non corrisposti per rivalutazione ISTAT del contributo al mantenimento dei figli;
b) € 26.000,00 a titolo di “una tantum” ai sensi dell'art.5 Legge 1/12/1970 n. 898; DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver risolto ogni ulteriore questione patrimoniale tra di loro pendente, non avendo più nulla a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo causa e/o ragione, ad esclusione delle pattuizioni di cui ai paragrafi precedenti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26 settembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.