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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/07/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1622/2018 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott.ssa Anna Maria Raschellà (Consigliere);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1622/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto responsabilità professionale ex art. 2236 c.c. e risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., vertente tra:
codice fiscale , residente in Controparte_1 C.F._1
Catanzaro ed ivi elettivamente domiciliato in via F. Crispi n.5, presso lo studio professionale dell'avv. Giuseppina Ludovico, che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata a margine dell'atto di appello e con telefax n. 0961/701286 e domicilio digitale: Email_1
Appellante
e
1 , codice fiscale , rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_2 C.F._2
Antonietta Denicolò Gigliotti e Francesco Furriolo che Lo rappresentano e difendono, in virtù di procura alle liti rilasciata a margine della comparsa di Costituzione e risposta del primo grado di giudizio, il cui domicilio digitale è indicato nell'epigrafe nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello;
Appellata
nonché
(codice fiscale: ), Con sede in Bologna, Controparte_3 P.IVA_1 via Stalingrado 45, in persona del suo procuratore ad negotia, dott.ssa CP_4
in forza di procura speciale del 25.7.2013, rappresentate difesa dall'avv. Maria
[...]
Rotundo, come da procura alle liti, rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di appello;
domiciliata per elezione presso lo studio professionale del suddetto difensore, in Catanzaro, piazza Le Pera n. 9.
Appellata
Conclusioni delle parti:
il procuratore dell'appellante chiede: “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello adita, In via principale: - accogliere l'appello proposto e, in riforma in toto della sentenza impugnata, accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa,
l'inadempimento del geometra in merito al contratto di prestazione d'opera e CP_2 condannare lo stesso al risarcimento dei danni già richiesti nella misura di € 180.000 così come calcolato in primo grado o nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia ex art. 1224 c.c, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio e con salvezza di ogni altro diritto. In via subordinata: - accogliere l'appello proposto per i motivi sopra esposti ma previa rinnovazione della ctu, sempre con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio;
In via ulteriormente gradata: -a prescindere dall'accoglimento o meno del presente appello, anche nell'ipotesi di rigetto dello stesso, in riforma parziale della sentenza impugnata revocare quanto statuito in merito alla condanna alle spese tanto nei confronti del convenuto quanto nei confronti della terza chiamata, per i motivi esposti e ridurre sensibilmente l'importo della
2 condanna alle spese nei confronti del convenuto principale nonché abrogare o ridurre sensibilmente l'importo della condanna alle spese nei confronti della terza chiamata.”;
il procuratore dell'appellato chiede: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello CP_2 adita, dichiarare inammissibile ovvero rigettare perché infondato l'appello proposto da
confermando la sentenza appellata. Con vittoria di spese e Controparte_1 competenze di lite”.
il procuratore dell'appellata ( ) chiede: Controparte_3 CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis e previa ogni altra opportuna declaratoria il rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza per i motivi specificati;
1) pregiudizialmente ed in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal sig. Controparte_1
avverso la sentenza n. 1097/2018 il Tribunale di Catanzaro per violazione
[...] dell'art. 342 c.p.c. Un vero per estrema genericità dei motivi ed omessa indicazione degli specifici capi della sentenza di primo grado che si intendeva impugnare, per come specificato in comparsa;
2) nel merito, rigettare l'appello proposto dal sig.
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1097/2018 siccome Controparte_1 infondato in fatto e diritto, confermando in toto l'impugnata sentenza;
il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Catanzaro
Con atto di citazione notificato il 22.4.2013, ha convenuto in Controparte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, il geometra , al fine di chiedere CP_2
l'accertamento dell'inadempimento di quest'ultimo alle obbligazioni assunte, nell'ottobre del 2004, con contratto di prestazione d'opera intellettuale, relativamente ad una pratica di condono edilizio e, per l'effetto, la risoluzione del contratto e la condanna del convenuto al risarcimento del danno, nella misura di euro 180.000,00 ovvero di quella che sarebbe risultata di giustizia, oltre accessori di legge.
3 A fondamento delle domande, lo - dopo aver permesso di essere proprietario CP_1 di un immobile, sito in Montauro (CZ), località Calalunga (individuato in catasto, al foglio n. 15, particella 1298), con il quale, a seguito di alcune modifiche effettuate nell'anno 2000 (precisamente, ampliando il locale adibito a sala ristorante e realizzando alcuni locali tecnici), aveva occupato abusivamente una porzione di suolo, per una volumetria complessiva di mc 734,20 - ha affermato che: a) nell'ottobre del 2004, aveva affidato al geometra l'incarico di verificare l'irregolarità urbanistica della CP_2 costruzione realizzata e, ove possibile, di predisporre la domanda di sanatoria;
b) il CP_2 aveva informato l'attore della concreta possibilità di regolarizzare l'abuso, avvalendosi delle disciplina del decreto legge n. 269/2003 (c.d. terzo condono), redigendo, il
3.12.2004, apposita perizia giurata, relativa alla consistenza delle opere, e comunicando allo l'importo da pagare a titolo di oblazioni ed oneri accessori, pari ad euro CP_1
39.076,68 (somma, poi, regolarmente pagata dall'attore; c) il 7.12.2024, il aveva CP_2 predisposto apposita domanda di sanatoria definizione dell'abuso edilizio, indicando che l'immobile non era soggetto a vincoli di tutela e riservando il deposito di allegati grafici, di fatto, mai depositati;
d) per compensare l'opera professionale prestata, lo CP_1 aveva pagato al , a titolo di acconto, la complessiva somma di euro 2.000; e) in CP_2 seguito, poiché l'attore non aveva ricevuto nessuna informazione in ordine all'esito della pratica, aveva interpellato, nell'aprile del 2006, il convenuto, il quale aveva riconosciuto di avere sospeso la sua attività professionale, giustificandosi con il mancato pagamento del saldo del compenso a lui spettante;
f) il 12.10.2009, il Dipartimento Politiche dell'ambiente della ON CA aveva comunicato che non vi erano i presupposti di procedibilità della domanda di sanatoria, per mancanza dell'istanza di compatibilità paesaggistica, cosicché lo si era rivolto ad altro tecnico per porre rimedio alle CP_1 inadempienze del;
g) nel febbraio del 2013, al fine di evitare ulteriori aggravi e CP_2 spese, l'attore aveva provveduto a demolire le opere abusive e a ripristinare lo stato dei luoghi (v. la parte dell'atto di citazione intitolata “FATTO”).
Ha rilevato, quindi, una serie di inadempienze da parte del , il quale: I) non aveva CP_2 informato l'attore del fatto che la domanda finalizzata alla sanatoria di cui si tratta doveva essere presentata entro il 31 Marzo del 2004; II) non aveva presentato la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica dell'area su cui insisteva l'abuso edilizio, entro il termine del 31.1.2005, fissato dalla legge n. 804/2004, entrata in vigore l'11.1.2005, ed inutilmente spirato il 31.1.2005, omettendo di valutare che l'immobile
4 ricadeva in area di interesse paesaggistico, tanto che la domanda di condono lo si indicava, erroneamente, come non soggetto a vincolo alcuno;
III) aveva cercato di giustificare i suoi ritardi, affermando che non era in pericolo il buon esito della pratica, laddove tale esito era già compromesso.
Infine, ha quantificato i danni subiti in complessivi euro 180.000, di cui euro 39.076,68 per somme pagate a titolo di oblazione e oneri accessori ed il resto per lavori inutilmente effettuati, nonché per perdita del maggiore valore dell'immobile e del guadagno che sarebbe stato possibile ricavarne.
Si è costituito nel giudizio di primo grado , contestando il fondamento della CP_2 domanda e sostenendo, in sintesi che: a) la domanda di sanatoria, presentata il 7.12.2004, era tempestiva, in quanto il termine di legge era stato prorogato;
b) l'abuso era suscettibile di condono edilizio e l'immobile, in sé considerato, non era sottoposto al vincolo;
c) l'obbligo di presentazione della domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica era stato introdotto soltanto con la legge n. 308/2004, entrata in vigore nel gennaio del 2005, dopo la presentazione della domanda di sanatoria e, comunque, lo aveva presentato, autonomamente, tale domanda che il Ministero per i beni e CP_1 le attività culturali aveva accolto con il nulla osta del 29.2.2009; d) nel 2007, l'attore si era rivolto ha altro tecnico di sua fiducia;
e) la demolizione delle opere era avvenuta per esclusiva volontà dell'attore, in quanto il non aveva rigettato la Controparte_5 domanda di condono;
f) i danni lamentati erano, ad ogni modo, spropositati.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda nei suoi confronti e, in subordine, rilevando di avere stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità professionale, ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa (società succeduta Controparte_3 alla compagnia assicuratrice con cui aveva stipulato la polizza).
Autorizzata la chiamata di terzo, si è costituita nel giudizio di primo grado, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 13.12.2013,
[...]
contestando il fondamento della domanda dell'attore, sulla base di Controparte_3 argomentazioni analoghe a quelle del convenuto principale. Peraltro, ha contestato, anche, il fondamento della domanda di garanzia proposta nei suoi confronti dal , Pt_1 affermando che: a) la polizza stipulata non copriva il rischio professionale in questione, non essendo stata estesa, segnatamente, alle perdite patrimoniali involontariamente causate a terzi in relazione all'esercizio di attività di consulenza per pratiche amministrative e di condono, ma soltanto a quelle relative a sanzioni inflitte ai clienti
5 dell'assicurato; b) sussisteva, comunque, uno “scoperto” del 10% ed una franchigia di euro 1.500,00; c) il diritto del era prescritto, avendo ricevuto, sin dal 2006, una CP_2 lettera di messa in mora dallo Ha chiesto, quindi, il rigetto tanto della CP_1 domanda principale che di quella di garanzia e, in subordine, di riconoscere il diritto del all'indennizzo, ma tenendo conto del c.d. scoperto del 10% e della franchigia di CP_2 euro 1.500,00.
Presentate le memorie di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa è stata istruita, oltre che con i documenti prodotti dalle parti, con apposita consulenza tecnica di ufficio, espletata del geom. , ed è stata trattenuta in decisione all'udienza di Controparte_6 precisazione delle conclusioni del 16.3.2018. Quindi, è stata definita, quanto al giudizio di primo grado, con sentenza n. 1097/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il
21.6.2018.
2. La sentenza n. 1097/2018 del Tribunale di Catanzaro, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 1097/2018 del 21.6.2018, pubblicata in pari data, il Tribunale di
Catanzaro ha rigettato le domande proposte dall'attore nei confronti del ed ha CP_2 condannato lo a rifondere a e ad CP_1 CP_2 Controparte_3 le spese di lite, liquidandole in euro 13.430,00 per ciascun convenuto.
Il giudice di primo grado, in sintesi, ha ritenuto che nessun adempimento agli obblighi professionali assunti fosse addebitabile al ed ha così motivato la decisione: a) ha CP_2 rilevato, in primo luogo, che la domanda di condono presentata il 7.12.2004, a seguito dell'incarico professionale ricevuto dal nell'ottobre precedente, fosse tempestiva, CP_2 dato che il termine originario del 31 Marzo 2004 era stato prorogato, da ultimo, fino al 10 dicembre del 2004; b) l'obbligo di presentazione della domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica era stato introdotto successivamente alla domanda di condono, ossia con la legge n. 308/2004, entrata in vigore nel gennaio del 2005; c) come evidenziato dal perito d'ufficio e contrariamente al convincimento dell'attore, le opere in questione, sebbene ricadenti in area sottoposta vincolo paesaggistico, erano suscettibili di sanatoria, previo parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo;
d) il provvedimento del 12.10.2009 della ON CA (con cui si rilevava la mancanza della domanda di compatibilità paesaggistica), non doveva essere inteso come
6 un diniego definitivo di concessione del condono, in quanto l'istanza era suscettibile di integrazione documentale;
e) la mancata risposta dello alla richiesta del geom. CP_1
di saldo delle competenze professionali per completare la pratica di condono, CP_2 seguita dall'incarico all'altro professionista, evidenziava che nessuna altra specifica attività professionale era stata richiesta al;
f) la demolizione delle opere era stata CP_2 eseguita dallo spontaneamente e non già sulla base del rigetto della domanda CP_1 di condono.
Quanto alle spese di giudizio, il Tribunale ha applicato il principio di causalità, liquidandole nei valori medi della tariffa professionale e ponendo quelle di consulenza tecnica d'ufficio a carico dell'attore.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione notificato a il 31.8.2018 ed a Controparte_3 CP_2
il 3.9.2018, avverso la suddetta sentenza ha proposto appello, con contestuale
[...] istanza di inibitoria dell'efficacia esecutiva della pronuncia impugnata, Controparte_1
chiedendone la riforma nei termini precisati in epigrafe, lamentando il fatto
[...] che il Tribunale non avesse ritenuto l'inadempimento del e che lo stesso avesse CP_2 causato i danni subiti, oltre che la ingiusta regolamentazione delle spese processuali.
In particolare, l'appellante ha lamentato il mancato rilievo da parte del primo giudice che: a) nel presentare la domanda di condono, in data 7.12.2004, il geom. avesse CP_2 indicato che l'immobile non era sottoposto a vincolo paesaggistico e che la successiva domanda presentata dallo di propria iniziativa, il 14.1.2005, era finalizzata a CP_1 porre rimedio a tale errore ed era stata presentata, erroneamente, ai sensi della legge n.
308/2004, cosicché, lo se avesse ottenuto il nulla osta paesaggistico, avrebbe CP_1 comportato costi maggiori;
b) il comportamento del e, segnatamente, l'errore CP_2 suddetto (nel non indicare il vincolo paesaggistico) aveva comportato la necessità di abbattere le opere realizzate, per evitare sanzioni penali;
c) il suddetto professionista aveva omesso, non soltanto, di considerare il vincolo paesaggistico, ma, anche, in seguito, di presentare la documentazione necessaria, sebbene sarebbe stata possibile una integrazione documentale;
d) l'imperizia del , inoltre, era consistita nel non rilevare CP_2 che la costruzione era stata realizzata sul confine con un'altra proprietà, ossia in violazione delle distanze legali, con la conseguenza che l'eventuale sanatoria sarebbe
7 stata vanificata dalla richiesta di demolizione da parte del proprietario confinante;
e) la demolizione delle opere derivava dalla circostanza che: 1) era necessario evitare sanzioni penali;
2) la mancanza di permesso di costruire impediva il conseguimento della agibilità dei locali;
3) l'accatastamento di manufatti abusivi, conseguente la domanda di sanatoria, comportava il pagamento di imposte molto più elevate;
4) lo aveva tentato, CP_1 peraltro inutilmente, di impugnare il provvedimento regionale di rigetto della domanda di sanatoria.
L'appellante, quindi, ribadite le argomentazioni il giudizio di primo grado circa i danni subiti ed il nesso di causalità con l'inadempimento del ai suoi obblighi CP_2 professionali, ha lamentato, sotto altro profilo, l'entità sproporzionata della condanna alle spese di lite, evidenziando, in particolare, che di istruttoria si era limitata all'espletamento di una perizia d'ufficio; nonché la condanna alle spese anche nei confronti della compagnia di assicurazione chiamata in giudizio dal , rilevando l'infondatezza della domanda di CP_2 garanzia, tale da giustificare la deroga al principio, applicato dal Tribunale, secondo cui sono a carico dell'attore, in caso di soccombenza, anche le spese del terzo chiamato in causa dal convenuto. Ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed ha concluso come sopra riportato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 22.1.2019, si è costituito nel presente giudizio di appello , eccependo, in via preliminare, CP_2
l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c., oltre che in relazione ai motivi nuovi proposti (errata normativa applicata dal professionista;
omessa valutazione dei diritti dei terzi e delle ragioni bella demolizione del manufatto abusivo).
Ha contestato l'impugnazione, anche, nel merito, ribadendo le argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado e sostenendo, in effetti, che: ai sensi della legge n. 326/2003, il manufatto abusivo era suscettibile di condono;
esso, sebbene ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico, non era sottoposto ad un vincolo specifico;
come aveva accertato il perito d'ufficio, sussistevano i presupposti dimensionali per l'accoglimento della domanda di condono;
lo del resto, aveva ottenuto il nullaosta paesaggistico;
il CP_1 vero motivo della demolizione era la volontà dell'appellante di realizzare un nuovo progetto edilizio;
il motivo concernente le spese legali difettava di specificità. Ha concluso come sopra indicato.
8 Si è costituita in giudizio appello, anche, tramite Controparte_3 comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 16.11.208, contestandone l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. (con particolare riferimento ai motivi n. 2, 3
e 4) ed il fondamento, sulla base di quanto accertato dal consulente tecnico di ufficio e ribadito dal primo giudice, in ordine alla vicenda amministrativa di cui si tratta, alle norme applicabili ed alla condotta del geom. . Ha evidenziato che sia il Comune di CP_2
Montauro che la Soprintendenza dei beni culturali avevano rilasciato parere positivo in ordine alla compatibilità le opere da sanare con il vincolo paesaggistico e che, in definitiva, il aveva correttamente eseguito l'incarico ricevuto, cosicché il mancato CP_2 rilascio della sanatoria non era di peso dal comportamento del suddetto professionista e la demolizione delle opere era avvenuta per esclusiva volontà dello CP_1
Ha sostenuto l'infondatezza, anche, del motivo concernente l'importo delle spese di lite liquidate, trattandosi di causa di una certa complessità, rilevando, sotto altro profilo, che la condanna alle spese in suo favore ed a carico dell'attore derivava dal legittimo esercizio della domanda di garanzia da parte del . Ha concluso come sopra indicato. CP_2
Assegnata la trattazione del procedimento alla terza sezione civile di questa Corte di
Appello ed esaurito, con l'ordinanza di rigetto della Corte di Appello del 2.1.2019, depositata in cancelleria in data 8.1.2019, il subprocedimento avente ad oggetto l'esame della istanza di inibitoria della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.6.2022 e, poi rimessa sul ruolo con ordinanza del 28.3.2023 (per trasferimento, nelle more, di uno dei componenti del collegio). Quindi, a seguito della soppressione della terza sezione civile, è stata designata per la trattazione la seconda sezione civile della Corte.
Fissata udienza di precisazione delle conclusioni del 22.1.2025, è stata sostituita mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con cui le parti hanno precisato le conclusioni. All'esito, la Corte ha trattenuto la causa a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
9 Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Catanzaro e, dall'altro, dei motivi dell'appello proposto da nonché delle difese di e di Controparte_1 CP_2 [...]
appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto, Controparte_3
l'esame delle seguenti questioni: I) l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 345 c.p.c., sollevata tanto dal che da CP_2 [...]
nelle rispettive comparse di costituzione e risposta e l'esame Controparte_3 dell'istanza dell'appellante di rinnovo della c.t.u. svolta in primo grado;
II) nel merito, la fondatezza o meno della domanda di risarcimento dei danni, avanzata dallo in CP_1 relazione al presunto inadempimento degli obblighi assunti dal con l'incarico CP_2 professionale assunto nell'ottobre del 2004, avente ad oggetto la pratica di condono dei manufatti abusivi realizzati dall'appellante e, segnatamente, la mancata indicazione dell'esistenza di un vincolo paesaggistico e la mancata richiesta e produzione del relativo nulla osta;
III) in caso di positivo accertamento della responsabilità dell'appellato,
l'accertamento del nesso di causalità tra l'inadempimento ed i danni lamentati e la liquidazione di tali danni;
IV) la regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado e di quello di appello.
Deve rilevarsi, invece, da un lato, la mancanza di censure alla sentenza del Tribunale, nella parte in cui ha escluso l'inadempimento del per tardiva presentazione della CP_2 domanda di condono e per inutile presentazione di una domanda di sanatoria per abusi non sanabili;
dall'altro, la mancata riproposizione in appello da parte del della CP_2 domanda di manleva nei confronti della compagnia di assicurazioni, rimasta assorbita nella decisione del Tribunale di rigetto della domanda principale.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 345 c.p.c. L'istanza dell'appellante di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio
Come già detto, tanto che nel costituirsi in CP_2 Controparte_3 appello, hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché per novità di alcuni dei motivi di impugnazione.
Rimandando all'esame del merito della controversia tale ultimo aspetto (novità di alcuni dei motivi di impugnazione, rispetto alle allegazioni dell'attore nel giudizio di primo grado: v., in particolare, infra, l'esame del secondo motivo di appello e di alcuni
10 argomenti esposti nell'ambito degli altri motivi di impugnazione e, segnatamente, nel terzo motivo), deve escludersi che l'appello, nel suo complesso, sia inammissibile per violazione dei canoni di cui all'art. 342 c.p.c., giacché, salva ogni valutazione ulteriore, vengono indicate le parti di sentenza impugnate, le censure e la rilevanza delle stesse in ordine alla invocata riforma della decisione di primo grado.
D'altra parte, entrambi gli appellati, nel costituirsi in giudizio, hanno compiutamente replicato alle argomentazioni poste fondamento dell'appello, dimostrando di averne ben compreso la natura e la rilevanza.
Deve essere rigettata l'istanza dell'appellante di rinnovo di consulenza tecnica d'ufficio, peraltro, già implicitamente disattesa con l'or d resa all'udienza del 22.1.2019, con cui la
Corte ha aggiornato la causa per la precisazione delle conclusioni, poiché superflua, posto che quella svolta in primo grado di giudizio, tenuto conto delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, consente di risolvere le questioni di merito (v. infra).
3. Il merito. Le valutazioni della Corte di Appello
Con un primo motivo di impugnazione (rubricato “Errata valutazione in merito alla correttezza dell'iter seguito dal convenuto ed alla normativa applicabile al caso di specie, ovvero L. n. 326/2003 e non L. n. 308/2004”), lo lamenta il mancato rilievo da CP_1 parte del primo giudice che: a) nel presentare la domanda di condono, in data 7.12.2004, il geom. aveva indicato, erroneamente, che l'immobile da sanare non era CP_2 sottoposto a vincolo paesaggistico (essendo ubicato nella fascia costiera di 300 metri dalla battigia) e che la successiva domanda presentata dallo di propria CP_1 iniziativa, il 14.1.2005, era finalizzata a porre rimedio a tale errore ed era stata presentata, erroneamente, ai sensi della legge n. 308/2004, cosicché, se avesse ottenuto il nulla osta paesaggistico, avrebbe comportato costi maggiori;
b) il comportamento del e, CP_2 segnatamente, l'errore suddetto (nel non indicare il vincolo paesaggistico) aveva comportato la necessità di abbattere le opere realizzate, per evitare sanzioni penali;
c) il suddetto professionista aveva omesso, non soltanto, di considerare il vincolo paesaggistico, ma, anche, in seguito, di presentare la documentazione necessaria, sebbene sarebbe stata possibile una integrazione documentale.
11 Con un secondo motivo di appello (rubricato “Omessa valutazione delle violazioni dei diritti dei terzi”), lo si duole del mancato rilievo, sotto altro profilo, della CP_1 ulteriore imperizia del , consistita nel non rilevare che la costruzione era stata CP_2 realizzata sul confine con un'altra proprietà, ossia in violazione delle distanze legali, con la conseguenza che l'eventuale sanatoria sarebbe stata vanificata dalla richiesta di demolizione da parte del proprietario confinante.
Con un terzo motivo di impugnazione (intitolato “Sulla volontaria demolizione delle opere abusive”), l'appellante censura la decisione di primo grado, perché, pur rilevando il carattere volontario della demolizione delle opere da parte dello ha trascurato CP_1 che essa era dipesa dalla circostanza che: 1) era necessario evitare sanzioni penali;
2) la mancanza di permesso di costruire impediva il conseguimento della agibilità dei locali;
3) l'accatastamento di manufatti abusivi, conseguente alla domanda di sanatoria, comportava il pagamento di imposte molto più elevate;
4) lo aveva tentato, CP_1 peraltro inutilmente, di impugnare il provvedimento regionale di rigetto della domanda di sanatoria.
Con il quarto motivo di appello (“Sulla responsabilità del professionista e del risarcimento del danno”), l'appellante, quindi, ribadita la responsabilità professionale del
, ha rilevato come il danno lamentato, indicato nell'inutile pagamento di circa CP_2
40.000 euro a titolo di oblazione e nella successiva demolizione delle opere, oltre che nel disagio subito, fosse conseguenza dell'inadempimento nel suddetto appellato.
Con il quinto motivo (“Sulla condanna alle spese”) lamenta, da un lato, l'entità eccessiva e sproporzionata, rispetto alla concreta attività difensiva svolta, della condanna alle spese di lite, evidenziando, in particolare, che l'istruttoria si era limitata all'espletamento di una perizia d'ufficio, le cui spese, del resto, erano già state poste a carico suo;
dall'altro, la condanna alle spese anche di confronti della compagnia di assicurazione chiamata in giudizio dal , rilevando l'infondatezza della domanda di garanzia e, quindi, i CP_2 presupposti per derogare al principio, applicato dal Tribunale, secondo cui sono a carico dell'attore, in caso di soccombenza, anche le spese del terzo chiamato in causa dal convenuto.
Il primo, il terzo ed il quarto motivo di appello possono essere trattati congiuntamente, vista la stretta connessione logica e giuridica che li avvince.
Essi sono, in parte, inammissibili e, nella parte residua, infondati, dovendosi confermare la sentenza impugnata, da intendersi richiamata, salve le precisazioni seguenti.
12 Non può essere considerato inadempimento o inesatto adempimento, in primo luogo, il fatto che, nel predisporre la domanda di condono ai sensi del decreto legge n. 269/2003
(convertito nella legge n. 326/2003), in data 7.12.2004, il geom. abbia indicato, CP_2 barrando l'apposita casella (“NO”), contenuta nel modello, che l'immobile da sanare non era “soggetto a vincolo di tutela”, poiché, come evidenziato dal consulente tecnico di ufficio, tale modulo di domanda (contenente la sola alternativa tra le caselle “SI” e
“NO”), si prestava ad essere inteso a verificare se la costruzione abusiva fosse o meno, in quanto tale, sottoposta a specifico vincolo paesaggistico e non già se insistesse in area sottoposta per legge, come quella in questione (posta nella fascia costiera, a meno di 300 metri dalla battigia), a tale tipo di vincolo.
Ad ogni modo, la circostanza non è rilevante, poiché, per come evidenziato dal consulente tecnico di ufficio e per come non più in contestazione (v. pag. 9 dell'appello), sarebbe stato, comunque, possibile ottenere la sanatoria, integrando la documentazione con la produzione del necessario nulla osta paesaggistico, ad opera dell'apposito organo della ON CA, a seguito di parere della Soprintendenza ai beni ambientali e culturali, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 47/1985 (“Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso”), per come modificato dall'art. 32, comma 43, del decreto legge n. 269/2003 (è pacifico, del resto, che, in assenza di vincoli paesaggistici specifici di inedificabilità assoluta, non era applicabile il divieto di condono di cui all'art. 33).
Ciò, peraltro, non esclude, in ipotesi, la responsabilità del geom. , per avere omesso CP_2 di richiedere il necessario nulla osta paesaggistico.
Tuttavia, deve escludersi che tale omissione possa considerarsi causa dei danni lamentati dallo consistenti, come detto, nell'inutile pagamento di circa 40.000 euro a CP_1 titolo di oblazione e nella successiva demolizione delle opere, giacché deve considerarsi che: a) alla cessazione dell'incarico del , nell'aprile del 2006 (a seguito del mancato CP_2 pagamento dei compensi pretesi) o, al più tardi, il 31.5.2007 (allorché lo CP_1 assistito da altro tecnico, il geom. , ha presentato documentazione integrativa, ai CP_7 fini del rilascio del nulla osta paesaggistico, ai fini della concessione in sanatoria di cui si tratta: v. la relazione del consulente tecnico di ufficio, pag. 3; nonché la documentazione prodotta dal , da cui risultano allegati tecnici a firma del geom. , datati CP_2 CP_7
13 8.2.2007), la pratica di condono era ancora in corso di istruttoria;
b) lo di sua CP_1 iniziativa, il 14.1.2005, entro la scadenza del termine di legge (31.1.2005), ha presentato domanda di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 1, comma 39, della legge n.
308/2004, con specifico riferimento alla pratica di condono presentata il 7.12.2004 (v. la copia dell'istanza, allegato n. 2 della produzione documentale del , nonché la CP_2 relazione del consulente tecnico di ufficio, pag. 11); c) il 23.2.2009, la competente
Soprintendenza del Ministero per i beni culturali ha comunicato il parere vincolante favorevole al rilascio della concessione in sanatoria (cfr. l'allegato n. 4 della produzione documentale del ); d) il successivo provvedimento del 12.9.2009 del competente CP_2
Dipartimento della ON CA di “restituzione della pratica” relativa alla richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica suddetto (v. allegato n. 8 della produzione documentale dello - motivata con la mancanza dei “presupposti CP_1 di procedibilità della domanda (per assenza dell'istanza di compatibilità paesaggistica”) - sembra riguardare un difetto (mancata presentazione dell'istanza) che appare contraddetto sia dalla copia dell'istanza in questione sia dal parere del 23.2.2009 della competente Soprintendenza del Ministero, rilasciato su apposita richiesta della
ON CA, a seguito di istanza dello di verifica di compatibilità CP_1 paesaggistica.
Ad ogni modo, tale ipotetico difetto sarebbe imputabile allo medesimo che, di CP_1 sua iniziativa, ha presentato la relativa domanda, senza preventivamente consultarsi con il , all'epoca suo tecnico di fiducia, come sarebbe stato, quanto meno, opportuno (la CP_2 circostanza che lo avesse tentato, peraltro inutilmente, di impugnare il CP_1 provvedimento regionale è del tutto nuova e, comunque, irrilevante, oltre che non documentata).
In definitiva, deve escludersi che, anche ipotizzando l'omissione o il ritardo del geom.
nel richiedere il nulla osta paesaggistico o, secondo la terminologia della legge n. CP_2
308/2004, la “compatibilità paesaggistica” delle opere da sanare, tale condotta sia causa dei danni lamentati. La mancanza di nesso di causalità tra ipotetiche inadempienze imputabili al geom. ed il mancato rilascio del nulla osta paesaggistico, CP_2 propedeutico alla concessione in sanatoria, esclude, quindi, la responsabilità del suddetto appellato per i danni che sono conseguenza della mancata sanatoria dell'abuso e, segnatamente, del pagamento dell'oblazione e della demolizione delle opere (peraltro,
14 eseguita spontaneamente ed a seguito della quale lo ha presentato, con esito CP_1 positivo, altro progetto edilizio: “progetto per la realizzazione di case per le vacanze”).
Analoga valutazione vale per il disagio subito, allegazione, peraltro, inammissibile, sia perché nuova sia perché del tutto generica.
Irrilevanti sono i motivi che hanno indotto l'appellante a demolire le opere abusive, anche in assenza di un ordine amministrativo in tal senso (indicati, in primo grado di giudizio, nella volontà di evitare sanzioni penali e, in appello, anche, nel fatto che la mancanza di permesso di costruire impediva il conseguimento della agibilità dei locali e, del resto, l'accatastamento di manufatti abusivi comportava il pagamento di imposte molto più elevate).
Il secondo motivo di appello, concernente il mancato rilievo dell'ulteriore imperizia del
, consistita nel non rilevare che la costruzione, realizzata sul confine con un'altra CP_2 proprietà, anche in caso di sanatoria, avrebbe potuto essere demolita su richiesta del proprietario confinante, è del tutto nuovo, essendo fondato su circostanze allegate soltanto in appello, cosicché ne deve rilevare l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Il quinto motivo di appello, nella parte concernente l'entità eccessiva della condanna alle spese di giudizio è ammissibile e fondato, laddove si adduce la sproporzione della liquidazione del relativo importo in rapporto alla limitata attività istruttoria, consistita, oltre che nella produzione documentale, nell'espletamento di una perizia d'ufficio.
In effetti, tale limitata attività istruttoria giustifica la liquidazione dei compensi professionali, quanto alla apposita fase di trattazione ed istruttoria, nei minimi della tariffa forense, salva l'applicazione dei parametri medi in relazione alle altre fasi, dato che, del resto, la censura è riferibile, esclusivamente, alla fase istruttoria.
Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, l'importo della condanna alle spese deve essere ridotto ad euro 11.810,00, oltre accessori di legge, per ciascuna parte convenuta.
Non è fondato il motivo di appello, invece, nella parte in cui viene censurata la condanna alle spese di lite anche nei confronti della compagnia di assicurazione chiamata in giudizio dal , giacché, secondo l'appellante, la domanda di garanzia sarebbe CP_2 infondata e, quindi, giustificherebbe la deroga al principio, applicato dal Tribunale, secondo cui sono a carico dell'attore, in caso di soccombenza, anche le spese del terzo chiamato in causa dal convenuto.
15 In effetti, premesso che la deroga a tale principio è ammessa dalla giurisprudenza solo in caso di palese infondatezza (v. Cass., sez. III, n. 15604/2021; 6-III, n. 10017/2021; sez.
III, n. 8363/2010) o palese arbitrarietà (cfr. Cass, sez. III, n. 12301/2005; n. 6514/2004) della domanda di garanzia, deve escludersi, nel caso in esame, tale presupposto, dato che
è pacifico e documentato che il avesse stipulato una polizza per i rischi connessi CP_2 alla sua attività professionale, che non risultava fondato l'eccezione di prescrizione sollevata da nel giudizio di primo grado (la prima Controparte_3 richiesta di risarcimento del danno dello è stata inviata al il 22.11.2012) CP_1 CP_2
e che, d'altra parte, l'interpretazione delle clausole della polizza - segnatamente, delle clausole 4.1. (concernente la copertura dei rischi derivanti da attività di consulenza); 4.2.
(relativa ai rischi esclusi e facente riferimento soltanto a danni consistenti in mere sanzioni) e della clausola n. 6 (concernente il rischio specifico connesso a errori in pratiche amministrative e compresa nella “parte B”, non applicabile, in quanto non richiamata nel contratto) - non sia affatto piana e tale da rendere evidente l'esclusione del rischio di cui si tratta dalla copertura assicurativa, cosicché la domanda di manleva del non può considerarsi palesemente infondato né arbitraria e, di conseguenza, non vi CP_2
è ragione per derogare al principio generale applicato dal Tribunale.
4. Le spese di lite
Il parziale accoglimento del quinto motivo di appello, concernente la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, comporta un nuovo regolamento delle spese processuali di tale grado di giudizio.
Le spese del giudizio di primo grado devono essere liquidate, applicando lo scaglione delle cause di valore compreso tra euro tra euro 52.0001,00 ed euro 260.000, in euro
11.810,00 per onorari, applicando, come sopra esposto, i parametri medi della tariffa forense, tranne che per la fase di trattazione ed istruttoria, per la quale valgono i parametri minimi (euro 2.430,00 per lo studio della controversia;
euro 1.550,00 per la fase introduttiva;
euro 3.780,00 per la fase istruttoria e di trattazione;
euro 4.050,00 per la fase decisoria).
Quanto al giudizio di appello, l'accoglimento - peraltro, parziale - del quinto motivo di appello (concernente la quantificazione delle spese di lite del giudizio di primo grado), non esclude la totale soccombenza dello nel merito, all'esito del giudizio e CP_1
16 sulla base di una valutazione unitaria del processo di primo e di secondo grado, con conseguente condanna al rimborso anche delle spese del presente giudizio.
Le spese del giudizio di appello possono liquidarsi, applicando il medesimo scaglione di valore (tra euro 52.0001,00 ed euro 260.000) e gli stessi parametri della tariffa forense, ossia i parametri medi, eccetto che per la fase di trattazione ed istruttoria, per la quale valgono i parametri minimi, dato che, nella sostanza, tale fase è stata limitata all'esame della istanza di inibitoria della efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed alla rivalutazione del materiale istruttorio acquisito nel giudizio di primo grado (euro
2.552,00 per lo studio della controversia;
euro 1.628,00 per la fase introduttiva;
euro
2.835,00 per la fase istruttoria o di trattazione;
euro 4.253,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Catanzaro n. 1097/2018, del 21.6.2018, pubblicata in pari data, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- condanna al rimborso delle spese di lite del giudizio di primo Controparte_1 grado nei confronti di e di che liquida, per CP_2 Controparte_3 ciascuna parte convenuta, in euro 11.810,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, come per legge;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna al rimborso delle spese di lite del giudizio di Controparte_1 appello nei confronti di e di che liquida, per CP_2 Controparte_3 ciascuna parte appellata, in euro 11.268,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, come per legge.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 18.7.2025
Il Consigliere relatore ed estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
17
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1622/2018 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott.ssa Anna Maria Raschellà (Consigliere);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1622/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto responsabilità professionale ex art. 2236 c.c. e risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., vertente tra:
codice fiscale , residente in Controparte_1 C.F._1
Catanzaro ed ivi elettivamente domiciliato in via F. Crispi n.5, presso lo studio professionale dell'avv. Giuseppina Ludovico, che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata a margine dell'atto di appello e con telefax n. 0961/701286 e domicilio digitale: Email_1
Appellante
e
1 , codice fiscale , rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_2 C.F._2
Antonietta Denicolò Gigliotti e Francesco Furriolo che Lo rappresentano e difendono, in virtù di procura alle liti rilasciata a margine della comparsa di Costituzione e risposta del primo grado di giudizio, il cui domicilio digitale è indicato nell'epigrafe nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello;
Appellata
nonché
(codice fiscale: ), Con sede in Bologna, Controparte_3 P.IVA_1 via Stalingrado 45, in persona del suo procuratore ad negotia, dott.ssa CP_4
in forza di procura speciale del 25.7.2013, rappresentate difesa dall'avv. Maria
[...]
Rotundo, come da procura alle liti, rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di appello;
domiciliata per elezione presso lo studio professionale del suddetto difensore, in Catanzaro, piazza Le Pera n. 9.
Appellata
Conclusioni delle parti:
il procuratore dell'appellante chiede: “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello adita, In via principale: - accogliere l'appello proposto e, in riforma in toto della sentenza impugnata, accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa,
l'inadempimento del geometra in merito al contratto di prestazione d'opera e CP_2 condannare lo stesso al risarcimento dei danni già richiesti nella misura di € 180.000 così come calcolato in primo grado o nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia ex art. 1224 c.c, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio e con salvezza di ogni altro diritto. In via subordinata: - accogliere l'appello proposto per i motivi sopra esposti ma previa rinnovazione della ctu, sempre con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio;
In via ulteriormente gradata: -a prescindere dall'accoglimento o meno del presente appello, anche nell'ipotesi di rigetto dello stesso, in riforma parziale della sentenza impugnata revocare quanto statuito in merito alla condanna alle spese tanto nei confronti del convenuto quanto nei confronti della terza chiamata, per i motivi esposti e ridurre sensibilmente l'importo della
2 condanna alle spese nei confronti del convenuto principale nonché abrogare o ridurre sensibilmente l'importo della condanna alle spese nei confronti della terza chiamata.”;
il procuratore dell'appellato chiede: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello CP_2 adita, dichiarare inammissibile ovvero rigettare perché infondato l'appello proposto da
confermando la sentenza appellata. Con vittoria di spese e Controparte_1 competenze di lite”.
il procuratore dell'appellata ( ) chiede: Controparte_3 CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis e previa ogni altra opportuna declaratoria il rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza per i motivi specificati;
1) pregiudizialmente ed in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal sig. Controparte_1
avverso la sentenza n. 1097/2018 il Tribunale di Catanzaro per violazione
[...] dell'art. 342 c.p.c. Un vero per estrema genericità dei motivi ed omessa indicazione degli specifici capi della sentenza di primo grado che si intendeva impugnare, per come specificato in comparsa;
2) nel merito, rigettare l'appello proposto dal sig.
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1097/2018 siccome Controparte_1 infondato in fatto e diritto, confermando in toto l'impugnata sentenza;
il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Catanzaro
Con atto di citazione notificato il 22.4.2013, ha convenuto in Controparte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, il geometra , al fine di chiedere CP_2
l'accertamento dell'inadempimento di quest'ultimo alle obbligazioni assunte, nell'ottobre del 2004, con contratto di prestazione d'opera intellettuale, relativamente ad una pratica di condono edilizio e, per l'effetto, la risoluzione del contratto e la condanna del convenuto al risarcimento del danno, nella misura di euro 180.000,00 ovvero di quella che sarebbe risultata di giustizia, oltre accessori di legge.
3 A fondamento delle domande, lo - dopo aver permesso di essere proprietario CP_1 di un immobile, sito in Montauro (CZ), località Calalunga (individuato in catasto, al foglio n. 15, particella 1298), con il quale, a seguito di alcune modifiche effettuate nell'anno 2000 (precisamente, ampliando il locale adibito a sala ristorante e realizzando alcuni locali tecnici), aveva occupato abusivamente una porzione di suolo, per una volumetria complessiva di mc 734,20 - ha affermato che: a) nell'ottobre del 2004, aveva affidato al geometra l'incarico di verificare l'irregolarità urbanistica della CP_2 costruzione realizzata e, ove possibile, di predisporre la domanda di sanatoria;
b) il CP_2 aveva informato l'attore della concreta possibilità di regolarizzare l'abuso, avvalendosi delle disciplina del decreto legge n. 269/2003 (c.d. terzo condono), redigendo, il
3.12.2004, apposita perizia giurata, relativa alla consistenza delle opere, e comunicando allo l'importo da pagare a titolo di oblazioni ed oneri accessori, pari ad euro CP_1
39.076,68 (somma, poi, regolarmente pagata dall'attore; c) il 7.12.2024, il aveva CP_2 predisposto apposita domanda di sanatoria definizione dell'abuso edilizio, indicando che l'immobile non era soggetto a vincoli di tutela e riservando il deposito di allegati grafici, di fatto, mai depositati;
d) per compensare l'opera professionale prestata, lo CP_1 aveva pagato al , a titolo di acconto, la complessiva somma di euro 2.000; e) in CP_2 seguito, poiché l'attore non aveva ricevuto nessuna informazione in ordine all'esito della pratica, aveva interpellato, nell'aprile del 2006, il convenuto, il quale aveva riconosciuto di avere sospeso la sua attività professionale, giustificandosi con il mancato pagamento del saldo del compenso a lui spettante;
f) il 12.10.2009, il Dipartimento Politiche dell'ambiente della ON CA aveva comunicato che non vi erano i presupposti di procedibilità della domanda di sanatoria, per mancanza dell'istanza di compatibilità paesaggistica, cosicché lo si era rivolto ad altro tecnico per porre rimedio alle CP_1 inadempienze del;
g) nel febbraio del 2013, al fine di evitare ulteriori aggravi e CP_2 spese, l'attore aveva provveduto a demolire le opere abusive e a ripristinare lo stato dei luoghi (v. la parte dell'atto di citazione intitolata “FATTO”).
Ha rilevato, quindi, una serie di inadempienze da parte del , il quale: I) non aveva CP_2 informato l'attore del fatto che la domanda finalizzata alla sanatoria di cui si tratta doveva essere presentata entro il 31 Marzo del 2004; II) non aveva presentato la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica dell'area su cui insisteva l'abuso edilizio, entro il termine del 31.1.2005, fissato dalla legge n. 804/2004, entrata in vigore l'11.1.2005, ed inutilmente spirato il 31.1.2005, omettendo di valutare che l'immobile
4 ricadeva in area di interesse paesaggistico, tanto che la domanda di condono lo si indicava, erroneamente, come non soggetto a vincolo alcuno;
III) aveva cercato di giustificare i suoi ritardi, affermando che non era in pericolo il buon esito della pratica, laddove tale esito era già compromesso.
Infine, ha quantificato i danni subiti in complessivi euro 180.000, di cui euro 39.076,68 per somme pagate a titolo di oblazione e oneri accessori ed il resto per lavori inutilmente effettuati, nonché per perdita del maggiore valore dell'immobile e del guadagno che sarebbe stato possibile ricavarne.
Si è costituito nel giudizio di primo grado , contestando il fondamento della CP_2 domanda e sostenendo, in sintesi che: a) la domanda di sanatoria, presentata il 7.12.2004, era tempestiva, in quanto il termine di legge era stato prorogato;
b) l'abuso era suscettibile di condono edilizio e l'immobile, in sé considerato, non era sottoposto al vincolo;
c) l'obbligo di presentazione della domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica era stato introdotto soltanto con la legge n. 308/2004, entrata in vigore nel gennaio del 2005, dopo la presentazione della domanda di sanatoria e, comunque, lo aveva presentato, autonomamente, tale domanda che il Ministero per i beni e CP_1 le attività culturali aveva accolto con il nulla osta del 29.2.2009; d) nel 2007, l'attore si era rivolto ha altro tecnico di sua fiducia;
e) la demolizione delle opere era avvenuta per esclusiva volontà dell'attore, in quanto il non aveva rigettato la Controparte_5 domanda di condono;
f) i danni lamentati erano, ad ogni modo, spropositati.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda nei suoi confronti e, in subordine, rilevando di avere stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità professionale, ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa (società succeduta Controparte_3 alla compagnia assicuratrice con cui aveva stipulato la polizza).
Autorizzata la chiamata di terzo, si è costituita nel giudizio di primo grado, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 13.12.2013,
[...]
contestando il fondamento della domanda dell'attore, sulla base di Controparte_3 argomentazioni analoghe a quelle del convenuto principale. Peraltro, ha contestato, anche, il fondamento della domanda di garanzia proposta nei suoi confronti dal , Pt_1 affermando che: a) la polizza stipulata non copriva il rischio professionale in questione, non essendo stata estesa, segnatamente, alle perdite patrimoniali involontariamente causate a terzi in relazione all'esercizio di attività di consulenza per pratiche amministrative e di condono, ma soltanto a quelle relative a sanzioni inflitte ai clienti
5 dell'assicurato; b) sussisteva, comunque, uno “scoperto” del 10% ed una franchigia di euro 1.500,00; c) il diritto del era prescritto, avendo ricevuto, sin dal 2006, una CP_2 lettera di messa in mora dallo Ha chiesto, quindi, il rigetto tanto della CP_1 domanda principale che di quella di garanzia e, in subordine, di riconoscere il diritto del all'indennizzo, ma tenendo conto del c.d. scoperto del 10% e della franchigia di CP_2 euro 1.500,00.
Presentate le memorie di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa è stata istruita, oltre che con i documenti prodotti dalle parti, con apposita consulenza tecnica di ufficio, espletata del geom. , ed è stata trattenuta in decisione all'udienza di Controparte_6 precisazione delle conclusioni del 16.3.2018. Quindi, è stata definita, quanto al giudizio di primo grado, con sentenza n. 1097/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il
21.6.2018.
2. La sentenza n. 1097/2018 del Tribunale di Catanzaro, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 1097/2018 del 21.6.2018, pubblicata in pari data, il Tribunale di
Catanzaro ha rigettato le domande proposte dall'attore nei confronti del ed ha CP_2 condannato lo a rifondere a e ad CP_1 CP_2 Controparte_3 le spese di lite, liquidandole in euro 13.430,00 per ciascun convenuto.
Il giudice di primo grado, in sintesi, ha ritenuto che nessun adempimento agli obblighi professionali assunti fosse addebitabile al ed ha così motivato la decisione: a) ha CP_2 rilevato, in primo luogo, che la domanda di condono presentata il 7.12.2004, a seguito dell'incarico professionale ricevuto dal nell'ottobre precedente, fosse tempestiva, CP_2 dato che il termine originario del 31 Marzo 2004 era stato prorogato, da ultimo, fino al 10 dicembre del 2004; b) l'obbligo di presentazione della domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica era stato introdotto successivamente alla domanda di condono, ossia con la legge n. 308/2004, entrata in vigore nel gennaio del 2005; c) come evidenziato dal perito d'ufficio e contrariamente al convincimento dell'attore, le opere in questione, sebbene ricadenti in area sottoposta vincolo paesaggistico, erano suscettibili di sanatoria, previo parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo;
d) il provvedimento del 12.10.2009 della ON CA (con cui si rilevava la mancanza della domanda di compatibilità paesaggistica), non doveva essere inteso come
6 un diniego definitivo di concessione del condono, in quanto l'istanza era suscettibile di integrazione documentale;
e) la mancata risposta dello alla richiesta del geom. CP_1
di saldo delle competenze professionali per completare la pratica di condono, CP_2 seguita dall'incarico all'altro professionista, evidenziava che nessuna altra specifica attività professionale era stata richiesta al;
f) la demolizione delle opere era stata CP_2 eseguita dallo spontaneamente e non già sulla base del rigetto della domanda CP_1 di condono.
Quanto alle spese di giudizio, il Tribunale ha applicato il principio di causalità, liquidandole nei valori medi della tariffa professionale e ponendo quelle di consulenza tecnica d'ufficio a carico dell'attore.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione notificato a il 31.8.2018 ed a Controparte_3 CP_2
il 3.9.2018, avverso la suddetta sentenza ha proposto appello, con contestuale
[...] istanza di inibitoria dell'efficacia esecutiva della pronuncia impugnata, Controparte_1
chiedendone la riforma nei termini precisati in epigrafe, lamentando il fatto
[...] che il Tribunale non avesse ritenuto l'inadempimento del e che lo stesso avesse CP_2 causato i danni subiti, oltre che la ingiusta regolamentazione delle spese processuali.
In particolare, l'appellante ha lamentato il mancato rilievo da parte del primo giudice che: a) nel presentare la domanda di condono, in data 7.12.2004, il geom. avesse CP_2 indicato che l'immobile non era sottoposto a vincolo paesaggistico e che la successiva domanda presentata dallo di propria iniziativa, il 14.1.2005, era finalizzata a CP_1 porre rimedio a tale errore ed era stata presentata, erroneamente, ai sensi della legge n.
308/2004, cosicché, lo se avesse ottenuto il nulla osta paesaggistico, avrebbe CP_1 comportato costi maggiori;
b) il comportamento del e, segnatamente, l'errore CP_2 suddetto (nel non indicare il vincolo paesaggistico) aveva comportato la necessità di abbattere le opere realizzate, per evitare sanzioni penali;
c) il suddetto professionista aveva omesso, non soltanto, di considerare il vincolo paesaggistico, ma, anche, in seguito, di presentare la documentazione necessaria, sebbene sarebbe stata possibile una integrazione documentale;
d) l'imperizia del , inoltre, era consistita nel non rilevare CP_2 che la costruzione era stata realizzata sul confine con un'altra proprietà, ossia in violazione delle distanze legali, con la conseguenza che l'eventuale sanatoria sarebbe
7 stata vanificata dalla richiesta di demolizione da parte del proprietario confinante;
e) la demolizione delle opere derivava dalla circostanza che: 1) era necessario evitare sanzioni penali;
2) la mancanza di permesso di costruire impediva il conseguimento della agibilità dei locali;
3) l'accatastamento di manufatti abusivi, conseguente la domanda di sanatoria, comportava il pagamento di imposte molto più elevate;
4) lo aveva tentato, CP_1 peraltro inutilmente, di impugnare il provvedimento regionale di rigetto della domanda di sanatoria.
L'appellante, quindi, ribadite le argomentazioni il giudizio di primo grado circa i danni subiti ed il nesso di causalità con l'inadempimento del ai suoi obblighi CP_2 professionali, ha lamentato, sotto altro profilo, l'entità sproporzionata della condanna alle spese di lite, evidenziando, in particolare, che di istruttoria si era limitata all'espletamento di una perizia d'ufficio; nonché la condanna alle spese anche nei confronti della compagnia di assicurazione chiamata in giudizio dal , rilevando l'infondatezza della domanda di CP_2 garanzia, tale da giustificare la deroga al principio, applicato dal Tribunale, secondo cui sono a carico dell'attore, in caso di soccombenza, anche le spese del terzo chiamato in causa dal convenuto. Ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed ha concluso come sopra riportato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 22.1.2019, si è costituito nel presente giudizio di appello , eccependo, in via preliminare, CP_2
l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c., oltre che in relazione ai motivi nuovi proposti (errata normativa applicata dal professionista;
omessa valutazione dei diritti dei terzi e delle ragioni bella demolizione del manufatto abusivo).
Ha contestato l'impugnazione, anche, nel merito, ribadendo le argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado e sostenendo, in effetti, che: ai sensi della legge n. 326/2003, il manufatto abusivo era suscettibile di condono;
esso, sebbene ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico, non era sottoposto ad un vincolo specifico;
come aveva accertato il perito d'ufficio, sussistevano i presupposti dimensionali per l'accoglimento della domanda di condono;
lo del resto, aveva ottenuto il nullaosta paesaggistico;
il CP_1 vero motivo della demolizione era la volontà dell'appellante di realizzare un nuovo progetto edilizio;
il motivo concernente le spese legali difettava di specificità. Ha concluso come sopra indicato.
8 Si è costituita in giudizio appello, anche, tramite Controparte_3 comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 16.11.208, contestandone l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. (con particolare riferimento ai motivi n. 2, 3
e 4) ed il fondamento, sulla base di quanto accertato dal consulente tecnico di ufficio e ribadito dal primo giudice, in ordine alla vicenda amministrativa di cui si tratta, alle norme applicabili ed alla condotta del geom. . Ha evidenziato che sia il Comune di CP_2
Montauro che la Soprintendenza dei beni culturali avevano rilasciato parere positivo in ordine alla compatibilità le opere da sanare con il vincolo paesaggistico e che, in definitiva, il aveva correttamente eseguito l'incarico ricevuto, cosicché il mancato CP_2 rilascio della sanatoria non era di peso dal comportamento del suddetto professionista e la demolizione delle opere era avvenuta per esclusiva volontà dello CP_1
Ha sostenuto l'infondatezza, anche, del motivo concernente l'importo delle spese di lite liquidate, trattandosi di causa di una certa complessità, rilevando, sotto altro profilo, che la condanna alle spese in suo favore ed a carico dell'attore derivava dal legittimo esercizio della domanda di garanzia da parte del . Ha concluso come sopra indicato. CP_2
Assegnata la trattazione del procedimento alla terza sezione civile di questa Corte di
Appello ed esaurito, con l'ordinanza di rigetto della Corte di Appello del 2.1.2019, depositata in cancelleria in data 8.1.2019, il subprocedimento avente ad oggetto l'esame della istanza di inibitoria della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.6.2022 e, poi rimessa sul ruolo con ordinanza del 28.3.2023 (per trasferimento, nelle more, di uno dei componenti del collegio). Quindi, a seguito della soppressione della terza sezione civile, è stata designata per la trattazione la seconda sezione civile della Corte.
Fissata udienza di precisazione delle conclusioni del 22.1.2025, è stata sostituita mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con cui le parti hanno precisato le conclusioni. All'esito, la Corte ha trattenuto la causa a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
9 Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Catanzaro e, dall'altro, dei motivi dell'appello proposto da nonché delle difese di e di Controparte_1 CP_2 [...]
appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto, Controparte_3
l'esame delle seguenti questioni: I) l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 345 c.p.c., sollevata tanto dal che da CP_2 [...]
nelle rispettive comparse di costituzione e risposta e l'esame Controparte_3 dell'istanza dell'appellante di rinnovo della c.t.u. svolta in primo grado;
II) nel merito, la fondatezza o meno della domanda di risarcimento dei danni, avanzata dallo in CP_1 relazione al presunto inadempimento degli obblighi assunti dal con l'incarico CP_2 professionale assunto nell'ottobre del 2004, avente ad oggetto la pratica di condono dei manufatti abusivi realizzati dall'appellante e, segnatamente, la mancata indicazione dell'esistenza di un vincolo paesaggistico e la mancata richiesta e produzione del relativo nulla osta;
III) in caso di positivo accertamento della responsabilità dell'appellato,
l'accertamento del nesso di causalità tra l'inadempimento ed i danni lamentati e la liquidazione di tali danni;
IV) la regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado e di quello di appello.
Deve rilevarsi, invece, da un lato, la mancanza di censure alla sentenza del Tribunale, nella parte in cui ha escluso l'inadempimento del per tardiva presentazione della CP_2 domanda di condono e per inutile presentazione di una domanda di sanatoria per abusi non sanabili;
dall'altro, la mancata riproposizione in appello da parte del della CP_2 domanda di manleva nei confronti della compagnia di assicurazioni, rimasta assorbita nella decisione del Tribunale di rigetto della domanda principale.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 345 c.p.c. L'istanza dell'appellante di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio
Come già detto, tanto che nel costituirsi in CP_2 Controparte_3 appello, hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché per novità di alcuni dei motivi di impugnazione.
Rimandando all'esame del merito della controversia tale ultimo aspetto (novità di alcuni dei motivi di impugnazione, rispetto alle allegazioni dell'attore nel giudizio di primo grado: v., in particolare, infra, l'esame del secondo motivo di appello e di alcuni
10 argomenti esposti nell'ambito degli altri motivi di impugnazione e, segnatamente, nel terzo motivo), deve escludersi che l'appello, nel suo complesso, sia inammissibile per violazione dei canoni di cui all'art. 342 c.p.c., giacché, salva ogni valutazione ulteriore, vengono indicate le parti di sentenza impugnate, le censure e la rilevanza delle stesse in ordine alla invocata riforma della decisione di primo grado.
D'altra parte, entrambi gli appellati, nel costituirsi in giudizio, hanno compiutamente replicato alle argomentazioni poste fondamento dell'appello, dimostrando di averne ben compreso la natura e la rilevanza.
Deve essere rigettata l'istanza dell'appellante di rinnovo di consulenza tecnica d'ufficio, peraltro, già implicitamente disattesa con l'or d resa all'udienza del 22.1.2019, con cui la
Corte ha aggiornato la causa per la precisazione delle conclusioni, poiché superflua, posto che quella svolta in primo grado di giudizio, tenuto conto delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, consente di risolvere le questioni di merito (v. infra).
3. Il merito. Le valutazioni della Corte di Appello
Con un primo motivo di impugnazione (rubricato “Errata valutazione in merito alla correttezza dell'iter seguito dal convenuto ed alla normativa applicabile al caso di specie, ovvero L. n. 326/2003 e non L. n. 308/2004”), lo lamenta il mancato rilievo da CP_1 parte del primo giudice che: a) nel presentare la domanda di condono, in data 7.12.2004, il geom. aveva indicato, erroneamente, che l'immobile da sanare non era CP_2 sottoposto a vincolo paesaggistico (essendo ubicato nella fascia costiera di 300 metri dalla battigia) e che la successiva domanda presentata dallo di propria CP_1 iniziativa, il 14.1.2005, era finalizzata a porre rimedio a tale errore ed era stata presentata, erroneamente, ai sensi della legge n. 308/2004, cosicché, se avesse ottenuto il nulla osta paesaggistico, avrebbe comportato costi maggiori;
b) il comportamento del e, CP_2 segnatamente, l'errore suddetto (nel non indicare il vincolo paesaggistico) aveva comportato la necessità di abbattere le opere realizzate, per evitare sanzioni penali;
c) il suddetto professionista aveva omesso, non soltanto, di considerare il vincolo paesaggistico, ma, anche, in seguito, di presentare la documentazione necessaria, sebbene sarebbe stata possibile una integrazione documentale.
11 Con un secondo motivo di appello (rubricato “Omessa valutazione delle violazioni dei diritti dei terzi”), lo si duole del mancato rilievo, sotto altro profilo, della CP_1 ulteriore imperizia del , consistita nel non rilevare che la costruzione era stata CP_2 realizzata sul confine con un'altra proprietà, ossia in violazione delle distanze legali, con la conseguenza che l'eventuale sanatoria sarebbe stata vanificata dalla richiesta di demolizione da parte del proprietario confinante.
Con un terzo motivo di impugnazione (intitolato “Sulla volontaria demolizione delle opere abusive”), l'appellante censura la decisione di primo grado, perché, pur rilevando il carattere volontario della demolizione delle opere da parte dello ha trascurato CP_1 che essa era dipesa dalla circostanza che: 1) era necessario evitare sanzioni penali;
2) la mancanza di permesso di costruire impediva il conseguimento della agibilità dei locali;
3) l'accatastamento di manufatti abusivi, conseguente alla domanda di sanatoria, comportava il pagamento di imposte molto più elevate;
4) lo aveva tentato, CP_1 peraltro inutilmente, di impugnare il provvedimento regionale di rigetto della domanda di sanatoria.
Con il quarto motivo di appello (“Sulla responsabilità del professionista e del risarcimento del danno”), l'appellante, quindi, ribadita la responsabilità professionale del
, ha rilevato come il danno lamentato, indicato nell'inutile pagamento di circa CP_2
40.000 euro a titolo di oblazione e nella successiva demolizione delle opere, oltre che nel disagio subito, fosse conseguenza dell'inadempimento nel suddetto appellato.
Con il quinto motivo (“Sulla condanna alle spese”) lamenta, da un lato, l'entità eccessiva e sproporzionata, rispetto alla concreta attività difensiva svolta, della condanna alle spese di lite, evidenziando, in particolare, che l'istruttoria si era limitata all'espletamento di una perizia d'ufficio, le cui spese, del resto, erano già state poste a carico suo;
dall'altro, la condanna alle spese anche di confronti della compagnia di assicurazione chiamata in giudizio dal , rilevando l'infondatezza della domanda di garanzia e, quindi, i CP_2 presupposti per derogare al principio, applicato dal Tribunale, secondo cui sono a carico dell'attore, in caso di soccombenza, anche le spese del terzo chiamato in causa dal convenuto.
Il primo, il terzo ed il quarto motivo di appello possono essere trattati congiuntamente, vista la stretta connessione logica e giuridica che li avvince.
Essi sono, in parte, inammissibili e, nella parte residua, infondati, dovendosi confermare la sentenza impugnata, da intendersi richiamata, salve le precisazioni seguenti.
12 Non può essere considerato inadempimento o inesatto adempimento, in primo luogo, il fatto che, nel predisporre la domanda di condono ai sensi del decreto legge n. 269/2003
(convertito nella legge n. 326/2003), in data 7.12.2004, il geom. abbia indicato, CP_2 barrando l'apposita casella (“NO”), contenuta nel modello, che l'immobile da sanare non era “soggetto a vincolo di tutela”, poiché, come evidenziato dal consulente tecnico di ufficio, tale modulo di domanda (contenente la sola alternativa tra le caselle “SI” e
“NO”), si prestava ad essere inteso a verificare se la costruzione abusiva fosse o meno, in quanto tale, sottoposta a specifico vincolo paesaggistico e non già se insistesse in area sottoposta per legge, come quella in questione (posta nella fascia costiera, a meno di 300 metri dalla battigia), a tale tipo di vincolo.
Ad ogni modo, la circostanza non è rilevante, poiché, per come evidenziato dal consulente tecnico di ufficio e per come non più in contestazione (v. pag. 9 dell'appello), sarebbe stato, comunque, possibile ottenere la sanatoria, integrando la documentazione con la produzione del necessario nulla osta paesaggistico, ad opera dell'apposito organo della ON CA, a seguito di parere della Soprintendenza ai beni ambientali e culturali, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 47/1985 (“Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso”), per come modificato dall'art. 32, comma 43, del decreto legge n. 269/2003 (è pacifico, del resto, che, in assenza di vincoli paesaggistici specifici di inedificabilità assoluta, non era applicabile il divieto di condono di cui all'art. 33).
Ciò, peraltro, non esclude, in ipotesi, la responsabilità del geom. , per avere omesso CP_2 di richiedere il necessario nulla osta paesaggistico.
Tuttavia, deve escludersi che tale omissione possa considerarsi causa dei danni lamentati dallo consistenti, come detto, nell'inutile pagamento di circa 40.000 euro a CP_1 titolo di oblazione e nella successiva demolizione delle opere, giacché deve considerarsi che: a) alla cessazione dell'incarico del , nell'aprile del 2006 (a seguito del mancato CP_2 pagamento dei compensi pretesi) o, al più tardi, il 31.5.2007 (allorché lo CP_1 assistito da altro tecnico, il geom. , ha presentato documentazione integrativa, ai CP_7 fini del rilascio del nulla osta paesaggistico, ai fini della concessione in sanatoria di cui si tratta: v. la relazione del consulente tecnico di ufficio, pag. 3; nonché la documentazione prodotta dal , da cui risultano allegati tecnici a firma del geom. , datati CP_2 CP_7
13 8.2.2007), la pratica di condono era ancora in corso di istruttoria;
b) lo di sua CP_1 iniziativa, il 14.1.2005, entro la scadenza del termine di legge (31.1.2005), ha presentato domanda di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 1, comma 39, della legge n.
308/2004, con specifico riferimento alla pratica di condono presentata il 7.12.2004 (v. la copia dell'istanza, allegato n. 2 della produzione documentale del , nonché la CP_2 relazione del consulente tecnico di ufficio, pag. 11); c) il 23.2.2009, la competente
Soprintendenza del Ministero per i beni culturali ha comunicato il parere vincolante favorevole al rilascio della concessione in sanatoria (cfr. l'allegato n. 4 della produzione documentale del ); d) il successivo provvedimento del 12.9.2009 del competente CP_2
Dipartimento della ON CA di “restituzione della pratica” relativa alla richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica suddetto (v. allegato n. 8 della produzione documentale dello - motivata con la mancanza dei “presupposti CP_1 di procedibilità della domanda (per assenza dell'istanza di compatibilità paesaggistica”) - sembra riguardare un difetto (mancata presentazione dell'istanza) che appare contraddetto sia dalla copia dell'istanza in questione sia dal parere del 23.2.2009 della competente Soprintendenza del Ministero, rilasciato su apposita richiesta della
ON CA, a seguito di istanza dello di verifica di compatibilità CP_1 paesaggistica.
Ad ogni modo, tale ipotetico difetto sarebbe imputabile allo medesimo che, di CP_1 sua iniziativa, ha presentato la relativa domanda, senza preventivamente consultarsi con il , all'epoca suo tecnico di fiducia, come sarebbe stato, quanto meno, opportuno (la CP_2 circostanza che lo avesse tentato, peraltro inutilmente, di impugnare il CP_1 provvedimento regionale è del tutto nuova e, comunque, irrilevante, oltre che non documentata).
In definitiva, deve escludersi che, anche ipotizzando l'omissione o il ritardo del geom.
nel richiedere il nulla osta paesaggistico o, secondo la terminologia della legge n. CP_2
308/2004, la “compatibilità paesaggistica” delle opere da sanare, tale condotta sia causa dei danni lamentati. La mancanza di nesso di causalità tra ipotetiche inadempienze imputabili al geom. ed il mancato rilascio del nulla osta paesaggistico, CP_2 propedeutico alla concessione in sanatoria, esclude, quindi, la responsabilità del suddetto appellato per i danni che sono conseguenza della mancata sanatoria dell'abuso e, segnatamente, del pagamento dell'oblazione e della demolizione delle opere (peraltro,
14 eseguita spontaneamente ed a seguito della quale lo ha presentato, con esito CP_1 positivo, altro progetto edilizio: “progetto per la realizzazione di case per le vacanze”).
Analoga valutazione vale per il disagio subito, allegazione, peraltro, inammissibile, sia perché nuova sia perché del tutto generica.
Irrilevanti sono i motivi che hanno indotto l'appellante a demolire le opere abusive, anche in assenza di un ordine amministrativo in tal senso (indicati, in primo grado di giudizio, nella volontà di evitare sanzioni penali e, in appello, anche, nel fatto che la mancanza di permesso di costruire impediva il conseguimento della agibilità dei locali e, del resto, l'accatastamento di manufatti abusivi comportava il pagamento di imposte molto più elevate).
Il secondo motivo di appello, concernente il mancato rilievo dell'ulteriore imperizia del
, consistita nel non rilevare che la costruzione, realizzata sul confine con un'altra CP_2 proprietà, anche in caso di sanatoria, avrebbe potuto essere demolita su richiesta del proprietario confinante, è del tutto nuovo, essendo fondato su circostanze allegate soltanto in appello, cosicché ne deve rilevare l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Il quinto motivo di appello, nella parte concernente l'entità eccessiva della condanna alle spese di giudizio è ammissibile e fondato, laddove si adduce la sproporzione della liquidazione del relativo importo in rapporto alla limitata attività istruttoria, consistita, oltre che nella produzione documentale, nell'espletamento di una perizia d'ufficio.
In effetti, tale limitata attività istruttoria giustifica la liquidazione dei compensi professionali, quanto alla apposita fase di trattazione ed istruttoria, nei minimi della tariffa forense, salva l'applicazione dei parametri medi in relazione alle altre fasi, dato che, del resto, la censura è riferibile, esclusivamente, alla fase istruttoria.
Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, l'importo della condanna alle spese deve essere ridotto ad euro 11.810,00, oltre accessori di legge, per ciascuna parte convenuta.
Non è fondato il motivo di appello, invece, nella parte in cui viene censurata la condanna alle spese di lite anche nei confronti della compagnia di assicurazione chiamata in giudizio dal , giacché, secondo l'appellante, la domanda di garanzia sarebbe CP_2 infondata e, quindi, giustificherebbe la deroga al principio, applicato dal Tribunale, secondo cui sono a carico dell'attore, in caso di soccombenza, anche le spese del terzo chiamato in causa dal convenuto.
15 In effetti, premesso che la deroga a tale principio è ammessa dalla giurisprudenza solo in caso di palese infondatezza (v. Cass., sez. III, n. 15604/2021; 6-III, n. 10017/2021; sez.
III, n. 8363/2010) o palese arbitrarietà (cfr. Cass, sez. III, n. 12301/2005; n. 6514/2004) della domanda di garanzia, deve escludersi, nel caso in esame, tale presupposto, dato che
è pacifico e documentato che il avesse stipulato una polizza per i rischi connessi CP_2 alla sua attività professionale, che non risultava fondato l'eccezione di prescrizione sollevata da nel giudizio di primo grado (la prima Controparte_3 richiesta di risarcimento del danno dello è stata inviata al il 22.11.2012) CP_1 CP_2
e che, d'altra parte, l'interpretazione delle clausole della polizza - segnatamente, delle clausole 4.1. (concernente la copertura dei rischi derivanti da attività di consulenza); 4.2.
(relativa ai rischi esclusi e facente riferimento soltanto a danni consistenti in mere sanzioni) e della clausola n. 6 (concernente il rischio specifico connesso a errori in pratiche amministrative e compresa nella “parte B”, non applicabile, in quanto non richiamata nel contratto) - non sia affatto piana e tale da rendere evidente l'esclusione del rischio di cui si tratta dalla copertura assicurativa, cosicché la domanda di manleva del non può considerarsi palesemente infondato né arbitraria e, di conseguenza, non vi CP_2
è ragione per derogare al principio generale applicato dal Tribunale.
4. Le spese di lite
Il parziale accoglimento del quinto motivo di appello, concernente la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, comporta un nuovo regolamento delle spese processuali di tale grado di giudizio.
Le spese del giudizio di primo grado devono essere liquidate, applicando lo scaglione delle cause di valore compreso tra euro tra euro 52.0001,00 ed euro 260.000, in euro
11.810,00 per onorari, applicando, come sopra esposto, i parametri medi della tariffa forense, tranne che per la fase di trattazione ed istruttoria, per la quale valgono i parametri minimi (euro 2.430,00 per lo studio della controversia;
euro 1.550,00 per la fase introduttiva;
euro 3.780,00 per la fase istruttoria e di trattazione;
euro 4.050,00 per la fase decisoria).
Quanto al giudizio di appello, l'accoglimento - peraltro, parziale - del quinto motivo di appello (concernente la quantificazione delle spese di lite del giudizio di primo grado), non esclude la totale soccombenza dello nel merito, all'esito del giudizio e CP_1
16 sulla base di una valutazione unitaria del processo di primo e di secondo grado, con conseguente condanna al rimborso anche delle spese del presente giudizio.
Le spese del giudizio di appello possono liquidarsi, applicando il medesimo scaglione di valore (tra euro 52.0001,00 ed euro 260.000) e gli stessi parametri della tariffa forense, ossia i parametri medi, eccetto che per la fase di trattazione ed istruttoria, per la quale valgono i parametri minimi, dato che, nella sostanza, tale fase è stata limitata all'esame della istanza di inibitoria della efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed alla rivalutazione del materiale istruttorio acquisito nel giudizio di primo grado (euro
2.552,00 per lo studio della controversia;
euro 1.628,00 per la fase introduttiva;
euro
2.835,00 per la fase istruttoria o di trattazione;
euro 4.253,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Catanzaro n. 1097/2018, del 21.6.2018, pubblicata in pari data, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- condanna al rimborso delle spese di lite del giudizio di primo Controparte_1 grado nei confronti di e di che liquida, per CP_2 Controparte_3 ciascuna parte convenuta, in euro 11.810,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, come per legge;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna al rimborso delle spese di lite del giudizio di Controparte_1 appello nei confronti di e di che liquida, per CP_2 Controparte_3 ciascuna parte appellata, in euro 11.268,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, come per legge.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 18.7.2025
Il Consigliere relatore ed estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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