Articolo 114 bis del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 114Articolo 130
Versione
28 settembre 2024
Art. 114-bis. (( (Disposizioni sulla liquidazione nel concordato in continuita').)) (( 1. Quando il piano del concordato in continuita' prevede la liquidazione di una parte del patrimonio o la cessione dell'azienda e l'offerente non sia gia' individuato, nella sentenza di omologazione il tribunale puo' nominare uno o piu' liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione. Il liquidatore, anche avvalendosi di soggetti specializzati, compie le operazioni di liquidazione assicurandone l'efficienza e la celerita' nel rispetto dei principi di pubblicita' e trasparenza.
2. Se il piano prevede l'offerta da parte di un soggetto individuato, il tribunale dispone che dell'offerta sia data idonea pubblicita' al fine di acquisire offerte ai sensi dell'articolo 91.
3. In caso di nomina del liquidatore, alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile e la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, e' effettuata su ordine del giudice, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi. ))
Entrata in vigore il 28 settembre 2024
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