Cass. civ., sez. I, sentenza 27/01/1977, n. 410
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Sentenza 27 gennaio 1977

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L'art 8 primo comma della legge 1 dicembre 1970 n 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, il quale consente al giudice di imporre idonea garanzia, reale o personale, a carico del coniuge tenuto agli adempimenti patrimoniali di cui agli artt 5 e 6 della legge medesima, non autorizza anche una pronuncia di scelta e di Costituzione diretta di una determinata garanzia. Ne consegue che il giudice, ove intenda esercitare detto potere, puo solo ordinare genericamente la prestazione di garanzia, mentre rimane affidata al debitore, ai sensi dell'art 1179 cod civ, la scelta e la concreta Costituzione di un'adeguata cautela reale o personale.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/01/1977, n. 410
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 410
    Data del deposito : 27 gennaio 1977

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