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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/06/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 182/2025 R.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di divorzio (scioglimento matrimonio), depositato il 30.01.2025, da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vito Melfi
Verga che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sandra Di
Raimondo, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 23.04.2025.
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento matrimonio).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Ragusa il 08.09.2014, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2014, parte I, numero 51; che dall'unione coniugale è nato il figlio (Ragusa, 04.06.2015); Per_1
che le parti hanno addotto che già appena pochi mesi dalla intervenuta riconciliazione, seguita alla pronuncia della sentenza di separazione giudiziale emessa inter partes dal Tribunale di Ragusa e pure al deposito del ricorso per scioglimento del matrimonio, si erano nuovamente separati e che da allora erano rimasti separati, sicché era venuta meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che l'udienza camerale del 23.04.2025 è stata quindi sostituita dal deposito di note scritte che le parti, nei termini concessi, hanno ritualmente depositato, insistendo nella separazione, nel divorzio e nella conferma delle condizioni di cui al ricorso;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51, depositato in data 30.01.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1. i coniugi confermano di rinunciare all'assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
2. il figlio minore resterà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento del figlio paritetico alternato, vale a dire l'affidamento ad entrambi i genitori - riconoscendo la residenza di presso l'abitazione della madre con una frequentazione di cui alle condizioni che seguono: Per_1
- la IG.ra terrà con sé il figlio dal mercoledì pomeriggio dopo pranzo fino al venerdì; - il Pt_2
IG. terrà con sé il figlio dal sabato mattina fino al mercoledì mattina (pranzo compreso); Pt_1
- entrambi i genitori potranno contattare il figlio telefonicamente ogni volta che lo vorranno;
- trascorrerà il giorno di Natale o il giorno Capodanno ad anni alterni con il padre e con Per_1 la madre, come pure il giorno di Pasqua e il lunedì di Pasqua;
3. l'assegno unico sarà diviso tra i genitori in parti uguali;
4. relativamente all'indennità di invalidità percepita dal figlio, la IG.ra sarà tenuta a Pt_2 giustificare le spese sostenute e coperte con le somme predette;
5. I coniugi si impegnano al mantenimento del figlio in maniera diretta, vale a dire si Per_1 impegnano a fornire vitto e alloggio nel tempo in cui avranno il figlio con sé e a coprire anche ogni spesa legata alla convivenza. In ordine alle spese straordinarie i coniugi si impegnano a sostenerle nella misura del 50% ciascuno”; che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.;
che le condizioni di separazione concordate, e inerenti alla prole e ai rapporti economici tra le parti, non contrastano con gli interessi del figlio e appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio, cumulativamente promossa con quella di separazione consensuale, ritenuta ammissibile dalla Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 28727/2023;
che va rimessa al definitivo anche la regolamentazione delle spese;
che sono stati trasmessi gli atti al Pubblico Ministero.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio civile a Ragusa in data 08.09.2014, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2014, parte I, numero 51;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
-Spese al definitivo;
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 29.05.2025.
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 182/2025 R.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di divorzio (scioglimento matrimonio), depositato il 30.01.2025, da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vito Melfi
Verga che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sandra Di
Raimondo, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 23.04.2025.
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento matrimonio).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Ragusa il 08.09.2014, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2014, parte I, numero 51; che dall'unione coniugale è nato il figlio (Ragusa, 04.06.2015); Per_1
che le parti hanno addotto che già appena pochi mesi dalla intervenuta riconciliazione, seguita alla pronuncia della sentenza di separazione giudiziale emessa inter partes dal Tribunale di Ragusa e pure al deposito del ricorso per scioglimento del matrimonio, si erano nuovamente separati e che da allora erano rimasti separati, sicché era venuta meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che l'udienza camerale del 23.04.2025 è stata quindi sostituita dal deposito di note scritte che le parti, nei termini concessi, hanno ritualmente depositato, insistendo nella separazione, nel divorzio e nella conferma delle condizioni di cui al ricorso;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51, depositato in data 30.01.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1. i coniugi confermano di rinunciare all'assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
2. il figlio minore resterà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento del figlio paritetico alternato, vale a dire l'affidamento ad entrambi i genitori - riconoscendo la residenza di presso l'abitazione della madre con una frequentazione di cui alle condizioni che seguono: Per_1
- la IG.ra terrà con sé il figlio dal mercoledì pomeriggio dopo pranzo fino al venerdì; - il Pt_2
IG. terrà con sé il figlio dal sabato mattina fino al mercoledì mattina (pranzo compreso); Pt_1
- entrambi i genitori potranno contattare il figlio telefonicamente ogni volta che lo vorranno;
- trascorrerà il giorno di Natale o il giorno Capodanno ad anni alterni con il padre e con Per_1 la madre, come pure il giorno di Pasqua e il lunedì di Pasqua;
3. l'assegno unico sarà diviso tra i genitori in parti uguali;
4. relativamente all'indennità di invalidità percepita dal figlio, la IG.ra sarà tenuta a Pt_2 giustificare le spese sostenute e coperte con le somme predette;
5. I coniugi si impegnano al mantenimento del figlio in maniera diretta, vale a dire si Per_1 impegnano a fornire vitto e alloggio nel tempo in cui avranno il figlio con sé e a coprire anche ogni spesa legata alla convivenza. In ordine alle spese straordinarie i coniugi si impegnano a sostenerle nella misura del 50% ciascuno”; che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.;
che le condizioni di separazione concordate, e inerenti alla prole e ai rapporti economici tra le parti, non contrastano con gli interessi del figlio e appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio, cumulativamente promossa con quella di separazione consensuale, ritenuta ammissibile dalla Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 28727/2023;
che va rimessa al definitivo anche la regolamentazione delle spese;
che sono stati trasmessi gli atti al Pubblico Ministero.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio civile a Ragusa in data 08.09.2014, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2014, parte I, numero 51;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
-Spese al definitivo;
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 29.05.2025.
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti